Bilancio abbreviato vs ordinario SRL 2026
Il Codice Civile prevede tre formati di bilancio per le SRL: ordinario, abbreviato e microimprese. La scelta dipende dal superamento o meno delle soglie dimensionali fissate dagli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. Questa guida confronta i tre regimi, illustra le semplificazioni consentite e fornisce esempi numerici per identificare il formato corretto nel 2026.
- Soglie per bilancio abbreviato e microimprese
- Semplificazioni dello schema abbreviato
- Confronto obblighi: rendiconto finanziario, relazione gestione, nota integrativa
- Esempi pratici di verifica delle soglie
1. I tre regimi di bilancio e le soglie di accesso
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva europea 2013/34/UE introducendo nel Codice Civile tre distinti regimi di bilancio, ciascuno calibrato sulle dimensioni della società. La scelta del regime non è discrezionale: dipende dal rispetto o superamento delle soglie previste dalla legge.
| Regime | Riferimento | Totale attivo | Ricavi netti | Dipendenti medi |
|---|---|---|---|---|
| Bilancio ordinario | Art. 2423-2435 c.c. | > 4.400.000 € | > 8.800.000 € | > 50 |
| Bilancio abbreviato | Art. 2435-bis c.c. | ≤ 4.400.000 € | ≤ 8.800.000 € | ≤ 50 |
| Bilancio microimprese | Art. 2435-ter c.c. | ≤ 175.000 € | ≤ 350.000 € | ≤ 5 |
Per accedere al regime abbreviato o microimprese è necessario non superare due dei tre parametri per due esercizi consecutivi. Il regime cessa di applicarsi quando la società supera due dei tre parametri per due esercizi consecutivi: nel terzo anno deve adottare il regime superiore.
2. Bilancio abbreviato: semplificazioni ammesse
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) beneficiano di numerose semplificazioni rispetto allo schema ordinario:
Stato patrimoniale semplificato
Nello SP abbreviato è sufficiente indicare le voci contraddistinte da lettere e numeri romani, senza l’obbligo di riportare i sottogruppi indicati con numeri arabi. Questo riduce significativamente il numero di voci obbligatorie da esporre.
Conto economico semplificato
Il CE abbreviato consente alcune aggregazioni: ad esempio, i costi di acquisto (B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.11) possono essere presentati in modo più compatto, purché le informazioni rilevanti siano comunque disponibili nella nota integrativa.
Nota integrativa semplificata
Le società abbreviate sono esentate dall’indicazione di alcune informazioni obbligatorie nella nota integrativa, tra cui la ripartizione dei ricavi per categoria e area geografica, e alcune informazioni sulle parti correlate.
Esenzione dal rendiconto finanziario
Le società con bilancio abbreviato non sono tenute a redigere il rendiconto finanziario (art. 2435-bis, ultimo comma, c.c.). Questa è una delle semplificazioni più rilevanti nella pratica.
Esenzione dalla relazione sulla gestione
Le società abbreviate possono omettere la relazione sulla gestione degli amministratori a condizione che le informazioni richieste dall’art. 2428 c.c. (azioni proprie, partecipazioni in controllate, fatti successivi rilevanti) siano inserite nella nota integrativa.
3. Bilancio microimprese: ulteriore semplificazione
Il regime delle microimprese (art. 2435-ter c.c.) è riservato alle società che non superano due dei tre parametri: attivo ≤ 175.000 €, ricavi ≤ 350.000 €, dipendenti ≤ 5. Si tratta di un perimetro molto ristretto che esclude la maggior parte delle SRL operative.
Le microimprese possono redigere il bilancio in forma ulteriormente semplificata:
- lo stato patrimoniale e il conto economico seguono lo schema abbreviato;
- la nota integrativa può essere omessa se le informazioni richieste dall’art. 2427, numeri 1, 2, 3, 6, 7, 15-bis c.c. sono indicate in calce allo stato patrimoniale;
- il rendiconto finanziario è escluso;
- la relazione sulla gestione è esclusa, con le stesse condizioni del bilancio abbreviato.
4. Confronto tra i tre formati
| Documento | Ordinario | Abbreviato | Microimprese |
|---|---|---|---|
| Stato patrimoniale | Schema completo (art. 2424) | Semplificato (lettere+n. romani) | Semplificato |
| Conto economico | Schema completo (art. 2425) | Con alcune aggregazioni | Con alcune aggregazioni |
| Nota integrativa | Completa (art. 2427) | Semplificata | In calce allo SP (facoltativa) |
| Rendiconto finanziario | Obbligatorio | Non obbligatorio | Non obbligatorio |
| Relazione sulla gestione | Obbligatoria | Esentata (con condizioni) | Esentata (con condizioni) |
| Revisione legale (soglie 2477) | Se soglie superate | Se soglie superate | Generalmente no |
5. Esempi pratici di classificazione
Esempio 1 — SRL con attivo 3,8 milioni e 25 dipendenti
Dati 2025: Totale attivo 3.800.000 €, Ricavi netti 3.200.000 €, Dipendenti medi 25.
Verifica soglie bilancio abbreviato: Attivo ≤ 4.400.000 € (sì), Ricavi ≤ 8.800.000 € (sì), Dipendenti ≤ 50 (sì). Tutti e tre i parametri sono sotto soglia: la SRL può redigere il bilancio in forma abbreviata.
Verifica obbligo revisione (art. 2477): Attivo 3,8M < 4M (no), Ricavi 3,2M < 4M (no), Dipendenti 25 > 20 (sì). Se anche nel 2024 i dipendenti erano > 20, l’obbligo di nomina del revisore scatta nonostante il bilancio sia in forma abbreviata.
Esempio 2 — SRL in crescita che cambia regime
Dati 2023: Attivo 3.100.000 €, Ricavi 7.900.000 €, Dipendenti 40. Regime abbreviato applicato.
Dati 2024: Attivo 3.500.000 €, Ricavi 9.200.000 € (supera 8.800.000 €), Dipendenti 48.
Dati 2025: Attivo 4.100.000 € (supera 4.400.000 € no, < 4.400.000, ok), Ricavi 9.500.000 € (supera), Dipendenti 52 (supera).
Analisi: Nel 2024 vengono superati ricavi (primo anno). Nel 2025 vengono superati ricavi e dipendenti (secondo anno): due parametri per due anni consecutivi. Dal bilancio 2025 (da approvare nel 2026) la società deve passare al bilancio ordinario con rendiconto finanziario e relazione sulla gestione.
Per le implicazioni sulla struttura di governance, si rimanda alla guida sul bilancio d’esercizio SRL 2026 e alla guida su revisione legale SRL 2026.
Verificare il regime di bilancio corretto per la tua SRL
La scelta del formato di bilancio dipende da un’analisi precisa dei dati degli ultimi due esercizi. Un commercialista esperto può identificare il regime applicabile e ottimizzare gli adempimenti.
Domande frequenti
Una SRL può scegliere liberamente di adottare il bilancio ordinario pur avendo diritto all’abbreviato?
Sì. Le semplificazioni del bilancio abbreviato sono una facoltà, non un obbligo. Una SRL che soddisfa le condizioni per il bilancio abbreviato può decidere di redigere comunque il bilancio in forma ordinaria, ad esempio per ragioni di bancabilità o per soddisfare le aspettative di soci istituzionali.
Le soglie del bilancio abbreviato sono le stesse delle soglie per la revisione legale?
No. Le soglie del bilancio abbreviato (art. 2435-bis c.c.) sono: attivo ≤ 4.400.000 €, ricavi ≤ 8.800.000 €, dipendenti ≤ 50. Le soglie per l’obbligo di revisione (art. 2477 c.c.) sono: attivo > 4.000.000 €, ricavi > 4.000.000 €, dipendenti > 20. I due sistemi sono indipendenti.
Se passo dal bilancio abbreviato all’ordinario, devo ridepositare i bilanci precedenti?
No. Il cambio di regime ha effetto dal primo esercizio in cui scatta l’obbligo di bilancio ordinario. I bilanci precedenti in forma abbreviata rimangono validi e depositati nel Registro delle Imprese nel formato originale.
Il bilancio abbreviato richiede comunque la firma del revisore?
Solo se la SRL è soggetta all’obbligo di revisione legale ai sensi dell’art. 2477 c.c. (superamento soglie dimensionali o previsione statutaria). In quel caso, il revisore deve emettere la propria relazione anche se il bilancio è redatto in forma abbreviata.
Cosa si intende per «ricavi netti» nelle soglie del bilancio abbreviato?
I ricavi netti corrispondono alla voce A.1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), al netto di sconti, abbuoni e resi. Non includono proventi straordinari, sopravvenienze o ricavi finanziari. La voce è equivalente al «fatturato» nel linguaggio comune, ma più precisa dal punto di vista contabile.
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