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Trust e tassazione 2026: imposte in ingresso e in uscita

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 12 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Trust e tassazione 2026: imposte in ingresso e in uscita

La tassazione del trust in Italia ha subito una svolta definitiva con le SS.UU. Cass. 8093/2024 e la Circ. AdE 34/E/2022: il principio della tassazione “in uscita” al momento dell’attribuzione ai beneficiari ha sostituito la precedente prassi del prelievo in ingresso. Questa guida analizza la fiscalità completa del trust nel 2026: imposte sulle successioni, IRES, IRPF, obblighi dichiarativi e i casi pratici con calcoli numerici.

  • Tassazione in ingresso vs in uscita: il cambio di orientamento 2024
  • Trust trasparente vs opaco: IRPEF 26% vs IRES 24%
  • Aliquote imposta successioni e donazioni per categoria di beneficiario
  • Esempi numerici con trust reali e patrimoni 2026

1. Il principio di tassazione in uscita: SS.UU. 8093/2024

Per quasi due decenni, la fiscalità del trust in Italia è stata segnata da incertezza: la Circ. AdE 3/E/2008 aveva stabilito che l’imposta sulle successioni e donazioni fosse dovuta al momento del conferimento nel trust (tassazione “in ingresso”), considerando il disponente come il soggetto passivo. Questo orientamento è stato capovolto in modo definitivo dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8093 del 26 marzo 2024, che ha affermato il principio della tassazione “in uscita”.

Secondo le SS.UU. 8093/2024, il conferimento di beni in trust non costituisce un trasferimento definitivo e immediato di ricchezza al beneficiario, poiché il trustee acquista la proprietà dei beni a titolo fiduciario, senza poterne godere nell’interesse proprio. Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni (l’arricchimento del beneficiario) non si realizza al momento del conferimento, ma al momento dell’attribuzione definitiva al beneficiario finale. La Circ. AdE 34/E/2022 aveva già anticipato parzialmente questo ragionamento, distinguendo il trust “inesistente” (privo di effetti segregativi reali, tassato come se non esistesse) dal trust “esistente” (con effettiva separazione patrimoniale, tassato in uscita).

Le conseguenze pratiche sono rilevanti: il disponente che conferisce beni in trust non paga l’imposta sulle successioni e donazioni al momento del conferimento (salvo trust “inesistente”). L’imposta è differita al momento dell’attribuzione al beneficiario, calcolata sul valore dei beni all’atto dell’attribuzione e con l’aliquota corrispondente al rapporto tra disponente originario e beneficiario.

Regola fondamentale. Dal 2024, la tassazione del trust avviene in uscita: nessuna imposta di successione o donazione al conferimento se il trust è “esistente”. L’imposta si calcola sul valore dei beni al momento dell’attribuzione al beneficiario, con le aliquote del D.Lgs. 346/1990.
Rapporto disponente-beneficiario Aliquota ISD Franchigia per beneficiario Base imponibile
Coniuge e figli 4% 1.000.000 euro Eccedenza franchigia
Fratelli e sorelle 6% 100.000 euro Eccedenza franchigia
Altri parenti fino al 4° grado 6% Nessuna Valore totale
Soggetti estranei 8% Nessuna Valore totale
Portatori di handicap grave 4% 1.500.000 euro Eccedenza franchigia

2. Trust trasparente e opaco: redditi e aliquote IRES/IRPEF

Parallelamente alla tassazione sui trasferimenti patrimoniali, il trust produce redditi durante la sua vita (interessi, dividendi, plusvalenze, canoni) che sono tassati annualmente. Il regime applicabile dipende dalla tipologia del trust.

Trust trasparente (beneficiario individuato)

Il trust “trasparente” è quello in cui i beneficiari sono identificati (o identificabili con certezza) nell’atto istitutivo e hanno il diritto attuale di ricevere i redditi del trust. In questo caso, i redditi prodotti dal trust sono imputati per trasparenza ai beneficiari proporzionalmente alla loro quota, ai sensi dell’art. 73, comma 2, TUIR. I beneficiari li dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi e li tassano con le aliquote ordinarie IRPEF (o, per i redditi di capitale, con l’imposta sostitutiva del 26%). Il trust stesso non presenta dichiarazione dei redditi autonoma per i redditi imputati per trasparenza.

Trust opaco (beneficiario non individuato o senza diritto attuale)

Il trust “opaco” è quello in cui i beneficiari non sono identificati o non hanno il diritto attuale di percepire i redditi (ma solo un’aspettativa di ricevere il capitale alla scadenza). In questo caso, il trust è autonomo soggetto passivo IRES (art. 73, comma 1, lett. d, TUIR) e paga l’imposta sui redditi con aliquota del 24% (o 27,5% per i trust non commerciali, ma di norma il trust è qualificato come ente non commerciale con redditi da capitale). Le distribuzioni ai beneficiari, quando avvengono, non sono tassate ulteriormente come redditi se hanno già scontato IRES, ma sono soggette all’imposta di successione e donazione in uscita come sopra descritto.

Trust opaco residente vs non residente

Il trust è considerato fiscalmente residente in Italia se ha sede dell’amministrazione in Italia o se l’oggetto principale dell’attività è situato in Italia (art. 73, comma 3, TUIR). I trust non residenti con beneficiari italiani sono soggetti a tassazione italiana solo per i redditi prodotti in Italia. L’utilizzo di trust esteri “schermo” con beneficiari italiani è monitorato dall’Agenzia delle Entrate tramite il quadro RW delle dichiarazioni dei beneficiari.

In sintesi. Trust trasparente: redditi in capo ai beneficiari con le loro aliquote IRPEF/sostitutive. Trust opaco: il trust paga IRES 24% sui redditi e i beneficiari pagano l’imposta di successione/donazione in uscita al momento dell’attribuzione del capitale.

3. Esempi numerici: calcolo imposte in scenari reali

Esempio 1 — Trust trasparente con portafoglio finanziario

Antonio istituisce un trust trasparente di diritto di Jersey (beneficiario: il figlio Marco, identificato nell’atto) e conferisce un portafoglio di 500.000 euro in BTP e azioni. Nel 2026, il portafoglio produce: interessi BTP 8.750 euro (cedola 3,5% su 250.000 euro), dividendi azionari 6.250 euro, plusvalenze da vendita azioni 15.000 euro. Totale redditi 30.000 euro. Tassazione per trasparenza a Marco: interessi BTP tassati al 12,5% (regime agevolato titoli di Stato): 8.750 x 12,5% = 1.094 euro; dividendi 6.250 euro tassati al 26%: 1.625 euro; plusvalenze 15.000 euro al 26%: 3.900 euro. Totale imposte annue su Marco: 6.619 euro. All’attribuzione finale del capitale (500.000 euro, valore all’uscita ipotizzato 600.000 euro): sotto la franchigia di 1.000.000 euro — imposta di successione zero.

Esempio 2 — Trust opaco con immobile produttivo

Carla conferisce in un trust opaco (beneficiari non individuati nell’atto, identificabili solo alla scadenza) un appartamento commerciale che produce canoni annui di 24.000 euro. Costi deducibili (spese manutenzione, assicurazione): 4.000 euro. Reddito netto imponibile: 20.000 euro. IRES 24%: 4.800 euro/anno. Se il trust dura 15 anni, le imposte IRES cumulate ammontano a 72.000 euro (a parità di reddito). Al termine, l’immobile (valore stimato 350.000 euro) viene attribuito al nipote (beneficiario estraneo): imposta di successione 8% su 350.000 euro = 28.000 euro. Totale imposte: 100.000 euro contro un’aliquota marginale che su una persona fisica avrebbe potuto essere superiore considerando l’IRPEF progressiva fino al 43%.

Esempio 3 — Trust con beneficiari misti: figli e nipoti

Struttura con patrimonio complessivo 2.500.000 euro, due figli (quota 1.000.000 euro ciascuno) e due nipoti (250.000 euro ciascuno). Imposte in uscita: figli — franchigia 1.000.000 euro per figlio, imposta zero (1.000.000 euro rientra nella franchigia); nipoti (figli dei figli = 3° grado) — aliquota 6%, nessuna franchigia: 250.000 x 6% = 15.000 euro per nipote, totale 30.000 euro. Risparmio rispetto a successione ordinaria senza trust (che avrebbe già potuto essere pianificata con donazioni): la struttura del trust permette di gestire i tempi dell’attribuzione ottimizzando l’imposta in base all’evoluzione del valore degli asset.

4. Obblighi dichiarativi e adempimenti del trustee

Il trustee ha obblighi fiscali distinti a seconda della tipologia di trust che amministra.

Trust trasparente: adempimenti

Il trust trasparente deve presentare la dichiarazione dei redditi per comunicare i redditi prodotti e imputati ai beneficiari (modello Redditi ENC). Deve rilasciare ai beneficiari una certificazione dei redditi imputati (analoga alla Certificazione Unica) entro il 31 marzo dell’anno successivo. I beneficiari dichiarano tali redditi nella propria dichiarazione (Modello 730 o Redditi PF) nei quadri appropriati (RC, RL, RT, RW).

Trust opaco: adempimenti

Il trust opaco presenta autonomamente il Modello Redditi ENC, paga IRES con acconti e saldo nei termini ordinari, presenta dichiarazione IRAP se svolge attività commerciale, e compila il quadro RW per le attività estere detenute dal trust. Se il trust ha immobili, paga IMU (in quanto proprietario degli immobili in qualità di trustee). Le distribuzioni ai beneficiari (quando avvengono) richiedono comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai fini del calcolo dell’imposta di successione in uscita.

Registro dei titolari effettivi

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.M. 11 marzo 2022, i trust espressi produttivi di effetti giuridici rilevanti in Italia devono comunicare al Registro dei titolari effettivi tenuto dalla Camera di commercio: disponente, trustee, guardiano, protector e beneficiari (o categoria di beneficiari). La mancata iscrizione comporta sanzioni amministrative. Per approfondire la tassazione dei trust nel contesto più ampio della pianificazione patrimoniale, si rimanda alla guida trust in Italia 2026: quando è utile e quali sono i costi.

Valuta il caso con un avvocato tributarista

La scelta tra trust trasparente e opaco, e la corretta gestione della tassazione in uscita, richiedono una pianificazione fiscale integrata. Un errore nella strutturazione può comportare doppia imposizione o sanzioni per omessa dichiarazione.

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Domande frequenti

Dopo le SS.UU. 8093/2024, si paga ancora l’imposta al conferimento nel trust?

No, per i trust “esistenti” con effettiva segregazione patrimoniale. Le SS.UU. Cass. 8093/2024 hanno affermato che l’imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta al momento del conferimento ma al momento dell’attribuzione effettiva al beneficiario. Il conferimento iniziale è neutro fiscalmente. Eccezione: il trust “inesistente” (privo di effetti segregativi reali) è trattato come se non esistesse, e i beni restano nel patrimonio del disponente a tutti gli effetti fiscali.

Come si determina se un trust è trasparente o opaco?

Il criterio è la qualità del beneficiario: il trust è trasparente se i beneficiari sono individuati (o individuabili con certezza) nell’atto istitutivo e hanno il diritto attuale di ricevere i redditi. È opaco se i beneficiari non sono identificati, hanno solo un’aspettativa futura, o se il disponente si riserva di individuarli discrezionalmente nel tempo. La qualifica è verificata dall’Agenzia delle Entrate in sede di accertamento.

Il trust opaco paga l’IMU sugli immobili?

Sì. Il trustee è considerato possessore degli immobili agli effetti dell’IMU (art. 9, D.Lgs. 23/2011). L’aliquota applicabile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile (abitativa, commerciale, produttiva) e dalle delibere comunali. Non si applica l’agevolazione prima casa se il trustee non è persona fisica che la destina ad abitazione principale propria.

Come vengono tassate le distribuzioni dal trust al beneficiario?

Le distribuzioni di capitali dal trust al beneficiario sono soggette all’imposta sulle successioni e donazioni con le aliquote del D.Lgs. 346/1990 (4%, 6%, 8% in base al grado di parentela). Le distribuzioni di redditi già tassati a livello IRES (trust opaco) non sono ulteriormente soggette a IRPEF in capo al beneficiario, per evitare la doppia imposizione. Le distribuzioni di redditi non ancora tassati (es. da trust trasparente) sono invece imputate al beneficiario nelle categorie reddituali appropriate.

Esiste un’agevolazione fiscale per i trust a favore di persone con disabilità?

Sì. Il D.Lgs. 112/2017 (riforma del Terzo settore) e la L. 112/2016 (“dopo di noi”) prevedono agevolazioni fiscali per i trust istituiti a favore di persone con disabilità grave (ai sensi della L. 104/1992, art. 3, comma 3): franchigia aumentata a 1.500.000 euro e aliquota ridotta al 4% per l’imposta di successione. Le rendite e i proventi del trust destinati al beneficiario disabile sono detraibili dall’IRPEF del disponente entro certi limiti.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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