Approfondimento

Cessione quote SRL: plusvalenza e pianificazione familiare

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 13 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

La cessione di quote di SRL è un’operazione che genera spesso plusvalenze rilevanti, soprattutto per imprenditori che hanno fondato la propria società con capitale modesto e la rivendono dopo anni di crescita. La disciplina fiscale, oggi unificata al 26%, è cambiata significativamente dopo la legge 205/2017, e la legge di bilancio 2024 ha confermato l’istituto della rivalutazione (affrancamento) delle partecipazioni con imposta sostitutiva del 16%. Pianificare la cessione con strumenti come la holding o l’affrancamento può ridurre significativamente il carico fiscale per i patrimoni 100–300 mila euro.

Quadro normativo: tassazione plusvalenze SRL

Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di SRL detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria, disciplinati dall’art. 67 c. 1 lett. c) e c-bis) TUIR. La plusvalenza si calcola come differenza tra:

  • corrispettivo percepito (al netto degli oneri inerenti);
  • costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (valore di acquisto o sottoscrizione, incrementato dei costi di ulteriori versamenti in conto capitale).

Aliquota unica 26%: la riforma del 2018

Fino al 2017 esisteva un doppio regime: le partecipazioni qualificate (oltre il 25% del capitale di una SRL o 20% del capitale di una SpA, oppure più del 20% dei diritti di voto) erano tassate parzialmente nel reddito complessivo IRPEF (con imponibilità del 58,14%); le non qualificate al 26% sostitutivo.

La legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha unificato il regime: dal 1° gennaio 2019 tutte le plusvalenze su partecipazioni di persone fisiche (qualificate e non) sono tassate con imposta sostitutiva del 26% (art. 5 D.Lgs. 461/1997 modificato). La plusvalenza non concorre alla base imponibile IRPEF né alle addizionali, e va dichiarata nel quadro RT del Modello Redditi.

Cessione qualificata vs non qualificata: oggi cosa cambia

Dopo l’uniformazione al 26%, la distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata ha perso rilevanza ai fini IRPEF/sostitutiva per il cedente persona fisica. Tuttavia, resta importante in altri contesti:

  • per individuare i dividendi qualificati ricevuti da soggetti esteri (regimi convenzionali);
  • per applicare correttamente la disciplina CFC e i regimi di tassazione su redditi esteri;
  • per le partecipazioni in regime d’impresa (PEX e art. 87 TUIR) dove i requisiti di qualifica permangono.

Rivalutazione delle partecipazioni: affrancamento 16%

Lo strumento dell’affrancamento (o rivalutazione) consente di sostituire il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione con il valore di mercato alla data di riferimento, pagando un’imposta sostitutiva ridotta. La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1 c. 52) ha:

  • confermato l’istituto in versione strutturale, applicabile annualmente;
  • fissato l’imposta sostitutiva al 16% sul valore di perizia (in precedenza tra l’8% e il 14% a seconda dell’anno);
  • previsto la possibilità di rateazione in 3 quote annuali con interessi al 3%;
  • richiesto la perizia giurata di stima entro il 30 novembre dell’anno di affrancamento.

L’affrancamento conviene quando la plusvalenza latente, tassata al 26%, supererebbe il costo dell’imposta sostitutiva del 16% sul valore di perizia + onorario del perito (1.000–3.000 € per partecipazioni standard).

Pianificazione con holding intermedia

Se la SRL le cui quote si intendono vendere è detenuta tramite una holding di famiglia (SRL madre che possiede SRL operativa) e ricorrono i requisiti dell’art. 87 TUIR (PEX), la plusvalenza della holding sulla cessione è tassata effettivamente all’1,2% (5% imponibile × 24% IRES), contro il 26% della persona fisica diretta. Il vantaggio è massimo quando:

  • la holding detiene la partecipazione operativa da almeno 12 mesi;
  • la partecipazione è iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio;
  • la SRL operativa svolge effettiva attività commerciale;
  • il ricavato della vendita non è integralmente prelevato dai soci ma reinvestito in holding.

Strumenti a confronto: persona fisica diretta vs affrancamento vs holding

Modalità Tassazione plusvalenza Quando conviene
Persona fisica diretta (no affrancamento) 26% su plusvalenza piena Quote di costo elevato vicino al prezzo di vendita; piccole plusvalenze
Persona fisica con affrancamento 16% sostitutiva su perizia (no 26% successivo se cessione ≤ valore peritato) Plusvalenza latente rilevante; partecipazione storica con costo basso
Holding intermedia (PEX) 1,2% IRES effettiva, poi 26% sul prelievo soci Reinvestimento utili; pianificazione di medio-lungo periodo
Trasferimento per donazione/successione Nessuna imposta sulla plusvalenza (costo fiscale resta quello del dante causa) Passaggio generazionale; cessione successiva fatta dagli eredi

Esempio pratico

Luca possiede il 30% di Alfa SRL, partecipazione qualificata, sottoscritta nel 2010 per 80.000 €. Nel 2026 riceve un’offerta di acquisto per 250.000 €. Plusvalenza lorda: 170.000 €. Tre scenari:

Scenario A — Vendita diretta senza affrancamento:
Imposta sostitutiva 26% × 170.000 = 44.200 €. Netto incassato: 250.000 − 44.200 = 205.800 €.

Scenario B — Affrancamento a inizio 2026 (perizia 250.000 €):
Imposta sostitutiva 16% × 250.000 = 40.000 € (+ perizia ~2.000 €). Nuovo costo fiscale: 250.000 €. Cessione a 250.000 €: plusvalenza zero, nessuna imposta sostitutiva 26%. Costo totale: 42.000 €. Risparmio rispetto al caso A: ~2.200 €.

Scenario C — Conferimento preliminare in holding ex art. 177 c. 2 TUIR + cessione holding dopo 12 mesi:
La plusvalenza in holding (170.000 € circa) è tassata all’1,2% IRES = 2.040 €. Restano in holding 247.960 € reinvestibili. Se Luca preleva 100.000 € per consumi, paga 26% × 100.000 = 26.000 € di sostitutiva. Costo immediato: 28.040 €; restano 147.960 € in holding non ancora prelevati (tassazione 26% differita).

La scelta migliore dipende dal piano di reinvestimento: per consumo immediato lo scenario B (affrancamento) è il più semplice; per reinvestimento di medio termine la holding è più efficiente.

Cessione frazionata in più anni

Una pianificazione che spesso passa inosservata è la cessione frazionata delle quote in più tranche annuali. Dato che la plusvalenza confluisce nei redditi diversi finanziari del periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo (art. 68 TUIR), distribuire la vendita in più anni consente di:

  • compensare minusvalenze finanziarie maturate (azioni, obbligazioni, ETF, fondi non armonizzati): il plafond di compensazione dura 4 anni;
  • diluire l’esposizione finanziaria al rischio di accertamento tributario in un singolo periodo d’imposta;
  • ottimizzare la liquidità familiare distribuendo nel tempo gli incassi.

Attenzione però: l’imposta sostitutiva al 26% si applica indipendentemente dal volume della plusvalenza, quindi il frazionamento non riduce di per sé il carico nominale; il vero vantaggio si manifesta solo in presenza di minusvalenze compensabili o di necessità di pianificazione finanziaria.

Cessione di quote ricevute per donazione

L’art. 68 c. 6 TUIR stabilisce che, in caso di partecipazioni ricevute per donazione, il costo fiscalmente riconosciuto è quello del dante causa, eventualmente aumentato dell’eventuale imposta di donazione effettivamente pagata. Questa regola di continuità dei valori implica che:

  • il figlio donatario che vende le quote subito dopo la donazione realizza la stessa plusvalenza che avrebbe realizzato il genitore donante;
  • la donazione non è un meccanismo per «azzerare» la plusvalenza;
  • per ridurre il carico fiscale del figlio prima della vendita, occorre comunque ricorrere all’affrancamento (16% sul valore peritato), oppure conferire le quote in una holding.

Versamenti in conto capitale: come incidono sul costo fiscale

I versamenti dei soci in conto capitale o sopra prezzo (versamenti soci a copertura perdite, finanziamenti rinunciati, ecc.) incrementano il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (art. 47 c. 5 TUIR). Per esempio, un socio che ha sottoscritto le quote per 10.000 € e ha poi versato 50.000 € a fondo perduto per ricapitalizzare la società ha un costo fiscale di 60.000 €.

È quindi fondamentale conservare la documentazione dei versamenti soci (verbali, bonifici, scritture contabili) per dimostrare l’effettivo costo della partecipazione in caso di accertamento. Anche il finanziamento soci rinunciato con specifica delibera che ne sancisca la sopravvenienza attiva genera l’incremento del costo fiscale: l’effetto, oltre che civilistico, è quindi rilevante anche al momento della cessione.

Earn-out e prezzo differito

Quando la cessione prevede una parte di prezzo differita o condizionata (clausole di earn-out, prezzo variabile in funzione di risultati futuri), la tassazione si articola secondo il principio di cassa: il corrispettivo aggiuntivo concorre al reddito del periodo d’imposta in cui è effettivamente percepito. La plusvalenza incassata in più tranche viene quindi tassata progressivamente, e ciascuna tranche è soggetta autonomamente all’imposta sostitutiva del 26%. È comunque opportuno indicare con precisione le clausole nel contratto preliminare per evitare contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulla qualificazione delle somme percepite (corrispettivo, indennizzo, ecc.).

Pianificazione familiare: cessione tramite eredi

Una pianificazione di medio termine prevede il trasferimento delle quote per donazione al figlio prima della cessione: la donazione tra padre e figlio non genera imposta entro la franchigia di 1.000.000 € (art. 56 D.Lgs. 346/1990) e il costo fiscalmente riconosciuto in capo al figlio resta quello del dante causa (continuità dei valori, art. 68 c. 6 TUIR). La successiva vendita da parte del figlio sconta comunque il 26% sull’intera plusvalenza, ma:

  • se il figlio si trasferisce all’estero in un Paese a regime fiscale favorevole prima della vendita (con i tempi e i requisiti previsti dalla normativa antielusiva), può beneficiare del trattamento del Paese di residenza, salvo applicazione dell’exit tax;
  • se il figlio costituisce a sua volta una holding e vi conferisce le quote, ottiene la PEX al momento della vendita;
  • se il figlio attende e usa l’affrancamento, riduce il carico fiscale al 16%.

Domande frequenti

Le minusvalenze sulla cessione di quote SRL sono deducibili?

Sì, le minusvalenze realizzate sulla cessione di quote di SRL detenute da persona fisica sono compensabili con plusvalenze della stessa natura (redditi diversi finanziari) nello stesso anno o nei 4 anni successivi (art. 68 c. 5 TUIR). Vanno indicate nel quadro RT del Modello Redditi.

L’affrancamento si può fare ogni anno?

Sì, la legge di bilancio 2024 ha reso l’istituto strutturale: ogni anno il contribuente può affrancare il valore delle proprie partecipazioni pagando il 16% sull’intero valore di perizia. La perizia giurata deve essere redatta da professionista abilitato (commercialista, revisore, avvocato) entro il 30 novembre dell’anno di affrancamento.

Se vendo le quote ricevute in eredità, quale è il mio costo fiscale?

Il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute per successione è pari al valore dichiarato nella dichiarazione di successione (art. 68 c. 6 TUIR). Se il valore dichiarato è allineato al valore di mercato alla data di apertura della successione, la plusvalenza in caso di vendita successiva risulterà minima.


AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.

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