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Mediazione civile 2026: quando obbligatoria, costi

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Mediazione civile 2026: quando è obbligatoria, costi e procedura

La mediazione civile (D.Lgs. 28/2010, novellato dalla riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022) è la procedura per tentare di risolvere stragiudizialmente una controversia civile davanti a un organismo di mediazione. Nel 2026 è obbligatoria per 14 materie (dal condominio alla locazione, dalla successione al risarcimento medico) come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Le indennità partono da 100-150 euro.

  • Obbligatoria come condizione di procedibilità in 14 materie
  • Indennità 100-150 euro per il primo incontro
  • Termine massimo 3 mesi (prorogabili 3 ulteriori)
  • Verbale di accordo titolo esecutivo

1. Quando la mediazione è obbligatoria nel 2026

Dopo le modifiche della riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, in vigore dal 30 giugno 2023), l’elenco delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale è stato ampliato. Nel 2026 vige l’art. 5 c. 1 D.Lgs. 28/2010 con le materie obbligatorie:

  1. Condominio
  2. Diritti reali (servitù, usufrutto, comunione)
  3. Divisione
  4. Successioni ereditarie
  5. Patti di famiglia
  6. Locazione
  7. Comodato
  8. Affitto di azienda
  9. Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  10. Risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa
  11. Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  12. Associazione in partecipazione
  13. Consorzio
  14. Franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone (in alcuni casi)

La condizione di procedibilità significa che, prima di poter proporre causa, l’attore deve obbligatoriamente attivare la mediazione. Se la causa viene proposta senza tentativo, il giudice rileva (anche d’ufficio entro la prima udienza) l’improcedibilità e assegna un termine di 15 giorni per attivare la mediazione (art. 5 c. 1-bis D.Lgs. 28/2010).

Attenzione. Nelle altre materie la mediazione resta facoltativa (eccetto i casi di mediazione delegata dal giudice ex art. 5-quater D.Lgs. 28/2010). Anche se facoltativa, può essere strategica per ridurre tempi e costi rispetto al giudizio ordinario.

2. Come si avvia la procedura di mediazione

La mediazione si avvia depositando una domanda presso un organismo di mediazione iscritto nel registro del Ministero della Giustizia. Gli organismi possono essere camere di commercio, ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti, notai), enti pubblici, enti privati abilitati.

Fasi tipiche della procedura 2026:

  1. Deposito domanda: contiene parti, oggetto, ragioni della pretesa, valore economico della controversia
  2. Designazione del mediatore da parte dell’organismo (entro 5-7 giorni)
  3. Fissazione del primo incontro di mediazione (entro 30 giorni dalla domanda)
  4. Convocazione delle parti via PEC o raccomandata, con almeno 15 giorni di preavviso
  5. Primo incontro: il mediatore illustra funzione, modalità e tempi. Le parti decidono se proseguire o terminare
  6. Incontri successivi di mediazione vera e propria (se le parti vogliono proseguire)
  7. Conclusione: accordo (verbale di conciliazione) o mancato accordo (verbale negativo)

Dal 30 giugno 2023 (riforma Cartabia) la mediazione può svolgersi anche in modalità telematica con videoconferenza protetta. Non è più sufficiente per soddisfare l’obbligo la sola informativa sulla mediazione: serve un effettivo primo incontro con discussione di merito (art. 8 D.Lgs. 28/2010 novellato).

3. Esempio numerico: costi tipici 2026

Esempio 1 — Mediazione per controversia condominiale valore 25.000 euro

Marco vive in un condominio a Milano e contesta una delibera assembleare che ha approvato lavori di ristrutturazione per 25.000 euro a suo carico pro-quota. Avvia mediazione presso l’Organismo della Camera di Commercio nel marzo 2026.

VoceImporto 2026
Spese di avvio (a carico di chi propone)48,80 (40 + IVA)
Indennità di mediazione I incontro (valore 10.001-25.000)150,00 + IVA
Imposta di bollo verbale mediazioneesente
Onorario avvocato (assistenza)400-800 euro
Totale primo incontro con avv.600-1.000 euro

Tariffe indennità mediazione 2026 (D.M. 24 ottobre 2023, n. 150):

Valore della controversiaIndennità I incontroIndennità totale
Fino a 1.000 euro60120
1.001-5.000100200
5.001-10.000130300
10.001-25.000150450
25.001-50.000200650
50.001-250.0003501.250
250.001-500.0005002.250
500.001-2.500.0007503.500

Le indennità sono dovute al 50% da ciascuna parte. Se l’altra parte non aderisce al primo incontro, è dovuta solo l’indennità ridotta del primo incontro.

4. Benefici fiscali e crediti d’imposta

La mediazione civile gode di importanti benefici fiscali previsti dall’art. 17 D.Lgs. 28/2010 e dall’art. 20 D.Lgs. 149/2022:

  • Esenzione imposta di bollo e tasse per tutti gli atti, documenti e provvedimenti della procedura
  • Esenzione imposta di registro per il verbale di accordo fino al valore di 100.000 euro; oltre tale soglia si applica l’imposta proporzionale solo sull’eccedenza
  • Credito d’imposta sulle indennità di mediazione: fino a 600 euro in caso di successo della mediazione, fino a 200 euro in caso di mancato accordo (art. 20 D.Lgs. 149/2022)
  • Credito d’imposta sull’onorario dell’avvocato: fino a 600 euro in caso di successo
  • Credito d’imposta sul contributo unificato già versato se la causa viene archiviata in seguito alla mediazione

Il credito d’imposta si utilizza in compensazione tramite F24 (codice tributo dedicato) oppure si recupera direttamente in dichiarazione dei redditi. Va richiesto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

Attenzione. Per le persone non abbienti (reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore al doppio della soglia di gratuito patrocinio, circa 24.000 euro nel 2026), l’indennità di mediazione è ridotta al 50% e l’organismo è tenuto a operare il differimento del pagamento.

5. Esito della mediazione e valore del verbale

La mediazione può concludersi con tre esiti:

Accordo conciliativo: le parti raggiungono un’intesa che viene formalizzata in un verbale di accordo sottoscritto da entrambe le parti e dal mediatore. Il verbale ha effetti significativi:

  • Costituisce titolo esecutivo per espropriazione forzata, esecuzione in forma specifica e iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs. 28/2010)
  • Se le parti sono assistite da avvocati, il verbale firmato dagli avvocati ha valore di titolo esecutivo senza necessità di omologa
  • Se le parti NON sono assistite da avvocati, serve l’omologazione presso il Presidente del Tribunale, con verifica di regolarità formale e rispetto dell’ordine pubblico
  • Esenzione registro fino a 100.000 euro

Mancato accordo: si redige verbale negativo. La parte attrice può quindi proporre causa giudiziale (la condizione di procedibilità è soddisfatta). Il mediatore può aver formulato una proposta conciliativa: se respinta e la sentenza poi è in linea con quella proposta, vi sono conseguenze sulle spese processuali a carico della parte che ha rifiutato (art. 13 D.Lgs. 28/2010).

Mancata partecipazione: se una parte non partecipa senza giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova (art. 116 c. 2 c.p.c.) e può condannarla al versamento all’erario di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8 c. 4-bis D.Lgs. 28/2010), oltre a possibili condanne sulle spese.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.