Approfondimento

Comodato d’uso gratuito 2026: IMU e tasse

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 31 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Comodato d’uso gratuito 2026: IMU ridotta, requisiti e contratto

Il comodato d’uso gratuito (art. 1803 c.c.) è un contratto con cui una parte consegna a un’altra un bene perché se ne serva gratuitamente. Per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado vige nel 2026 la riduzione IMU al 50% (art. 13 c. 3 lett. 0a) D.L. 201/2011). Calcolare correttamente l’agevolazione vale 400-800 euro l’anno in media.

  • Riduzione IMU 50% per comodato a genitori/figli
  • Obbligo registrazione entro 20 giorni se scritto
  • Comodatario residente nell’immobile
  • Comodante con max 1 altro immobile uso abitativo nello stesso Comune

1. Cos’è il comodato d’uso gratuito

Il comodato è disciplinato dagli artt. 1803-1812 c.c. È un contratto essenzialmente gratuito: il comodatario riceve il godimento del bene senza corrispettivo. Se si paga un canone, anche minimo, non c’è più comodato ma locazione. La gratuità non esclude però che il comodatario debba pagare le spese di ordinaria conservazione e le utenze (luce, gas, acqua, TARI).

Il comodato può essere:

  • Verbale: ammesso, ma per l’IMU agevolata serve registrazione, quindi va messo per iscritto
  • Scritto: per scrittura privata semplice, va registrato entro 20 giorni (art. 5 D.P.R. 131/86)
  • A tempo determinato: il bene torna al comodante alla scadenza
  • A tempo indeterminato (precario): il comodante può chiedere la restituzione in qualsiasi momento ex art. 1810 c.c.

Il comodatario ha l’obbligo di custodire e conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.) e di restituirlo alla scadenza nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d’uso.

2. Requisiti per la riduzione IMU 50%

L’agevolazione IMU sul comodato è prevista dall’art. 1 c. 747 L. 160/2019 (e già introdotta dall’art. 13 c. 3 lett. 0a) D.L. 201/2011). Consente di calcolare l’IMU sulla base imponibile ridotta del 50% se vengono rispettati simultaneamente i seguenti requisiti:

  1. Parentela in linea retta entro il 1° grado: il comodatario è genitore o figlio del comodante (esclusi nonni-nipoti, fratelli, generi, cognati)
  2. Uso come abitazione principale del comodatario, che vi deve avere residenza anagrafica e dimora abituale
  3. Categoria catastale non di lusso: l’abitazione concessa non rientra in A/1 (signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi storici)
  4. Comodante residente in Italia e con possibile possesso di al massimo un altro immobile abitativo non di lusso nello stesso Comune dove si trova l’abitazione data in comodato
  5. Contratto registrato presso l’Agenzia delle Entrate
  6. Per il 2026, l’agevolazione si conferma con il pagamento secondo le aliquote comunali, indicando nel modello F24 il codice tributo 3918 per IMU abitazione e applicando lo sconto del 50%
Attenzione. Se il comodante possiede un secondo immobile abitativo in un Comune diverso da quello del comodato, l’agevolazione si applica comunque (Cir. MEF 1/DF/2016). La limitazione opera solo nello STESSO Comune.

3. Esempio numerico: IMU su comodato a figlio

Esempio 1 — Padre che concede appartamento al figlio in altro Comune

Carlo, residente a Bologna, possiede un appartamento a Bologna (sua abitazione principale, esente IMU) e un secondo appartamento a Modena (rendita catastale 750 euro, categoria A/3). Concede in comodato d’uso gratuito al figlio Marco nel gennaio 2026. Marco trasferisce residenza a Modena. Aliquota IMU Modena 2026: 10,6 per mille (massima ordinaria).

VoceSenza agevolazioneCon riduzione 50%
Rendita catastale750,00750,00
Rivalutazione 5%787,50787,50
Moltiplicatore (cat. A escluso A/10)x 160x 160
Base imponibile126.000126.000
Base imponibile ridotta 50%63.000
IMU annua (10,6 per mille)1.335,60667,80
Risparmio 2026667,80 euro

Carlo risparmia 667,80 euro nel 2026. Su 10 anni di comodato il risparmio cumulato supera 6.500 euro, a fronte di una spesa di registrazione iniziale di circa 216 euro (200 euro registro + 16 bolli).

4. Forma scritta, registrazione e costi

Per ottenere l’agevolazione IMU 50% il contratto di comodato deve essere registrato. La forma scritta è quindi de facto necessaria. Si può utilizzare una scrittura privata semplice (non serve notaio).

Adempimenti 2026:

  • Termine di registrazione: 20 giorni dalla data del contratto (art. 5 D.P.R. 131/86 e Circ. AdE 1/E/2016)
  • Imposta di registro fissa: 200 euro
  • Imposta di bollo: 16 euro ogni 4 facciate (per un contratto di 2 pagine, 16 euro)
  • Modello RAP: si presenta online dal portale Agenzia Entrate oppure di persona presso un ufficio territoriale
  • Comunicazione al Comune: alcuni regolamenti comunali (consultare il proprio) richiedono dichiarazione IMU dedicata entro 30 giugno dell’anno successivo (art. 1 c. 769 L. 160/2019)

Il contratto deve indicare: dati anagrafici di comodante e comodatario, descrizione dell’immobile e dati catastali, durata (anche indeterminata), clausola sulla gratuità, ripartizione delle spese ordinarie (a carico del comodatario), eventuale precisazione “a uso abitazione principale del comodatario”.

5. Altre tasse: TARI, IRPEF e cedolare

Oltre all’IMU, occorre considerare altre imposte legate al comodato.

TARI (tassa rifiuti): pagata dal comodatario in qualità di occupante l’immobile (art. 1 c. 642 L. 147/2013). La tariffa varia per Comune ed è calcolata su numero occupanti e superficie. Importo orientativo 2026 per appartamento 80 mq con 2 occupanti: 220-380 euro/anno.

IRPEF: il comodante NON realizza alcun reddito imponibile (non riceve canone), ma deve comunque dichiarare nel Quadro B di REDDITI/730 la rendita catastale dell’immobile concesso in comodato. Nel 2026 si applica il regime ordinario: la rendita catastale rivalutata del 5% concorre al reddito complessivo IRPEF se l’immobile è situato in un Comune diverso da quello dell’abitazione principale del comodante, altrimenti è esente (art. 8 c. 1 TUIR).

Cedolare secca: non applicabile al comodato perché manca il corrispettivo. La cedolare secca opera solo su contratti di locazione di natura abitativa (art. 3 D.Lgs. 23/2011).

Attenzione. Eventuali pagamenti dal comodatario al comodante a titolo di rimborso utenze sono fiscalmente neutri se documentati come tali. Se invece vengono qualificati come canone (anche occulto), il contratto si riqualifica in locazione, con tassazione del reddito al comodante e perdita dell’agevolazione IMU 50%, oltre alle sanzioni del 120-240% delle imposte evase.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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