Approfondimento

Donazione immobile ai figli: tasse e procedura

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 19 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Donazione di un immobile ai figli: tasse, atto e costi nel 2026

Donare casa ai figli nel 2026 costa di norma molto meno di una vendita simulata: la franchigia di 1.000.000 € a figlio neutralizza l’imposta donazione per la stragrande maggioranza dei casi. Restano notaio, ipocatastali e qualche cautela su prima casa e riunione fittizia.

  • Franchigia 1M€ per ciascun figlio (art. 2 c.49 D.L. 262/2006)
  • Imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale
  • Prima casa beneficiario: ipo/cat fisse 200 € + 200 €
  • Atto pubblico notarile obbligatorio con 2 testimoni

1. Donazione immobile ai figli: quando conviene davvero

La donazione di un immobile ai figli è uno degli strumenti più usati di pianificazione patrimoniale familiare in Italia, alternativo al testamento e alle simulazioni di compravendita (oggi rischiosissime per la presunzione di simulazione ex art. 26 D.P.R. 131/1986). Nel 2026, dopo il D.Lgs. 139/2024 che ha riscritto il D.Lgs. 346/1990, la disciplina è ancora favorevole: la franchigia di 1.000.000 € per ciascun figlio applicabile alle liberalità in linea retta rende l’imposta di donazione effettivamente dovuta solo per patrimoni significativi.

I motivi tipici per donare un immobile ai figli in vita:

  • Anticipare la successione evitando contestazioni future tra eredi;
  • Aiutare il figlio a comprare un’abitazione (donando l’immobile già in proprietà o liquidità tracciata);
  • Ridurre il patrimonio personale in chiave di pianificazione futura ISEE o tutela dai creditori (con cautela, vedi azione revocatoria art. 2901 cc);
  • Sfruttare la franchigia 1M€ oggi in vista di possibili modifiche normative future.

La donazione produce trasferimento immediato della proprietà al donatario (art. 769 cc), differenza fondamentale rispetto al testamento che ha effetto solo alla morte.

2. Imposta di donazione: aliquota 4% oltre 1M€ a figlio

Le aliquote 2026 per la donazione tra parenti in linea retta (genitori-figli, nonni-nipoti) sono fissate dal D.L. 262/2006 conv. L. 286/2006:

VoceValore
Franchigia per ciascun figlio1.000.000 €
Aliquota imposta donazione oltre franchigia4%
Franchigia portatori handicap grave (L. 104)1.500.000 €

La franchigia è personale e cumulativa: si conteggiano tutte le donazioni effettuate dal medesimo donante allo stesso donatario nel tempo. Se il padre dona oggi un immobile da 400.000 € e tra 5 anni un altro da 700.000 €, il secondo atto eroderà la franchigia residua (600.000 €) e i restanti 100.000 € saranno tassati al 4% (= 4.000 € di imposta).

La base imponibile dell’imposta donazione per gli immobili è il valore catastale (rendita × 5% × moltiplicatore: 110 per prima casa, 120 per abitazioni non prima casa, 140 per fabbricati B), salvo riserva di applicare il valore venale dichiarato. Nel 99% dei casi conviene il valore catastale, sensibilmente inferiore al mercato.

Esempio 1 — Donazione casa di valore catastale 180.000 € a figlio

Padre dona al figlio un’abitazione con rendita catastale 1.200 € (valore catastale = 1.200 × 1,05 × 120 = 151.200 €). Sotto franchigia 1M€: imposta donazione = 0 €. Restano da pagare imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore catastale = 151.200 × 3% = 4.536 €. Se il figlio applica i benefici prima casa: ipo + cat fisse 200 € + 200 € = 400 €. Risparmio ipo-catastali: 4.136 €.

3. Ipotecarie e catastali: la differenza prima casa

Anche quando l’imposta di donazione è azzerata dalla franchigia, sull’atto restano dovute le imposte ipotecaria e catastale, dovute per la trascrizione e la voltura nei registri immobiliari (D.Lgs. 347/1990):

FattispecieImposta ipotecariaImposta catastale
Senza benefici prima casa2% valore cat.1% valore cat.
Con benefici prima casa donatario200 € fissa200 € fissa

I requisiti prima casa per il donatario (figlio) sono quelli ordinari ex Nota II-bis art. 1 Tariffa parte I D.P.R. 131/1986: residenza nel comune entro 18 mesi, non possedere altre abitazioni nello stesso comune né altre prima casa nazionali (con eccezioni dal 2025 per chi vende entro 12 mesi).

Attenzione. Se il donatario rivende l’immobile prima di 5 anni senza riacquistare una nuova prima casa entro 12 mesi, decade dai benefici prima casa: l’Agenzia recupera la differenza tra ipo-cat fisse e ipo-cat proporzionali, più sanzione del 30% e interessi.

Si aggiungono inoltre: imposta di bollo 230 € (forfettaria sull’atto), tassa ipotecaria 90 € e diritti di voltura 35 €, oltre alle imposte di registro fisse per le clausole accessorie.

4. Costi notarili, iter e documenti

La donazione di immobile richiede atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 cc) con la presenza di due testimoni (art. 48 L. notarile). Il notaio è figura obbligata: redige l’atto, controlla la regolarità urbanistica e ipotecaria, calcola imposte, registra e trascrive.

Documenti necessari:

  • Documenti d’identità e codice fiscale di donante, donatario e testimoni;
  • Visure catastali aggiornate (planimetria conforme);
  • Atto di provenienza dell’immobile (atto di acquisto, successione, donazione precedente);
  • Attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità;
  • Dichiarazioni urbanistiche (conformità edilizia, abitabilità);
  • Visure ipotecarie ventennali;
  • Stato civile donante (per regime patrimoniale e legittimari).

Il notaio applica una tariffa indicativa (libera dal 2012). Range orientativo 2026 per una donazione singola di abitazione media: 2.000-3.500 € di onorario, più imposte e diritti. Su immobili di alto valore o atti complessi (più donatari, più immobili, riserva di usufrutto) i costi salgono.

Esempio 2 — Donazione con riserva di usufrutto a vantaggio del genitore

Mario, 68 anni, dona al figlio la nuda proprietà di un appartamento (valore catastale 180.000 €) riservandosi l’usufrutto. Il valore della nuda proprietà secondo il coefficiente 2026 età 65-69 è il 50% (usufrutto 50%) del valore catastale, quindi 90.000 €. Su 90.000 € si calcolano ipo-cat: con benefici prima casa = 400 € fissi; senza = 2.700 € (3%). Imposta donazione 0 € (sotto franchigia). Vantaggio: Mario mantiene il diritto di abitare o affittare a vita; alla morte la piena proprietà si consolida sul figlio senza ulteriori imposte di successione (art. 2 c.49 D.L. 262/2006).

5. Rischi: legittima, vendita post-donazione, riunione fittizia

Donare un immobile a un figlio comporta tre profili di rischio da considerare prima dell’atto.

Rischio 1 — Lesione di legittima. Se ci sono altri eredi legittimari (coniuge, altri figli), la donazione potrebbe ridurre la loro quota di riserva (art. 536-564 cc). Alla morte del donante, i lesi possono esperire azione di riduzione (art. 553 cc) entro 10 anni dall’apertura della successione, ottenendo restituzione del bene o equivalente in denaro. Pianificare con simulazione preventiva o ottenere rinuncia all’azione di riduzione (possibile solo dopo la morte del donante).

Rischio 2 — Vendita futura del bene donato. Per 20 anni dall’atto, l’immobile donato è soggetto al rischio di azione di riduzione, e quindi è di fatto poco vendibile o ipotecabile a condizioni normali. Le banche tipicamente non concedono mutui su immobili ricevuti per donazione in tempi recenti senza specifiche garanzie. Soluzione: assicurazione “donazione sicura” o attendere il decorso del termine.

Rischio 3 — Riunione fittizia all’apertura della successione. Tutte le donazioni effettuate in vita rientrano nel calcolo della massa ereditaria (art. 556 cc): vanno sommate ai beni residui al momento della morte per determinare se vi è stata lesione di legittima. Il valore considerato è quello al momento dell’apertura della successione, non quello al momento della donazione.

In sintesi: la donazione immobile ai figli nel 2026 è fiscalmente molto efficiente per la franchigia 1M€, ma richiede pianificazione attenta su profili civilistici e successori. Sono raccomandabili clausole come la riserva di usufrutto, il patto di riservato dominio (per beni mobili) o il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cc per finalità specifiche.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.