Approfondimento

Detrazione spese mediche 2026: 19% sulla franchigia 129,11 euro

in
Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 29 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Detrazione spese mediche 2026: 19% sulla franchigia 129,11 euro

La detrazione delle spese sanitarie al 19% è la voce più utilizzata del modello 730. Per il 2026 il meccanismo rimane invariato: si detrae il 19% della spesa che eccede la franchigia di 129,11 euro, senza limite massimo di importo. Questa guida spiega quali spese rientrano, come si calcola il risparmio fiscale e quali errori evitare nella compilazione del Quadro E.

  • Franchigia 129,11 euro: come si applica e quando conviene cumulare
  • Spese mediche ammesse: visite, farmaci, protesi, dispositivi
  • Pagamento tracciabile vs contante: le regole vigenti
  • Calcolo del risparmio effettivo con esempi numerici 2026

1. Come funziona la detrazione al 19%

L’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR stabilisce che le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19%, calcolata sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Non esiste un tetto massimo alla spesa detraibile: qualunque importo eccedente la franchigia genera un risparmio fiscale del 19%. Questo rende le spese mediche una delle voci più rilevanti per la generalità dei contribuenti.

La franchigia di 129,11 euro si applica alla somma complessiva delle spese sanitarie sostenute nell’anno, non a ciascuna singola ricevuta. È quindi conveniente aggregare tutte le spese mediche dell’anno e confrontare il totale con la franchigia prima di decidere se inserirle in dichiarazione. Se la spesa totale è inferiore o uguale a 129,11 euro, la detrazione è zero.

Detrazione = (Totale spese mediche annue − 129,11) × 19%
Franchigia non trasferibile. La franchigia di 129,11 euro si applica separatamente a ciascun contribuente. Non è possibile sommare le franchigie di più familiari o trasferirle tra coniugi. Ogni dichiarante sconta la propria franchigia sul proprio totale di spese mediche.

A differenza di quasi tutte le altre detrazioni dell’art. 15 TUIR, le spese mediche non sono soggette alla riduzione progressiva per redditi oltre 120.000 euro. Questo significa che anche contribuenti con redditi molto elevati possono detrarre integralmente le spese sanitarie.

2. Spese ammesse e spese escluse

Non tutte le spese sostenute presso strutture sanitarie o farmaceutiche sono automaticamente detraibili. È necessario verificare che la spesa rientri nelle categorie ammesse e che la documentazione sia corretta.

Tipologia di spesa Ammessa Documentazione richiesta
Farmaci con obbligo di prescrizione o da banco (OTC) Si Scontrino parlante con codice fiscale e denominazione farmaco
Visite mediche specialistiche Si Fattura o ricevuta fiscale del professionista
Analisi cliniche e diagnostica (radiografia, TAC, ecc.) Si Fattura della struttura
Dispositivi medici con marchio CE (occhiali da vista, protesi, ecc.) Si Scontrino parlante o fattura con indicazione del dispositivo
Spese dentistiche (odontoiatria, ortodonzia) Si Fattura del dentista o dello studio
Psicoterapia (solo se effettuata da medico specialista) Si Fattura con qualifica del professionista
Cure termali Si Fattura della struttura termale
Integratori alimentari, cosmetici, alimenti dietetici No Non detraibili anche se acquistati in farmacia
Abbonamento palestra o fitness No Non è spesa sanitaria
Ticket per visita SSN Si Scontrino parlante o ricevuta ASL

Spese mediche per familiari a carico

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari con reddito non superiore a 2.840,51 euro, elevato a 4.000 euro per figli under 24) possono essere detratte dal contribuente che le ha pagate. È sufficiente che la spesa sia intestata al familiare a carico e che il pagamento risulti effettuato dal dichiarante.

Esiste inoltre una disciplina speciale per i familiari non a carico affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: in quel caso la detrazione compete al contribuente che ha sostenuto la spesa, nei limiti dell’imposta dovuta da quest’ultimo, senza applicazione della franchigia.

3. Calcolo pratico: esempi con cifre reali

Esempio 1 — Mario, 35 anni, reddito 30.000 euro

Mario ha sostenuto nel 2025 le seguenti spese mediche:

  • Farmaci: 340 euro (scontrini parlanti)
  • Visita cardiologica privata: 180 euro (fattura)
  • Analisi del sangue in laboratorio privato: 95 euro (fattura)
  • Occhiali da vista (lenti + montatura, dispositivo CE): 220 euro (scontrino parlante)

Totale spese: 835 euro

Calcolo detrazione: (835 − 129,11) × 19% = 705,89 × 19% = 134,12 euro di detrazione IRPEF

Mario non supera 120.000 euro di reddito, quindi nessuna riduzione. Il risparmio di 134,12 euro viene sottratto direttamente dall’IRPEF lorda in sede di conguaglio del 730.

Esempio 2 — Luisa, 62 anni, reddito 28.000 euro, spese dentistiche elevate

Luisa ha effettuato un importante intervento di implantologia dentale nel 2025: fattura dallo studio dentistico di 4.800 euro, pagata con bonifico. Ha anche sostenuto spese per farmaci (210 euro) e una visita oculistica (90 euro).

Totale spese: 5.100 euro

Calcolo: (5.100 − 129,11) × 19% = 4.970,89 × 19% = 944,47 euro di detrazione IRPEF

Un risparmio fiscale significativo. Luisa deve verificare di aver pagato con bonifico o carta, poiché le spese dentistiche non godono dell’eccezione per il contante (a differenza dei farmaci con scontrino parlante).

4. Regole di pagamento e compilazione nel modello 730

Pagamento tracciabile: quando è obbligatorio

Dal 2020, in linea generale, la detrazione del 19% è riconosciuta solo se il pagamento è avvenuto con strumento tracciabile. Per le spese mediche però la legge mantiene un’eccezione importante: i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il SSN possono essere pagate anche in contanti e dare comunque diritto alla detrazione (art. 15, comma 1-ter, TUIR).

Per le prestazioni rese da professionisti privati non convenzionati (dentisti privati, specialisti liberi professionisti, laboratori privati non accreditati), il pagamento tracciabile è invece obbligatorio per ottenere la detrazione.

Compilazione del Quadro E, modello 730/2026

Le spese sanitarie si inseriscono nel Quadro E, Sezione I, con i seguenti codici principali:

  • Codice 1: spese sanitarie generali (visite, farmaci, analisi, dispositivi medici)
  • Codice 2: spese sanitarie per familiari non a carico con patologia esente
  • Codice 3: spese sanitarie per persone con handicap (art. 3 L. 104/1992)
  • Codice 5: spese per veicoli adattati per disabili

Nel 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente i dati trasmessi dal Sistema Tessera Sanitaria: scontrini farmaci, ticket, prestazioni specialistiche del SSN e fatture di molti professionisti. Il contribuente deve comunque controllare l’esattezza dei dati e aggiungere le spese non presenti (acquisti all’estero, scontrini non trasmessi, prestazioni di soggetti non aderenti al sistema).

Spese rimborsate dal datore o dalla mutua. Le spese mediche rimborsate dal datore di lavoro o da polizze sanitarie collettive non sono detraibili. Se il rimborso è parziale, la detrazione compete solo sulla quota effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Per il quadro complessivo delle agevolazioni disponibili, si rimanda alla guida detrazioni IRPEF 2026. Chi ha sostenuto anche spese per attività sportiva dei figli può consultare la guida sulla detrazione sport figli 2026.

Parla con un commercialista esperto

Le spese mediche sono la voce con maggiore potenziale di errore nella dichiarazione dei redditi. Un commercialista verifica la documentazione, identifica le spese detraibili non riconosciute dal precompilato e ottimizza il quadro E del tuo 730.

Trova commercialista

Domande frequenti

La franchigia di 129,11 euro si applica per ogni ricevuta o sul totale annuo?

La franchigia si applica una sola volta sul totale complessivo delle spese mediche sostenute nell’anno d’imposta. Non si sconta su ogni singola ricevuta o scontrino. Se la somma di tutte le spese sanitarie dell’anno è, ad esempio, 800 euro, si calcola la detrazione su 800 − 129,11 = 670,89 euro, moltiplicati per il 19%.

Gli occhiali da vista sono detraibili?

Sì, purché si tratti di un dispositivo medico con marcatura CE e lo scontrino sia “parlante” (riporti il codice fiscale dell’acquirente e la descrizione del dispositivo). La sola montatura senza lenti graduate non è un dispositivo medico e non è detraibile. Le lenti a contatto correttive sono anch’esse detraibili con la stessa documentazione.

Posso detrarre le spese mediche del coniuge a carico?

Sì. Le spese sanitarie sostenute nell’interesse del coniuge o di altri familiari fiscalmente a carico (reddito non superiore a 2.840,51 euro, o 4.000 euro per figli under 24) sono detraibili al 19% dal contribuente che le ha pagate. La spesa deve risultare intestata al familiare a carico oppure al contribuente stesso, e il pagamento deve essere avvenuto con strumento tracciabile (salvo farmaci e strutture SSN).

Le spese dentistiche pagate in contanti sono detraibili?

No, se il dentista è un professionista privato non accreditato con il SSN. In quel caso il pagamento tracciabile (bonifico, carta) è obbligatorio per ottenere la detrazione del 19%. Se invece la prestazione è resa da una struttura privata accreditata con il SSN, il contante è ammesso. In pratica, per i dentisti privati convenzionati o non convenzionati è prudente pagare sempre con bonifico o carta.

Le spese mediche sostenute all’estero sono detraibili?

Sì, a condizione che la documentazione (ricevuta o fattura) contenga gli elementi equivalenti a quelli richiesti in Italia: natura della prestazione, importo, data, soggetto erogante. La spesa va convertita in euro al cambio del giorno del pagamento. Queste spese non figurano nel 730 precompilato e vanno inserite manualmente nel Quadro E.

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto
Trova commercialista ›

Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.