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Carburante auto aziendale 2026: deduzione e obbligo di pagamento tracciabile

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 15 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Carburante auto aziendale 2026: deduzione e obbligo di pagamento tracciabile

Dal 2020, le spese di carburante per autoveicoli aziendali sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carta di credito, app di pagamento). Il pagamento in contanti comporta l’indeducibilità totale della spesa ai fini delle imposte dirette e la perdita della detrazione IVA. La percentuale di deducibilità segue le stesse regole dell’art. 164 TUIR che si applicano all’ammortamento del veicolo.

  • L’obbligo di pagamento tracciabile dal D.L. 124/2019
  • Le percentuali di deducibilità per categoria (20%, 80%, 100%)
  • IVA sul carburante: detrazione al 40% o al 100%
  • Esempi di calcolo della spesa deducibile annua 2026

1. L’obbligo di tracciabilità del carburante dal 2020

Il D.L. 124/2019 (collegato fiscale alla legge di bilancio 2020), convertito con L. 157/2019, ha introdotto all’art. 164 TUIR e all’art. 19-bis1 DPR 633/1972 una condizione aggiuntiva per la deducibilità delle spese di carburante: il pagamento deve avvenire esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2020 ed è rimasta invariata nel 2026.

I mezzi di pagamento ammessi sono:

  • Carte di debito (bancomat)
  • Carte di credito aziendali o personali (purché il costo sia rimborsato con documentazione)
  • Carte prepagate
  • App di pagamento digitale (es. Satispay, bonifici istantanei)
  • Carte carburante (fuel card) emesse da compagnie petrolifere o da istituti di credito

Il pagamento in contanti — anche documentato con scontrino o ricevuta — non consente la deduzione ai fini delle imposte dirette e non consente la detrazione IVA. Non esistono eccezioni: il contante non è mai ammesso, nemmeno per importi minimi.

Contante = indeducibile. Dal 1° gennaio 2020, qualsiasi spesa di carburante pagata in contanti per un veicolo aziendale è totalmente indeducibile, indipendentemente dall’esistenza di uno scontrino o di una ricevuta. La tracciabilità è condizione sostanziale, non formale.

La normativa si applica ai carburanti utilizzati per i veicoli indicati nell’art. 164 TUIR (autovetture, motocicli, ciclomotori). Non si applica ai carburanti per veicoli strumentali all’attività (autocarri, mezzi da lavoro) che hanno una deducibilità del 100% indipendente dalla tracciabilità — anche se è comunque raccomandabile il pagamento tracciabile per semplificare la documentazione.

2. Percentuali di deducibilità e IVA per categoria

Le spese di carburante sono deducibili nella stessa percentuale che si applica all’ammortamento del veicolo. Non esiste una regola specifica solo per il carburante: si applica il regime generale dell’art. 164 TUIR.

Categoria soggetto % deducibilità carburante % detrazione IVA Condizione tracciabilità
Impresa — auto uso promiscuo 20% 40% Obbligatoria
Professionista — auto uso promiscuo 20% 40% Obbligatoria
Agente di commercio — auto (una) 80% 40% Obbligatoria
Veicolo strumentale (autocarro, ecc.) 100% 100% Raccomandata
Auto concessa in uso promiscuo a dipendente 70% 40% Obbligatoria

L’IVA sul carburante (attualmente al 22% per benzina e gasolio) è detraibile nella misura del 40% per i veicoli a uso non esclusivo. I distributori di carburante emettono ora fatture elettroniche su richiesta, ma molti rilasciano anche ricevute di pagamento con carta che attestano la spesa senza IVA separata. Per recuperare l’IVA al 40%, è necessario richiedere la fattura elettronica dal distributore (con codice fiscale o partita IVA del soggetto). La ricevuta del POS non è sufficiente per la detrazione IVA.

Ricevuta POS vs fattura elettronica. La ricevuta del POS prova la tracciabilità del pagamento (condizione per la deducibilità IRPEF/IRES), ma non è un documento IVA. Per detrarre l’IVA al 40%, è necessario richiedere al distributore la fattura elettronica con partita IVA del soggetto.

3. Esempi pratici di calcolo 2026

Esempio 1 — Professionista, auto promiscua, 1.500 euro/anno di carburante

Un medico con partita IVA spende nel 2026, con carta di credito, 1.500 euro di carburante (IVA compresa) per la propria auto a uso promiscuo. IVA al 22% = 1.500 / 1,22 × 0,22 = 270,49 euro di IVA; imponibile 1.229,51 euro.

Detrazione IVA (40%): 270,49 × 40% = 108,20 euro recuperati
IVA indetraibile (60%): 162,29 euro (diventa costo)
Spesa totale ai fini delle imposte dirette: 1.229,51 + 162,29 = 1.391,80 euro
Deduzione IRPEF (20%): 1.391,80 × 20% = 278,36 euro deducibili
Con IRPEF al 35%: risparmio fiscale = 278,36 × 35% = 97,43 euro.

Esempio 2 — Agente di commercio, 2.400 euro/anno di carburante

Un agente di commercio spende nel 2026, pagando con fuel card aziendale, 2.400 euro di carburante (IVA compresa). IVA = 2.400 / 1,22 × 0,22 = 432,79 euro; imponibile 1.967,21 euro.

Detrazione IVA (40%): 432,79 × 40% = 173,12 euro recuperati
IVA indetraibile (60%): 259,67 euro
Spesa ai fini imposte dirette: 1.967,21 + 259,67 = 2.226,88 euro
Deduzione (80%): 2.226,88 × 80% = 1.781,50 euro deducibili
Con IRPEF al 35%: risparmio fiscale = 1.781,50 × 35% = 623,53 euro.

Rispetto al professionista ordinario (che avrebbe dedotto solo 278,36 euro su una spesa analoga): il regime agevolato dell’80% porta un risparmio fiscale 6 volte superiore.

4. Documentazione, rimborsi e casi particolari

Rimborso carburante al dipendente

Quando il dipendente usa la propria auto per trasferte di lavoro e l’azienda rimborsa le spese di carburante, si applica un regime diverso: i rimborsi chilometrici nei limiti delle tabelle ACI non sono imponibili per il dipendente (art. 51 c. 5 TUIR) e sono deducibili per l’impresa. Il rimborso analitico delle spese di carburante effettive è invece imponibile per il dipendente. In ogni caso, anche il rimborso richiede documentazione della spesa sostenuta con pagamento tracciabile.

Fuel card aziendali

Le fuel card (o carte carburante) emesse da compagnie petrolifere (Q8, Eni, IP, Shell, ecc.) sono strumenti tracciabili per definizione. Le compagnie emettono fatture riepilogative mensili con dettaglio dei rifornimenti e IVA separata, semplificando la contabilizzazione delle spese di carburante. Le fuel card sono particolarmente utili per le imprese con flotte di veicoli.

Auto elettrica: la “ricarica” è deducibile come carburante?

Sì. Le spese di ricarica dell’auto elettrica aziendale sono deducibili con le stesse percentuali delle spese di carburante tradizionale (20% o 80% per gli agenti). La tracciabilità del pagamento è obbligatoria anche per la ricarica. Le fatture delle colonnine di ricarica (Enel X, Be Charge, Ionity, ecc.) devono essere intestate al soggetto passivo IVA per consentire la detrazione IVA.

Per un approfondimento sul regime fiscale complessivo delle auto elettriche aziendali, si veda la guida su auto elettrica aziendale 2026.

GPL e metano: stesse regole

Il carburante GPL e il metano per autotrazione sono soggetti alle stesse regole fiscali di benzina e gasolio: tracciabilità obbligatoria, deducibilità al 20% (o 80%, 100%), detrazione IVA al 40% (o 100%). L’aliquota IVA per GPL e metano per autotrazione è attualmente al 22%.

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Domande frequenti

Uno scontrino del distributore con il timbro della data è sufficiente per la deducibilità?

No. Dal 2020, lo scontrino — anche timbrato — non è sufficiente se il pagamento è avvenuto in contanti. La deducibilità richiede che il pagamento sia avvenuto con strumento tracciabile (bancomat, carta di credito, fuel card). Lo scontrino può essere conservato come documentazione di supporto, ma la prova essenziale è l’estratto conto o la ricevuta del POS.

La ricevuta del POS è sufficiente per la detrazione IVA?

No. La ricevuta del POS prova la tracciabilità del pagamento, necessaria per la deducibilità ai fini delle imposte dirette. Ma per detrarre l’IVA al 40%, è necessario richiedere la fattura elettronica al distributore, con partita IVA del soggetto passivo. Senza fattura, l’IVA non è detraibile anche se il pagamento è stato tracciabile.

Le spese di carburante per un autocarro (mezzo strumentale) richiedono pagamento tracciabile?

No, tecnicamente la norma del D.L. 124/2019 si applica ai veicoli indicati dall’art. 164 TUIR (autovetture, motocicli, ciclomotori a uso promiscuo). Gli autocarri e i mezzi strumentali non rientrano nel campo di applicazione della limitazione. Tuttavia, è comunque raccomandabile usare pagamenti tracciabili per semplificare la documentazione e la gestione contabile.

Se dimentico di pagare con carta e pago in contanti, posso rimediare in qualche modo?

No. Il pagamento in contanti rende la spesa di carburante indeducibile per quella singola transazione, senza possibilità di sanatoria. Non è possibile compensare con altri pagamenti tracciabili successivi. La soluzione è prevenire il problema adottando una procedura aziendale (es. uso esclusivo di fuel card o carta di credito aziendale) che elimini il rischio di pagamenti in contanti.

Un dipendente che paga il carburante di tasca propria e poi chiede rimborso: la spesa è deducibile per l’azienda?

Dipende. Se il dipendente ha pagato con strumento tracciabile e conserva la ricevuta POS o la fattura, e l’azienda rimborsa la spesa documentata, la deduzione è ammessa (con la percentuale del 70% per le auto aziendali affidate ai dipendenti). Se il dipendente ha pagato in contanti, la spesa non è deducibile per l’azienda anche se rimborsata.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.