I due sistemi di tassazione a confronto
L’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e l’IRES (imposta sul reddito delle società) sono le due imposte dirette principali del sistema tributario italiano, disciplinate rispettivamente dal D.P.R. 917/1986 (TUIR) nella parte dedicata alle persone fisiche (artt. 1-71) e nella parte dedicata ai soggetti IRES (artt. 72-166).
Il principio fondamentale che li distingue è la progressività vs. la proporzionalità. L’IRPEF è progressiva: al crescere del reddito, aumenta l’aliquota marginale applicata agli scaglioni superiori. L’IRES è proporzionale: qualunque sia l’utile societario, l’aliquota rimane fissa al 24%. Questo differenziale strutturale è alla base della scelta di molti imprenditori e professionisti di operare in forma societaria.
Gli scaglioni IRPEF 2026
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), la struttura a tre scaglioni IRPEF è confermata anche per il 2026:
- da 0 a 28.000 euro: aliquota 23%;
- da 28.001 a 50.000 euro: aliquota 35%;
- oltre 50.000 euro: aliquota 43%.
Le detrazioni per tipologia di reddito (lavoro dipendente, autonomo, imprenditoriale) e le deduzioni per oneri deducibili modificano l’imposta lorda, ma la struttura delle aliquote marginali rimane quella indicata. A questa si aggiungono le addizionali regionali (in media 1,73%) e comunali (in media 0,65%), che portano l’aliquota marginale effettiva al 43% + circa 2,38% = circa 45,4% sulle fasce di reddito più elevate.
| Reddito annuo | Aliquota marginale IRPEF | IRES SRL | Differenziale fiscale marginale |
|---|---|---|---|
| Fino a 28.000 euro | 23% | 24% | IRPEF più conveniente (-1%) |
| Da 28.001 a 50.000 euro | 35% | 24% | IRES più conveniente (+11%) |
| Oltre 50.000 euro | 43% | 24% | IRES più conveniente (+19%) |
| Addizionali regionali/comunali | ~2,4% aggiuntivi | Non applicabili | Aggravano l’IRPEF |
| Tassazione utili distribuiti (SRL) | — | +26% su dividendi | Riducono il vantaggio IRES |
| Contributi INPS (confronto) | Gestione Sep. 26,07% | Gestione Sep. su compenso amm. | Analogo se compenso = reddito PIVA |
Il peso dei contributi INPS nell’analisi comparata
Un’analisi basata solo sulla comparazione delle aliquote fiscali è incompleta. I contributi previdenziali INPS modificano significativamente il confronto. Il lavoratore autonomo con partita IVA iscritto alla Gestione Separata versa il 26,07% del reddito netto fino al massimale (circa 119.650 euro nel 2026). Il socio-amministratore di SRL versa la stessa percentuale sul compenso deliberato, ma ha la flessibilità di calibrare tale compenso in modo da ottimizzare il carico complessivo.
Se l’amministratore riduce il proprio compenso a favore dell’accumulo di utili in società, riduce la base imponibile INPS (e quindi i contributi versati), ma anche i benefici pensionistici futuri maturati. La scelta tra versare contributi più elevati (partita IVA) o ridotti (SRL con compenso basso) ha quindi implicazioni previdenziali di lungo periodo che non devono essere sottovalutate.
La tassazione in uscita: i dividendi dal 2026
Un aspetto cruciale del confronto IRPEF/IRES è la tassazione degli utili in uscita dalla SRL. Quando il socio decide di distribuire gli utili accumulati, questi sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973). Il carico fiscale complessivo sulla distribuzione integrale degli utili è quindi: IRES 24% + IRPEF sui dividendi 26% × (1 – 24%) = 24% + 19,76% = 43,76%.
Questa cifra è quasi identica all’aliquota IRPEF massima del 43% (più addizionali). Ciò significa che, se l’obiettivo del socio è distribuire tutti gli utili annualmente, il vantaggio della SRL rispetto a una partita IVA con redditi oltre 50.000 euro è marginale. Il vantaggio diventa significativo quando una parte rilevante degli utili viene reinvestita nell’attività societaria senza distribuzione, poiché su quegli utili si paga solo il 24% di IRES.
Quando conviene davvero la SRL
Dalla simulazione numerica emergono alcune soglie orientative. La SRL inizia a essere conveniente rispetto alla partita IVA in regime ordinario quando il reddito supera i 55.000-65.000 euro, a condizione che una parte significativa degli utili venga trattenuta in società per essere reinvestita. Se tutti gli utili vengono distribuiti ogni anno, il vantaggio è marginale o nullo.
La SRL è sempre svantaggiosa rispetto al regime forfetario per i contribuenti che ne hanno accesso (ricavi fino a 85.000 euro), a meno che non vi siano esigenze di protezione patrimoniale o di immagine professionale che giustificano i costi aggiuntivi. Per approfondire la scelta strutturale, si rimanda all’articolo Partita IVA o SRL 2026: confronto fiscale e contributivo.
Questo approfondimento copre un caso specifico. Per il quadro completo parti dalla guida SRL e poi confronta apertura, tassazione, dividendi, costi deducibili e alternative alla societa.
Domande frequenti
Qual è l’aliquota IRES nel 2026?
L’aliquota IRES è del 24%, invariata rispetto agli anni precedenti. Non esistono aliquote ridotte per le PMI, sebbene alcuni crediti d’imposta (Piano Transizione 5.0, ricerca e sviluppo) possano ridurre l’imposta effettiva. Per le banche e le assicurazioni, l’aliquota IRES è maggiorata di 3,5 punti percentuali (27,5% complessivo).
I dividendi della SRL si sommano all’IRPEF personale?
No. I dividendi distribuiti da una SRL a soci persone fisiche non imprenditori sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973). La ritenuta è definitiva: i dividendi non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (salvo per la verifica dell’ISEE).
Cosa è l’IRAP e come si calcola per una SRL?
L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota base del 3,9%. Per le SRL, si applica al valore della produzione netta, che comprende il margine operativo lordo al netto degli ammortamenti. I costi del lavoro dipendente non sono deducibili (salvo alcune eccezioni come il costo dei lavoratori a tempo indeterminato fino a determinati limiti). L’IRAP non è deducibile dall’IRES, a eccezione del 10% pagato per la quota relativa al costo del lavoro.
La partita IVA in regime forfetario è sempre più conveniente della SRL?
Non sempre. Il regime forfetario è conveniente con ricavi fino a 85.000 euro grazie all’imposta sostitutiva al 15% (5% nei primi cinque anni). Tuttavia, non offre protezione patrimoniale, non consente la deduzione delle spese effettive e non è compatibile con alcune attività o con la contemporanea percezione di redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro. Per redditi superiori alla soglia dei ricavi, il regime forfetario non è accessibile e la comparazione cambia.
Il reddito d’impresa della SRL si somma al reddito personale del socio?
No. La SRL è un soggetto giuridico autonomo: il suo reddito è tassato in capo alla società con IRES, non in capo al socio. Il socio è tassato solo sulle somme che riceve dalla società: il compenso da amministratore (soggetto a IRPEF come reddito assimilato a lavoro dipendente) e i dividendi (soggetti a ritenuta 26%). Il reddito prodotto dalla SRL e non distribuito è irrilevante fiscalmente per il socio.
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