IVIE 2026: imposta sugli immobili esteri, aliquota 1,06%
L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero) colpisce le persone fisiche residenti in Italia che detengono immobili fuori confine. L’aliquota ordinaria per il 2026 è dell’1,06% sul valore catastale o sul costo storico. Questa guida illustra la base imponibile, le esenzioni e il calcolo pratico per i principali Paesi.
- Base imponibile: valore catastale (UE) o costo storico (extra UE)
- Aliquota 1,06% — riduzione 0,76% per abitazione principale estera
- Credito d’imposta per IMU analoga pagata all’estero
- Versamento con F24 — codice tributo 4041
1. Cos’è l’IVIE e chi deve pagarla
L’IVIE è stata introdotta dall’art. 19, commi 13-17, del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 214/2011. Si tratta di un’imposta patrimoniale annuale a carico delle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che possiedono, a qualunque titolo, immobili all’estero: appartamenti, ville, terreni, box, locali commerciali.
Il presupposto è la proprietà o un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su un immobile situato fuori dal territorio italiano, indipendentemente dalla destinazione d’uso del bene — che sia locato, sfitto o destinato a uso personale.
Sono soggetti passivi i titolari del diritto reale, anche quando l’immobile sia concesso in locazione a terzi. In caso di comproprietà, ciascun soggetto è tenuto al versamento proporzionalmente alla propria quota.
L’imposta deve essere dichiarata nel Quadro RW del Modello Redditi PF e versata entro le ordinarie scadenze delle imposte sui redditi (acconto a novembre, saldo a giugno dell’anno successivo). Per il 2026 il versamento del saldo e del primo acconto seguirà le scadenze IRPEF ordinarie.
I soggetti esclusi dall’obbligo sono chi non è fiscalmente residente in Italia e chi detiene l’immobile esclusivamente attraverso una società (persona giuridica) — in quel caso l’imposta eventualmente applicabile è diversa. Anche gli enti non commerciali sono esclusi dal perimetro IVIE.
2. Base imponibile e aliquote 2026
La determinazione della base imponibile dipende dal Paese in cui si trova l’immobile. La norma distingue tre regimi principali:
Immobili in Paesi UE/SEE con sistema catastale
Se lo Stato in cui si trova il bene prevede un sistema catastale analogo a quello italiano, la base imponibile è il valore catastale rideterminato secondo i criteri locali. Ad esempio, per un immobile in Francia si utilizza la valeur locative cadastrale moltiplicata per i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa francese. Per immobili in Spagna si applica il valor catastral. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circ. 28/E/2012) che il riferimento è al valore utilizzato nello Stato estero per imposte analoghe all’IMU.
Immobili extra UE o in Paesi senza catasto assimilabile
Per gli immobili situati in Paesi al di fuori dell’UE/SEE, o in Paesi che non dispongono di un sistema catastale comparabile, la base imponibile è il costo storico di acquisto risultante dall’atto d’acquisto. In mancanza del costo d’acquisto, si utilizza il valore di mercato al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Aliquote applicabili nel 2026
| Tipologia immobile | Aliquota | Note |
|---|---|---|
| Immobili ordinari (tutti i Paesi) | 1,06% | Aliquota ordinaria art. 19 c. 15 D.L. 201/2011 |
| Abitazione principale estera (con requisiti) | 0,76% | Riduzione se dimora abituale e residenza anagrafica |
| Pertinenze abitazione principale | 0,76% | Max 1 per categoria catastale (C/2, C/6, C/7) |
| Immobile a disposizione (non locato) | 1,06% | Nessuna riduzione |
| Immobile locato | 1,06% | Il reddito da locazione è tassato separatamente IRPEF |
Il credito d’imposta spettante è pari all’imposta analoga all’IMU versata nello Stato estero in via definitiva — non è possibile utilizzare a credito un’imposta sul reddito da locazione, ma solo un tributo di natura patrimoniale effettivamente assimilabile all’imposta municipale italiana.
3. Esempi di calcolo pratici
Esempio 1 — Appartamento in Spagna (UE)
Marco possiede da gennaio 2026 un appartamento a Valencia con valor catastral pari a 95.000 euro. L’immobile non è abitazione principale in Italia. Quota di proprietà: 100%.
Base imponibile: 95.000 euro (valore catastale spagnolo).
IVIE lorda: 95.000 × 1,06% = 1.007 euro.
Imposta patrimoniale spagnola (IBI) pagata nel 2026: 420 euro.
Credito d’imposta: 420 euro (integralmente detraibile, essendo l’IBI analoga all’IMU).
IVIE netta da versare: 1.007 − 420 = 587 euro.
Marco indicherà il valore di 95.000 euro nel Quadro RW (colonna 7) e verserà 587 euro con F24, codice tributo 4041.
Esempio 2 — Villa negli Stati Uniti (extra UE)
Giulia ha acquistato nel 2019 una villa in Florida al prezzo di 320.000 dollari, pari a 295.000 euro al cambio dell’atto. Quota di proprietà: 50%. L’immobile non produce reddito ed è detenuto per 12 mesi nel 2026.
Base imponibile per la quota di Giulia: 295.000 × 50% = 147.500 euro.
IVIE lorda: 147.500 × 1,06% = 1.563,50 euro.
Property tax USA pagata: il tributo americano sulla proprietà non è direttamente assimilabile all’IMU italiana secondo l’orientamento prevalente dell’AdE; Giulia non può portarlo a credito IVIE (ma può dedurlo ai fini IRPEF dal reddito fondiario estero).
IVIE netta da versare: 1.563,50 euro.
Il costo storico in euro si determina al cambio della data dell’atto; variazioni successive del cambio non modificano la base imponibile IVIE.
Esempio 3 — Comproprietà con coniuge (immobile in Germania)
Luca e Sofia co-possiedono al 50% un immobile a Monaco con Einheitswert (valore unitario catastale tedesco rivalutato) di 180.000 euro. L’immobile è loro abitazione principale anche in Germania (entrambi residenti in Italia per lavoro da remoto, domiciliato in Germania per parte dell’anno ma con residenza anagrafica e fiscale in Italia).
L’abitazione principale estera beneficia dell’aliquota ridotta solo se l’immobile è effettiva dimora abituale; in questo caso, poiché entrambi risiedono anagraficamente in Italia, la riduzione allo 0,76% non spetta automaticamente. Si applica l’aliquota ordinaria 1,06%.
IVIE per ciascuno: 180.000 × 50% × 1,06% = 954 euro.
4. Esenzioni, crediti d’imposta e adempimenti operativi
Esenzione abitazione principale estera
L’aliquota ridotta dello 0,76% si applica all’immobile estero adibito ad abitazione principale, a condizione che il contribuente vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica. In pratica, per un residente fiscale italiano che dimora stabilmente in Italia, questa riduzione è raramente applicabile: la residenza anagrafica è in Italia, non nell’immobile estero. Fanno eccezione i casi di contribuenti che abbiano trasferito la residenza anagrafica all’estero pur mantenendo la residenza fiscale italiana (per esempio, soggetti distaccati che non hanno maturato i requisiti per essere considerati non residenti ai fini IRPEF).
Credito d’imposta per imposte estere analoghe
Il credito è previsto dall’art. 19, c. 16, D.L. 201/2011 e spetta solo per imposte di natura patrimoniale versate definitivamente all’estero sullo stesso immobile nel medesimo anno. Non è riportabile agli anni successivi se superiore all’IVIE dovuta. Per gli immobili in Paesi UE, le imposte assimilabili più comuni sono: IBI (Spagna), Taxe foncière (Francia, solo la parte a carico del proprietario), Grundsteuer (Germania), IMI (Portogallo), ICI (Grecia).
Adempimenti dichiarativi e versamento
L’IVIE si dichiara nel Quadro RW del Modello Redditi PF. La sezione II del quadro accoglie sia il monitoraggio fiscale (detenzione esteri) sia la liquidazione di IVIE e IVAFE. In particolare:
- Colonna 1: codice Paese ISO;
- Colonna 3: natura dell’attività (codice 1 per immobili);
- Colonna 7: valore dell’immobile (base imponibile IVIE);
- Colonna 20: IVIE lorda;
- Colonna 21: credito d’imposta estera;
- Colonna 22: IVIE netta.
Il versamento avviene tramite F24, codice tributo 4041 (saldo) e 4042 (acconto). Le scadenze seguono quelle ordinarie IRPEF. Per il 2026, il saldo 2025 e il primo acconto 2026 sono attesi entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di proroga), il secondo acconto entro il 30 novembre 2026.
Per approfondire il regime IVAFE sulle attività finanziarie estere, che spesso si affianca all’IVIE nella stessa dichiarazione, si rimanda alla guida IVAFE 2026: aliquote e calcolo. Gli obblighi di monitoraggio fiscale sono trattati in dettaglio nella guida sul Quadro RW 2026.
Costruisci una strategia con un consulente
La tassazione degli immobili esteri richiede conoscenza delle normative locali e dei trattati contro la doppia imposizione. Un consulente specializzato può ottimizzare il carico fiscale complessivo.
Domande frequenti
L’IVIE si paga anche se l’immobile estero è in perdita o non produce reddito?
Sì. L’IVIE è un’imposta patrimoniale che prescinde dalla redditività dell’immobile. Si calcola sul valore catastale o sul costo storico e si versa anche se l’immobile è sfitto, in ristrutturazione o genera una perdita locativa. Il reddito da locazione è tassato separatamente ai fini IRPEF, con le regole ordinarie sui redditi fondiari esteri.
Quale cambio si usa per convertire il valore catastale estero in euro?
Per gli immobili in Paesi con valuta diversa dall’euro, la conversione avviene al cambio medio annuo pubblicato dalla Banca d’Italia per l’anno d’imposta di riferimento. Per il 2025 (da dichiarare nel 2026) si utilizza il cambio medio 2025. Il cambio puntuale dell’atto d’acquisto si usa solo per determinare il costo storico degli immobili extra UE.
Se vendo l’immobile estero a metà anno, pago IVIE per l’intero anno?
No. L’IVIE è dovuta in proporzione ai giorni di possesso nell’anno solare. La formula prevede: valore imponibile × aliquota × (giorni possesso / 365). Se l’immobile è ceduto il 30 giugno 2026, si pagheranno circa 181 giorni su 365, pari a circa il 49,6% dell’IVIE annua.
La property tax americana è detraibile dall’IVIE?
In linea generale no, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate. La property tax statunitense viene qualificata come tributo locale di natura mista e non risulta pienamente assimilabile all’IMU italiana. Può essere dedotta dal reddito fondiario estero ai fini IRPEF, ma non riduce direttamente l’IVIE dovuta. È opportuno verificare caso per caso con un consulente fiscale internazionale.
Un immobile ricevuto in eredità all’estero è soggetto ad IVIE?
Sì, dal momento in cui il contribuente acquisisce la proprietà o il diritto reale sull’immobile estero (accettazione dell’eredità). La base imponibile è il valore catastale estero o, in mancanza, il valore di mercato al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Se manca anche questo dato, si può utilizzare il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione estera.
Approfondisci
Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.
- Interactive Brokers Italia: fisco, RW, dossier
- Dividendi esteri 2026: tassazione, doppia imposizione
- Crypto: dichiarazione redditi e quadro RW 2026
- Quadro RW 2026: cosa dichiarare, sanzioni, esempi
- IVAFE 2026: aliquote 2-4 per mille, calcolo completo e scadenze
- Dossier titoli 2026: bollo 0,2%, imposte, confronto broker
Per collegare questo tema a una decisione concreta, parti da questi approfondimenti collegati.
Tasse immobili 2026 Cedolare secca o IRPEF IMU 2026 Risoluzione contratto di locazione Guide pilastro
