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Trust crypto 2026: protezione patrimonio digitale

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 30 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 31 Maggio 2026

Aggiornamento 2026 — cambia l’aliquota

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.

Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).

I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.

Trust crypto 2026: protezione del patrimonio digitale

Bitcoin, Ethereum e altri asset digitali pongono sfide inedite nella pianificazione patrimoniale: non esiste un registro pubblico, la custodia dipende da chiavi private, e la normativa fiscale italiana (D.Lgs. 239/2023) li ha solo recentemente inquadrati. Il trust offre una soluzione strutturata per proteggere e trasferire il patrimonio crypto, ma richiede accorgimenti tecnici e giuridici specifici che questa guida analizza in dettaglio.

  • Inquadramento normativo degli asset digitali in Italia (D.Lgs. 239/2023)
  • Come conferire crypto nel trust: wallet dedicato e mandato al trustee
  • Tassazione 26% sulle plusvalenze e soglia 2.000 euro
  • Rischi operativi: perdita delle chiavi, exchange insolventi, fork

1. Asset digitali e trust: inquadramento normativo 2026

Il D.Lgs. 239/2023 (in vigore dal 1° gennaio 2023, con disposizioni a regime dal 2026) ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano la definizione di “cripto-attività” e ha stabilito il regime fiscale applicabile. Le cripto-attività sono soggette a un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze (art. 67, comma 1, lettera c-sexies, TUIR, come modificato dal D.Lgs. 239/2023), con esenzione per le plusvalenze complessive annue inferiori a 2.000 euro. L’imposta di bollo sulle cripto-attività detenute in Italia è fissata allo 0,2% annuo sul valore di mercato al 31 dicembre (art. 19, D.L. 201/2011, come modificato).

Dal punto di vista civilistico, le cripto-attività rientrano nella categoria dei “beni” ai sensi dell’art. 810 c.c. (beni immateriali) e possono essere oggetto di atti dispositivi, incluso il conferimento in trust. La Convenzione dell’Aia ratificata con L. 364/1989 non esclude le cripto-attività dalla possibile oggetto di trust, e la dottrina prevalente ritiene applicabile la disciplina del trust anche a tali asset, con le necessarie adattazioni operative.

Il Regolamento UE 2023/1114 (MiCA — Markets in Crypto-Assets), pienamente applicabile dal 30 dicembre 2024, ha introdotto obblighi di licenza per i fornitori di servizi su cripto-attività (CASP) nell’UE, influenzando le modalità di custodia istituzionale. Un trustee professionale che detenga cripto-attività per conto del trust deve verificare se la propria attività ricada nell’ambito applicativo del MiCA e, in caso affermativo, operare tramite un CASP autorizzato.

In sintesi. Le cripto-attività sono beni conferibili in trust, soggetti a imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze (soglia 2.000 euro esente) e a imposta di bollo dello 0,2% annuo. La custodia richiede accordi tecnici specifici tra disponente e trustee per la gestione delle chiavi private.
Tipo di imposta Aliquota / Misura Base imponibile Note
Imposta sostitutiva plusvalenze 26% Plusvalenza netta annua Esenzione sotto 2.000 euro
Imposta di bollo 0,2% Valore al 31/12 Per cripto detenute in Italia
IVAFE (cripto estero) 0,2% Valore al 31/12 Se detenute tramite intermediari esteri
Imposta successione in uscita 4%-8% Valore attribuzione Aliquota per grado parentela

2. Come strutturare un trust per crypto: modalità operative

Il conferimento di cripto-attività in un trust richiede soluzioni tecniche diverse rispetto agli asset tradizionali (immobili, partecipazioni), poiché non esiste un registro pubblico di trasferimento: il passaggio di titolarità avviene attraverso il trasferimento delle chiavi private o tramite re-intestazione su exchange.

Wallet dedicato al trust

La modalità preferibile è la creazione di un wallet hardware (cold storage) dedicato al trust, con le chiavi private generate e custodite secondo un protocollo multi-firma (multisig). In un tipico schema 2-of-3 multisig, tre soggetti (ad esempio: trustee professionale, disponente come co-trustee, guardiano) detengono ciascuno una chiave, e qualsiasi transazione richiede la firma di almeno due. Questo schema garantisce che nessun singolo soggetto possa disporre unilateralmente delle cripto-attività, rendendo effettiva la separazione patrimoniale.

Custodia tramite exchange regolamentato

Per importi più contenuti o per disponenti che non intendono gestire direttamente la tecnologia, la custodia può avvenire tramite un exchange regolamentato MiCA (Coinbase, Kraken, Bitstamp) in cui il conto è intestato al trustee in qualità di trustee del trust. L’exchange emette la documentazione di intestazione, che viene allegata all’atto istitutivo del trust. Il rischio principale è la dipendenza dall’exchange: in caso di insolvenza, le cripto potrebbero non essere recuperabili (lezione FTX 2022).

Mandato tecnico e istruzioni operative

L’atto istitutivo del trust deve contenere (o rinviare a un documento separato) istruzioni tecniche dettagliate: posizione delle chiavi private, schema multisig, procedure di recupero (seed phrase), exchange utilizzati, e un protocollo di successione tecnologica in caso di indisponibilità del trustee principale. Senza queste istruzioni, il patrimonio crypto potrebbe diventare irrecuperabile alla morte o incapacità del disponente.

3. Fiscalità del trust crypto: esempi con cifre reali

La fiscalità delle cripto-attività in trust combina la tassazione ordinaria durante la vita del trust (imposte sostitutive sui redditi prodotti) con la tassazione in uscita al momento dell’attribuzione al beneficiario.

Esempio 1 — Trust con Bitcoin: plusvalenza durante la vita del trust

Paolo conferisce nel trust 2 Bitcoin acquistati nel 2021 al costo di 30.000 euro ciascuno (totale 60.000 euro). Nel 2026, il trustee vende 1 Bitcoin a 85.000 euro per distribuire liquidità al beneficiario. Plusvalenza: 85.000 – 30.000 = 55.000 euro. Imposta sostitutiva 26%: 55.000 x 26% = 14.300 euro. Se il trust è “opaco” (IRES), l’imposta è 24% sul reddito netto. Se “trasparente”, il 55.000 euro è imputato al beneficiario che paga il 26% nella propria dichiarazione. Al momento dell’attribuzione del Bitcoin residuo al beneficiario figlio (valore 90.000 euro, costo fiscale originario 30.000 euro): imposta in uscita al 4% sulla differenza rispetto alla franchigia 1.000.000 euro — in questo caso zero imposta poiché siamo ampiamente sotto franchigia. Il beneficiario eredita il costo fiscale originario (30.000 euro) per i futuri realizzi.

Esempio 2 — Trust con portafoglio diversificato crypto

Laura conferisce nel trust un portafoglio crypto composto da: 1 ETH (costo 2.000 euro, valore 2026: 3.500 euro), 5.000 USDC (stablecoin, costo = valore 5.000 euro), 0,5 BTC (costo 25.000 euro, valore 2026: 42.500 euro). Valore totale portafoglio: 51.000 euro. Imposta di bollo annua: 51.000 x 0,2% = 102 euro. Se il trust liquida tutto nel 2026: plusvalenza ETH 1.500 euro (sotto soglia 2.000 euro, esente); plusvalenza BTC 17.500 euro: imposta 17.500 x 26% = 4.550 euro; USDC: nessuna plusvalenza. Al momento dell’attribuzione alla figlia (beneficiaria), se il valore complessivo è 51.000 euro, siamo ampiamente sotto la franchigia di 1.000.000 euro: imposta successione zero.

4. Rischi operativi e misure di mitigazione

Perdita delle chiavi private

Il rischio principale nel trust crypto non è giuridico ma tecnologico: se le chiavi private vengono perse o distrutte, le cripto-attività sono permanentemente irrecuperabili. La prevenzione richiede: backup sicuro delle seed phrase in più luoghi fisici separati (cassaforte notaio, banca, deposito sicuro privato), schema multisig che consenta il recupero anche con una chiave compromessa, e procedure documentate per il ripristino.

Exchange insolventi

Il fallimento di FTX nel 2022 ha dimostrato che le cripto detenute su exchange non sono automaticamente al sicuro in caso di insolvenza della piattaforma. Per un trust, il principio di separazione patrimoniale (Trust: beni segregati dal patrimonio personale del trustee) non si estende automaticamente alla protezione contro l’insolvenza dell’exchange. Il rimedio è la custodia in self-custody (wallet hardware) o tramite custodian regolamentato MiCA che offra segregazione dei fondi clienti.

Hard fork e airdrop

Le cripto-attività possono subire eventi tecnici (hard fork, airdrop) che generano nuovi asset. L’atto istitutivo del trust dovrebbe prevedere esplicitamente il trattamento di tali eventi: se i nuovi token rientrano nel trust o spettano al beneficiario. La normativa fiscale italiana (D.Lgs. 239/2023) considera gli airdrop come reddito diverso se collegati a un servizio prestato, o esenti se ricevuti gratuitamente senza controprestazione.

Monitoraggio antiriciclaggio

Il trustee di un trust con cripto-attività è soggetto agli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007, inclusa l’adeguata verifica della clientela (AML/KYC), la segnalazione di operazioni sospette e il mantenimento del registro dei beneficiari effettivi. Le cripto-attività di provenienza incerta o non tracciabile possono rendere impossibile l’adeguata verifica, precludendo la strutturazione del trust.

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La protezione del patrimonio digitale tramite trust richiede competenze giuridiche, fiscali e tecnologiche integrate. Un professionista specializzato può aiutarti a strutturare la custodia e la governance in modo che siano effettive e fiscalmente corrette.

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Domande frequenti

Si possono conferire Bitcoin e Ethereum in un trust italiano?

Sì. Le cripto-attività sono beni ai sensi dell’art. 810 c.c. e possono essere oggetto di conferimento in trust. Il trasferimento avviene attraverso il passaggio delle chiavi private o re-intestazione su exchange. La legge regolatrice del trust (di norma straniera) deve disciplinare le modalità di custodia e gestione degli asset digitali.

Come si dichiara un trust con crypto al Fisco italiano?

Il trust è soggetto passivo IRES se opaco (aliquota 24%) o imputa i redditi al beneficiario se trasparente. Il trustee deve presentare dichiarazione dei redditi (modello Redditi Enti non commerciali), compilare il quadro RW per le attività estere, e dichiarare le cripto-attività nel quadro RT per le plusvalenze soggette al 26%. L’imposta di bollo sulle cripto è dichiarata nel quadro patrimoniale.

Cosa succede alle cripto del trust alla morte del disponente?

Se il disponente era il trustee, il trust deed deve prevedere la nomina di un trustee sostituto che subentra automaticamente alla morte. Le cripto non entrano nell’asse ereditario del defunto se correttamente segregate nel trust. Il trustee sostituto opera con le chiavi multisig o le credenziali di custodia trasferite secondo il protocollo di successione tecnologica previsto nell’atto.

Quale aliquota si applica alla cessione di crypto dentro il trust?

Nel trust opaco (soggetto IRES), le plusvalenze da cripto-attività sono tassate al 24% come reddito d’impresa. Nel trust trasparente, le plusvalenze sono imputate al beneficiario che applica l’aliquota del 26% ai sensi del D.Lgs. 239/2023 (art. 67, comma 1, c-sexies, TUIR). La soglia di esenzione di 2.000 euro si applica alle persone fisiche beneficiarie, non al trust come soggetto IRES.

Il trust protegge le crypto dai creditori del disponente?

Sì, se il conferimento è effettivo e non revocabile e non è soggetto ad azione revocatoria (serve che siano trascorsi i termini di legge e che il conferimento non sia stato effettuato in frode ai creditori). Il disponente non deve mantenere controllo esclusivo delle chiavi private: un wallet multisig con trustee indipendente rende effettiva la segregazione patrimoniale anche per gli asset digitali.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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