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Comodato d’uso gratuito 2026: contratto, IMU e agevolazione genitori-figli

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 25 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Comodato d’uso gratuito 2026: contratto, IMU e agevolazione genitori-figli

Il comodato d’uso gratuito è il contratto con cui si concede un immobile in uso senza corrispettivo. Disciplinato dall’art. 1803 c.c., è uno strumento frequente tra parenti per ridurre il carico fiscale: chi concede in comodato a un figlio o genitore convivente può ottenere il 50% di sconto sull’IMU. Ma la registrazione del contratto è obbligatoria per accedere al beneficio. Ecco tutto quello che occorre sapere nel 2026.

  • Art. 1803 c.c.: la disciplina del comodato precario
  • Come si registra il contratto e i costi 2026
  • Agevolazione IMU 50%: condizioni precise
  • Differenze rispetto alla locazione gratuita e al comodato con corrispettivo

1. Cos’è il comodato d’uso gratuito e come funziona

Il comodato è il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirla (art. 1803 c.c.). Il carattere essenziale del comodato è la gratuità: se vi è un corrispettivo, anche modesto, il contratto si qualifica diversamente (locazione o affitto d’azienda).

Nel comodato di immobili abitativi il comodatario può usare l’immobile come propria abitazione, ma non può cederlo in locazione o subcomodato senza il consenso del comodante. Il comodante rimane proprietario e mantiene tutte le obbligazioni connesse alla proprietà (IMU, spese straordinarie, assicurazione).

Il comodato può essere:

  • A termine determinato: la durata è stabilita nel contratto. Il comodante non può chiedere la restituzione anticipata salvo urgente necessità (art. 1809 c.c.);
  • Precario (senza termine): il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento (art. 1810 c.c.). È la forma più comune tra parenti.
Attenzione alla gratuità. Qualsiasi corrispettivo — anche il pagamento delle sole utenze domestiche da parte del comodatario — non trasforma il comodato in locazione. Il pagamento delle sole spese ordinarie di gestione è compatibile con la gratuità del comodato.

2. Il contratto: forma, clausole e registrazione

Il codice civile non prescrive la forma scritta per il comodato di immobili (a differenza della locazione ultranovennale). Tuttavia, la forma scritta è necessaria in due casi:

  • Per accedere all’agevolazione IMU del 50% (la norma richiede contratto registrato);
  • Per avere prova certa in caso di controversie sulla restituzione dell’immobile.

Registrazione del contratto

Il contratto di comodato di immobile deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla stipula (art. 3, DPR 131/1986). La registrazione si effettua tramite il modello RLI (Richiesta Locazioni e altri Contratti) presentabile online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate o allo sportello.

Adempimento Modalità Costo 2026 Termine
Registrazione contratto comodato Online (RLI) o sportello ADE 200 € (imposta di registro fissa) 30 giorni dalla stipula
Imposta di bollo Marca da bollo ogni 4 facciate 16 € ogni 100 righe Al momento della registrazione
Comunicazione al Comune per IMU Modello comunale (varia per Comune) Gratuita Entro il 31 dicembre dell’anno

Clausole essenziali del contratto

Un contratto di comodato ben redatto deve contenere: dati anagrafici e codici fiscali delle parti; identificazione catastale dell’immobile (foglio, particella, subalterno); data di decorrenza; durata (a termine o precaria); descrizione dell’uso consentito (abitazione principale); obblighi di manutenzione ordinaria a carico del comodatario; condizioni di restituzione.

3. L’agevolazione IMU del 50% nel 2026

L’art. 1, comma 747, lett. c), L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020, confermata anche dalla Legge Bilancio 2026) prevede che la base imponibile IMU sia ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzino come abitazione principale.

Condizioni cumulative per l’agevolazione

Condizione Dettaglio
Rapporto di parentela Parenti in linea retta di primo grado: genitori → figli o figli → genitori
Uso come abitazione principale Il comodatario deve avere residenza anagrafica nell’immobile
Contratto registrato Il contratto di comodato deve risultare registrato all’ADE
Immobile del comodante Il comodante deve possedere un solo immobile abitativo in Italia (con eccezione)
Categoria catastale Escluse A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville), A/9 (castelli)

La condizione relativa al possesso di un solo immobile è stata interpretata in modo restrittivo: il comodante deve possedere non più di un immobile abitativo sul territorio nazionale, o in alternativa deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato (quest’ultima alternativa è prevista dal testo normativo).

Risparmio concreto. L’agevolazione IMU al 50% si applica alla base imponibile: si riduce prima di applicare l’aliquota. Su un immobile con rendita catastale di 700 € (base imponibile 700 × 1,05 × 160 = 117.600 €), l’agevolazione riduce la base a 58.800 €. Con aliquota standard del 10,6‰ (esempio Comune), l’IMU passa da 1.246 € a 623 € annui.

4. Casi pratici con calcoli IMU

Esempio 1 — Genitore cede in comodato l’appartamento al figlio, rendita catastale 600 €

Paolo (genitore) possiede un appartamento in categoria A/2 con rendita catastale 600 €. Lo concede in comodato al figlio Marco, che vi stabilisce la residenza e lo usa come abitazione principale. Contratto registrato all’ADE.
Base imponibile IMU senza agevolazione: 600 × 1,05 × 160 = 100.800 €
Base imponibile con agevolazione 50%: 50.400 €
Aliquota IMU del Comune (esempio: Firenze, seconda casa = 10,6‰):
– Senza agevolazione: 100.800 × 10,6‰ = 1.068 €/anno
– Con agevolazione 50%: 50.400 × 10,6‰ = 534 €/anno
Risparmio annuo: 534 €
N.B.: Paolo non beneficia dell’esenzione IMU totale perché l’immobile non è la sua abitazione principale.

Esempio 2 — Figlio cede in comodato ai genitori anziani, rendita catastale 850 €

Carla (figlia, proprietaria) concede in comodato ai propri genitori anziani il loro appartamento storico, categoria A/3, rendita catastale 850 €. I genitori vi risiedono come abitazione principale. Contratto registrato. Carla possiede solo questo immobile in Italia.
Base imponibile IMU senza agevolazione: 850 × 1,05 × 160 = 142.800 €
Base imponibile con agevolazione 50%: 71.400 €
Aliquota IMU del Comune (esempio: 10,6‰):
– Senza agevolazione: 142.800 × 10,6‰ = 1.514 €/anno
– Con agevolazione 50%: 71.400 × 10,6‰ = 757 €/anno
Risparmio annuo per Carla: 757 €

5. Comodato precario vs. comodato a termine: differenze pratiche

La scelta tra comodato precario e comodato a termine ha implicazioni significative sul piano del diritto alla restituzione dell’immobile.

Nel comodato precario (art. 1810 c.c.) il comodante può richiedere la restituzione in qualsiasi momento, senza dover giustificare la richiesta. Il comodatario deve restituire l’immobile entro il termine stabilito nel contratto o, in mancanza, “senza indugio”. In caso di comodatario inadempiente, il comodante deve agire in giudizio con azione di rilascio (procedura ex art. 30 L. 392/1978 non applicabile, ma azione ordinaria di restituzione).

Nel comodato a termine (art. 1809 c.c.) il comodante non può richiedere la restituzione prima della scadenza, salvo urgente e imprevisto bisogno. Se sorge un bisogno sopravvenuto, il giudice può concedere il rilascio tenendo conto delle circostanze. Alla scadenza del termine, il comodatario deve restituire spontaneamente l’immobile.

Per i rapporti familiari, il comodato precario è preferibile perché offre maggiore flessibilità al comodante, che può rientrare in possesso dell’immobile in caso di necessità (trasloco, vendita, cambio di residenza). Tuttavia, il comodato precario può creare incertezze per il comodatario che vi stabilisce la residenza come abitazione principale.

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Domande frequenti

Il comodato va registrato anche se è un accordo tra parenti?

Sì, la registrazione è obbligatoria per i contratti di comodato di immobili entro 30 giorni dalla stipula, indipendentemente dal rapporto tra le parti. Per accedere all’agevolazione IMU del 50%, la registrazione è condizione imprescindibile: un contratto non registrato non consente di beneficiare della riduzione della base imponibile.

Il comodatario può fare lavori di ristrutturazione nell’immobile?

Il comodatario può compiere atti di manutenzione ordinaria (art. 1804 c.c.) ma non può fare lavori straordinari senza il consenso del comodante. Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del comodante. Se il comodatario fa lavori non autorizzati, il comodante può chiederne la rimessa in pristino al termine del contratto. I lavori agevolati (Superbonus, Ecobonus) richiedono sempre il consenso del proprietario.

Se concedo in comodato a mio figlio, devo pagare comunque l’IMU?

Sì, ma in misura ridotta. Il comodante-proprietario è sempre soggetto passivo IMU: l’immobile non è la sua abitazione principale, quindi non è esente. Con il comodato a parenti di primo grado registrato e le altre condizioni previste dalla legge, la base imponibile è ridotta del 50%, dimezzando l’imposta. L’esenzione totale IMU spetta solo sull’abitazione principale del proprietario.

Il comodato si estingue automaticamente alla morte del comodante?

Di norma no: il comodato si trasferisce agli eredi del comodante che subentrano nella posizione giuridica. Tuttavia, se il comodato è stato concluso in considerazione della persona del comodante (comodato intuitu personae), gli eredi possono chiedere la restituzione immediata (art. 1811 c.c.). Per i comodati tra parenti, la natura intuitu personae dipende dalle circostanze specifiche.

È possibile trasformare un comodato in locazione?

Sì, ma occorre stipulare un nuovo contratto di locazione (con canone, forma scritta obbligatoria, registrazione). Il comodato non si converte automaticamente in locazione per il semplice fatto che il comodatario inizia a pagare un corrispettivo: le parti devono formalizzare la modifica con un accordo scritto che sostituisce il contratto precedente. La conversione ha effetti anche sull’IMU (cessa l’agevolazione 50% del comodato).

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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