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Permessi 104 per i lavoratori 2026: requisiti e fruizione

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 3 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Permessi 104 per i lavoratori 2026: requisiti e fruizione

I permessi previsti dalla Legge 104/1992 consentono ai lavoratori di assistere familiari con disabilità grave o di gestire la propria condizione di disabilità. Nel 2026 restano confermati i 3 giorni mensili di permesso retribuito ex art. 33, con le regole di fruizione fissate dall’INPS. La gestione corretta è fondamentale per evitare contestazioni datoriali e decadenze.

  • Chi ha diritto ai permessi 104 e per quali gradi di parentela
  • Quantità di permessi: ore o giorni, cumulabilità
  • Procedura di richiesta e comunicazione al datore
  • Uso improprio: conseguenze disciplinari e penali

1. Cos’è il permesso 104 e chi ne ha diritto

La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede all’art. 33 una serie di agevolazioni lavorative per il lavoratore disabile e per i familiari che lo assistono. Il permesso più noto — 3 giorni di permesso mensile retribuito — è disciplinato dal comma 3 dell’art. 33 e spetta sia al lavoratore con disabilità riconosciuta come grave, sia al lavoratore che assiste un familiare con disabilità grave.

Soggetti beneficiari

Possono fruire dei 3 giorni mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992:

  • Il lavoratore con disabilità grave riconosciuta (art. 3, comma 3, L. 104/1992).
  • Il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente stabile del disabile grave.
  • I genitori (anche adottivi o affidatari) del figlio disabile grave.
  • Parenti o affini entro il 2° grado del disabile grave (fratelli, sorelle, nonni, nipoti in linea retta, suoceri/nuore).
  • Parenti o affini entro il 3° grado, solo se i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto 65 anni, siano deceduti o siano essi stessi affetti da patologie invalidanti.

Per i figli con disabilità grave, entrambi i genitori possono fruire dei permessi in giorni diversi dello stesso mese (non il medesimo giorno, salvo eccezioni per alcune fattispecie). Non è richiesta la convivenza con il disabile, ma il lavoratore deve essere il referente effettivo dell’assistenza.

Condizione essenziale. Il disabile assistito deve essere riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992 dalla commissione INPS competente. Il semplice riconoscimento dell’invalidità civile non è sufficiente.

2. Quantità, modalità e regole di fruizione

Tipologia permesso Quantità Beneficiario Note
Permesso mensile (art. 33 c. 3) 3 giorni/mese Lavoratore o familiare assistente Frazionabili in ore; non cumulabili mese su mese
Ore di permesso settimanale (art. 33 c. 6) 2 ore/giorno Solo lavoratore con disabilità grave In alternativa ai 3 giorni, non cumulabile
Prolungamento congedo parentale Fino a 3 anni Genitori di figlio disabile Art. 33 D.Lgs. 151/2001, indennizzato al 30%
Congedo straordinario (art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001) Fino a 2 anni vita lav. Familiare convivente Indennizzato al 100% fino a massimale INPS

Frazionamento in ore

I 3 giorni mensili possono essere fruiti anche in forma frazionata oraria. In questo caso, il numero di ore è calcolato dividendo il monte ore giornaliero contrattuale per il numero di giorni lavorativi del mese, moltiplicato per 3. Ad esempio, per un lavoratore con orario giornaliero di 8 ore: 3 giorni × 8 ore = 24 ore mensili fruibili frazionatamente. Il frazionamento orario è ammesso ma deve essere concordato con il datore di lavoro nei modi e nei tempi, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali — ferma restando la prevalenza del diritto del lavoratore.

Comunicazione al datore

Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro l’intenzione di fruire dei permessi con preavviso ragionevole, salvo urgenze. L’INPS, nella circolare n. 155/2010 e successive, ha chiarito che non è richiesta una comunicazione con anticipo fisso per legge, ma la prassi aziendale e i contratti collettivi possono prevedere termini specifici (es. 24 o 48 ore). Il datore non può rifiutare il permesso già autorizzato dall’INPS, ma può organizzare diversamente il recupero del servizio.

3. Esempi pratici di gestione del permesso

Esempio 1 — Lavoratore che assiste il genitore anziano disabile grave

Marco, impiegato full-time con orario 8 ore/giorno (lunedì-venerdì), assiste la madre riconosciuta disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/1992. Ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. In maggio 2026 ha in programma una visita specialistica della madre il 12 (lunedì) e il controllo INPS il 26 (lunedì). Marco chiede al datore 2 giorni interi di permesso con 48 ore di anticipo. Il terzo giorno può essere fruito frazionato in ore: 8 ore ripartite in 2 pomeriggi da 4 ore. La retribuzione dei 3 giorni è a carico dell’INPS (anticipata dal datore e conguagliata nel modello UniEmens). I permessi non fruiti in maggio non si cumulano a giugno: decadono a fine mese.

Esempio 2 — Entrambi i genitori di figlio disabile grave

Elena e Paolo hanno un figlio di 8 anni con disabilità riconosciuta grave. Entrambi lavorano come dipendenti. Possono entrambi fruire dei 3 giorni mensili, purché non nello stesso giorno. In giugno 2026 Elena fruisce dei propri 3 giorni il 3, 10 e 17; Paolo il 4, 11 e 18. La regola del “referente unico” — per cui un solo genitore alla volta può usufruire del permesso — si applica all’interno della stessa giornata, non del mese. Non è richiesta la turnazione: i giorni possono essere scelti liberamente, purché non coincidenti. La comunicazione all’INPS avviene tramite il modello telematico HP01 o la domanda online nel portale INPS.

4. Uso improprio e conseguenze; diritti del lavoratore

Uso improprio del permesso

Il permesso 104 deve essere utilizzato per assistere il familiare disabile o per gestire le proprie esigenze derivanti dalla disabilità. Un utilizzo diverso — ad esempio trascorrere la giornata di permesso svolgendo attività personali del tutto estranee all’assistenza — integra un illecito disciplinare e, in taluni casi, anche penale (la Cassazione ha affermato che può configurare il reato di truffa ai danni dello Stato nelle ipotesi più gravi).

Il datore di lavoro può far svolgere accertamenti investigativi sull’effettivo utilizzo del permesso (entro i limiti previsti dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa sulla privacy). Se accertato l’utilizzo improprio, il lavoratore può essere licenziato per giusta causa. Le sentenze della Corte di Cassazione (tra cui Cass. Sez. Lav. n. 4984/2014 e successive) hanno confermato la legittimità del licenziamento in tali circostanze.

Diritti del lavoratore: rifiuto del datore

Il datore di lavoro che rifiuta ingiustificatamente un permesso già autorizzato dall’INPS commette un comportamento antisindacale e potenzialmente discriminatorio. Il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la fruizione dei permessi e il risarcimento dei danni. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro può intervenire d’ufficio o su segnalazione del lavoratore o del sindacato.

Per questioni più complesse legate alla disabilità e al lavoro, si rinvia anche alla guida sui lavoratori domestici, dove spesso i permessi 104 si intrecciano con l’assunzione di badanti.

Hai difficoltà a far riconoscere i permessi 104 in azienda?

Un consulente del lavoro può verificare la corretta applicazione della Legge 104 nel tuo caso specifico, assisterti nella domanda INPS e tutelare i tuoi diritti nei confronti del datore.

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Domande frequenti

Quanti giorni di permesso 104 spettano al mese nel 2026?

Spettano 3 giorni di permesso retribuito al mese ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L. 104/1992. I giorni non fruiti in un determinato mese non si cumulano al mese successivo: decadono. I permessi possono essere fruiti come giorni interi o frazionati in ore, secondo il monte ore giornaliero contrattuale.

Il permesso 104 è pagato dal datore di lavoro o dall’INPS?

I permessi sono retribuiti dall’INPS, che li considera equiparati ai giorni di lavoro effettivo. In pratica, il datore di lavoro anticipa la retribuzione al dipendente e poi recupera l’importo tramite conguaglio nel modello UniEmens. Il costo non grava definitivamente sul datore, ma il flusso contabile richiede una gestione corretta del cedolino.

È possibile fruire dei permessi 104 per un familiare che vive in un’altra città?

Sì. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile per l’accesso ai permessi ex art. 33 L. 104/1992. Il lavoratore deve dimostrare di essere il soggetto che presta l’assistenza continuativa, ma non è necessario che il familiare viva nella stessa abitazione. La distanza geografica può incidere sulla credibilità dell’assistenza in caso di controlli, quindi è opportuno documentare gli spostamenti effettuati.

Il datore di lavoro può rifiutare il permesso 104 per esigenze di servizio?

No. Il diritto ai permessi 104 ha carattere indisponibile e prevalente sulle esigenze organizzative aziendali. Il datore non può rifiutare un permesso già autorizzato dall’INPS. Può tuttavia concordare con il lavoratore le modalità di fruizione (ad esempio il giorno specifico della settimana) per minimizzare il disagio organizzativo, purché ciò non comporti un rifiuto sostanziale del diritto.

I permessi 104 incidono sul calcolo del TFR e delle ferie?

No. Le giornate di permesso ex L. 104/1992 sono equiparate a giorni di lavoro effettivo ai fini del calcolo del TFR, dell’anzianità di servizio, delle ferie e degli altri istituti contrattuali. Non si tratta di assenze non retribuite o di periodi esclusi dalla base di computo degli istituti contrattuali.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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