Obbligo di redazione e approvazione del bilancio
Tutte le società a responsabilità limitata sono obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 2423-2435-ter del codice civile. Il bilancio è il documento contabile che rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società alla data di chiusura dell’esercizio (di norma il 31 dicembre per le SRL con esercizio coincidente con l’anno solare).
La redazione del bilancio spetta agli amministratori, che devono presentarlo ai soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In casi particolari previsti dallo statuto (strutture complesse, necessità di consolidamento, attività stagionali che rendono difficoltosa la chiusura nei termini ordinari), il termine può essere esteso a 180 giorni. L’estensione non è automatica: deve essere prevista dallo statuto e motivata nella nota integrativa.
Il contenuto obbligatorio del bilancio SRL
Il bilancio d’esercizio di una SRL comprende obbligatoriamente:
- Stato patrimoniale (art. 2424 c.c.): attività, passività e netto patrimoniale della società alla data di chiusura;
- Conto economico (art. 2425 c.c.): ricavi, costi, proventi e oneri del periodo, con il risultato netto (utile o perdita d’esercizio);
- Nota integrativa (art. 2427 c.c.): commento alle voci di bilancio, informazioni sui criteri di valutazione adottati, dettaglio di immobilizzazioni, debiti, crediti e movimenti del patrimonio netto;
- Rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c.): per le SRL che non redigono il bilancio in forma abbreviata, il rendiconto dei flussi di cassa è obbligatorio dal 2016 (D.Lgs. 139/2015).
Le SRL che non superano due dei tre seguenti parametri per due esercizi consecutivi possono adottare il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.): attivo 4.400.000 euro, ricavi 8.800.000 euro, dipendenti 50. Il bilancio abbreviato semplifica lo stato patrimoniale e può omettere il rendiconto finanziario. Le SRL che non superano le soglie per la forma abbreviata e hanno attivo fino a 175.000 euro, ricavi fino a 350.000 euro e non più di 5 dipendenti possono adottare il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), ulteriormente semplificato.
| Evento | Termine | Riferimento normativo | Sanzione per omissione |
|---|---|---|---|
| Convocazione assemblea per approvazione bilancio | Entro 120 giorni dalla chiusura esercizio (o 180 con deroga) | Art. 2364, co. 2, c.c. (richiamato per SRL) | Responsabilità amministratori verso soci |
| Deposito bilancio al Registro Imprese | Entro 30 giorni dall’approvazione assembleare | Art. 2435 c.c. | Sanzione amm. 206-2.065 euro per amministratori/sindaci (art. 2630 c.c.) |
| Presentazione dichiarazione dei redditi (Redditi SC) | Entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo alla chiusura esercizio | Art. 2 DPR 322/1998 | Sanzione per omessa dichiarazione; IRES non versata con interessi |
| Dichiarazione IRAP | Medesima del modello Redditi SC | D.Lgs. 446/1997 | Sanzioni analoghe a Redditi SC |
| Comunicazione titolari effettivi | Annuale o entro 30 giorni da variazione | D.Lgs. 231/2007 e DM 11/3/2022 | Sanzione amm. 103-1.032 euro |
La procedura di deposito al Registro delle Imprese
Il deposito del bilancio al Registro delle Imprese avviene telematicamente tramite il portale Telemaco (gestito da InfoCamere) o tramite i software professionali utilizzati dai commercialisti. I documenti da allegare al deposito sono:
- bilancio d’esercizio completo (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario se applicabile);
- verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio;
- relazione sulla gestione degli amministratori (obbligatoria per le SRL che non adottano il bilancio abbreviato);
- relazione del revisore legale o del collegio sindacale (se nominato).
Il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per il deposito è di circa 90 euro; a questo si aggiunge l’imposta di bollo virtuale di 65 euro per il deposito telematico. Il bollo è pagato una tantum per il deposito dei documenti obbligatori.
Sanzioni per mancato o tardivo deposito
Il mancato deposito del bilancio entro i termini di legge espone gli amministratori (e i sindaci, ove nominati) a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2630 c.c. La sanzione ordinaria per il mancato deposito va da 206 a 2.065 euro per ciascun soggetto responsabile. Se la violazione riguarda le comunicazioni al Registro dei titolari effettivi, le sanzioni si riducono a 103-1.032 euro.
Il tardivo deposito (dopo il termine dei 30 giorni ma prima che la Camera di Commercio proceda d’ufficio) beneficia di una riduzione della sanzione alla misura minima (206 euro). Non è prevista la procedura di ravvedimento operoso tipica delle violazioni tributarie, ma la presentazione spontanea riduce comunque l’esposizione sanzionatoria.
Per l’aspetto tributario, il mancato deposito del bilancio può avere conseguenze in sede di accertamento: l’Agenzia delle Entrate può presumere la presenza di redditi non dichiarati o di operazioni non contabilizzate. La regolarità del bilancio depositato è uno dei parametri considerati negli indici sintetici di affidabilità (ISA).
Domande frequenti
Entro quando deve essere approvato il bilancio di una SRL nel 2026?
Per le SRL con esercizio che si chiude il 31 dicembre 2025, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro il 30 aprile 2026 (120 giorni dalla chiusura). Se lo statuto prevede la deroga per situazioni particolari, il termine si estende al 29 giugno 2026 (180 giorni). Il bilancio approvato deve poi essere depositato al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’assemblea.
Cosa succede se il bilancio non viene depositato?
Il mancato deposito del bilancio al Registro delle Imprese espone gli amministratori (e i sindaci se nominati) a sanzioni amministrative da 206 a 2.065 euro per soggetto, ai sensi dell’art. 2630 c.c. Inoltre, la Camera di Commercio può procedere alla cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle Imprese in caso di mancato deposito reiterato per anni consecutivi.
Una SRL unipersonale è obbligata al rendiconto finanziario?
La SRL unipersonale, come qualsiasi SRL, è obbligata al rendiconto finanziario se non redige il bilancio in forma abbreviata. Il bilancio abbreviato è consentito solo alle SRL che non superano due dei tre parametri (attivo 4,4 milioni, ricavi 8,8 milioni, dipendenti 50). Una micro SRL unipersonale con attivo inferiore a 175.000 euro e ricavi inferiori a 350.000 euro può invece adottare il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), che non richiede il rendiconto finanziario né la nota integrativa estesa.
Il revisore legale deve firmare il bilancio?
Il revisore legale (o il collegio sindacale con funzioni di revisione) emette una relazione di revisione distinta dal bilancio, che attesta la correttezza della rappresentazione contabile e la conformità alle norme di legge. La relazione deve essere allegata al bilancio depositato al Registro delle Imprese. Il revisore non firma il bilancio, che resta un documento degli amministratori; la relazione di revisione è invece un documento autonomo del revisore.
Cosa si intende per «bilancio delle micro-imprese» e chi può adottarlo?
Il bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c., introdotto dal D.Lgs. 139/2015) è una forma ulteriormente semplificata riservata alle SRL che non superano per due esercizi consecutivi i seguenti limiti: attivo 175.000 euro, ricavi 350.000 euro, non più di 5 dipendenti medi. Consente di omettere il rendiconto finanziario, la relazione sulla gestione e parte della nota integrativa. La semplificazione riduce i costi di predisposizione del bilancio ma non esime dall’obbligo di deposito al Registro delle Imprese.
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