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Detrazione spese istruzione scuole paritarie 2026

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 6 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Detrazione spese istruzione scuole paritarie 2026

Le rette scolastiche versate a scuole paritarie — dall’infanzia alle superiori — sono detraibili al 19% nel limite di 800 euro per alunno per anno. La norma di riferimento è l’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR. Nel 2026 le scuole paritarie private devono avere il riconoscimento ministeriale ex L. 62/2000 e il pagamento deve avvenire con strumento tracciato. Questa guida illustra quali spese rientrano, i limiti per ordine scolastico e gli errori più comuni nella compilazione del 730.

  • Limite di 800 euro per alunno: cosa comprende e cosa esclude
  • Scuole paritarie ammesse: dall’infanzia alle superiori
  • Differenza tra detrazione per scuole paritarie e per università
  • Come inserire la spesa nel modello 730/2026

1. Normativa e scuole ammesse

La detrazione per le spese di istruzione paritaria trova il proprio fondamento nell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, che riconosce il 19% su un importo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. Il beneficio si applica alle rette versate a istituti scolastici paritari ai sensi della L. 62/2000, che ha istituito il sistema nazionale di istruzione comprensivo di scuole statali e non statali che abbiano ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sono ammesse all’agevolazione le scuole paritarie di ogni ordine e grado:

  • Scuole dell’infanzia paritarie (3-6 anni)
  • Scuole primarie paritarie (elementari)
  • Scuole secondarie di primo grado paritarie (medie)
  • Scuole secondarie di secondo grado paritarie (superiori: licei, istituti tecnici, istituti professionali paritari)

Non rientrano nella norma le scuole private che non abbiano ottenuto il riconoscimento di parità scolastica. La distinzione tra scuola privata paritaria e scuola privata non paritaria è sostanziale: solo le prime rilasciano titoli di studio con valore legale e solo per le prime opera la detrazione fiscale.

Come verificare la parità. L’elenco aggiornato delle scuole paritarie è consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito nella sezione dedicata. La scuola stessa deve indicare il provvedimento di riconoscimento nelle comunicazioni ufficiali agli iscritti. In assenza di tale indicazione, è opportuno richiedere alla segreteria scolastica copia del decreto di riconoscimento.

2. Spese ammesse, limiti e confronto per ordine scolastico

La detrazione del 19% si applica alle spese di iscrizione e frequenza versate alle scuole paritarie: rette mensili o annuali, tasse di iscrizione, contributi scolastici obbligatori previsti dal piano dell’offerta formativa. Non rientrano nel limite agevolato le spese accessorie facoltative (gite scolastiche, mensa, trasporto, materiale didattico acquistato autonomamente) che non siano parte integrante della retta scolastica.

Ordine scolastico Limite spesa Detrazione max Note
Scuola dell’infanzia paritaria 800 euro 152 euro Solo retta, non mensa
Scuola primaria paritaria 800 euro 152 euro Contributi obbligatori inclusi
Scuola secondaria I grado paritaria 800 euro 152 euro Retta + tassa iscrizione
Scuola secondaria II grado paritaria 800 euro 152 euro Licei e istituti tecnici paritari
Università statale Nessun limite 19% sull’intero Regime separato ex art. 15 lett. e)

Il limite di 800 euro è per alunno, non per nucleo familiare. Un contribuente con tre figli che frequentano scuole paritarie può detrarre fino a 800 euro per ciascuno, per una base detraibile complessiva di 2.400 euro e una detrazione massima di 456 euro. Per le spese universitarie (università statali, istituti AFAM statali) il regime è invece quello dell’art. 15, lett. e), senza limite di importo e con la distinzione tra atenei statali e non statali.

Attenzione alla soglia di reddito. La detrazione per scuole paritarie non rientra tra le eccezioni alla riduzione per redditi sopra 75.000 euro. Chi supera tale soglia vedrà ridotto il beneficio in base al coefficiente corrispondente al proprio reddito e al numero di figli a carico. Per i dettagli sul meccanismo di riduzione si veda la guida Detrazione 730/2026: novità della precompilata.

3. Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Figlio alle scuole medie paritarie

Roberto ha un figlio alle medie di un istituto religioso paritario. La retta annuale è 1.200 euro (100 euro/mese), pagata con addebito diretto sul conto corrente. La detrazione si applica solo sul limite di 800 euro: 800 × 19% = 152 euro. I restanti 400 euro di retta non generano ulteriore detrazione. Roberto indica 800 euro nel rigo E8 del 730/2026 con codice spesa 13 e codice fiscale del figlio. Risparmio fiscale: 152 euro sull’IRPEF dovuta.

Esempio 2 — Due figli in scuole paritarie diverse

Michela ha una figlia in un liceo paritario (retta 900 euro annui) e un figlio in una scuola primaria paritaria (contributi scolastici 350 euro annui). Per la figlia al liceo: limite 800 euro, detrazione 800 × 19% = 152 euro. Per il figlio alle elementari: la spesa di 350 euro è inferiore al limite, quindi si detrae l’intera somma: 350 × 19% = 66,50 euro. La detrazione complessiva per Michela è 218,50 euro. Il risparmio fiscale dipende dall’IRPEF lorda dovuta: in nessun caso si genera rimborso se l’IRPEF è inferiore alle detrazioni spettanti.

4. Documentazione e compilazione del 730/2026

Le spese per scuole paritarie vanno indicate nel quadro E, rigo E8 del modello 730/2026, con il codice spesa 13. Per ciascun alunno va indicato il codice fiscale del soggetto che ha frequentato la scuola. Se il figlio è a carico, il codice fiscale è quello del figlio.

Documenti da conservare

  • Quietanze di pagamento delle rette (estratto conto, ricevuta bancaria, ricevuta rilasciata dalla scuola) con indicazione dell’istituto scolastico, del nominativo dell’alunno e del pagante
  • Attestazione che l’istituto è paritario ai sensi della L. 62/2000 (può essere il decreto ministeriale di riconoscimento o una dichiarazione della segreteria scolastica)
  • In caso di controllo: il contribuente deve dimostrare sia la spesa che la paritarietà dell’istituto

La precompilata 2026 può contenere questa voce se la scuola ha trasmesso i dati all’Agenzia delle Entrate. Non tutte le scuole paritarie lo fanno sistematicamente; in caso di assenza occorre integrare manualmente. Il pagamento deve essere obbligatoriamente effettuato con strumento tracciato: pagamenti in contante non danno diritto alla detrazione, anche se effettuati a istituti paritari riconosciuti.

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Domande frequenti

La mensa scolastica di una scuola paritaria è detraibile?

No, non rientra nel limite di 800 euro previsto per le rette scolastiche. La mensa è un servizio accessorio separato dalla frequenza scolastica e non costituisce spesa di istruzione ai sensi dell’art. 15, lett. e-bis), TUIR. La mensa può tuttavia rientrare in altre detrazioni specifiche (ad esempio le spese di mensa universitaria rientrano nelle spese universitarie senza limite).

La retta pagata a una scuola privata non paritaria è detraibile?

No. La detrazione si applica esclusivamente alle scuole che hanno ottenuto il riconoscimento di parità scolastica ai sensi della L. 62/2000. Le scuole private non paritarie — che non rilasciano titoli di studio con valore legale — non danno diritto alla detrazione, indipendentemente dall’importo versato.

Il limite di 800 euro vale anche per le scuole dell’infanzia paritarie?

Sì. Il limite di 800 euro per alunno si applica a tutti gli ordini scolastici, compresa la scuola dell’infanzia (3-6 anni). Se la retta dell’asilo paritario è inferiore a 800 euro, si detrae il 19% sull’intero importo effettivamente pagato. Se supera 800 euro, la detrazione si calcola solo sul limite massimo.

Posso detrarre le spese per libri di testo acquistati dalla scuola paritaria?

I libri di testo acquistati autonomamente (in libreria o online) non sono detraibili come spese di istruzione scolastica. Se invece i libri sono inclusi nel contributo scolastico obbligatorio richiesto dalla scuola paritaria come parte integrante della retta, possono rientrare nel limite dei 800 euro, a condizione che il documento di spesa non li separi dalla quota retta.

Qual è la differenza tra la detrazione per scuole paritarie e quella per università?

Le scuole paritarie (infanzia-superiori) danno diritto a una detrazione del 19% nel limite di 800 euro per alunno. Le università statali danno diritto alla detrazione del 19% senza limite di importo (entro le tasse effettivamente pagate). Per le università non statali, la detrazione è limitata all’importo corrispondente alle tasse degli atenei statali della stessa area geografica.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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