Approfondimento

Trust in Italia 2026: quando è utile, costi, tipi

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 22 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Trust in Italia 2026: tipi, costi e quando conviene davvero

Il trust in Italia non è disciplinato da una legge interna ma è riconosciuto dalla Convenzione dell’Aja del 1985 (L. 364/1989). Nel 2026, dopo il D.Lgs. 139/2024 che ha riformato la tassazione, è uno strumento maturo per pianificazione successoria, tutela patrimoniale e gestione di soggetti deboli.

  • Strumento di segregazione patrimoniale efficace
  • Tassazione donazione/successione sul beneficiario (D.Lgs. 139/2024)
  • Costi 5.000-15.000 € costituzione + gestione annua
  • Utile per patrimoni > 500.000 € o famiglie complesse

1. Cos’è il trust e qual è la sua fonte

Il trust è uno strumento giuridico di origine anglosassone con cui un soggetto (disponente o settlor) trasferisce determinati beni a un altro soggetto (trustee) che li gestisce nell’interesse di terzi (beneficiari) o per uno scopo determinato, secondo le regole dell’atto istitutivo. I beni in trust formano un patrimonio separato sia dal patrimonio del settlor sia da quello del trustee.

In Italia il trust non ha una legge interna di disciplina, ma è riconosciuto grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, recepita con la L. 364/1989, in vigore dal 1° gennaio 1992. Questo significa che si può istituire un trust scegliendo come legge regolatrice quella di un Paese con disciplina interna del trust (Inghilterra, Jersey, Malta, San Marino), purché l’atto rispetti i requisiti convenzionali.

Caratteristiche essenziali:

  • Segregazione patrimoniale: i beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e del settlor;
  • Trustee fiduciario: agisce nell’interesse dei beneficiari, secondo l’atto istitutivo;
  • Flessibilità: si può modellare per scopi diversissimi (successione, tutela disabili, scopi caritatevoli, business);
  • Durata determinata: dipende dalla legge regolatrice (generalmente 80-100 anni o più).

Dopo l’art. 2645-ter cc (introdotto nel 2006), in Italia esistono anche i “vincoli di destinazione” come strumento interno simile al trust. La Cassazione ha riconosciuto la piena ammissibilità del trust interno (Cass. SU 24573/2007).

2. I tipi di trust più usati in Italia

I trust si classificano per finalità e modalità operative. I più diffusi in Italia sono:

Trust familiare (o successorio): il settlor (genitore) vincola parte del patrimonio (immobili, titoli, liquidità, partecipazioni) a beneficio dei figli e/o coniuge. Permette pianificazione successoria flessibile, riservando ai beneficiari rendite o capitale secondo regole personalizzate (es. l’erogazione scatta al 30° anno, oppure è subordinata alla laurea, oppure è graduata sulla base dei bisogni).

Trust di garanzia: strumento di segregazione patrimoniale finalizzato a garantire creditori specifici. Tipico in operazioni M&A, garanzie atipiche, escrow finanziari.

Trust di scopo (purpose trust): senza beneficiari personali ma per uno scopo determinato (es. mantenimento di un patrimonio artistico, cure di un animale, scopi caritatevoli). Ammesso da alcune giurisdizioni straniere (Jersey, Cayman).

Trust di tutela dei soggetti deboli: a favore di disabili, anziani non autosufficienti, persone in condizioni di vulnerabilità. Strumento alternativo o complementare all’amministrazione di sostegno. Spesso si combina con l’art. 6 L. 112/2016 (“Dopo di noi”) che prevede agevolazioni fiscali specifiche.

Trust auto-dichiarato: il settlor è anche trustee, mantenendo formalmente la gestione dei beni ma con vincolo di destinazione. Strumento meno protetto ma più economico.

Trust liquidatorio: per la liquidazione di un patrimonio (es. società in crisi non fallibile) sotto controllo fiduciario.

Attenzione. La legge regolatrice del trust va scelta con cura: leggi anglosassoni (Jersey, Inghilterra, Malta) offrono maggiore flessibilità ma possono comportare costi di consulenza più alti; la legge di San Marino è spesso preferita per trust italiani per vicinanza geografica e linguistica.

3. Tassazione del trust nel 2026 dopo il D.Lgs. 139/2024

Il D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha rivoluzionato la tassazione del trust in Italia. Le novità principali:

  • Imposta di donazione/successione al momento dell’erogazione al beneficiario, non al momento dell’apporto al trust. Significa che il settlor che apporta beni al trust non paga imposta proporzionale; pagherà il beneficiario quando riceverà effettivamente i beni o le rendite;
  • Aliquote ordinarie: 4% linea retta (con franchigia 1M€ per beneficiario), 6% fratelli/sorelle e parenti, 8% estranei;
  • Imposta sostitutiva opzionale: il settlor può scegliere di pagare l’imposta proporzionale all’atto di apporto (regime opt-in), “cristallizzando” la tassazione al momento attuale invece di rinviarla;
  • Imposte d’atto: l’atto di apporto al trust di immobili sconta imposte ipotecaria 2% e catastale 1% (o fisse 200+200 € se beneficiario applica prima casa);
  • Tassazione redditi: il trust è soggetto a IRES come ente non commerciale (art. 73 TUIR) se non c’è imputazione diretta ai beneficiari; per i trust trasparenti (con beneficiari individuati) i redditi sono imputati ai beneficiari secondo le rispettive aliquote IRPEF.

Confronto con regime ante D.Lgs. 139/2024:

MomentoAnte 2024Dal 2025
Apporto al trustImposta proporzionaleImposta fissa 200 €
Erogazione beneficiarioNo impostaImposta proporzionale 4-8%

Esempio 1 — Trust familiare con immobile e liquidità

Marco, 60 anni, costituisce nel 2026 un trust familiare apportando: appartamento valore catastale 400.000 € + liquidità 300.000 €. Beneficiari: due figli (Luca 25 anni e Sara 22 anni). All’apporto: imposta registro 200 € + ipo 200 € + cat 200 € (atto istitutivo) + 3% ipo-catastali su 400.000 € = 12.200 € totali stimati. All’erogazione futura (es. 30° compleanno di ogni figlio): se i beni residui hanno valore 400k a figlio, sotto franchigia 1M€ ciascuno, imposta donazione/successione 0 €. Costo notarile e consulenza tecnica per la costituzione: 10.000-15.000 €.

4. Costi reali del trust nel 2026

Il trust ha costi più elevati degli altri strumenti di pianificazione patrimoniale, ma è il più completo e flessibile. I costi tipici:

VoceRange orientativo
Assistenza legale e tecnica costituzione5.000-10.000 €
Atto istitutivo notarile2.000-4.000 €
Imposte d’atto fisse600 € + bolli
Ipo-catastali (se immobili)3% valore o 400 € fisse
Gestione annua (trustee professionale)2.000-8.000 €/anno
Tenuta contabile e adempimenti1.500-3.000 €/anno

Il trustee può essere una persona fisica di fiducia (parente, amico fidato, professionista), una società fiduciaria iscritta nell’albo di Banca d’Italia, una società trust specializzata. La scelta dipende dalla complessità del patrimonio e dalle competenze richieste. Per patrimoni semplici e settlor che resta trustee (trust auto-dichiarato), i costi annui crollano significativamente.

I costi si giustificano per patrimoni significativi (tipicamente sopra 500.000 €) e situazioni complesse: famiglie ricomposte, figli con difficoltà gestionali, partecipazioni d’impresa, beni esteri, finalità protettive specifiche (Dopo di noi, anziani fragili).

5. Quando il trust conviene rispetto alle alternative

Confronto pratico con altri strumenti di pianificazione patrimoniale:

Trust vs Fondo patrimoniale: il trust copre qualsiasi tipo di bene (compresa liquidità, polizze, criptovalute, partecipazioni), il fondo solo immobili, mobili registrati e titoli nominativi. Il trust dura 80-100 anni o più, il fondo si scioglie con il matrimonio. Il trust offre protezione più forte dai creditori (la giurisprudenza ha confermato Cass. 9319/2025). Trust più costoso ma molto più flessibile.

Trust vs Vincolo di destinazione art. 2645-ter cc: il vincolo è limitato agli immobili, ha durata massima 90 anni, costo notarile simile al fondo. Il trust permette gestione attiva con trustee professionista e può coprire beni di ogni natura. Vincolo più adatto a singoli immobili per scopi familiari; trust più adatto a patrimoni misti.

Trust vs Donazione + Riserva di usufrutto: la donazione trasferisce subito la proprietà nuda ai figli; il trust mantiene la flessibilità (il settlor può modificare le regole se il trust lo prevede). La donazione è irrevocabile, salvo casi eccezionali (art. 800 cc); il trust può essere revocabile o modificabile. La donazione costa molto meno (un solo atto), il trust ha costi continui.

Esempio 2 — Trust “Dopo di noi” L. 112/2016

Maria, vedova 70 anni, ha un figlio Luca affetto da disabilità grave (L. 104). Patrimonio: 350.000 € liquidi + appartamento prima casa 280.000 €. Costituisce un trust ai sensi della L. 112/2016 con trustee professionista, beneficiario Luca, durata vitalizia. Vantaggi fiscali Dopo di noi: esenzione totale da imposta donazione e successione sui beni apportati, esenzione da imposta di registro, esenzione bollo. Costo costituzione 10.000 €, gestione annua 4.000 €. Maria si assicura che Luca riceva rendite e cure costanti dopo la sua morte, sotto vigilanza fiduciaria.

Conclusione: il trust è lo strumento principe della pianificazione patrimoniale evoluta nel 2026, ma richiede patrimoni di una certa entità e situazioni che giustifichino la complessità e i costi. Per patrimoni medi (fino a 500k €) con esigenze semplici, donazione + riserva di usufrutto restano l’opzione più costo-efficace.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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