Patto di famiglia 2026: come trasmettere l’azienda ai figli
Introdotto nel 2006, il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. cc) consente al titolare di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, vincolando i legittimari non assegnatari a non impugnarlo. Strumento chiave per il passaggio generazionale di impresa nel 2026.
- Trasferimento immediato di azienda o quote
- Liquidazione monetaria ai legittimari non assegnatari
- Esenzione totale donazione e ipo-cat (art. 3 D.Lgs. 346/1990)
- Atto pubblico notarile obbligatorio
1. Patto di famiglia: cos’è e perché esiste
Il patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768-bis – 768-octies cc, introdotti dalla L. 55/2006. È un contratto plurilaterale con cui l’imprenditore (“disponente”) trasferisce in vita, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti (figli, nipoti). Gli altri legittimari (coniuge, altri figli) partecipano all’atto rinunciando all’azione di riduzione e di restituzione, in cambio di una liquidazione monetaria o di altri beni di pari valore.
Il patto è stato pensato per risolvere un problema cronico del diritto successorio italiano: la trasmissione dell’impresa familiare. Senza patto di famiglia, il passaggio dell’azienda ai figli (o a un solo figlio) tramite donazione esponeva il bene a un rischio di azione di riduzione da parte degli altri legittimari per 10 anni dalla morte del donante, con possibile frammentazione e perdita di valore dell’azienda.
Il patto di famiglia, invece, è blindato: una volta sottoscritto, i legittimari non possono più impugnarlo per lesione di legittima (art. 768-quater cc), garantendo certezza al destinatario dell’azienda.
Caratteristiche essenziali:
- Atto inter vivos, non a causa di morte;
- Plurilaterale: necessita del consenso di tutti i legittimari;
- Trasferimento immediato della proprietà dell’azienda o delle partecipazioni;
- Liquidazione contestuale dei legittimari non assegnatari;
- Rinuncia all’azione di riduzione da parte di tutti i partecipanti;
- Esenzione fiscale completa se ricorrono le condizioni dell’art. 3 c. 4-ter D.Lgs. 346/1990.
2. Soggetti, requisiti e oggetto del patto
I soggetti del patto di famiglia sono identificati dalla legge:
- Disponente: titolare dell’azienda o delle partecipazioni;
- Assegnatari: uno o più discendenti (figli, nipoti) cui viene trasferita l’azienda;
- Legittimari non assegnatari: coniuge, altri figli, altri discendenti che parteciperebbero alla successione in qualità di legittimari, e che devono essere liquidati;
- Coniuge del disponente: sempre partecipante necessario (anche se non legittimario specifico sul bene aziendale, sotto il profilo della quota globale di riserva).
Tutti i legittimari devono partecipare all’atto. La mancata partecipazione di anche uno solo invalida il patto. Se durante la vita del disponente nascono altri legittimari (es. nuovo figlio, nuovo matrimonio), questi possono successivamente chiedere il pagamento della quota in denaro che spetterebbe loro, senza però poter aggredire l’azienda (art. 768-sexies cc).
L’oggetto del patto è duplice:
- Azienda: complesso organizzato di beni e rapporti destinati all’esercizio dell’impresa (art. 2555 cc);
- Partecipazioni societarie: quote di società di persone (SS, SAS, SNC) o di società di capitali (SRL, SPA), purché conferiscano controllo o capacità di indirizzo dell’impresa.
Sono escluse: partecipazioni di minoranza in società non quotate prive di carattere imprenditoriale, beni immobili non aziendali, denaro, partecipazioni in fondi di investimento. Per questi, lo strumento da usare è la donazione ordinaria, con regole successorie classiche.
3. La liquidazione dei legittimari non assegnatari
L’art. 768-quater cc stabilisce che gli assegnatari dell’azienda devono liquidare gli altri legittimari (coniuge, altri figli) con una somma corrispondente al valore delle quote di legittima loro spettanti sulla quota di azienda trasferita, salvo rinuncia totale o parziale.
Il calcolo della liquidazione:
- Si determina il valore dell’azienda al momento del patto;
- Si calcolano le quote di legittima dei legittimari non assegnatari (esempio: con coniuge e 3 figli, ogni figlio ha quota di legittima 1/4 della quota disponibile per la legittima; il coniuge 1/4);
- Si calcola la corrispondente quota di valore dell’azienda;
- Si trasferisce la somma (o beni equivalenti) ai legittimari non assegnatari.
La liquidazione può essere:
- In denaro: l’assegnatario versa la quota dovuta direttamente;
- Con altri beni (immobili, titoli, liquidità) di pari valore;
- Differita: rateizzazione concordata, con eventuali garanzie (ipoteca, fideiussione);
- Rinunciata: i legittimari possono rinunciare in tutto o in parte alla loro quota, anche per finalità di pianificazione fiscale o accordo familiare.
Esempio 1 — Patto di famiglia con tre figli
Carlo, titolare di azienda artigiana del valore di 600.000 €, ha tre figli: Luca (che lavora in azienda), Marco e Sara. Carlo trasferisce l’intera azienda a Luca con patto di famiglia. Quote di legittima: ciascuno dei tre figli avrebbe diritto a circa 1/4 della massa ereditaria (quota disponibile 1/4 + 3/4 di legittima divisi tra i 3 figli = 1/4 ciascuno). Sull’azienda quota di legittima per Marco e Sara = 600.000 × 1/4 = 150.000 € ciascuno. Luca deve liquidare 300.000 € totali a Marco e Sara (150.000 € ciascuno), in denaro o beni equivalenti. Costo notarile patto: 4.000-6.000 €. Imposta donazione: 0 € (esenzione art. 3 D.Lgs. 346/1990).
4. Esenzione fiscale: il vero vantaggio
L’art. 3 c. 4-ter del D.Lgs. 346/1990 prevede una esenzione totale dall’imposta di donazione e successione per il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a favore di discendenti o coniuge, a condizione che:
- Trasferimento a favore di discendenti (figli, nipoti) o del coniuge;
- Per le aziende: gli assegnatari proseguano l’attività d’impresa per almeno 5 anni dal trasferimento;
- Per le partecipazioni di società di capitali: il trasferimento conferisca il controllo (>50% diritti voto) e gli assegnatari mantengano il controllo per almeno 5 anni;
- Per le partecipazioni di società di persone: gli assegnatari proseguono l’attività societaria.
L’esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale per gli immobili aziendali ricompresi nell’azienda trasferita.
| Imposta | Senza patto (donazione ordinaria) | Con patto (esenzione) |
|---|---|---|
| Imposta donazione | 4% oltre 1M€ | 0% |
| Imposta ipotecaria | 2% valore | 200 € fissa |
| Imposta catastale | 1% valore | 200 € fissa |
5. Procedura, costi e rischi
Procedura per stipulare un patto di famiglia:
- Valutazione preliminare: stima dell’azienda da un professionista indipendente (commercialista o perito), per definire il valore di liquidazione dei legittimari;
- Concertazione familiare: incontro con tutti i legittimari, condivisione del progetto, eventuale rinuncia parziale;
- Predisposizione bozza atto: con notaio e consulente specializzato;
- Stipula atto pubblico: presenza obbligatoria di tutti i legittimari (anche tramite procura speciale);
- Liquidazione contestuale o differita ai legittimari non assegnatari;
- Trascrizione presso il registro delle imprese (per aziende) e nei pubblici registri (per immobili aziendali);
- Adempimenti fiscali: registrazione atto, eventuali comunicazioni Agenzia Entrate.
Costi orientativi 2026:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Valutazione azienda | 3.000-8.000 € |
| Onorario notarile | 4.000-8.000 € |
| Consulenza specializzata | 2.000-5.000 € |
| Imposte d’atto | 800 € fisse |
| Diritti e bolli | ~500 € |
| Totale | 10.000-22.000 € |
I rischi principali del patto di famiglia:
- Decadenza esenzione fiscale: se l’assegnatario cessa l’attività o cede il controllo entro 5 anni, scattano imposte arretrate + sanzioni;
- Sopravvenienza di nuovi legittimari: nuovi figli o coniugi sopravvenuti possono chiedere la liquidazione della propria quota (art. 768-sexies cc) entro un anno dalla scoperta del patto;
- Impugnazione per vizi del consenso: errore, violenza, dolo possono invalidare il patto (artt. 1428 ss. cc) entro 5 anni;
- Difficoltà nella valutazione dell’azienda: contestazioni sui criteri possono generare contenzioso tra eredi;
- Liquidità necessaria: l’assegnatario deve avere la liquidità per pagare gli altri legittimari (oppure beni equivalenti o piano di rateizzazione).
Esempio 2 — Patto di famiglia con SRL
Marco, titolare di SRL di famiglia (capitale sociale 100.000 €, valore stimato 1.500.000 €), trasferisce con patto di famiglia il 60% delle quote al figlio Andrea (che lavora in azienda da 5 anni). Mantenuto il 40% in capo a Marco a vita. Liquidazione: la figlia Giulia (legittimario non assegnatario) riceve 200.000 € in denaro come quota di legittima sulla parte trasferita. Vantaggi fiscali: esenzione totale imposta donazione (su 900.000 € di valore quota = risparmio 0 € sotto franchigia 1M€, ma con valore maggiore l’esenzione vale 4%); risparmio sicuro se patrimonio totale supera la franchigia. Costo totale patto: 12.000 €. Andrea deve mantenere il controllo della SRL per almeno 5 anni per evitare decadenza dell’esenzione.
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