Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.
Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).
I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.
Tassazione crypto 2026: aliquota 33%, plusvalenze e dichiarazione
Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da criptoattività sono tassate con imposta sostitutiva del 33% (Legge di Bilancio 2025), su tutte le plusvalenze: la soglia no tax di 2.000 euro, valida per il 2023-2024, è stata abrogata dal 2025. Resta un’aliquota agevolata al 26% per i soli e-money token in euro. In questa guida il regime dichiarativo 2026, il calcolo delle plusvalenze, le regole sul costo di acquisto e gli obblighi nel Quadro RW e RT.
- Aliquota 33% dal 2026 su tutte le plusvalenze (soglia 2.000 euro abrogata)
- Regime dichiarativo: Quadro RT + Quadro RW del Modello Redditi
- Base di costo: LIFO o costo medio ponderato a seconda dei casi
- Obbligo RW per wallet esteri e exchange non italiani
1. Quadro normativo: L. 197/2022 e D.Lgs. 192/2024
La tassazione delle criptoattività in Italia ha subito una radicale trasformazione con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica nel TUIR. Prima di tale intervento, le cripto rientravano nel perimetro delle valute estere secondo la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 788/2021), con conseguente applicazione delle regole sulle differenze di cambio e soglia di giacenza 51.645,69 euro.
Con la L. 197/2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, le cripto-attività vengono qualificate come categoria autonoma di redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c-sexies TUIR). Per il 2023-2024 era prevista una soglia no tax di 2.000 euro per periodo d’imposta, poi abrogata dal 2025: oggi tutte le plusvalenze sono imponibili. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale inoltre dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2025), con eccezione al 26% per i soli e-money token in euro.
Il D.Lgs. 192/2024 (decreto attuativo della riforma fiscale in materia di cripto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2025) ha completato il quadro normativo, modificando e sistematizzando le disposizioni nel TUIR, aggiornando la disciplina delle perdite compensabili e chiarendo il trattamento dei proventi da staking, lending e yield farming. Le disposizioni del D.Lgs. 192/2024 si applicano ai periodi d’imposta dal 2025 in poi, il che rende il 2026 il secondo anno di piena operatività della disciplina riformata.
Sono qualificate cripto-attività ai fini fiscali: Bitcoin, Ether e tutte le criptovalute aventi caratteristiche analoghe; NFT (non-fungible token) con carattere speculativo; token di utilità con valore di mercato; stablecoin. Sono escluse le valute digitali emesse da banche centrali (CBDC), che mantengono il regime delle valute legali.
2. Calcolo delle plusvalenze e aliquota 2026
La plusvalenza o minusvalenza da criptoattività si calcola come differenza tra il corrispettivo della cessione (o conversione in euro o altra valuta) e il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto:
Per costo di acquisto riconosciuto si intende il prezzo pagato per acquistare le cripto, comprensivo delle commissioni di transazione documentate. Il metodo di determinazione del costo è il LIFO (Last In First Out) per le valute virtuali con caratteristiche fungibili (Bitcoin, Ether, stablecoin). Per i token non fungibili (NFT) si utilizza il costo specifico.
Aliquota 2026
| Elemento | Valore 2026 | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Aliquota plusvalenze | 33% (dal 2026) | L. Bilancio 2025; art. 67 c.1 lett. c-sexies TUIR |
| Soglia no tax (plusvalenza netta annua) | Abrogata dal 2025 | era 2.000 euro (L. 197/2022) |
| Compensazione con minusvalenze | Stesso anno e 4 anni successivi | Art. 68 TUIR (cripto) |
| Riporto minusvalenze in avanti | 4 anni | D.Lgs. 192/2024 |
| Proventi da staking/lending (tassazione) | 26% | Redditi di capitale ex art. 44 TUIR |
Evento imponibile
Costituisce evento imponibile (realizzo) qualsiasi atto che comporti la conversione di cripto in moneta legale o in beni e servizi. In particolare:
- vendita di Bitcoin contro euro su exchange;
- conversione di Bitcoin in Ether (swap cripto-cripto) — questo è un evento imponibile;
- utilizzo di cripto per pagare un bene o servizio;
- trasferimento a terzi a titolo oneroso (es. cessione NFT).
Non costituisce evento imponibile il trasferimento di cripto tra wallet propri (es. da exchange a hardware wallet), purché non vi sia variazione del soggetto proprietario.
3. Esempi numerici completi
Esempio 1 — Acquisto e vendita Bitcoin: piccola plusvalenza
Paolo acquista 0,05 BTC il 10 gennaio 2026 al prezzo di 42.000 euro/BTC, pagando 2.100 euro totali (commissioni incluse: 15 euro). Vende il 15 marzo 2026 a 45.500 euro/BTC, incassando 2.275 euro.
Plusvalenza: 2.275 − 2.115 = 160 euro.
Imposta dovuta: non esiste più una soglia di esenzione, quindi 160 × 33% = 52,80 euro.
Obbligo dichiarativo: Paolo deve compilare il Quadro RT per liquidare l’imposta sostitutiva e il Quadro RW se le cripto sono su exchange estero. È buona prassi conservare la documentazione dell’operazione.
Esempio 2 — Portafoglio misto: BTC + ETH con calcolo LIFO
Francesca ha il seguente storico acquisti di Bitcoin:
– 1° febbraio 2024: 0,1 BTC a 35.000 euro/BTC → costo 3.500 euro
– 15 ottobre 2025: 0,1 BTC a 70.000 euro/BTC → costo 7.000 euro
Il 20 marzo 2026 vende 0,1 BTC a 85.000 euro/BTC → corrispettivo 8.500 euro.
Con metodo LIFO, il costo da utilizzare è quello dell’acquisto più recente (ottobre 2025): 7.000 euro.
Plusvalenza BTC: 8.500 − 7.000 = 1.500 euro.
Il 10 giugno 2026 effettua uno swap: converte 1 ETH (acquistato a 2.200 euro nel 2025) in BTC. Il valore di ETH al momento dello swap è 2.600 euro.
Plusvalenza ETH: 2.600 − 2.200 = 400 euro.
Plusvalenza netta totale 2026: 1.500 + 400 = 1.900 euro, interamente imponibile (nessuna soglia).
Imposta dovuta: 1.900 × 33% = 627 euro.
Fino al 2024 una plusvalenza complessiva inferiore a 2.000 euro non era imponibile; dal 2025 questa franchigia non esiste più e ogni plusvalenza va dichiarata.
Esempio 3 — Plusvalenza rilevante con compensazione minusvalenze pregresse
Giorgio ha accumulato nel 2025 minusvalenze da cripto di 3.800 euro (riportabili ai 4 anni successivi). Nel 2026 realizza plusvalenze nette per 12.500 euro.
Plusvalenza netta 2026: 12.500 euro.
Compensazione minusvalenze 2025: − 3.800 euro.
Base imponibile residua: 12.500 − 3.800 = 8.700 euro.
Base imponibile: 8.700 euro, interamente imponibile (nessuna soglia di esenzione).
Imposta sostitutiva (aliquota 33%): 8.700 × 33% = 2.871 euro.
Giorgio dovrà compilare il Quadro RT, righi RT31-RT38 (sezione II-B), indicando le plusvalenze lorde, le minusvalenze compensate e l’imposta sostitutiva dovuta.
4. Dichiarazione: Quadro RT, RW e adempimenti operativi
Quadro RT — imposta sostitutiva sui redditi diversi
Le plusvalenze da cripto-attività si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, sezione II-B (redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad aliquota 33% dal 2026). Non esiste più una soglia di esenzione: ogni plusvalenza va dichiarata. L’imposta è sostitutiva dell’IRPEF e si versa alle ordinarie scadenze delle imposte sui redditi con codice tributo 1100 (saldo) e 4004 (acconto).
Quadro RW — monitoraggio fiscale
Le criptoattività detenute su exchange esteri o in wallet self-custody devono essere dichiarate nel Quadro RW come obbligo di monitoraggio fiscale, indipendentemente dalla presenza di plusvalenze. Il codice natura è il 14 (introdotto con il D.Lgs. 192/2024). Il valore da indicare è quello di mercato al 31 dicembre dell’anno precedente. L’IVAFE sulle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille annuo sul valore, se detenute presso operatori esteri (per gli exchange italiani provvede il sostituto).
Documentazione da conservare
In regime dichiarativo il contribuente ha l’onere di documentare ogni transazione: estratti conto dell’exchange, storico degli ordini, ricevute di acquisto. L’Agenzia delle Entrate può richiedere prova del costo di acquisto: in mancanza, il costo è presunto pari a zero (con conseguente tassazione dell’intero corrispettivo).
Per la dichiarazione specifica dei wallet nel Quadro RW si veda la guida Quadro RW criptoattività 2026: come dichiarare wallet. Per l’affrancamento delle posizioni in perdita o in utile si rimanda a Affrancamento crypto 2026.
Costruisci una strategia con un consulente
Il corretto calcolo delle plusvalenze crypto, la gestione del costo di acquisto LIFO e la compilazione di Quadro RT e RW richiedono competenze specialistiche. Un consulente esperto evita errori costosi in sede di dichiarazione.
Domande frequenti
Lo swap tra stablecoin (es. USDT in USDC) è un evento imponibile?
Sì, tecnicamente sì. La conversione di una cripto-attività in un’altra costituisce realizzo. Tuttavia, se il cambio avviene tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta e con lo stesso valore nominale, la plusvalenza è sostanzialmente nulla. Nella pratica, un’operazione da 1.000 USDT a 1.000 USDC non genera plusvalenza imponibile perché corrispettivo e costo coincidono, fatta salva l’eventuale differenza legata alle commissioni.
I proventi da staking sono tassati come plusvalenze o come redditi di capitale?
Dopo il D.Lgs. 192/2024, i proventi da staking, lending e yield farming sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR e tassati al 26% come imposta sostitutiva. Non si tratta di plusvalenze (redditi diversi), ma di remunerazione del capitale impiegato. Non si compensano con minusvalenze da cripto-attività e seguono regole proprie, distinte dalle plusvalenze.
Se ricevo crypto come pagamento per una prestazione lavorativa, come vengono tassate?
Le criptoattività ricevute come corrispettivo per una prestazione di lavoro o per un’attività professionale sono tassate al momento della ricezione come reddito di lavoro dipendente o autonomo, al valore di mercato in euro alla data di incasso. Il valore di mercato così determinato diventa il costo fiscalmente riconosciuto per eventuali future plusvalenze da cessione delle medesime cripto.
Come si documenta il costo di acquisto di Bitcoin acquistati in più tranche?
Occorre conservare ogni ricevuta o estratto conto dell’exchange con data, quantità, prezzo unitario e commissioni per ciascun acquisto. In caso di metodo LIFO, la corrispondenza tra l’acquisto più recente e la cessione va mantenuta in un registro extracontabile. In mancanza di documentazione, il costo è presunto zero e l’intera plusvalenza è imponibile.
È possibile compensare minusvalenze da crypto con plusvalenze da azioni o ETF?
No. Le minusvalenze da cripto-attività (redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR) non sono compensabili con plusvalenze da strumenti finanziari ordinari (azioni, ETF) e viceversa. Le perdite da cripto si compensano solo con future plusvalenze da cripto nello stesso anno e nei quattro successivi. Analogamente, le minusvalenze da azioni non riducono le plusvalenze da cripto.
Approfondisci
Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.
- Criptovalute 2026: tassazione 33%, RW, minusvalenze
- Affrancamento crypto 2026: chiusura 14% conviene?
- Polizza unit-linked: tassazione e quando conviene davvero
- Fondi comuni 2026: tassazione e confronto con gli ETF
- Polizza ramo I 2026: rendimento, garanzie
- Polizza ramo III 2026: unit linked, rischi
Per collegare questo tema a una decisione concreta, parti da questi approfondimenti collegati.
Investimenti e fiscalita 2026 Tassazione capital gain IVAFE 2026 Come scegliere il consulente finanziario Guide pilastro
