Approfondimento

Superbonus 2026: aliquota attuale

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 28 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 20 Maggio 2026

Superbonus 2026: aliquota attuale, cessione credito e responsabilità

Il Superbonus ha attraversato una parabola normativa senza precedenti nel panorama fiscale italiano: nato come misura emergenziale con l’aliquota eccezionale del 110%, ha subito una serie di riduzioni progressive che nel 2026 lo portano all’aliquota del 65%. Comprendere lo stato attuale della misura — chi può ancora accedere, come si fruisce della detrazione, cosa è rimasto del meccanismo di cessione del credito e quali responsabilità gravano sul committente — è essenziale per chiunque stia valutando interventi edilizi di riqualificazione energetica o sismica.

Questa guida aggiornata a maggio 2026 analizza il quadro normativo vigente, con riferimento ai provvedimenti chiave: l’art. 119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), il DL 11/2023 (che ha bloccato cessione del credito e sconto in fattura) e il DL 39/2024 (che ha introdotto ulteriori restrizioni). Troverai tre esempi numerici dettagliati, tabelle comparative e una sezione FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti.

1. Evoluzione storica delle aliquote Superbonus (2020–2026)

Il Superbonus è stato introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con Legge n. 77/2020, con un’aliquota iniziale straordinaria del 110%. Questa percentuale, superiore al 100% della spesa sostenuta, era pensata per incentivare massicciamente la riqualificazione energetica degli edifici e la messa in sicurezza sismica, in un momento di crisi economica legata alla pandemia.

Negli anni successivi, la misura è stata oggetto di numerosi interventi correttivi, dettati dalla necessità di contenere l’impatto sul bilancio pubblico e di arginare i fenomeni fraudolenti emersi nel sistema delle cessioni dei crediti. La tabella seguente riassume l’evoluzione delle aliquote principali.

Tabella 1 — Evoluzione aliquote Superbonus 2020–2026
Periodo Aliquota Soggetti ammessi principali Riferimento normativo
Luglio 2020 – Dicembre 2022 110% Condomini, persone fisiche, IACP, cooperative Art. 119, DL 34/2020
Gennaio 2023 – Marzo 2023 110% (prorogata per condomini con CILA entro 25/11/2022) Condomini con lavori avviati L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)
Aprile 2023 – Dicembre 2023 90% Condomini; unifamiliari con ISEE ≤ 15.000€ (prima casa) Art. 119 co. 8-bis, DL 34/2020 mod.
Gennaio 2024 – Dicembre 2024 70% Condomini con delibera e CILA entro scadenze previste Art. 119 co. 8-bis, DL 34/2020
Gennaio 2025 – Dicembre 2025 65% Condomini (casi residuali), IACP Art. 119 co. 8-bis, DL 34/2020
Gennaio 2026 – Dicembre 2026 65% IACP e soggetti con cantieri aperti ante-scadenza Proroghe DL 39/2024 e L. Bilancio 2025

L’aliquota del 65% nel 2026 non rappresenta una nuova opportunità aperta a tutti: in linea generale, i nuovi accessi al Superbonus sono sostanzialmente chiusi per la stragrande maggioranza dei contribuenti. Le ultime finestre di applicazione riguardano i cantieri avviati entro le scadenze previste dalla normativa e i soggetti IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) che godono di proroghe specifiche.

2. Chi può ancora accedere al Superbonus nel 2026

Nel 2026, l’accesso al Superbonus è limitato a specifiche categorie di soggetti e situazioni. Non si tratta più di una misura universalmente disponibile, ma di una disciplina transitoria per chi aveva avviato i lavori entro le finestre temporali previste.

2.1 Condomini

I condomini che hanno approvato la delibera assembleare e presentato la CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus) entro le scadenze previste possono ancora fruire dell’aliquota applicabile al loro specifico periodo. Per i lavori conclusi nel 2026, l’aliquota è generalmente del 65%. La condizione fondamentale è che l’intero percorso documentale — delibera, CILAS, asseverazioni tecniche ed energetiche — fosse stato avviato nel rispetto delle scadenze normative.

2.2 Case unifamiliari con ISEE ≤ 15.000 euro

Per le abitazioni unifamiliari (villette, case indipendenti), l’accesso al Superbonus era già stato vincolato, a partire dal 2023, al doppio requisito:

  • Utilizzo dell’immobile come abitazione principale
  • ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro, calcolato secondo la metodologia prevista dalla normativa (con il quoziente familiare per nuclei numerosi)

Nel 2026, questi soggetti possono detrarre le spese sostenute per lavori avviati nel 2023 con le aliquote del periodo di competenza, fruendo delle rate annuali ancora in corso. Non è però possibile avviare nuovi cantieri Superbonus su unifamiliari nel 2026.

2.3 IACP e cooperative di abitazione

Gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e gli enti equiparati godono di proroghe specifiche che consentono loro di applicare il Superbonus anche nel 2026, con l’aliquota del 65%. Analogamente, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che assegnano alloggi ai propri soci possono accedere alla misura per gli immobili di loro proprietà adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari.

3. Come si fruisce della detrazione nel 2026

Per le spese sostenute nel 2026, la detrazione Superbonus si fruisce esclusivamente come detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartita in 4 quote annuali di pari importo. Non è dunque possibile — per le spese 2026 — optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (salvo rarissime eccezioni residuali per IACP).

Il meccanismo è il seguente:

  1. Il contribuente sostiene le spese e ottiene tutta la documentazione tecnica e fiscale richiesta
  2. In sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF), indica le spese sostenute
  3. La detrazione viene calcolata applicando l’aliquota (65%) alla spesa ammissibile
  4. L’importo totale della detrazione viene diviso in 4 rate uguali
  5. Ogni rata viene portata in detrazione dall’IRPEF lorda nelle 4 dichiarazioni dei redditi successive

Attenzione: la detrazione è fruibile nei limiti dell’IRPEF lorda. La parte di detrazione che eccede l’imposta lorda nell’anno non può essere rimborsa e va persa. Questo è un elemento cruciale nella valutazione di convenienza: un contribuente con bassa IRPEF potrebbe non riuscire a recuperare integralmente il beneficio fiscale.

4. Gli interventi ammissibili: trainanti e trainati

4.1 Interventi trainanti

Il Superbonus si applica a specifici interventi trainanti, che devono essere necessariamente realizzati per poter accedere alla detrazione maggiorata. I principali sono:

  • Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (cappotto termico), con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio; limite di spesa: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari, 40.000 euro per unità immobiliari negli edifici da 2 a 8 unità, 30.000 euro per unità negli edifici con oltre 8 unità
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore, a condensazione (almeno classe A), a biomassa, ecc.; limite di spesa variabile per tipologia e numero di unità
  • Interventi antisismici (Sismabonus Superbonus): miglioramento della classe di rischio sismico dell’edificio; i limiti di spesa seguono la disciplina del Sismabonus ordinario (96.000 euro per unità immobiliare)

4.2 Interventi trainati

Gli interventi trainati beneficiano della detrazione Superbonus solo se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e a condizione che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche (o il raggiungimento della classe A se già in classe B). I principali interventi trainati sono:

  • Sostituzione di finestre e infissi, compresi gli eventuali dispositivi di schermatura solare
  • Installazione di pannelli fotovoltaici, nei limiti di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per kW di potenza installata (1.600 euro/kW se integrati strutturalmente)
  • Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici (batterie), nei limiti di 1.000 euro per kWh
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine di ricarica), nei limiti previsti
  • Sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore

La condizione fondamentale è che gli interventi trainati siano realizzati contestualmente agli interventi trainanti o, in alternativa, siano completati entro la data di fine dei lavori trainanti.

5. La cessione del credito e lo sconto in fattura: il blocco del DL 11/2023

Uno dei cambiamenti più dirompenti nella disciplina del Superbonus è stato il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, introdotto dal DL 11/2023 (Decreto Cessioni), convertito con Legge n. 38/2023.

A partire dal 17 febbraio 2023 (il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto), per le spese sostenute per il Superbonus e per la maggior parte degli altri bonus edilizi, è vietato optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. I contratti già stipulati prima di tale data erano salvi, ma nessun nuovo accordo di cessione o sconto poteva essere siglato.

5.1 Le eccezioni al blocco

Il DL 11/2023 prevedeva alcune deroghe, progressivamente ridotte nel tempo:

  • IACP e soggetti equiparati: gli Istituti Autonomi Case Popolari potevano continuare ad optare per cessione del credito, in considerazione del carattere sociale degli interventi
  • Zone sismiche 1 e 2: per gli interventi antisismici nelle zone a maggior rischio, la cessione era inizialmente ancora consentita, ma poi progressivamente ridotta
  • Contratti già stipulati entro il 16/2/2023: le cessioni già accordate prima del decreto potevano essere portate a termine

Il DL 39/2024 ha ulteriormente irrigidito il quadro, introducendo limitazioni anche per alcune delle eccezioni residuali e rafforzando i controlli sulla trasparenza delle operazioni.

5.2 L’impatto pratico del blocco

Il blocco delle opzioni alternative ha avuto un impatto enorme sul mercato. Fino al febbraio 2023, molti contribuenti — in particolare quelli a basso reddito — avevano scelto lo sconto in fattura proprio perché non avevano capienza IRPEF sufficiente per fruire della detrazione direttamente. Il blocco ha di fatto escluso questi soggetti dall’accesso effettivo al beneficio, rendendo il Superbonus una misura sempre meno inclusiva.

Per chi invece aveva già accumulato crediti fiscali attraverso cessioni ante-blocco, si è aperto un nuovo scenario: il mercato secondario dei crediti edilizi.

6. Il mercato secondario dei crediti edilizi

A seguito del blocco delle nuove cessioni e delle difficoltà incontrate dalle banche nello smaltire i crediti già acquisiti, si è sviluppato un mercato secondario in cui i crediti fiscali edilizi vengono scambiati a prezzi significativamente inferiori al loro valore nominale.

Nel 2025-2026, i crediti da Superbonus vengono tipicamente acquistati a 60–70 centesimi per ogni euro di valore nominale. Ciò significa che un credito fiscale di 100.000 euro nominali può essere acquistato sul mercato per 60.000–70.000 euro, generando un risparmio fiscale di 30.000–40.000 euro per l’acquirente.

Gli acquirenti tipici di questi crediti sono:

  • Imprese con elevata capienza fiscale: società con importanti debiti IRES, IRAP o IVA che possono compensare i crediti in F24
  • Istituti di credito con sufficienti imposte da compensare (nonostante i limiti introdotti dalla normativa)
  • Grandi gruppi industriali che possono assorbire i crediti nel tempo

Per il venditore del credito, la vendita a sconto può comunque essere vantaggiosa rispetto all’attesa della fruizione in dichiarazione (specie se ha IRPEF insufficiente) o rispetto al rischio di perdere il credito per incapienza fiscale.

Per approfondire le opportunità di ottimizzazione fiscale connesse alla gestione degli investimenti e dei bonus fiscali, consulta anche la nostra guida sull’acquisto della prima casa e le agevolazioni 2026, dove analizziamo l’interazione tra i bonus edilizi e le imposte sull’immobile.

7. La responsabilità del committente

Un aspetto spesso sottovalutato del Superbonus è il regime di responsabilità del committente. La normativa prevede che il contribuente che ha beneficiato della detrazione (o ceduto il credito) possa essere chiamato a rispondere in caso di irregolarità.

7.1 Responsabilità solidale

Il committente è responsabile in solido con il fornitore o con i cessionari del credito per il pagamento delle somme indebitamente detratte o cedute, in caso di dolo o colpa grave. La legge distingue quindi tra:

  • Dolo: il committente è consapevole dell’irregolarità e vi partecipa attivamente (es. fatture gonfiate, lavori mai eseguiti)
  • Colpa grave: il committente non si è informato adeguatamente, ha accettato condizioni palesemente anomale, non ha verificato la qualificazione dei professionisti
  • Buona fede: il committente ha agito in modo diligente, si è affidato a professionisti qualificati, ha conservato tutta la documentazione — in questo caso è esonerato dalla responsabilità solidale

7.2 La documentazione da conservare

Per dimostrare la propria buona fede e tutelarsi da eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate, il committente deve conservare scrupolosamente:

  • Il contratto di appalto con il dettaglio analitico delle opere
  • Tutte le fatture dei lavori, con descrizione dettagliata delle prestazioni
  • La CILAS o CILA presentata in Comune
  • Le asseverazioni tecniche di congruità delle spese (vidimate dall’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile — ENEA) e di conformità tecnica
  • L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante e post-intervento, redatto da tecnico abilitato
  • Il visto di conformità apposto dal CAF o dal professionista abilitato (obbligatorio per le spese in detrazione diretta superiori a 10.000 euro)
  • La polizza assicurativa del tecnico asseveratore
  • I bonifici parlanti effettuati per i pagamenti (indicanti causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e del fornitore, partita IVA del fornitore)
  • La documentazione relativa all’eventuale delibera condominiale

La conservazione di questa documentazione non è solo un obbligo formale: è la principale difesa del contribuente in caso di accertamento. I termini di decadenza dell’accertamento fiscale possono spingersi fino a 8 anni in caso di omessa dichiarazione, pertanto la documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla fruizione dell’ultimo rateo di detrazione.

Per una valutazione dell’impatto fiscale complessivo della proprietà immobiliare, incluso il peso dell’IMU, ti consigliamo la nostra guida all’IMU 2026: chi paga, esenzioni e calcolo.

8. Confronto con i bonus edilizi ordinari nel 2026

Nel 2026, il Superbonus non è più la misura più conveniente in assoluto per tutti i contribuenti. I bonus ordinari restano accessibili con aliquote che, seppur inferiori al Superbonus originario, presentano vantaggi in termini di semplicità procedurale e assenza di vincoli stringenti.

Tabella 2 — Confronto bonus edilizi 2026
Bonus Aliquota 2026 Limite spesa (per unità) N. rate Cessione/Sconto Requisiti principali
Superbonus 65% Variabile (30.000–96.000€) 4 No (salvo IACP) Intervento trainante, APE, CILAS, asseverazioni
Bonus Ristrutturazione 50% (prima casa) / 36% (altri immobili) 96.000€ (prima casa) / 48.000€ (altri) 10 No CILA, bonifico parlante
Ecobonus ordinario 65% Variabile per tipologia (30.000–100.000€) 10 No Bonifico parlante, asseverazione ENEA
Sismabonus ordinario 70%–85% 96.000€ per unità 5 No Zona sismica 1-2-3, progetto strutturale, collaudo
Bonus Mobili ed Elettrodomestici 50% 5.000€ 10 No Collegato a ristrutturazione 2025-2026
Bonus Verde 36% 5.000€ 10 No Bonifico parlante, fattura

Il Sismabonus ordinario merita una menzione particolare: nelle zone sismiche 1 e 2, il passaggio di due classi di rischio consente una detrazione dell’85%, superiore al Superbonus 2026 del 65%. Questo lo rende potenzialmente più vantaggioso per chi effettua interventi strutturali in queste aree, con il vantaggio ulteriore di poter fruire la detrazione in 5 rate (anziché 4) e senza i vincoli tecnici aggiuntivi del Superbonus.

9. Tre esempi numerici con calcoli dettagliati

Esempio 1 — Cappotto termico su condominio (15.000 euro per unità)

Scenario: Un condominio composto da 10 unità immobiliari ha deliberato nel 2023 l’esecuzione del cappotto termico con CILAS regolarmente presentata. I lavori si concludono nel 2026. La spesa per unità immobiliare è di 15.000 euro. L’aliquota applicabile ai lavori conclusi nel 2026 è il 65%.

Calcolo step-by-step:

  1. Spesa sostenuta per unità: 15.000 euro
  2. Verifica limite di spesa: il limite per unità in condominio (edificio con più di 8 unità) è 30.000 euro — la spesa rientra nel limite
  3. Detrazione totale: 15.000 × 65% = 9.750 euro
  4. Ripartizione in 4 rate annuali uguali: 9.750 / 4 = 2.437,50 euro per anno
  5. Il contribuente di ciascuna unità potrà portare in detrazione 2.437,50 euro nella dichiarazione dei redditi per gli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 (spesa 2026)

Nota fiscale: Se un condomino ha un’IRPEF lorda annua di soli 2.000 euro, potrà recuperare solo 2.000 euro per anno (non l’intera rata di 2.437,50 euro). I 437,50 euro eccedenti vanno persi in quell’anno. Attenzione quindi alla capienza fiscale prima di procedere.

Esempio 2 — Casa unifamiliare con ISEE di 14.000 euro, lavori per 80.000 euro

Scenario: Una famiglia con ISEE di 14.000 euro è proprietaria di una villetta indipendente (abitazione principale). Nel 2023 ha avviato lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di climatizzazione con pompa di calore, con CILAS presentata entro i termini. La spesa totale sostenuta è di 80.000 euro. L’aliquota applicabile per il periodo di sostenimento delle spese era il 90% (2023).

Calcolo step-by-step:

  1. Verifica del requisito ISEE: 14.000€ ≤ 15.000€ — requisito soddisfatto
  2. Spesa totale sostenuta: 80.000 euro
  3. Verifica dei limiti di spesa: per edificio unifamiliare, il limite per l’intervento di isolamento termico è 50.000 euro; il limite per la sostituzione dell’impianto è 30.000 euro; totale limite: 80.000 euro — la spesa è nei limiti
  4. Detrazione totale: 80.000 × 90% = 72.000 euro
  5. Ripartizione in 4 rate annuali: 72.000 / 4 = 18.000 euro per anno
  6. Il contribuente porta in detrazione 18.000 euro per anno nelle dichiarazioni dei redditi 2024, 2025, 2026 e 2027 (se le spese erano 2023)

Analisi di convenienza: Per recuperare integralmente la detrazione di 18.000 euro annui, il contribuente deve avere un’IRPEF lorda di almeno 18.000 euro per ciascun anno. Un’IRPEF lorda di 18.000 euro corrisponde approssimativamente a un reddito imponibile di circa 50.000–55.000 euro (considerando detrazioni per lavoro dipendente o pensione). Se il reddito imponibile è inferiore, una parte della detrazione va persa — un’ulteriore ragione per preferire, quando possibile, la cessione del credito o lo sconto in fattura, opzioni che però sono oggi bloccate per le nuove spese.

Esempio 3 — Acquisto sul mercato secondario di un credito da 50.000 euro nominali

Scenario: Una SRL con elevata capienza fiscale (IRES e IRAP da pagare) valuta l’acquisto sul mercato secondario di un credito Superbonus di origine 2022, con valore nominale di 50.000 euro, ancora fruibile in quote annuali. Il venditore (impresa di costruzioni) propone la cessione al 65% del nominale.

Calcolo step-by-step per l’acquirente (SRL):

  1. Valore nominale del credito: 50.000 euro
  2. Prezzo di acquisto (65% del nominale): 50.000 × 65% = 32.500 euro
  3. Risparmio fiscale netto: il credito di 50.000 euro verrà compensato con imposte da pagare in F24 — la SRL risparmia 50.000 euro di imposte pagando solo 32.500 euro
  4. Beneficio lordo: 50.000 – 32.500 = 17.500 euro
  5. Verifica della capienza: il credito può essere compensato con IRES, IRAP e altre imposte compensabili in F24; la SRL deve verificare di avere debiti fiscali sufficienti nelle scadenze previste per la fruizione del credito
  6. Rendimento lordo per l’acquirente: 17.500 / 32.500 = 53,8% sul capitale impiegato (da spalmare sugli anni di fruizione residui)

Rischi da considerare: Prima di acquistare crediti fiscali sul mercato secondario, è fondamentale effettuare una due diligence approfondita sulla documentazione del credito (visto di conformità, asseverazioni, regolarità della CILAS, assenza di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate). In caso di irregolarità del credito originario, il cessionario in malafede può essere chiamato a restituire le somme. La piattaforma dell’Agenzia delle Entrate (Cessione crediti) consente la verifica preventiva dello status del credito.

Per una valutazione personalizzata della tua situazione fiscale e patrimoniale, che includa l’analisi dei bonus edilizi ancora accessibili e delle opportunità di ottimizzazione fiscale, scopri il nostro servizio di pianificazione fiscale e patrimoniale.

10. Adempimenti pratici per il 2026

Chi sta ancora seguendo un cantiere Superbonus nel 2026 deve prestare attenzione a una serie di adempimenti pratici:

  • Trasmissione ENEA: entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il tecnico asseveratore deve trasmettere all’ENEA i dati dell’intervento attraverso il portale dedicato. Senza questa comunicazione, la detrazione non è fruibile
  • Visto di conformità: obbligatorio per le detrazioni sopra 10.000 euro; deve essere apposto da un CAF o da un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro con abilitazione specifica) che attesta la correttezza formale della documentazione
  • Aggiornamento del catasto: se i lavori hanno modificato la consistenza o la categoria catastale dell’immobile, è necessario aggiornare la rendita catastale entro i termini previsti
  • Certificazione unica per i bonifici: la banca trattiene una ritenuta d’acconto dell’8% sui bonifici parlanti relativi ai lavori edilizi; questa ritenuta è un credito d’imposta per il fornitore e deve essere correttamente gestita nella sua dichiarazione dei redditi

11. Prospettive future: cosa succede dopo il 2026

Dopo il 2026, il Superbonus nella sua formulazione attuale è destinato a esaurirsi. Le detrazioni in corso (4 rate per le spese degli anni precedenti) continueranno a essere fruite dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi successive, ma non sarà possibile iniziare nuovi cantieri Superbonus.

Il governo ha più volte indicato l’intenzione di riordinare l’intero sistema dei bonus edilizi in un’unica disciplina organica, con aliquote graduate in base all’efficienza energetica raggiunta e al reddito del contribuente. Il modello di riferimento sembra essere quello di un bonus stabile al 50% per la ristrutturazione ordinaria, con possibili maggiorazioni per interventi di riqualificazione energetica significativa.

Resta aperta la questione del mercato secondario dei crediti già emessi: il volume di crediti in circolazione è ancora rilevante e il loro smaltimento richiederà anni, continuando a offrire opportunità per i soggetti con alta capienza fiscale.

FAQ — Domande frequenti sul Superbonus 2026

Qual è l’aliquota del Superbonus nel 2026?

Nel 2026, l’aliquota del Superbonus è del 65%. Si tratta della percentuale più bassa nella storia della misura, che era partita dal 110% nel 2020. L’aliquota si applica alle spese sostenute nel 2026 da soggetti che hanno avviato i lavori entro le scadenze normative previste, in particolare condomini con CILAS tempestivamente presentata e IACP.

È ancora possibile cedere il credito Superbonus nel 2026?

No, per le spese sostenute dal 17 febbraio 2023 in poi la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati bloccati dal DL 11/2023. Nel 2026 non è possibile optare per queste modalità alternative di fruizione, salvo per gli IACP e pochi altri casi residuali. La detrazione deve essere fruita direttamente in dichiarazione dei redditi in 4 rate annuali.

Chi ha diritto al Superbonus nel 2026?

Nel 2026, il Superbonus è accessibile principalmente ai condomini che avevano già avviato i lavori con CILAS presentata nei termini previsti, agli IACP e agli enti equiparati, e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Non è possibile avviare nuovi cantieri Superbonus nel 2026 per la gran parte dei contribuenti, incluse le persone fisiche proprietarie di abitazioni unifamiliari.

In quante rate si fruisce la detrazione Superbonus per le spese 2026?

La detrazione Superbonus per le spese sostenute nel 2026 si fruisce in 4 quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi. Le 4 rate vengono portate in detrazione nell’anno di sostenimento della spesa e nei 3 anni successivi. La parte di detrazione che eccede l’IRPEF lorda di ciascun anno non può essere rimborsata e va persa.

Il committente rischia qualcosa se l’impresa ha fatto irregolarità?

Il committente risponde in solido con il fornitore solo in caso di dolo o colpa grave. Chi ha agito in buona fede, affidandosi a professionisti qualificati e conservando tutta la documentazione (CILAS, asseverazioni, APE, visto di conformità, bonifici parlanti, fatture), è esonerato dalla responsabilità solidale. È fondamentale conservare la documentazione per almeno 10 anni dall’ultima rata di detrazione fruita.

Conviene comprare crediti Superbonus sul mercato secondario?

Può convenire per soggetti con alta capienza fiscale (imprese con significativi debiti IRES/IRAP). I crediti vengono scambiati a 60–70 centesimi per euro, generando un rendimento lordo significativo. Tuttavia, è indispensabile effettuare una due diligence approfondita sulla regolarità del credito: verificare la CILAS, le asseverazioni, il visto di conformità e l’assenza di contestazioni dell’Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma dedicata. Un credito irregolare può essere oggetto di recupero anche in capo al cessionario in malafede.

Quali bonus edilizi sono più convenienti del Superbonus 2026 in certi casi?

Il Sismabonus ordinario nelle zone sismiche 1 e 2, con passaggio di due classi di rischio, garantisce una detrazione dell’85%, superiore al Superbonus 2026. Anche l’Ecobonus ordinario al 65% è comparabile al Superbonus 2026 in termini di aliquota, con la procedura molto più snella (niente APE comparativo, niente CILAS, niente asseverazione di congruità delle spese) e con la fruizione in 10 rate anziché 4, che facilita l’utilizzo per i contribuenti con IRPEF lorda limitata.


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La normativa Superbonus è complessa e in continua evoluzione. Ogni situazione ha caratteristiche uniche: il tipo di immobile, il reddito del proprietario, il momento di avvio dei lavori, la presenza di irregolarità nella documentazione possono cambiare radicalmente la convenienza fiscale dell’operazione.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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