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Sciopero: diritti del lavoratore 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 14 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Sciopero: diritti del lavoratore 2026

Il diritto di sciopero e’ garantito dall’art. 40 della Costituzione e puo’ essere esercitato da qualsiasi lavoratore subordinato senza necessita’ di autorizzazione. Il datore non puo’ sanzionare disciplinarmente il lavoratore che aderisce a uno sciopero legittimo. Nei servizi pubblici essenziali, la L. 146/1990 introduce vincoli procedurali — preavviso, contingente minimo, comunicazione agli utenti — la cui violazione espone il sindacato a sanzioni e invalida la copertura dello sciopero.

  • Il fondamento costituzionale e i limiti al diritto di sciopero
  • Le conseguenze economiche e retributive per chi scioperato
  • Sciopero nei servizi essenziali: obblighi e sanzioni
  • Cosa puo’ e non puo’ fare il datore di lavoro durante uno sciopero

1. Il diritto di sciopero: art. 40 Cost. e limiti

L’art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero come diritto fondamentale del lavoratore, esercitabile nell’ambito delle leggi che lo regolano. In assenza di una legge organica sullo sciopero nel settore privato, la giurisprudenza ha colmato i vuoti normativi: lo sciopero e’ legittimo se e’ astensione collettiva dal lavoro con finalita’ sindacali o di tutela degli interessi professionali dei lavoratori.

Sono considerati illegittimi: lo sciopero selvaggio (senza preavviso nei servizi essenziali), lo sciopero a singhiozzo reiterato senza tregua (solo nei servizi essenziali), lo sciopero di solidarieta’ per scopi estranei agli interessi dei lavoratori, e lo sciopero politico puro (senza alcun collegamento con interessi lavorativi). Lo sciopero bianco (presenza sul posto ma rifiuto di lavorare) e lo sciopero delle mansioni eccedenti sono forme atipiche il cui trattamento dipende dal contesto.

Il lavoratore non deve chiedere permesso. L’adesione allo sciopero e’ un atto individuale che non richiede comunicazione preventiva al datore, salvo diversa previsione nel contratto collettivo. Il datore puo’ solo prendere atto dell’assenza e procedere alla trattenuta della retribuzione corrispondente.

2. Conseguenze retributive e disciplinari

Aspetto Conseguenza Fondamento
Retribuzione Trattenuta per le ore/giorni di sciopero Principio sinallagma corrispettivo
Sanzioni disciplinari Vietate se lo sciopero e’ legittimo Art. 40 Cost. + art. 28 St. Lav.
Licenziamento per sciopero Illegittimo (discriminatorio) Art. 15 e 28 Stat. Lav., L. 604/1966
Contributi previdenziali Non dovuti per le ore di sciopero Circolari INPS
Ferie e permessi Il datore non puo’ imporre l’uso forzoso durante lo sciopero Giurisprudenza consolidata

La trattenuta retributiva e’ l’unica conseguenza legittima per il lavoratore che aderisce a uno sciopero legittimo. La trattenuta si calcola sulla retribuzione giornaliera lorda moltiplicata per i giorni di assenza, o sulla quota oraria per gli scioperi di breve durata. Non possono essere decurtate voci fisse della retribuzione non collegate alla prestazione (es. indennita’ di funzione non connessa alla prestazione effettiva).

Lo sciopero non e’ assenza ingiustificata. Il datore non puo’ inserire il giorno di sciopero nel computo delle assenze rilevanti ai fini disciplinari. Un’eventuale regola contrattuale che equipari lo sciopero all’assenza ingiustificata sarebbe nulla per contrarieta’ all’art. 40 Cost.

3. Sciopero nei servizi essenziali: L. 146/1990

La L. 146/1990 (e successive modifiche con L. 83/2000) regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: trasporti, sanita’, istruzione, raccolta rifiuti, servizi energetici, comunicazioni, giustizia e altri. Il lavoratore che opera in questi settori mantiene il diritto di sciopero, ma con vincoli procedurali aggiuntivi.

Obblighi procedurali

  • Preavviso minimo: di norma 10 giorni lavorativi prima dell’inizio dello sciopero (esteso a 25 giorni per alcuni settori);
  • Comunicazione agli utenti: 5 giorni prima dell’inizio, tramite i canali istituzionali del servizio;
  • Contingente minimo: obbligo di garantire prestazioni minime indispensabili definite dagli accordi di settore o dall’autorita’ di settore (CGSSE – Commissione di Garanzia);
  • Periodo di rarefazione: divieto di proclamare un nuovo sciopero nello stesso settore entro un certo intervallo dalla fine del precedente.

Caso 1 — Sciopero dei trasporti: obblighi per il lavoratore

Un autista di autobus aderisce a uno sciopero proclamato dal sindacato di categoria con preavviso di 10 giorni. L’accordo di settore prevede che durante lo sciopero debbano essere garantite le corse nelle fasce 7:00-9:00 e 17:00-19:00 (contingente minimo). Se l’autista e’ inserito nel contingente minimo obbligatorio, non puo’ astenersi nelle fasce orarie protette pena l’irregolarita’ del proprio sciopero (con possibili conseguenze disciplinari per il singolo e sanzioni per il sindacato). Al di fuori di tali fasce, puo’ liberamente aderire allo sciopero.

Caso 2 — Sciopero del personale sanitario in pronto soccorso

Un infermiere del pronto soccorso aderisce a uno sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato con regolare preavviso. Il regolamento del servizio sanitario regionale prevede che almeno il 50% del personale di pronto soccorso debba garantire la continuita’. Se l’infermiere e’ designato nel contingente minimo, deve presentarsi al lavoro durante lo sciopero. Puo’ comunque scioperare nei turni non inclusi nel contingente, con le relative trattenute. Il rifiuto di garantire il contingente espone il sindacato a sanzioni della CGSSE fino a 100.000 euro.

4. Condotte illegittime del datore durante lo sciopero

L’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) sanziona come condotta antisindacale qualsiasi comportamento del datore che ostacoli o reprima l’esercizio del diritto di sciopero. Il sindacato puo’ ricorrere d’urgenza al tribunale per far cessare la condotta e disporre la rimozione degli effetti.

Sono condotte antisindacali tipiche durante uno sciopero: il licenziamento o il trasferimento punitivo del lavoratore scioperante, l’imposizione di lavoro straordinario ai lavoratori non scioperanti per sostituire gli assenti, l’utilizzo di interinali per la sostituzione durante lo sciopero (vietato dall’art. 20, D.Lgs. 276/2003 per scioperi programmati), la pressione psicologica sui lavoratori affinche’ non aderiscano allo sciopero.

Il ricorso ex art. 28 Stat. Lav. e’ uno strumento rapido (decreto inaudita altera parte in caso di urgenza) e a disposizione del sindacato, non del singolo lavoratore. Quest’ultimo puo’ agire autonomamente con ricorso ordinario per la tutela dei propri diritti individuali lesi dalla condotta antisindacale del datore.

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Domande frequenti

Il datore puo’ licenziarmi perche’ ho scioperato?

No. Il licenziamento motivato dall’adesione a uno sciopero legittimo e’ illegittimo e discriminatorio ai sensi dell’art. 15 Stat. Lav. Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. La nullita’ e’ rilevabile in qualsiasi momento, senza termine di decadenza.

Perdo la retribuzione se scioperio?

Si’. Per le ore o i giorni di sciopero, il datore e’ autorizzato a trattenere la corrispondente quota di retribuzione variabile o proporzionale alla prestazione. Non possono essere decurtate voci retributive fisse non collegate alla singola prestazione. Contributi previdenziali e TFR non vengono calcolati per il periodo di sciopero.

Ho l’obbligo di comunicare al datore che aderiro’ allo sciopero?

In linea generale no: l’adesione allo sciopero e’ un atto individuale che non richiede comunicazione preventiva al datore. Alcuni contratti collettivi possono prevedere obblighi di preavviso individuale, ma si tratta di eccezioni. Nei servizi essenziali, l’obbligo di preavviso e’ a carico del sindacato proclamante, non del singolo lavoratore.

Il datore puo’ usare lavoratori interinali per sostituire gli scioperanti?

No. L’art. 20, comma 1, lettera b), D.Lgs. 276/2003 vieta l’utilizzo di lavoratori in somministrazione per la sostituzione di lavoratori in sciopero. La violazione di tale divieto costituisce condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav., perseguibile d’urgenza dal sindacato davanti al tribunale.

Cosa rischia il sindacato che proclama uno sciopero senza rispettare le regole nei servizi essenziali?

La Commissione di Garanzia per l’attuazione della L. 146/1990 (CGSSE) puo’ irrogare sanzioni amministrative al sindacato inadempiente, da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro per le organizzazioni, e da 500 a 2.500 euro per i singoli dirigenti sindacali responsabili della proclamazione irregolare.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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