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Recesso socio SRL: art. 2473 c.c. e liquidazione 2026

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 3 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. Il socio di una SRL può recedere nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) o dallo statuto. La quota viene liquidata in base al valore di mercato della società al momento della dichiarazione di recesso. Il rimborso è tassato come plusvalenza o dividendo a seconda della natura dell’eccedenza rispetto al costo fiscale della partecipazione.

Il diritto di recesso nella SRL: quadro normativo

Il recesso del socio dalla SRL è disciplinato dall’art. 2473 del codice civile, che distingue tra cause di recesso inderogabili — previste dalla legge e non eliminabili dallo statuto — e cause ulteriori che i soci possono inserire nell’atto costitutivo. Il diritto di recesso rappresenta uno strumento di tutela del socio di minoranza che non condivide scelte strategiche fondamentali della maggioranza, consentendogli di disinvestire la propria partecipazione ottenendo un corrispettivo equo senza dover trovare un acquirente terzo.

Il DLgs 6/2003 (riforma del diritto societario) ha significativamente ampliato l’autonomia statutaria in materia di recesso rispetto al previgente codice, rendendo la SRL uno strumento più flessibile della SpA per la gestione dei rapporti tra soci.

Cause di recesso: legali e statutarie

L’art. 2473, comma 1, c.c. individua le cause legali inderogabili di recesso, che il socio può esercitare a prescindere da quanto previsto dallo statuto. Il socio ha diritto di recedere quando non ha concorso alle deliberazioni riguardanti:

  • il cambiamento dell’oggetto o del tipo di società;
  • la fusione o la scissione;
  • la revoca dello stato di liquidazione;
  • il trasferimento della sede all’estero;
  • l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
  • il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti del socio.

A queste cause legali, lo statuto può aggiungerne altre. Nelle SRL a tempo indeterminato, il socio ha sempre diritto di recedere con preavviso di almeno 180 giorni (art. 2473, comma 2, c.c.), clausola che lo statuto può estendere ma non eliminare.

Lo statuto può anche prevedere cause di recesso non tipizzate, come il mancato raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato, il cambiamento del management, o l’ingresso di nuovi soci non graditi. Queste clausole devono essere redatte con precisione per evitare controversie interpretative.

Procedura di recesso e determinazione del valore della quota

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso deve inviare una dichiarazione scritta con raccomandata A/R (o PEC) alla sede della società, specificando la causa del recesso e la data di efficacia. La dichiarazione deve essere inviata entro 15 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, ovvero entro il termine previsto dallo statuto.

Una volta ricevuta la dichiarazione di recesso, la società ha l’obbligo di determinare il valore della partecipazione e liquidarla. Ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., la quota deve essere liquidata in proporzione al patrimonio sociale, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Se i soci non trovano accordo sul valore, esso è determinato da un esperto nominato dal Tribunale nel distretto in cui ha sede la società, su istanza di una delle parti.

Fase Soggetto Termine indicativo Riferimento normativo
Dichiarazione di recesso Socio recedente 15 giorni dalla delibera (o termine statutario) Art. 2473, co. 1, c.c.
Determinazione del valore quota Accordo tra parti o esperto Tribunale 180 giorni dalla dichiarazione Art. 2473, co. 3, c.c.
Liquidazione della quota Società 180 giorni dalla dichiarazione Art. 2473, co. 4, c.c.
Acquisto quota da soci/terzi Altri soci o terzi designati Entro il termine di liquidazione Art. 2473, co. 4, c.c.
Riduzione di capitale o liquidazione Società (se impossibile altrimenti) Delibera assembleare post-recesso Art. 2473, co. 5, c.c.

Modalità di liquidazione della quota

Ai sensi dell’art. 2473, comma 4, c.c., la liquidazione della quota avviene preferibilmente tramite acquisto della partecipazione da parte degli altri soci in proporzione alle rispettive quote, oppure da parte di un terzo individuato di comune accordo. Solo in mancanza di accordo sulla cessione a soci o terzi, la società può procedere mediante riduzione del capitale sociale. Se la riduzione del capitale porterebbe il capitale al di sotto del minimo legale, la società deve procedere allo scioglimento e alla liquidazione.

Esempio 1 — Recesso da SRL con tre soci. Alfa SRL ha tre soci (A 50%, B 30%, C 20%) e un patrimonio netto di 300.000 euro al momento del recesso. Il socio C dichiara il recesso dopo una delibera di modifica dell’oggetto sociale a cui non ha partecipato. Il valore della quota di C è determinato in proporzione: 20% × 300.000 euro = 60.000 euro. Il valore di mercato accertato dall’esperto, tenuto conto dell’avviamento e delle prospettive reddituali, è invece 80.000 euro. C riceve 80.000 euro: la differenza di 20.000 euro rispetto al patrimonio netto contabile riflette l’avviamento della società. Il costo fiscale della quota per C era di 10.000 euro (conferimento originario). Plusvalenza tassabile per C: 80.000 – 10.000 = 70.000 euro.
Esempio 2 — SRL a tempo indeterminato: recesso libero. Beta SRL è costituita a tempo indeterminato. Il socio D, con quota del 40%, comunica il recesso con preavviso di 180 giorni come previsto dall’art. 2473, comma 2, c.c. Il patrimonio netto è 500.000 euro; la quota di D vale 200.000 euro. Gli altri soci non hanno la liquidità necessaria per acquistare la quota. La società procede con riduzione del capitale da 100.000 a 60.000 euro (corrispondente alla quota di D al valore nominale, pari a 40.000 euro) e versa a D l’eccedenza di 160.000 euro come liquidazione del sovrapprezzo accumulato. Il notaio è necessario per la riduzione di capitale.

Tassazione del rimborso della quota

Il trattamento fiscale del rimborso percepito dal socio recedente dipende dalla natura della somma ricevuta. In linea generale, si distingue tra:

  • Restituzione del conferimento originario: non imponibile, in quanto rappresenta il recupero del capitale investito;
  • Eccedenza corrispondente alle riserve di utili accumulate dalla società: tassata come dividendo, con ritenuta del 26%;
  • Eccedenza corrispondente all’avviamento o a riserve di capitale: tassata come plusvalenza da cessione di partecipazione.

La distinzione tra le diverse componenti può essere complessa e richiede l’analisi del bilancio societario al momento del recesso. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 26/E/2004, ha chiarito i criteri di imputazione delle somme ricevute in sede di liquidazione della quota. In caso di partecipazione qualificata, la plusvalenza è tassata con aliquota sostitutiva del 26% (DLgs 461/1997 e successive modifiche).

Domande frequenti

Il socio può sempre recedere da una SRL a tempo determinato?

No. In una SRL a tempo determinato, il recesso è possibile solo nelle cause tipizzate dall’art. 2473 c.c. o aggiuntive previste dallo statuto. Non è previsto il recesso libero con preavviso, riservato alle sole SRL a tempo indeterminato. Il socio che voglia disinvestire in assenza di cause di recesso dovrà cedere la propria quota a terzi, previo rispetto dell’eventuale diritto di prelazione degli altri soci.

Come si calcola il valore della quota da liquidare?

Ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c., il valore è determinato in proporzione al patrimonio sociale tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Nella prassi, si utilizzano metodi patrimoniali complessi, reddituali o misti, con particolare riguardo all’avviamento. In caso di disaccordo tra le parti, il Tribunale nomina un esperto su istanza di chi vi ha interesse.

Entro quanto tempo la SRL deve liquidare la quota?

La legge non fissa un termine tassativo, ma l’orientamento prevalente — confermato da diverse pronunce di merito — è che la liquidazione debba avvenire entro un termine ragionevole, generalmente non superiore a 180 giorni dalla dichiarazione di recesso. La mancata liquidazione nel termine può legittimare il socio recedente ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento, eventualmente con richiesta di accertamento del valore della quota.

Il recesso può essere rifiutato dalla società?

No, quando ricorrono le cause legali previste dall’art. 2473 c.c. il diritto di recesso è irrinunciabile: la società non può rifiutarlo né differirlo ad libitum. Può però contestare la sussistenza della causa di recesso invocata o l’ammontare del valore della quota, nel qual caso la controversia è rimessa al giudice o all’esperto nominato dal Tribunale.

Quali sono le conseguenze fiscali per la SRL che liquida la quota?

Per la SRL, la liquidazione della quota del socio recedente non genera di per sé un reddito imponibile. Se la liquidazione avviene mediante riduzione del capitale, la delibera deve essere iscritta nel Registro delle Imprese e il capitale non può scendere sotto il minimo legale. Le somme pagate in eccedenza rispetto al capitale nominale riducono le riserve societarie e possono avere effetti sulla distribuzione degli utili futuri agli altri soci.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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