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CPB ed eventi straordinari: cosa documentare nel 2026

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Fisco Investimenti - normativa
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 20 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 29 Maggio 2026

Concordato preventivo biennale ed eventi straordinari: il quadro normativo di riferimento

Il concordato preventivo biennale (CPB) è disciplinato dagli articoli 10-22 del D.Lgs. 13/2024, che ha introdotto nell’ordinamento tributario italiano uno strumento di definizione preventiva del reddito imponibile per i contribuenti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e per i soggetti in regime forfettario. La logica sottostante è quella della certezza: il contribuente accetta una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate e si impegna a dichiarare almeno quel reddito per due periodi d’imposta consecutivi, indipendentemente dall’andamento effettivo dell’attività.

Questa rigidità strutturale ha però un contraltare: il legislatore ha previsto meccanismi di uscita o revisione in presenza di eventi straordinari che alterino in modo significativo la situazione economica del contribuente rispetto alle condizioni esistenti al momento dell’adesione. È qui che si inserisce l’interpello 98/2026 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito alcuni profili applicativi di particolare rilevanza pratica.

L’interpello 98/2026: cosa ha chiarito l’Agenzia delle Entrate

L’interpello 98/2026, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, affronta il tema degli eventi straordinari sopravvenuti dopo l’adesione al CPB. La risposta non va letta come una regola automaticamente applicabile a qualsiasi situazione: rappresenta invece una guida metodologica su quali fatti possono essere considerati rilevanti e, soprattutto, su quale prova documentale è necessaria per sostenere la richiesta di adeguamento o cessazione del concordato.

Il punto centrale dell’interpello è la verifica del nesso causale tra l’evento eccezionale e la riduzione dell’attività o del reddito. Non è sufficiente allegare che l’impresa ha attraversato un periodo difficile: occorre dimostrare che quella difficoltà deriva direttamente da un evento specifico, imprevedibile al momento dell’adesione, e quantificabile nei suoi effetti economici.

L’art. 19 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il concordato cessa di avere effetto per il periodo d’imposta nel quale si verificano significative variazioni della situazione economica del contribuente rispetto a quella che aveva portato alla formulazione della proposta concordataria. La norma richiama esplicitamente situazioni quali fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, cessioni di ramo d’azienda, e altri eventi che modificano strutturalmente l’assetto dell’impresa. Ma il perimetro degli eventi rilevanti è più ampio e comprende anche circostanze esterne che incidono sull’operatività dell’imprenditore o del professionista.

Quali eventi straordinari possono rilevare ai fini del CPB

La circolare AdE n. 18/E del 2024, che accompagna la disciplina del CPB, distingue tra eventi che determinano la cessazione del concordato ed eventi che invece possono incidere sulla valutazione delle condizioni di adesione. La distinzione è cruciale perché comporta effetti giuridici e oneri documentali diversi.

  • Calamità naturali e disastri: alluvioni, terremoti, incendi che abbiano distrutto o reso inutilizzabili i beni strumentali dell’impresa
  • Malattia grave o infortunio del titolare o del professionista che rende impossibile o gravemente limitata l’attività
  • Perdita di commesse rilevanti per cause indipendenti dalla volontà del contribuente (fallimento del cliente principale, recesso unilaterale per cause di forza maggiore)
  • Sospensione forzata dell’attività disposta da provvedimenti amministrativi o giudiziari
  • Variazioni strutturali dell’assetto societario (fusioni, scissioni, conferimenti) intervenute dopo l’adesione
  • Crisi settoriali documentate che abbiano colpito specificamente il comparto di attività del contribuente

È essenziale comprendere che una generica difficoltà economica, anche se reale e documentata contabilmente, non integra automaticamente la nozione di evento straordinario rilevante. Il CPB è per definizione uno strumento che incorpora una componente di rischio: il contribuente che aderisce sa che dovrà pagare le imposte sul reddito concordato anche se il reddito effettivo risultasse inferiore (salvo appunto il verificarsi di eventi straordinari).

Il nesso causale: elemento imprescindibile della documentazione

L’aspetto più delicato emerso dall’interpello 98/2026 riguarda la costruzione del nesso causale. Non è sufficiente dimostrare che si è verificato un evento eccezionale: occorre provare che quell’evento ha prodotto effetti diretti e misurabili sull’attività economica del contribuente, e che tali effetti hanno inciso sul reddito in misura significativa rispetto al reddito concordato.

La ricostruzione del nesso causale deve rispondere a quattro domande fondamentali:

  1. Qual è l’evento? Descrizione precisa, con data di insorgenza e durata
  2. Come ha inciso sull’attività? Sospensione totale, riduzione parziale, perdita di specifici clienti o commesse
  3. Quanto è durato l’effetto? Giorni, settimane, mesi di operatività ridotta o azzerata
  4. Quale impatto economico ha prodotto? Riduzione di ricavi, mancati incassi, costi straordinari sostenuti

Quando l’evento dipende da soggetti terzi — ad esempio il fallimento di un committente o il recesso di un cliente strategico — la dimostrazione del nesso causale richiede prove documentali specifiche che attestino non solo l’evento in sé, ma il meccanismo attraverso cui quell’evento si è tradotto in una riduzione dell’attività del contribuente.

Il fascicolo documentale: cosa raccogliere e come organizzarlo

La qualità del fascicolo documentale è l’elemento determinante per sostenere una posizione in sede di verifica o di contestazione. Un fascicolo ben costruito deve essere in grado di raccontare la storia dell’evento in modo cronologico, con prove oggettive a sostegno di ogni affermazione.

Documenti sull’evento

  • Provvedimenti amministrativi (ordinanze, decreti di sospensione attività, provvedimenti di sequestro)
  • Certificazioni mediche con prognosi, certificati di ricovero, verbali di invalidità temporanea
  • Perizie tecniche su danni subiti (alluvione, incendio, terremoto)
  • Comunicazioni ricevute da clienti o committenti (lettere di recesso, comunicazioni di procedura concorsuale)
  • Sentenze o decreti del tribunale (fallimento del debitore principale)
  • Atti notarili o visure camerali per variazioni societarie

Documenti sull’impatto economico

  • Confronto tra ricavi mensili dell’anno di adesione e dell’anno dell’evento (dati da registro IVA o contabilità)
  • Fatture non emesse per commesse annullate, con documentazione della cancellazione
  • Estratti conto bancari che attestino la riduzione degli incassi nel periodo
  • Elenco dei crediti non incassati per la parte riconducibile all’evento
  • Scritture contabili (prima nota, libro giornale) che evidenzino la discontinuità
  • Dichiarazioni IVA periodiche (liquidazioni mensili o trimestrali) a confronto

Documenti sul nesso causale

  • Corrispondenza con clienti, fornitori, intermediari che attesti la connessione tra l’evento e le conseguenze economiche
  • Perizie o valutazioni di esperti che quantifichino il danno economico
  • Documentazione assicurativa (denunce di sinistro, perizie assicurative, liquidazioni ricevute)
  • Cronologia documentata degli eventi con riferimento alle prove raccolte

Tre esempi numerici di calcolo dell’impatto

Esempio 1 — Professionista con malattia grave

Un avvocato con studio individuale ha aderito al CPB per il 2024 e il 2025 con reddito concordato di € 85.000 annui. Nel marzo 2025 subisce un intervento chirurgico grave con degenza ospedaliera di 45 giorni e successivo periodo di convalescenza di 60 giorni, per un totale di 105 giorni di inattività totale.

  • Reddito concordato 2025: € 85.000
  • Reddito proporzionale al periodo di inattività: € 85.000 × (105/365) = € 24.418
  • Reddito effettivamente prodotto nel 2025 (periodo attivo): € 48.500
  • Reddito totale effettivo 2025: € 48.500
  • Differenza rispetto al concordato: € 85.000 − € 48.500 = € 36.500

In questo caso, il professionista dovrà documentare i certificati medici, il ricovero ospedaliero, la prognosi del medico curante, e il registro delle udienze/prestazioni per dimostrare l’effettiva sospensione dell’attività. La circolare AdE n. 18/E/2024 riconosce la malattia grave come evento rilevante, ma richiede che la sospensione sia effettiva e documentata, non meramente dichiarata.

Esempio 2 — Impresa con perdita del cliente principale

Una S.r.l. nel settore dei servizi alle imprese ha aderito al CPB con reddito concordato di € 120.000 per ciascuno dei due anni. Il suo cliente principale, che rappresentava il 65% del fatturato (€ 390.000 su un totale di € 600.000), viene ammesso al concordato preventivo a settembre 2025, sospende i pagamenti e successivamente fallisce.

  • Fatturato atteso 2025 (pre-evento): € 600.000
  • Fatturato effettivo 2025 (post-evento, da ottobre a dicembre): € 600.000 − (€ 390.000 × 3/12) = € 600.000 − € 97.500 = € 502.500
  • Riduzione percentuale del fatturato: 16,25%
  • Stima impatto sul reddito (applicando la percentuale di incidenza dei ricavi sul reddito storico): riduzione stimata reddito ≈ € 19.500
  • Reddito effettivo 2025: circa € 100.500 vs concordato € 120.000

Documenti necessari: decreto di ammissione al concordato preventivo del cliente, estratto della procedura concorsuale, contratti in essere, fatture emesse e non incassate, comunicazioni formali di sospensione dei pagamenti. Poiché l’evento dipende da un soggetto terzo, la documentazione deve essere particolarmente analitica per dimostrare l’incidenza diretta sul reddito della S.r.l.

Esempio 3 — Artigiano con danni da alluvione

Un elettricista artigiano con partita IVA individuale ha un reddito concordato di € 42.000 per il 2025. A novembre 2025 la sua officina/magazzino viene alluvionata, con distruzione degli strumenti di lavoro e della scorta di materiali. L’attività rimane sospesa per 2 mesi (novembre e dicembre 2025).

  • Reddito concordato annuo: € 42.000
  • Reddito mensile medio: € 42.000 / 12 = € 3.500
  • Reddito perso per 2 mesi di inattività: € 3.500 × 2 = € 7.000
  • Costi straordinari sostenuti (acquisto nuovi attrezzi, ripristino locale): € 15.000
  • Risarcimento assicurativo ricevuto: € 8.000
  • Danno netto non coperto: € 15.000 − € 8.000 = € 7.000
  • Reddito effettivo 2025: circa € 35.000 (€ 42.000 − € 7.000 di mancato reddito)

La documentazione deve includere: rapporto dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile sull’evento alluvionale, perizia sui danni, denuncia del sinistro all’assicurazione, liquidazione assicurativa, fatture degli acquisti per il ripristino, estratto del libro degli acquisti e delle vendite per il confronto mensile dei ricavi.

Tabella riepilogativa: eventi, documenti e soglie di rilevanza

Tipo di evento Documenti primari Documenti economici Soglia di rilevanza indicativa
Malattia/infortunio del titolare Certificati medici, cartella clinica, prognosi Registro prestazioni, fatture emesse a confronto Inattività > 30 giorni continuativi
Calamità naturale (alluvione, sisma) Rapporto autorità, perizia danni, denuncia sinistro Registro IVA pre/post evento, inventario beni distrutti Danni > 20% del capitale investito o > 30 gg sospensione
Fallimento cliente principale Decreto ammissione concordato/fallimento, contratti Fatture insolute, estratto conto crediti, registro IVA Cliente > 30% del fatturato annuo
Sospensione attività da provvedimento Ordinanza/provvedimento amministrativo o giudiziario Confronto liquidazioni IVA periodo ante/post Sospensione formale di qualsiasi durata
Variazione strutturale societaria Atto notarile (fusione, scissione, conferimento) Bilancio ante/post operazione, perizia di stima Qualsiasi operazione straordinaria ex art. 19 D.Lgs. 13/2024
Incendio beni strumentali Rapporto VVF, perizia assicurativa, denuncia Registro beni ammortizzabili, fatture ripristino Beni distrutti > 25% del totale strumentale

Come distinguere difficoltà economica generica ed evento straordinario documentato

È uno degli errori più frequenti che si riscontra nella pratica: confondere una fase di rallentamento dell’attività — pur reale e significativa — con un evento straordinario rilevante ai fini del CPB. La distinzione ha conseguenze pratiche immediate sul piano degli oneri probatori e degli esiti della verifica.

Una difficoltà economica generica si caratterizza per:

  • Riduzione dei ricavi riconducibile a fattori di mercato (maggiore concorrenza, calo della domanda)
  • Perdita di clienti per ragioni commerciali ordinarie
  • Aumento dei costi operativi non legato a eventi eccezionali
  • Crisi settoriale diffusa ma non ricollegabile a un evento specifico e datato

Un evento straordinario documentato si caratterizza per:

  • Identificabilità precisa: un fatto specifico, con una data di insorgenza e una durata determinata
  • Imprevedibilità: non poteva essere ragionevolmente previsto al momento dell’adesione al CPB
  • Estraneità alla normale gestione del rischio d’impresa
  • Quantificabilità dell’impatto economico: effetti misurabili e separabili dal normale andamento dell’attività

Il riferimento normativo per questa distinzione si trova nell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 13/2024, che richiama espressamente la nozione di significative variazioni della situazione economica, escludendo le normali oscillazioni del mercato dall’ambito degli eventi rilevanti. La circolare AdE n. 18/E/2024 ha ulteriormente precisato che la significatività va valutata in termini sia quantitativi (entità della variazione del reddito) sia qualitativi (natura eccezionale dell’evento).

Per i contribuenti in regime forfettario che abbiano aderito al CPB, la valutazione degli eventi straordinari segue le stesse coordinate ma con alcune specificità legate alla natura semplificata della loro contabilità, che rende più complessa — ma non impossibile — la documentazione del nesso causale.

Errori da evitare nella gestione del fascicolo

L’analisi delle contestazioni più frequenti in materia di CPB ed eventi straordinari permette di identificare alcuni errori ricorrenti che compromettono la tenuta della posizione del contribuente:

Errore 1: Usare l’interpello come regola automatica

L’interpello 98/2026 risponde a un caso specifico, con fatti specifici. Le condizioni del caso interpellato non sono necessariamente presenti nella situazione del singolo contribuente. Ogni posizione va valutata autonomamente, con i propri fatti e i propri documenti.

Errore 2: Non distinguere i periodi d’imposta

Il CPB copre due anni. Un evento verificatosi nel primo anno può avere effetti nel secondo, ma la documentazione deve essere costruita con riferimento al periodo d’imposta specificamente interessato. Confondere le date di adesione, di insorgenza dell’evento e di produzione degli effetti è uno degli errori che più frequentemente indebolisce la posizione del contribuente.

Errore 3: Documentare solo l’evento, non il nesso

Produrre il certificato medico o la perizia di danno non è sufficiente. Occorre dimostrare come quell’evento si è tradotto in una riduzione specifica dell’attività e del reddito. La catena causale deve essere esplicitata, non lasciata all’evidenza.

Errore 4: Raccogliere i documenti a posteriori

La costruzione del fascicolo deve avvenire contestualmente agli eventi, non anni dopo quando si riceve un avviso di accertamento. Molti documenti — comunicazioni informali, corrispondenza con clienti, registrazioni contabili intermedie — sono difficili o impossibili da recuperare a distanza di tempo.

Come strutturare la richiesta al autore

Una richiesta di consulenza sul tema CPB ed eventi straordinari produce risultati concreti solo se è strutturata e documentata. Una domanda generica del tipo «ho avuto problemi, posso uscire dal concordato?» non consente al professionista di fornire una valutazione attendibile.

La richiesta dovrebbe contenere, in forma ordinata:

  • Dati dell’adesione: anno/anni coperti dal CPB, reddito concordato accettato, eventuali acconti già versati
  • Descrizione dell’evento: cosa è successo, quando è iniziato, quando è terminato o se è ancora in corso
  • Documenti disponibili: elenco di ciò che si ha già, con indicazione di ciò che manca
  • Impatto economico stimato: riduzione di ricavi o reddito in euro, periodo di riferimento
  • Obiettivo della consulenza: uscita dal concordato, riduzione del reddito concordato, difesa in caso di verifica

Questo approccio metodico è coerente con quanto illustrato nella guida alla consulenza fiscale per imprese disponibile su questo sito: arrivare alla domanda giusta è già metà della soluzione.

Casi particolari ed eccezioni

Contribuente forfettario e CPB

I soggetti in regime forfettario che hanno aderito al CPB si trovano in una posizione peculiare: la loro contabilità semplificata (registrazione dei soli incassi e pagamenti, senza contabilità ordinaria) rende più difficile la documentazione del nesso causale. In questi casi, la prova del nesso causale può essere costruita attraverso gli estratti conto bancari (che attestano la riduzione degli incassi), le fatture emesse e non incassate, e qualsiasi documentazione extracontabile che dimostri la connessione tra evento e riduzione dell’attività.

Operazioni straordinarie in corso d’anno

Quando un’operazione straordinaria (fusione, scissione, conferimento d’azienda) si completa nel corso del periodo d’imposta coperto dal CPB, l’art. 19 del D.Lgs. 13/2024 prevede la cessazione automatica del concordato per il periodo interessato. In questi casi, non è necessario dimostrare un impatto economico negativo: è sufficiente la documentazione dell’operazione (atto notarile, iscrizione nel Registro delle Imprese). Diversa è la valutazione per operazioni che si perfezionano prima dell’adesione ma i cui effetti si prolungano nel periodo concordatario.

Evento che colpisce un componente rilevante dello studio associato

Negli studi professionali associati, la malattia grave o il decesso di un associato che gestisce una quota rilevante della clientela può integrare un evento straordinario rilevante anche per gli altri associati. La documentazione deve in questi casi dimostrare non solo l’evento individuale, ma la sua ricaduta sulla capacità operativa complessiva dello studio e sul reddito ripartito tra i soci.

Evento che si verifica dopo la scadenza del termine di adesione ma prima della chiusura del periodo

Se l’evento straordinario si verifica dopo l’adesione al CPB ma prima della chiusura del periodo d’imposta (cioè prima del 31 dicembre dell’anno di riferimento), la posizione è più solida perché l’impatto economico è verificabile sui dati dell’intero anno. Se invece l’evento si verifica a fine anno (ottobre-dicembre), la documentazione dell’impatto deve essere particolarmente analitica per dimostrare che la riduzione del reddito è effettivamente riconducibile a quell’evento e non a fattori preesistenti.

Cessazione dell’attività nel corso del periodo concordatario

L’art. 21 del D.Lgs. 13/2024 prevede che il concordato cessi automaticamente in caso di cessazione dell’attività. Se la cessazione è conseguenza diretta di un evento straordinario (impossibilità sopravvenuta di continuare l’attività per ragioni oggettive), il contribuente è tenuto a documentare sia l’evento che il nesso di causalità con la cessazione, per evitare che quest’ultima venga interpretata come una scelta volontaria finalizzata a eludere gli obblighi concordatari.

Il rapporto con il confronto con un professionista del network

La gestione di un evento straordinario nell’ambito del CPB non è un episodio isolato: si inserisce nella più ampia gestione del rischio fiscale e patrimoniale dell’imprenditore o del professionista. Un approccio strutturato prevede che il fascicolo documentale sul CPB sia parte di un archivio più ampio, che comprende anche le prove della correttezza delle dichiarazioni degli anni precedenti, la documentazione dei beni patrimoniali, e gli eventuali contratti rilevanti per l’attività.

Per impostare correttamente questa architettura documentale, è utile partire da un confronto con un professionista del network che permetta di avere una visione d’insieme della situazione prima di affrontare una verifica o una contestazione specifica.

FAQ — Domande frequenti sul CPB e gli eventi straordinari

1. È obbligatorio presentare un’istanza formale per invocare l’evento straordinario?

Non esiste un modello prestabilito per comunicare all’Agenzia delle Entrate il verificarsi di un evento straordinario che incide sul CPB. Il contribuente deve tuttavia essere in grado di documentare la propria posizione nel momento in cui viene sottoposto a verifica o riceve un avviso di accertamento. È fortemente consigliabile costruire il fascicolo documentale contestualmente agli eventi, anche senza attendere una richiesta formale da parte dell’amministrazione fiscale. In alcuni casi, può essere opportuno inserire informazioni rilevanti direttamente in dichiarazione o in note integrative, per creare un’evidenza documentale precoce della situazione.

2. Quali sono le conseguenze se l’evento straordinario non viene adeguatamente documentato?

In assenza di documentazione adeguata, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la rilevanza dell’evento straordinario e procedere al recupero delle maggiori imposte corrispondenti alla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato. A questo si aggiungono le sanzioni per infedele dichiarazione, che in base all’art. 1 del D.Lgs. 471/1997 vanno dal 70% al 270% dell’imposta evasa, oltre agli interessi di mora. La sanzione può essere ridotta tramite ravvedimento operoso se il contribuente regolarizza la propria posizione prima che la violazione venga accertata.

3. Un calo del 20% del fatturato è sufficiente per invocare l’evento straordinario?

Non esiste una soglia percentuale fissa di riduzione del fatturato o del reddito che determini automaticamente la rilevanza dell’evento straordinario. La valutazione è qualitativa oltre che quantitativa: occorre che la riduzione sia riconducibile a un evento specifico, eccezionale e imprevedibile, non alla normale variabilità dell’andamento aziendale. La circolare AdE n. 18/E/2024 parla di «significative variazioni» senza quantificarle, rimettendo la valutazione al caso concreto. In termini pratici, una riduzione del 20% potrebbe essere rilevante se accompagnata da un evento eccezionale ben documentato, ma non lo sarebbe se frutto di fattori di mercato ordinari.

4. Il CPB cessa automaticamente in caso di evento straordinario o occorre una procedura specifica?

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 13/2024, in presenza di determinate circostanze (operazioni straordinarie, cessazione dell’attività) il concordato cessa automaticamente senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente. Per altri tipi di eventi, invece, non esiste una cessazione automatica: il contribuente deve comunque dichiarare il reddito effettivo, e la rilevanza dell’evento straordinario viene verificata ex post dall’amministrazione. La distinzione tra i due scenari è critica perché determina i comportamenti da tenere in dichiarazione e la costruzione del fascicolo difensivo.

5. Come si documenta la perdita di un cliente che rappresenta una quota rilevante del fatturato?

La documentazione deve ricostruire il rapporto contrattuale con il cliente, l’entità della sua incidenza sul fatturato complessivo (non solo nell’anno dell’evento, ma anche negli anni precedenti per dimostrare la stabilità del rapporto), la causa della perdita (fallimento, recesso unilaterale, impossibilità sopravvenuta) e l’impatto sulla struttura dei costi (se il contribuente ha mantenuto risorse dedicati a quel cliente che non ha potuto riconvertire). Sono particolarmente utili i contratti in essere, le comunicazioni formali di scioglimento del rapporto, le fatture emesse nell’ultimo anno di rapporto e il confronto delle liquidazioni IVA mensili prima e dopo la perdita del cliente.

6. Un professionista in malattia può dichiarare un reddito inferiore a quello concordato senza rischi?

Un professionista che dichiara un reddito inferiore al concordato invoca implicitamente la sussistenza di un evento straordinario. Se la malattia è grave, documentata e ha determinato un’effettiva sospensione dell’attività per un periodo significativo, la posizione è sostenibile. Il rischio sorge quando la dichiarazione di reddito inferiore non è accompagnata da una solida documentazione medica e contabile che dimostri il nesso tra la malattia e la riduzione dei compensi. È sempre consigliabile costruire il fascicolo prima di presentare la dichiarazione, non dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.

7. L’interpello 98/2026 è vincolante anche per contribuenti diversi da quello che ha presentato l’istanza?

No. Per definizione, le risposte a interpello sono vincolanti solo per il contribuente che le ha richieste (art. 11, comma 3 della L. 212/2000). Per tutti gli altri contribuenti, l’interpello ha valore orientativo: indica come l’Agenzia delle Entrate ragiona su quel tipo di questione, ma non costituisce una regola automaticamente applicabile. Ogni posizione va valutata con riferimento ai propri fatti specifici, alla propria documentazione e al proprio periodo d’imposta. Usare l’interpello come se fosse una norma di portata generale è uno degli errori più comuni e può portare a valutazioni errate del proprio rischio fiscale.

8. Se l’evento straordinario si verifica a cavallo di due periodi d’imposta, come va gestita la documentazione?

Un evento iniziato nel dicembre del primo anno del CPB e che produce effetti nel primo trimestre del secondo anno deve essere documentato per entrambi i periodi d’imposta, con prove specifiche degli effetti in ciascun anno. Non è sufficiente documentare l’evento una sola volta e applicarlo a entrambi gli anni: l’impatto economico deve essere quantificato separatamente per ciascun periodo d’imposta, con riferimento alle scritture contabili e ai dati IVA di ciascun anno. Questa duplicazione dell’onere probatorio è spesso sottovalutata dai contribuenti che si trovano in questa situazione.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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