Detrazione assicurazione vita 2026: limite 530 euro e polizze ammesse
I premi versati per polizze vita e infortuni danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%, con un limite massimo di 530 euro annui per il 2026. La norma di riferimento è l’art. 15, comma 1, lettera f), del TUIR. Non tutte le polizze vita sono ammesse: questa guida chiarisce quali coperture danno diritto alla detrazione e come calcolare il risparmio reale.
- Limite 530 euro: si applica al premio pagato, non alla somma assicurata
- Polizze ammesse: rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%
- Polizze escluse: rendita vitalizia pura, unit linked, polizze a capitalizzazione
- Esempio: risparmio fiscale con premio di 530 euro
1. Normativa: art. 15 TUIR e polizze ammesse
L’art. 15, comma 1, lettera f), del TUIR riconosce la detrazione del 19% sui premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa, oppure di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Il limite annuo complessivo è di 530 euro per le polizze vita e infortuni ordinarie (rischio morte e invalidità), con un sub-limite separato di 1.291,14 euro per le polizze di non autosufficienza (long term care).
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato i limiti vigenti senza modifiche. Questi limiti si applicano complessivamente a tutti i premi versati nell’anno per polizze della stessa categoria, a prescindere dal numero di polizze o di compagnie assicurative.
2. Tipologie di polizza e condizioni di accesso
| Tipo di polizza | Detrazione | Limite |
|---|---|---|
| Assicurazione temporanea caso morte (TCM) | Si — 19% | 530 euro |
| Assicurazione vita mista (con componente caso morte) | Parziale — solo la quota rischio morte | 530 euro |
| Polizza infortuni con invalidità permanente >5% | Si — 19% | 530 euro (condiviso con vita) |
| Polizza long term care (non autosufficienza) | Si — 19% | 1.291,14 euro (sub-limite separato) |
| Polizza unit linked o index linked | No | Componente finanziaria non ammessa |
| Rendita vitalizia pura (senza rischio morte) | No | Non rientra nell’art. 15 lett. f) |
| Polizza a capitalizzazione | No | Natura finanziaria esclude la detrazione |
Per le polizze vita miste (che combinano una componente risparmio/investimento con una copertura caso morte), la detrazione compete solo sulla quota del premio riferita alla copertura del rischio morte, indicata dalla compagnia nel documento di trasparenza. L’assicuratore è tenuto a fornire questa suddivisione su richiesta del contraente.
3. Calcolo della detrazione ed esempi
Esempio 1 — Mario, 35 anni, reddito 30.000 euro, polizza TCM
Mario ha stipulato una polizza temporanea caso morte a copertura del mutuo. Il premio annuo è 480 euro, pagato con addebito su conto corrente.
Il premio è inferiore al limite: 480 × 19% = 91,20 euro di detrazione IRPEF.
Se Mario avesse anche una polizza infortuni con invalidità permanente dal costo di 200 euro annui, il totale sarebbe 680 euro. Ma il limite complessivo è 530 euro: detrazione massima 530 × 19% = 100,70 euro.
Esempio 2 — Elena, 50 anni, reddito 38.000 euro, polizza long term care
Elena ha stipulato una polizza di non autosufficienza (LTC) con premio annuo di 900 euro. Questa polizza usa il sub-limite separato di 1.291,14 euro.
900 × 19% = 171 euro di detrazione IRPEF. Se Elena avesse anche una polizza vita TCM da 530 euro, otterrebbe in totale 100,70 + 171 = 271,70 euro di detrazione complessiva, poiché i due limiti sono separati.
4. Compilazione del 730 e documentazione
Nel modello 730/2026, i premi per assicurazioni vita e infortuni si inseriscono nel Quadro E, Sezione I, con i seguenti codici:
- Codice 36: premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza
Il documento da conservare è la quietanza di pagamento del premio rilasciata dalla compagnia assicurativa, oppure la ricevuta del bonifico o del pagamento con carta. La compagnia può anche inviare direttamente al contribuente la certificazione dei premi versati nell’anno.
Il pagamento deve essere tracciabile (carta, bonifico, addebito diretto). I pagamenti in contanti non danno diritto alla detrazione per questa voce.
Per un quadro d’insieme delle detrazioni disponibili si veda la guida detrazioni IRPEF 2026.
Parla con un commercialista esperto
La detraibilità dei premi assicurativi dipende dalla struttura della polizza: un commercialista verifica se la copertura stipulata rientra nell’art. 15 TUIR e imposta correttamente il Quadro E del tuo 730.
Domande frequenti
La polizza vita abbinata al mutuo è detraibile?
Sì, se si tratta di una polizza temporanea caso morte (TCM) stipulata a copertura del rischio di decesso del mutuatario. Il premio è detraibile al 19% nel limite di 530 euro complessivi annui, anche se la polizza è obbligatoria ai fini del mutuo. Non è detraibile la componente di premio riferita a garanzie diverse dal rischio morte.
Una polizza unit linked dà diritto alla detrazione?
No. Le polizze unit linked e index linked hanno natura prevalentemente finanziaria e non rientrano tra le polizze ammesse dall’art. 15, comma 1, lettera f), del TUIR. La detrazione compete solo se la polizza copre il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5% o non autosufficienza, a prescindere dal nome commerciale del prodotto.
Il limite di 530 euro si applica per polizza o per contribuente?
Il limite di 530 euro si applica complessivamente al contribuente, indipendentemente dal numero di polizze o di compagnie assicurative. Se un contribuente ha due polizze vita per un premio complessivo di 900 euro, la detrazione si calcola sul massimo consentito di 530 euro (risparmio fiscale 100,70 euro), non su 900 euro.
Cos’è la polizza long term care e ha un limite diverso?
La polizza long term care (LTC) copre il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (lavarsi, nutrirsi, spostarsi ecc.). Ha un sub-limite separato di 1.291,14 euro, non condiviso con il limite di 530 euro delle polizze vita ordinarie. Le due detrazioni possono quindi coesistere nello stesso anno per lo stesso contribuente.
Posso detrarre il premio per una polizza intestata al coniuge a carico?
Sì, a condizione che il coniuge sia fiscalmente a carico (reddito non superiore a 2.840,51 euro) e che il premio sia stato effettivamente pagato dal dichiarante. Il limite rimane 530 euro complessivi per il dichiarante, considerando sia i premi propri che quelli per il coniuge a carico.
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