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Imposta successione 2026: aliquote 4-6-8% e franchigie

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 21 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Imposta successione 2026: aliquote 4-6-8% e franchigie

L’imposta di successione colpisce il trasferimento di beni e diritti per causa di morte. Le aliquote variano dal 4% all’8% secondo il grado di parentela, mentre le franchigie possono azzerare completamente il debito fiscale per i nuclei familiari più stretti. Con la riforma D.Lgs. 139/2024 alcune regole di calcolo sono cambiate.

  • Aliquote 4%, 6% e 8% a seconda del rapporto con il defunto
  • Franchigia di 1.000.000 di euro per coniuge e figli
  • Come si calcola la base imponibile nel 2026
  • Esempi numerici con eredità da 500.000 a 2.000.000 di euro

1. Che cos’è l’imposta di successione

L’imposta di successione è un tributo che lo Stato italiano applica al trasferimento di patrimoni per causa di morte. La base normativa è il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sulle successioni e donazioni), modificato più volte nel corso degli anni. Dopo l’abolizione avvenuta con L. 383/2001, il tributo è stato reintrodotto con L. 286/2006 (art. 2, commi 47-49) a partire dal 3 ottobre 2006.

Il presupposto impositivo si realizza all’apertura della successione, che coincide con la morte del de cuius (art. 456 c.c.). Sono soggetti all’imposta tutti i trasferimenti di beni immobili, aziende, partecipazioni societarie, denaro, titoli e altri diritti reali che fanno parte dell’asse ereditario. L’imposta si applica sull’intero valore netto dell’asse ereditario, intendendo per netto la differenza tra il valore complessivo dei beni e quello delle passività deducibili (debiti del defunto, spese funebri entro i limiti di legge, imposte non pagate).

I soggetti passivi sono gli eredi e i legatari, ciascuno per la propria quota o per il valore del legato ricevuto. In caso di più eredi, l’imposta si calcola separatamente sulla quota spettante a ciascuno, consentendo a ogni erede di beneficiare autonomamente della propria franchigia personale.

In sintesi. L’imposta di successione colpisce il valore netto trasferito per causa di morte. Ogni erede beneficia della franchigia individualmente, il che può ridurre sensibilmente o azzerare il carico fiscale per le famiglie numerose.

Beni esclusi e agevolazioni speciali

Non tutti i beni concorrono alla base imponibile. Sono esclusi i titoli di Stato italiani e i BOT (art. 12, D.Lgs. 346/1990), le indennità di fine rapporto percepite dagli eredi, i crediti verso l’INPS e le somme corrisposte dagli enti di previdenza. Anche le polizze vita sono esenti, in quanto il capitale assicurato viene liquidato direttamente ai beneficiari e non entra nell’asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Per le aziende familiari e le partecipazioni di controllo si applica una specifica agevolazione: se gli eredi in linea retta o il coniuge proseguono l’attività per almeno cinque anni, il trasferimento è esente da imposta (art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990). Analoga esenzione riguarda le quote di società di persone o di capitali purché si mantenga il controllo previsto dalla norma.

2. Aliquote e franchigie 2026

Il sistema di tassazione si articola in tre scaglioni di aliquota, ciascuno collegato al grado di parentela tra il defunto e il beneficiario. La franchigia è la soglia entro cui il trasferimento non viene tassato: l’imposta si applica solo sull’eccedenza rispetto a tale soglia.

Beneficiario Aliquota Franchigia per erede Base normativa
Coniuge o unito civilmente 4% 1.000.000 € Art. 2, c. 48, L. 286/2006
Figli e altri parenti in linea retta 4% 1.000.000 € Art. 2, c. 48, L. 286/2006
Fratelli e sorelle 6% 100.000 € Art. 2, c. 48, L. 286/2006
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta 6% nessuna Art. 2, c. 48, L. 286/2006
Tutti gli altri soggetti (estranei) 8% nessuna Art. 2, c. 48, L. 286/2006
Portatori di handicap grave (L. 104/1992) aliquota ordinaria 1.500.000 € Art. 2, c. 49-bis, L. 286/2006

La franchigia di 1.000.000 di euro si applica per ogni singolo erede in linea retta o coniuge, non sull’intero asse ereditario. Ciò significa che se il de cuius lascia due figli, la franchigia complessiva del nucleo è di 2.000.000 di euro, e un patrimonio di 1.800.000 euro ripartito in parti uguali non genererà alcuna imposta.

Attenzione. La franchigia non è cumulabile tra eredi diversi: ogni erede applica la propria franchigia alla propria quota. Non è possibile cedere la franchigia non utilizzata a un coerede.

Aliquote per i beni immobili: interazione con ipotecaria e catastale

Oltre all’imposta di successione, il trasferimento di immobili sconta l’imposta ipotecaria (2% sul valore catastale) e l’imposta catastale (1% sul valore catastale). Per la prima casa, le aliquote si riducono rispettivamente a 200 euro in misura fissa per ciascuna delle due imposte, a condizione che l’erede non possieda altri immobili e dichiari di voler trasferire la residenza nel comune entro 18 mesi.

3. Calcolo: esempi pratici

Di seguito due scenari reali che mostrano come determinare concretamente l’imposta dovuta, partendo dalla composizione dell’asse ereditario fino all’imposta netta.

Esempio 1 — Eredità di 800.000 euro a due figli

Situazione: Il de cuius lascia un appartamento del valore catastale rivalutato di 600.000 euro e conti bancari per 200.000 euro. Eredi: due figli. Nessun debito rilevante.

Quota per figlio: 800.000 ÷ 2 = 400.000 euro ciascuno.
Franchigia per figlio: 1.000.000 euro.
Eccedenza tassabile per figlio: 400.000 − 1.000.000 = 0 (la quota è sotto franchigia).
Imposta di successione: 0 euro.
Imposte immobiliari: ipotecaria 200 euro + catastale 200 euro per la prima casa (se applicabile), altrimenti 2% + 1% sul valore catastale rivalutato dell’immobile.

In questo caso tipico delle famiglie italiane con due figli e un patrimonio immobiliare medio, l’imposta di successione è pari a zero.

Esempio 2 — Eredità di 2.800.000 euro a coniuge e un figlio

Situazione: Patrimonio netto 2.800.000 euro (immobili, titoli, liquidità). Eredi: coniuge (1/2 in assenza di altri eredi con figli presenti, ma qui si ipotizza testamento con riparto paritario) e un figlio. Si assume quota 50% ciascuno per semplicità.

Quota coniuge: 1.400.000 euro. Franchigia 1.000.000 euro. Eccedenza: 400.000 euro. Aliquota 4%. Imposta coniuge: 16.000 euro.
Quota figlio: 1.400.000 euro. Franchigia 1.000.000 euro. Eccedenza: 400.000 euro. Aliquota 4%. Imposta figlio: 16.000 euro.
Imposta totale: 32.000 euro su un patrimonio di 2.800.000 euro, pari all’1,1% del totale ereditato.

Imposta = (Quota erede − Franchigia) × Aliquota

La formula si applica separatamente per ogni erede. Se la quota è inferiore alla franchigia, l’imposta è zero e non si genera credito d’imposta riportabile.

Successione con fratello e soggetto estraneo

Esempio 3 — Asse da 300.000 euro tra un fratello e un amico

Quota fratello: 150.000 euro. Franchigia 100.000 euro. Eccedenza: 50.000 euro. Aliquota 6%. Imposta: 3.000 euro.
Quota amico (estraneo): 150.000 euro. Nessuna franchigia. Aliquota 8%. Imposta: 12.000 euro.
L’imposta complessiva è 15.000 euro, con un carico assai diverso tra i due beneficiari a parità di quota.

4. Riforma D.Lgs. 139/2024 e novità per il 2026

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, attuativo della delega fiscale L. 111/2023, ha introdotto modifiche strutturali all’imposta di successione e donazione applicabili dal 1° gennaio 2025 e quindi pienamente operative nel 2026.

Principali novità della riforma

Autoliquidazione dell’imposta. Con la riforma, l’erede non attende più l’avviso di liquidazione dall’Agenzia delle Entrate: calcola autonomamente l’imposta nella dichiarazione di successione e provvede al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione. Questo allinea l’imposta di successione al modello già in uso per le imposte sui redditi.

Rendite e valore dei diritti reali. Cambia il criterio di calcolo per le rendite vitalizie e i diritti di usufrutto, uso e abitazione: si applicano i coefficienti aggiornati periodicamente dal Ministero dell’Economia, non più i moltiplicatori fissi. Per il 2026 occorre verificare la tabella pubblicata dall’AdE.

Trust e vincoli di destinazione. Il D.Lgs. 139/2024 ha chiarito che il trust e gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c. scontano l’imposta in via definitiva al momento dell’istituzione (tassazione in entrata) quando il disponente attribuisce in modo pieno e stabile i beni ai beneficiari, eliminando l’incertezza giurisprudenziale precedente. Per approfondire l’utilizzo del trust nel passaggio generazionale si rinvia alla guida Trust in Italia 2026: quando è utile e quanto costa.

Dichiarazioni di successione digitali. Dal 2025 la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati. Il modello cartaceo non è più ammesso per le successioni aperte dopo il 31 dicembre 2024. Per i dettagli operativi sulla compilazione si rinvia alla guida Dichiarazione successione 2026: come compilarla e scadenze.

Pianificazione fiscale preventiva

L’imposta di successione, pur con aliquote moderate rispetto ad altri Paesi europei, può diventare rilevante per patrimoni sopra la soglia di franchigia. Le strategie più diffuse includono la donazione anticipata (con le stesse aliquote ma utilizzo anticipato della franchigia), la costituzione di un fondo patrimoniale, il ricorso a polizze vita index-linked come strumento successorio esente, e la pianificazione tramite patto di famiglia per le aziende (art. 768-bis c.c.).

Attenzione. Le donazioni effettuate in vita consumano la franchigia disponibile per la successione. Una donazione di 600.000 euro a un figlio lascia soltanto 400.000 euro di franchigia residua al momento della successione.

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Domande frequenti

Quando si paga l’imposta di successione nel 2026?

Con la riforma D.Lgs. 139/2024, l’imposta si autoliquida al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Il pagamento va effettuato entro 90 giorni dalla presentazione del modello telematico. Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

La casa di abitazione principale è esente da imposta di successione?

La prima casa non è esente dall’imposta di successione in sé, ma beneficia dell’agevolazione prima casa per le imposte ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna in misura fissa). L’imposta di successione si calcola comunque, ma per i figli e il coniuge la franchigia di 1.000.000 euro copre abitazioni di valore ordinario, azzerando di fatto il debito.

Le polizze vita rientrano nell’asse ereditario?

No. I capitali corrisposti da assicuratori ai beneficiari designati di polizze vita non rientrano nell’asse ereditario (art. 1920 c.c.) e sono esenti dall’imposta di successione (art. 12, D.Lgs. 346/1990). Rappresentano quindi uno strumento di pianificazione successoria efficace per trasferire liquidità ai propri cari in modo fiscalmente neutro.

Come si calcola l’imposta per un erede portatore di handicap grave?

L’erede riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 beneficia di una franchigia di 1.500.000 euro, indipendentemente dal grado di parentela con il defunto. L’aliquota applicabile rimane quella ordinaria prevista per il rapporto di parentela esistente. La franchigia maggiorata si somma a quella ordinaria solo se previsto dalla norma.

I debiti del defunto si possono dedurre dalla base imponibile?

Sì, ai sensi degli artt. 20-23 D.Lgs. 346/1990, dall’attivo ereditario si deducono i debiti del de cuius esistenti alla data di apertura della successione, le spese mediche degli ultimi sei mesi e le spese funebri entro un massimo di 1.032 euro. È necessario documentare le passività con atti scritti di data certa anteriore all’apertura della successione.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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