Approfondimento

Mutuo prima casa 2026: detrazione interessi 19%

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 16 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Mutuo prima casa 2026: detrazione 19% degli interessi passivi

Nel 2026 la detrazione IRPEF degli interessi passivi sul mutuo prima casa resta al 19%, calcolata su un tetto massimo di 4.000 euro di interessi annui per ciascun mutuo cointestato o per il singolo intestatario. Il risparmio massimo annuo è quindi 760 euro (4.000 × 19%). La detrazione spetta solo se l’immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

  • Aliquota detrazione: 19% sugli interessi passivi
  • Tetto interessi detraibili: 4.000 €/anno
  • Risparmio massimo annuo: 760 €
  • Vincolo: adibire l’immobile ad abitazione principale entro 12 mesi

1. Cosa si detrae e a chi spetta nel 2026

L’art. 15, comma 1, lettera b) del TUIR (D.P.R. 917/1986) riconosce una detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati nell’anno per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. La norma è confermata nel 2026 senza modifiche sull’aliquota o sul tetto, dopo gli aggiustamenti tecnici della Legge di Bilancio sulle detrazioni del 19% sopra i 120.000 euro di reddito.

Beneficiari della detrazione sono coloro che sono contemporaneamente:

  • intestatari (o cointestatari) del contratto di mutuo;
  • proprietari (o cointestatari della proprieta) dell’immobile;
  • residenti nell’immobile, che deve essere adibito ad abitazione principale entro 12 mesi dall’acquisto.

Sono esclusi i mutui per acquisto di seconde case (anche per investimento), per acquisto di terreni e per ristrutturazione (questi ultimi godono di detrazione ridotta del 19% su tetto 2.582,28 euro ai sensi dell’art. 15, comma 1-ter TUIR).

2. Importi e tetto 4.000 euro nel 2026

Il tetto annuo degli interessi detraibili è fissato a 4.000 euro per ciascun contratto di mutuo. Il 19% di 4.000 produce un risparmio massimo annuo di 760 euro. Va sottolineato che il tetto è riferito al singolo mutuo, non al singolo contribuente.

Voce2026
Aliquota detrazione19%
Tetto interessi detraibili4.000 €/anno
Detrazione massima annua760 €
Termine adibizione abitazione principale12 mesi
Termine stipula mutuo (dall’acquisto)12 mesi

Esempio 1 – Mutuo monointestato 200.000 €

Anna ha stipulato nel 2024 un mutuo prima casa di 200.000 euro a tasso fisso 3,8% per 25 anni. Nel 2026 paga circa 7.200 euro di interessi (decrescenti dopo la prima fase del piano). La detrazione si applica solo fino a 4.000 euro: 4.000 × 19% = 760 euro di sconto IRPEF. La quota di interessi eccedente (3.200 euro) non genera alcun beneficio fiscale, ma è deducibile per i soli mutui agrari diversi.

3. Quali spese sono detraibili oltre agli interessi

Insieme agli interessi, ai sensi del comma 1, lettera b) TUIR, sono detraibili al 19% (entro il tetto comune di 4.000 euro):

  • quote di rivalutazione dipendenti dalle clausole di indicizzazione (se il mutuo è indicizzato);
  • onorari notarili relativi al contratto di mutuo (NON l’onorario per l’atto di compravendita);
  • spese di istruttoria e perizia richieste dalla banca;
  • imposta sostitutiva sul mutuo (0,25% per la prima casa);
  • spese per costituzione e cancellazione dell’ipoteca correlate al mutuo;
  • commissioni dovute agli istituti per intermediazione del mutuo.

Non rientrano nella detrazione del 19%: assicurazioni accessorie obbligatorie (es. polizza incendio/scoppio, anche se imposta dalla banca, vanno in detrazione su altri capitoli), parcelle agente immobiliare (detraibili al 19% su tetto 1.000 euro, art. 15, comma 1, lettera b-bis TUIR), nè l’IMU dovuta sulla seconda casa.

4. Mutuo cointestato e quote di detrazione

Nel mutuo cointestato (es. coniugi al 50%) la detrazione si ripartisce in base alle quote di intestazione del contratto, non in base alla quota di proprietà. Se la quota di intestazione è 50%, ciascun cointestatario detrae il 50% degli interessi fino al tetto comune di 4.000 euro complessivi del mutuo: cioè ognuno detrae fino a 2.000 euro di interessi, con beneficio massimo 380 euro a testa.

Esempio 2 – Coppia di coniugi al 50%

Marco e Giulia hanno cointestato un mutuo prima casa 50/50, con 5.500 euro di interessi pagati nel 2026. Si applica il cap 4.000 euro a livello del mutuo. Marco detrae il 50% di 4.000 (cioè 2.000 euro) al 19% = 380 euro; Giulia altrettanto. Beneficio complessivo della coppia: 760 euro, identico a un mutuo monointestato.

Attenzione. Se il coniuge a carico fiscalmente del contribuente è cointestatario del mutuo, l’intero ammontare degli interessi può essere detratto dal coniuge non a carico, fino al tetto di 4.000 euro complessivi. La regola è prevista espressamente dall’art. 15, comma 1, lettera b) TUIR e va indicata correttamente nei righi RP7 di Redditi PF.

5. Errori frequenti e cause di decadenza dalla detrazione

I principali errori che fanno perdere il beneficio sono:

  • Mancato trasferimento di residenza entro 12 mesi: l’Agenzia delle Entrate recupera la detrazione fruita e applica sanzione dal 90% al 180% (art. 1 D.Lgs. 471/97, ravvedibile);
  • Cambio di destinazione: se l’immobile cessa di essere abitazione principale (es. affittato, dato in comodato a terzi non familiari), la detrazione si perde dall’anno successivo; non si perde se il trasferimento è per motivi di lavoro o per ricovero permanente in struttura sanitaria;
  • Rinegoziazione/sostituzione del mutuo: la detrazione prosegue se l’importo del nuovo mutuo non supera il debito residuo + spese (Circolare AdE 17/E/2006). Se il nuovo mutuo è di importo superiore, la detrazione si ricalcola sulla quota originaria;
  • Estinzione anticipata: la detrazione cessa naturalmente dall’anno successivo all’estinzione.

La detrazione si fruisce in dichiarazione (Modello 730 rigo E7 o Redditi PF rigo RP7) presentando la certificazione annuale degli interessi rilasciata dalla banca entro il 28 febbraio. Per chi ha capienza IRPEF insufficiente la detrazione eccedente non è rimborsata: si “perde”.

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Esempi numerici, scaglioni IRPEF e impatto detrazione

Per capire il valore reale di una detrazione non basta conoscere la percentuale: dipende dallo scaglione IRPEF in cui ricadi e dalle altre detrazioni in cumulo. Riportiamo qui tabelle di calcolo per i tre scaglioni 2026 e tre esempi numerici riproducibili.

Reddito imponibileAliquota marginale 2026Risparmio su detrazione 19% di 1.000 €
fino a 28.000 €23%190 €
28.001 – 50.000 €35%190 €*
oltre 50.000 €43%progress. ridotta sopra 75k

* La detrazione resta 19% in valore assoluto a prescindere dallo scaglione, ma la riduzione progressiva sopra 50k può azzerarla a 75k.

Tre casi numerici riproducibili

Caso 1. Tizio (reddito 32.000 €, dipendente) sostiene spese mediche per 1.840 €. Franchigia 129,11 € → base detraibile 1.710,89 €. Detrazione 19% = 325,07 €. Risparmio IRPEF effettivo: 325,07 €.

Caso 2. Caia (45.000 €, libero professionista forfettario) NON può portare in detrazione le spese: il regime forfettario sostituisce IRPEF con imposta sostitutiva 15% che non ammette detrazioni.

Caso 3. Sempronio (90.000 € lordi) ha sostenuto 5.000 € di spese sanitarie. La detrazione 19% si applica ma con riduzione progressiva: a 90k è quasi azzerata. Risparmio effettivo: ~190 € contro i 925 € teorici.

Altre domande frequenti

Le detrazioni si applicano anche al forfettario?

No. Il regime forfettario sostituisce l’IRPEF con un’imposta sostitutiva (15% o 5% startup) che non ammette detrazioni né deduzioni eccetto i contributi previdenziali obbligatori.

Posso portare in detrazione spese pagate in contanti?

No, dal 2020 le detrazioni richiedono pagamento tracciabile (bonifico, carta, assegno). Eccezione per farmaci, dispositivi medici e prestazioni sanitarie SSN.

Quando si riducono le detrazioni sopra 50k?

Da 50.000 a 75.000 € la detrazione subisce riduzione progressiva: si moltiplica per (75.000 − reddito) / 25.000. Sopra 75k si azzera per la maggior parte delle detrazioni al 19%.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.