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Apprendistato 2026: tipologie, contributi, durata

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Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 14 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Apprendistato 2026: tipologie, contributi, durata

Il contratto di apprendistato consente alle imprese di formare nuovi lavoratori beneficiando di aliquote contributive ridotte, fino all’11,61% rispetto al 23,81% ordinario. Il D.Lgs. 81/2015 disciplina tre tipologie distinte per fascia d’età e finalità formativa, con durate da sei mesi a cinque anni e regole precise su retribuzione e piano formativo individuale.

  • Le tre tipologie previste dal D.Lgs. 81/2015 art. 41-47
  • Aliquote contributive agevolate 2026 e soglie dimensionali
  • Durata minima e massima per ciascuna tipologia
  • Obblighi del datore di lavoro e del tutor aziendale

1. Le tre tipologie di apprendistato

Il D.Lgs. 81/2015 — Codice dei contratti di lavoro — dedica gli articoli 41-47 al contratto di apprendistato, definendolo come contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. La norma individua tre fattispecie distinte, differenziate per target anagrafico, percorso formativo e finalità.

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (I livello)

Disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. 81/2015, è destinato ai giovani di età compresa tra 15 e 25 anni. Consente di conseguire una qualifica o un diploma professionale, un diploma di istruzione secondaria superiore ovvero il certificato di specializzazione tecnica superiore. La formazione si svolge in alternanza scuola-lavoro e prevede un monte ore di formazione esterna significativo. La durata è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può comunque essere superiore, per la componente formativa, a tre anni. L’apprendistato di primo livello è strettamente connesso al sistema regionale di istruzione e formazione professionale: le Regioni definiscono i profili formativi e le modalità di erogazione della formazione pubblica.

Apprendistato professionalizzante (II livello)

Previsto dall’art. 44, è la tipologia più diffusa nella prassi. Può essere instaurato con soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale). La formazione è affidata all’impresa, con un piano formativo individuale redatto in forma scritta entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, e mira al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata massima è fissata dalla contrattazione collettiva in ragione del tipo di qualificazione da conseguire e non può superare tre anni (cinque anni per le figure professionali dell’artigianato). La formazione trasversale e di base è erogata secondo modalità stabilite dalle Regioni, ma in via residuale rispetto alla componente aziendale.

Apprendistato di alta formazione e ricerca (III livello)

L’art. 45 disciplina questa tipologia, destinata a giovani tra i 18 e i 29 anni, per il conseguimento di titoli di studio universitari, compresi i dottorati di ricerca, di titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per attività di ricerca. La formazione è svolta in accordo con università, istituti tecnici superiori ed enti di ricerca. La durata è determinata in funzione del titolo da conseguire, con un massimo di tre anni (cinque anni per il dottorato). Questa tipologia è meno diffusa sul mercato per la maggiore complessità organizzativa, ma risulta attrattiva per le imprese che necessitano di profili ad elevata specializzazione.

In sintesi. Le tre tipologie si distinguono per età del lavoratore, titolo conseguibile e soggetto formatore: per la qualifica (15-25 anni, sistema IFP regionale), professionalizzante (18-29 anni, impresa), alta formazione (18-29 anni, università/enti ricerca).
Tipologia Eta Durata max Finalita
I livello — qualifica/diploma 15-25 anni Fino a 3 anni Qualifica/diploma IFP o secondaria
II livello — professionalizzante 18-29 anni 3 anni (5 artigianato) Qualificazione professionale CCNL
III livello — alta formazione 18-29 anni 3 anni (5 dottorato) Titoli universitari, dottorati, ricerca

2. Contributi e agevolazioni 2026

Il principale vantaggio del contratto di apprendistato risiede nella riduzione del costo contributivo a carico del datore di lavoro. La normativa prevede aliquote differenziate in base alla dimensione aziendale, con un regime ancora più agevolato per le imprese di minori dimensioni.

Aliquote contributive 2026

Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, l’aliquota contributiva a carico dell’impresa sull’apprendista è del 10% per tutta la durata del contratto. Per le imprese con 10 o più dipendenti l’aliquota sale all’11,61% (di cui la quota INPS ordinaria è comprensiva delle voci ASpI, NASpI e fondi di solidarietà). A titolo di confronto, l’aliquota contributiva piena per un lavoratore dipendente a tempo indeterminato si attesta al 23,81% (quota datoriale), cui si aggiungono ulteriori oneri accessori quali il contributo INAIL e le quote ai fondi bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

La contribuzione ridotta si applica per l’intera durata del contratto formativo. Successivamente alla trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia di un’ulteriore agevolazione: l’aliquota contributiva rimane ridotta per un anno dopo la conferma del rapporto di lavoro (art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015).

Ulteriori agevolazioni

Oltre al regime contributivo ridotto, il datore di lavoro può beneficiare delle seguenti misure:

— Sgravio contributivo totale per i primi tre anni per datori con organico fino a 9 addetti che non abbiano effettuato nei trentasei mesi precedenti licenziamenti per riduzione di personale nella stessa unità produttiva (art. 47, comma 7).
— Incentivo occupazione giovani NEET previsto da fondi PNRR e dal programma GOL (Garanzia di Occupabilita dei Lavoratori): erogazioni una tantum variabili per Regione e fascia d’eta.
— Deducibilità integrale IRAP del costo del personale in apprendistato (art. 11 D.Lgs. 446/1997).

Voce Aliquota standard Aliquota apprendista (fino a 9 dip.) Aliquota apprendista (10+ dip.)
Contributi INPS datoriali 23,81% 10,00% 11,61%
Contributo INAIL (media) ~1,00% ~1,00% ~1,00%
TFR accantonamento 7,40% 7,40% 7,40%
Contributi lavoratore 9,19% 5,84% 5,84%
Risparmio contributivo. Su una retribuzione lorda annua di 18.000 euro, l’impresa con piu di 9 dipendenti risparmia circa 2.196 euro di contributi datoriali rispetto a un’assunzione ordinaria (differenziale 12,20 punti percentuali); l’impresa fino a 9 addetti risparmia circa 2.484 euro.

3. Durata, retribuzione e piano formativo individuale

La durata minima del contratto di apprendistato è fissata in sei mesi per tutte le tipologie (art. 42, comma 2, D.Lgs. 81/2015). La durata massima dipende dalla tipologia, dalla contrattazione collettiva applicabile e dal profilo da conseguire, come indicato nella tabella nella sezione precedente.

Retribuzione dell’apprendista

La retribuzione dell’apprendista è determinata dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualificazione da conseguire e all’anzianita di servizio nel contratto. In assenza di previsioni specifiche, l’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 81/2015 consente di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione, oppure di attribuire una percentuale della paga del livello contrattuale di ingresso. Il CCNL applicabile definisce la progressione retributiva per i diversi anni di contratto: solitamente si parte dal 70-80% della retribuzione del livello di destinazione per arrivare al 100% nell’ultimo anno.

Piano formativo individuale

L’art. 42, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 81/2015 impone la redazione del piano formativo individuale (PFI) in forma scritta, anche in modalita sintetica, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. Il PFI definisce le competenze da acquisire, i contenuti e le modalita della formazione, nonche la figura del referente aziendale per la formazione (tutor). L’omessa redazione o la redazione carente del PFI espone il datore a sanzioni amministrative e al rischio di riqualificazione del rapporto come ordinario contratto a tempo indeterminato.

Esempio 1 — Apprendista professionalizzante in impresa con 15 dipendenti

Un’impresa manifatturiera assume Mario, 22 anni, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento del profilo di “operatore specializzato” (3° livello CCNL Metalmeccanici, retribuzione piena 1.870 euro mensili). Il CCNL prevede che nel primo anno l’apprendista percepisca l’80% del minimo, pari a 1.496 euro lordi mensili.

Costo contributivo datoriale (11,61%): 1.496 x 11,61% = 173,68 euro/mese.
Con un lavoratore ordinario allo stesso livello: 1.870 x 23,81% = 445,24 euro/mese.
Risparmio mensile solo sui contributi: 271,56 euro. In tre anni: circa 9.776 euro.

A cui si aggiunge il differenziale retributivo del primo anno (374 euro/mese, pari a 4.488 euro annui) portando il vantaggio complessivo del solo primo anno a circa 7.745 euro.

Esempio 2 — Apprendistato di primo livello in impresa artigiana con 5 dipendenti

Un laboratorio artigianale assume Giulia, 17 anni, con apprendistato di I livello per conseguire la qualifica di “operatore del benessere” (sistema IFP regionale). Retribuzione contrattuale: 900 euro lordi mensili (il CCNL Acconciatori prevede percentuali progressive).

Aliquota contributiva datoriale con meno di 9 dipendenti: 10%.
Contributi datoriali mensili: 900 x 10% = 90 euro.
Con contratto ordinario ipotetico stesso livello: 900 x 23,81% = 214,29 euro/mese.
Risparmio mensile: 124,29 euro. In tre anni: circa 4.474 euro.

L’impresa artigiana beneficia inoltre della deducibilita IRAP integrale del costo del lavoro dell’apprendista.

4. Obblighi, trasformazione e recesso

Il datore di lavoro che assume un apprendista è tenuto a una serie di adempimenti formali e sostanziali la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie rilevanti.

Obblighi principali del datore di lavoro

L’art. 42 del D.Lgs. 81/2015 elenca le obbligazioni fondamentali: impartire o garantire la formazione prevista nel PFI; assegnare un tutor aziendale con adeguate competenze professionali; non adibire l’apprendista a lavoro a cottimo; registrare la formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino; mantenere l’apprendista in servizio per almeno un anno dalla conclusione del periodo formativo (a pena di perdita degli incentivi contributivi maturati). Il tutor aziendale non puo seguire piu di cinque apprendisti contemporaneamente, salvo deroghe previste dalla contrattazione collettiva.

Trasformazione del contratto

Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nei trenta giorni successivi al termine del contratto formativo, ciascuna parte puo recedere senza obbligo di motivazione (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015): si tratta dell’unico momento in cui il datore puo liberamente non confermare il rapporto. Decorso tale termine senza recesso, il lavoratore e considerato a tutti gli effetti dipendente a tempo indeterminato e il datore mantiene l’aliquota contributiva ridotta per ulteriori dodici mesi. Se il datore recede, deve rispettare il preavviso previsto dalla contrattazione collettiva applicabile; trova applicazione la tutela del D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti) per le assunzioni successive al 7 marzo 2015.

Recesso durante il periodo formativo

Durante il periodo di apprendistato il recesso e ammesso solo per giusta causa o giustificato motivo. Il licenziamento illegittimo durante la fase formativa comporta la reintegrazione nel posto di lavoro ovvero l’indennita risarcitoria ai sensi dell’art. 18 L. 300/1970 o del D.Lgs. 23/2015 a seconda dell’epoca di assunzione e della dimensione aziendale. Il mancato rispetto degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro non integra automaticamente una giusta causa di recesso del lavoratore, ma costituisce violazione contrattuale. Qualora il datore di lavoro violi in modo grave gli obblighi formativi, la Direzione territoriale del lavoro puo disporre la trasformazione del contratto in ordinario rapporto di lavoro subordinato.

Per una valutazione del costo complessivo dell’assunzione, inclusa la componente contributiva, si puo consultare la guida Assumere un dipendente: costi 2026 con tabella completa.

Confronta con un consulente del lavoro

Le regole sull’apprendistato variano per CCNL applicabile, Regione e dimensione aziendale. Un consulente del lavoro verifica la tipologia piu adatta, predispone il piano formativo individuale e gestisce gli adempimenti contributivi.

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Domande frequenti

Qual e l’aliquota contributiva per l’apprendistato nel 2026?

Per le imprese con piu di 9 dipendenti l’aliquota contributiva datoriale e dell’11,61%, contro il 23,81% ordinario. Per le imprese con fino a 9 dipendenti l’aliquota scende al 10%. L’agevolazione si applica per tutta la durata del contratto formativo e per un anno successivo alla conferma a tempo indeterminato. I contributi a carico del lavoratore sono pari al 5,84%.

Qual e la durata minima e massima del contratto di apprendistato?

La durata minima e di sei mesi per tutte le tipologie (art. 42, comma 2, D.Lgs. 81/2015). La durata massima varia: tre anni per l’apprendistato professionalizzante (cinque anni nel settore artigiano), tre anni per quello di primo livello e per l’alta formazione (cinque anni per i dottorati di ricerca). Il CCNL applicabile puo ridurre la durata massima in relazione al profilo da conseguire.

Il piano formativo individuale e obbligatorio?

Si, il piano formativo individuale (PFI) e obbligatorio per tutte le tipologie di apprendistato. Deve essere redatto in forma scritta entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto (art. 42, comma 5, D.Lgs. 81/2015). La sua assenza o inadeguatezza espone il datore a sanzioni amministrative e puo comportare la riqualificazione del rapporto come contratto di lavoro ordinario a tempo indeterminato, con recupero dei contributi agevolati.

Quanti apprendisti puo seguire il tutor aziendale?

La normativa generale fissa un limite di cinque apprendisti per ciascun tutor aziendale. La contrattazione collettiva puo prevedere deroghe sia in aumento che in diminuzione. Il tutor deve possedere competenze adeguate al profilo da formare: solitamente deve avere un inquadramento almeno pari a quello di destinazione dell’apprendista e un’anzianita di servizio minima nel ruolo, definita dal CCNL applicabile.

Cosa accade se il datore di lavoro non conferma l’apprendista?

Al termine del periodo formativo il datore dispone di trenta giorni per recedere liberamente, senza obbligo di motivazione (art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015). Se recede, deve corrispondere il preavviso contrattuale. Se non recede entro il termine, il contratto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato. In caso di recesso, il datore perde il beneficio della aliquota ridotta per il periodo successivo alla conferma e potrebbe dover restituire incentivi percepiti se ha violato le condizioni di mantenimento in servizio.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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