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Donazione 2026: imposta, franchigie, revocabilità

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 18 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Donazione 2026: imposta, franchigie e revocabilità

La donazione è il contratto con cui una persona dispone gratuitamente di un proprio bene a favore di un’altra. Nel 2026 la disciplina civilistica resta quella degli artt. 769-809 c.c., mentre l’imposta segue il D.Lgs. 346/1990: aliquote 4-6-8% con franchigia 1 milione di euro per coniuge e figli. Conoscere franchigie, formalità e ipotesi di revoca è cruciale per pianificare il passaggio generazionale.

  • Imposta 4-6-8% con franchigie come per la successione.
  • Atto pubblico notarile obbligatorio (eccetto donazione modica).
  • Due testimoni obbligatori (art. 48 L. Notarile).
  • Revocabilità: ingratitudine, sopravvenienza di figli (artt. 800-809 c.c.).

1. Cos’è la donazione e tipologie

L’art. 769 c.c. definisce la donazione come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo a suo favore di un proprio diritto o assumendo verso di essa un’obbligazione. Caratteristiche essenziali: spirito di liberalità (animus donandi), arricchimento del donatario e impoverimento del donante.

Tipologie principali:

  • Donazione diretta: trasferimento di un bene specifico tramite atto notarile.
  • Donazione indiretta: arricchimento del beneficiario senza atto formale di donazione (es. pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal figlio).
  • Donazione modica: di modesto valore in rapporto al patrimonio del donante, non richiede atto pubblico (art. 783 c.c.).
  • Donazione obnuziale: in vista di matrimonio, regime fiscale ed effetti speciali.
  • Donazione modale: con onere a carico del donatario (art. 793 c.c.).

2. Requisiti formali e di sostanza

La donazione richiede:

  • Atto pubblico notarile a pena di nullità (art. 782 c.c.), con la presenza di due testimoni (art. 48 L. Notarile 89/1913).
  • Accettazione del donatario espressa nell’atto o in atto pubblico successivo (art. 782 c.c.).
  • Capacità del donante: maggiore età e capacità di intendere e volere. I minori e interdetti non possono donare. L’inabilitato può donare solo con assistenza del curatore (art. 776 c.c.).
  • Oggetto determinato: beni presenti del donante. La donazione di beni futuri è nulla (art. 771 c.c.).

L’eccezione: la donazione modica di cosa mobile è valida con la sola consegna del bene (art. 783 c.c.), senza atto notarile. La modicità si valuta in rapporto al patrimonio complessivo del donante: 5.000 € sono modici per un patrimonio milionario, non per un patrimonio di 30.000 €.

3. Imposta di donazione e franchigie 2026

L’imposta di donazione è disciplinata dal D.Lgs. 346/1990 (reintrodotta con D.L. 262/2006) e segue la stessa struttura dell’imposta di successione. Aliquote e franchigie:

DonatarioAliquotaFranchigia
Coniuge, figli, discendenti4%1.000.000 €
Fratelli, sorelle6%100.000 €
Parenti fino al 4° grado, affini fino al 3°6%
Estranei e altri8%
Disabili gravi (L. 104/92)stessa aliquota1.500.000 €

La franchigia si applica per ciascun beneficiario, non per ciascuna donazione. Le donazioni ricevute nel corso della vita dallo stesso donante cumulano per il calcolo della franchigia (principio di coacervo, modificato dalla Cass. 727/2021 e successiva prassi AdE 2023). Per gli immobili si aggiungono imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%), ridotte a 200 € fisse se prima casa del donatario.

Attenzione. La donazione fa cumulo con la futura successione: le donazioni in vita riducono la franchigia disponibile alla morte. Se Tizio dona 800.000 € al figlio in vita, alla sua morte resta una franchigia residua di 200.000 €.

4. Donazione di immobili e di azienda

La donazione di immobili è la fattispecie più frequente. Si redige in forma pubblica con notaio, si trascrive nei registri immobiliari, si pagano:

  • Imposta di donazione 4-6-8% sul valore catastale (con franchigia per parenti stretti);
  • Imposta ipotecaria 2% del valore catastale;
  • Imposta catastale 1% del valore catastale;
  • Onorario notarile 1.500-3.000 € + IVA.

Se il donatario è il figlio del donante e l’immobile sarà sua prima casa, ipotecaria e catastale si pagano in misura fissa (200 € ciascuna). Resta l’imposta di donazione 4% sopra franchigia 1 milione di euro.

La donazione di azienda a discendenti o coniuge è esente da imposta di donazione (art. 3 c.4-ter D.Lgs. 346/90) se il beneficiario prosegue l’attività per almeno 5 anni e mantiene il controllo nelle società. È strumento centrale del passaggio generazionale di impresa.

5. Donazioni indirette e simulate

La donazione indiretta realizza l’arricchimento del beneficiario tramite uno schema diverso dal contratto formale di donazione. Esempi tipici:

  • Padre paga il prezzo di un immobile acquistato e intestato direttamente al figlio.
  • Genitori versano denaro su conto del figlio senza richiesta di restituzione.
  • Sottoscrizione di polizza vita con designazione di terzo beneficiario.
  • Rinuncia a un credito a favore del debitore.

La donazione indiretta è valida senza atto pubblico (art. 809 c.c.), ma è soggetta all’imposta di donazione come la donazione diretta. Va dichiarata: se emerge in sede di accertamento (es. controllo bancario tramite redditometro), si applica un’aliquota maggiorata (7-8%) come sanzione. La Cass. SS.UU. 18725/2017 ha chiarito che la donazione indiretta di immobile è soggetta a imposta solo quando ne risulta da atto soggetto a registrazione.

6. Revoca per ingratitudine e per figli

La donazione è di regola irrevocabile, ma il Codice civile prevede due ipotesi tassative di revocabilità (artt. 800-809 c.c.):

  • Ingratitudine (art. 801 c.c.): il donatario commette uno dei fatti gravi indicati dall’art. 463 c.c. (omicidio o tentato omicidio del donante, calunnia, falsa testimonianza, ingiuria grave, rifiuto degli alimenti dovuti).
  • Sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.): il donante non aveva figli al momento della donazione e successivamente gli nasce un figlio (anche adottivo). Termine: 5 anni dalla nascita.

La revoca per ingratitudine va proposta entro 1 anno dalla conoscenza del fatto e non oltre 5 anni dal fatto stesso (art. 802 c.c.). La revoca per sopravvenienza di figli è strettamente personale e non si trasmette agli eredi del donante, salvo che l’azione sia già stata proposta.

Effetto della revoca: restituzione del bene donato in natura o per equivalente, con frutti dal giorno della domanda giudiziale (art. 807 c.c.). I diritti acquistati da terzi in buona fede prima della trascrizione della domanda restano salvi (art. 808 c.c.).

7. Lesione di legittima e azione di riduzione

La donazione fatta in vita può ledere la quota di legittima riservata agli eredi necessari (coniuge, figli, ascendenti). In tal caso i legittimari possono agire in azione di riduzione entro 10 anni dall’apertura della successione (artt. 553-564 c.c.).

Gli effetti pratici della pendenza dell’azione di riduzione hanno reso storicamente difficile commercializzare gli immobili ricevuti per donazione: nessuna banca concedeva volentieri mutui su immobili donati, perché la riduzione restituiva la cosa al legittimario anche se il bene era passato a terzi. La L. 80/2005 e l’introduzione dell’art. 563 c.c. hanno mitigato il problema:

  • Dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, i terzi acquirenti del bene sono al riparo dall’azione di restituzione.
  • Il legittimario può notificare un’opposizione alla donazione per sospendere il decorso del termine ventennale.

Esistono strumenti per neutralizzare il rischio: assicurazione apposita di alcune compagnie (premio 0,5-1% del valore immobile), atto integrativo con consenso dei legittimari, oppure attesa del termine ventennale.

8. Esempi numerici pratici

Esempio 1 — Donazione di denaro da padre a figlio

Padre dona 200.000 € al figlio nel 2026 con bonifico tracciato e atto notarile. Aliquota 4%, franchigia 1.000.000 € → imposta dovuta: 0 €. Onorario notarile circa 1.200 € + imposta di registro 200 €. La donazione cumula con eventuali successive donazioni e con la futura successione: alla morte del padre, la franchigia residua sarà di 800.000 €.

Esempio 2 — Donazione di appartamento prima casa al figlio

Padre dona casa al figlio (prima casa), valore catastale 120.000 €. Imposta donazione 4% × 120.000 = 4.800 €, sotto franchigia → 0 €. Ipotecaria 200 € e catastale 200 € (prima casa). Onorario notarile circa 2.000 €. Totale costi: 2.400 € circa.

Esempio 3 — Donazione a fratello

Donazione di 300.000 € a fratello. Franchigia 100.000 €, base imponibile 200.000 €, aliquota 6%. Imposta = 200.000 × 6% = 12.000 €. Aggiunta imposta di registro 200 €, onorario notarile circa 1.500 €. Costo totale 13.700 €.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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