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Tassazione crypto 2026: 33%, plusvalenze, dichiarazione

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 22 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 4 Giugno 2026

Aggiornamento 2026 — cambia l’aliquota

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.

Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).

I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.

Tassazione crypto 2026: aliquota 33%, plusvalenze e dichiarazione

Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze da criptoattività sono tassate con imposta sostitutiva del 33% (Legge di Bilancio 2025), su tutte le plusvalenze: la soglia no tax di 2.000 euro, valida per il 2023-2024, è stata abrogata dal 2025. Resta un’aliquota agevolata al 26% per i soli e-money token in euro. In questa guida il regime dichiarativo 2026, il calcolo delle plusvalenze, le regole sul costo di acquisto e gli obblighi nel Quadro RW e RT.

  • Aliquota 33% dal 2026 su tutte le plusvalenze (soglia 2.000 euro abrogata)
  • Regime dichiarativo: Quadro RT + Quadro RW del Modello Redditi
  • Base di costo: LIFO o costo medio ponderato a seconda dei casi
  • Obbligo RW per wallet esteri e exchange non italiani

1. Quadro normativo: L. 197/2022 e D.Lgs. 192/2024

La tassazione delle criptoattività in Italia ha subito una radicale trasformazione con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), che ha introdotto per la prima volta una disciplina organica nel TUIR. Prima di tale intervento, le cripto rientravano nel perimetro delle valute estere secondo la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate (interpello n. 788/2021), con conseguente applicazione delle regole sulle differenze di cambio e soglia di giacenza 51.645,69 euro.

Con la L. 197/2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, le cripto-attività vengono qualificate come categoria autonoma di redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. c-sexies TUIR). Per il 2023-2024 era prevista una soglia no tax di 2.000 euro per periodo d’imposta, poi abrogata dal 2025: oggi tutte le plusvalenze sono imponibili. Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sale inoltre dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2025), con eccezione al 26% per i soli e-money token in euro.

Il D.Lgs. 192/2024 (decreto attuativo della riforma fiscale in materia di cripto-attività, in vigore dal 1° gennaio 2025) ha completato il quadro normativo, modificando e sistematizzando le disposizioni nel TUIR, aggiornando la disciplina delle perdite compensabili e chiarendo il trattamento dei proventi da staking, lending e yield farming. Le disposizioni del D.Lgs. 192/2024 si applicano ai periodi d’imposta dal 2025 in poi, il che rende il 2026 il secondo anno di piena operatività della disciplina riformata.

Cripto-attività vs valuta estera. A seguito della L. 197/2022, la tesi della qualificazione come valuta estera è superata: le cripto non vanno più confrontate con la soglia dei 51.645,69 euro. Anche la soglia no tax di 2.000 euro, valida per il 2023-2024, è stata abrogata dal 2025: ogni plusvalenza è imponibile.

Sono qualificate cripto-attività ai fini fiscali: Bitcoin, Ether e tutte le criptovalute aventi caratteristiche analoghe; NFT (non-fungible token) con carattere speculativo; token di utilità con valore di mercato; stablecoin. Sono escluse le valute digitali emesse da banche centrali (CBDC), che mantengono il regime delle valute legali.

2. Calcolo delle plusvalenze e aliquota 2026

La plusvalenza o minusvalenza da criptoattività si calcola come differenza tra il corrispettivo della cessione (o conversione in euro o altra valuta) e il costo di acquisto fiscalmente riconosciuto:

Plusvalenza = Corrispettivo di cessione − Costo di acquisto riconosciuto

Per costo di acquisto riconosciuto si intende il prezzo pagato per acquistare le cripto, comprensivo delle commissioni di transazione documentate. Il metodo di determinazione del costo è il LIFO (Last In First Out) per le valute virtuali con caratteristiche fungibili (Bitcoin, Ether, stablecoin). Per i token non fungibili (NFT) si utilizza il costo specifico.

Aliquota 2026

Elemento Valore 2026 Riferimento normativo
Aliquota plusvalenze 33% (dal 2026) L. Bilancio 2025; art. 67 c.1 lett. c-sexies TUIR
Soglia no tax (plusvalenza netta annua) Abrogata dal 2025 era 2.000 euro (L. 197/2022)
Compensazione con minusvalenze Stesso anno e 4 anni successivi Art. 68 TUIR (cripto)
Riporto minusvalenze in avanti 4 anni D.Lgs. 192/2024
Proventi da staking/lending (tassazione) 26% Redditi di capitale ex art. 44 TUIR

Evento imponibile

Costituisce evento imponibile (realizzo) qualsiasi atto che comporti la conversione di cripto in moneta legale o in beni e servizi. In particolare:

  • vendita di Bitcoin contro euro su exchange;
  • conversione di Bitcoin in Ether (swap cripto-cripto) — questo è un evento imponibile;
  • utilizzo di cripto per pagare un bene o servizio;
  • trasferimento a terzi a titolo oneroso (es. cessione NFT).

Non costituisce evento imponibile il trasferimento di cripto tra wallet propri (es. da exchange a hardware wallet), purché non vi sia variazione del soggetto proprietario.

Swap cripto-cripto. La conversione di una criptovaluta in un’altra (es. BTC in ETH) è un evento imponibile dal 2023. Si calcola la plusvalenza come differenza tra il valore di mercato in euro dell’ETH ricevuto al momento dello swap e il costo fiscale del BTC ceduto.

3. Esempi numerici completi

Esempio 1 — Acquisto e vendita Bitcoin: piccola plusvalenza

Paolo acquista 0,05 BTC il 10 gennaio 2026 al prezzo di 42.000 euro/BTC, pagando 2.100 euro totali (commissioni incluse: 15 euro). Vende il 15 marzo 2026 a 45.500 euro/BTC, incassando 2.275 euro.

Plusvalenza: 2.275 − 2.115 = 160 euro.
Imposta dovuta: non esiste più una soglia di esenzione, quindi 160 × 33% = 52,80 euro.
Obbligo dichiarativo: Paolo deve compilare il Quadro RT per liquidare l’imposta sostitutiva e il Quadro RW se le cripto sono su exchange estero. È buona prassi conservare la documentazione dell’operazione.

Esempio 2 — Portafoglio misto: BTC + ETH con calcolo LIFO

Francesca ha il seguente storico acquisti di Bitcoin:
– 1° febbraio 2024: 0,1 BTC a 35.000 euro/BTC → costo 3.500 euro
– 15 ottobre 2025: 0,1 BTC a 70.000 euro/BTC → costo 7.000 euro

Il 20 marzo 2026 vende 0,1 BTC a 85.000 euro/BTC → corrispettivo 8.500 euro.
Con metodo LIFO, il costo da utilizzare è quello dell’acquisto più recente (ottobre 2025): 7.000 euro.
Plusvalenza BTC: 8.500 − 7.000 = 1.500 euro.

Il 10 giugno 2026 effettua uno swap: converte 1 ETH (acquistato a 2.200 euro nel 2025) in BTC. Il valore di ETH al momento dello swap è 2.600 euro.
Plusvalenza ETH: 2.600 − 2.200 = 400 euro.

Plusvalenza netta totale 2026: 1.500 + 400 = 1.900 euro, interamente imponibile (nessuna soglia).
Imposta dovuta: 1.900 × 33% = 627 euro.
Fino al 2024 una plusvalenza complessiva inferiore a 2.000 euro non era imponibile; dal 2025 questa franchigia non esiste più e ogni plusvalenza va dichiarata.

Esempio 3 — Plusvalenza rilevante con compensazione minusvalenze pregresse

Giorgio ha accumulato nel 2025 minusvalenze da cripto di 3.800 euro (riportabili ai 4 anni successivi). Nel 2026 realizza plusvalenze nette per 12.500 euro.

Plusvalenza netta 2026: 12.500 euro.
Compensazione minusvalenze 2025: − 3.800 euro.
Base imponibile residua: 12.500 − 3.800 = 8.700 euro.
Base imponibile: 8.700 euro, interamente imponibile (nessuna soglia di esenzione).
Imposta sostitutiva (aliquota 33%): 8.700 × 33% = 2.871 euro.
Giorgio dovrà compilare il Quadro RT, righi RT31-RT38 (sezione II-B), indicando le plusvalenze lorde, le minusvalenze compensate e l’imposta sostitutiva dovuta.

4. Dichiarazione: Quadro RT, RW e adempimenti operativi

Quadro RT — imposta sostitutiva sui redditi diversi

Le plusvalenze da cripto-attività si dichiarano nel Quadro RT del Modello Redditi PF, sezione II-B (redditi diversi di natura finanziaria soggetti ad aliquota 33% dal 2026). Non esiste più una soglia di esenzione: ogni plusvalenza va dichiarata. L’imposta è sostitutiva dell’IRPEF e si versa alle ordinarie scadenze delle imposte sui redditi con codice tributo 1100 (saldo) e 4004 (acconto).

Quadro RW — monitoraggio fiscale

Le criptoattività detenute su exchange esteri o in wallet self-custody devono essere dichiarate nel Quadro RW come obbligo di monitoraggio fiscale, indipendentemente dalla presenza di plusvalenze. Il codice natura è il 14 (introdotto con il D.Lgs. 192/2024). Il valore da indicare è quello di mercato al 31 dicembre dell’anno precedente. L’IVAFE sulle cripto-attività è dovuta nella misura del 2 per mille annuo sul valore, se detenute presso operatori esteri (per gli exchange italiani provvede il sostituto).

Documentazione da conservare

In regime dichiarativo il contribuente ha l’onere di documentare ogni transazione: estratti conto dell’exchange, storico degli ordini, ricevute di acquisto. L’Agenzia delle Entrate può richiedere prova del costo di acquisto: in mancanza, il costo è presunto pari a zero (con conseguente tassazione dell’intero corrispettivo).

Per la dichiarazione specifica dei wallet nel Quadro RW si veda la guida Quadro RW criptoattività 2026: come dichiarare wallet. Per l’affrancamento delle posizioni in perdita o in utile si rimanda a Affrancamento crypto 2026.

Regime sostitutivo 33%. L’imposta è sostitutiva: non si cumula con le aliquote IRPEF progressive. Anche al 33% (dal 2026), per un contribuente con aliquota marginale IRPEF elevata (fino al 43%) il regime sostitutivo resta in genere più conveniente della tassazione ordinaria, che comunque non è applicabile alle cripto.

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Il corretto calcolo delle plusvalenze crypto, la gestione del costo di acquisto LIFO e la compilazione di Quadro RT e RW richiedono competenze specialistiche. Un consulente esperto evita errori costosi in sede di dichiarazione.

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Domande frequenti

Lo swap tra stablecoin (es. USDT in USDC) è un evento imponibile?

Sì, tecnicamente sì. La conversione di una cripto-attività in un’altra costituisce realizzo. Tuttavia, se il cambio avviene tra due stablecoin ancorate alla stessa valuta e con lo stesso valore nominale, la plusvalenza è sostanzialmente nulla. Nella pratica, un’operazione da 1.000 USDT a 1.000 USDC non genera plusvalenza imponibile perché corrispettivo e costo coincidono, fatta salva l’eventuale differenza legata alle commissioni.

I proventi da staking sono tassati come plusvalenze o come redditi di capitale?

Dopo il D.Lgs. 192/2024, i proventi da staking, lending e yield farming sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’art. 44 TUIR e tassati al 26% come imposta sostitutiva. Non si tratta di plusvalenze (redditi diversi), ma di remunerazione del capitale impiegato. Non si compensano con minusvalenze da cripto-attività e seguono regole proprie, distinte dalle plusvalenze.

Se ricevo crypto come pagamento per una prestazione lavorativa, come vengono tassate?

Le criptoattività ricevute come corrispettivo per una prestazione di lavoro o per un’attività professionale sono tassate al momento della ricezione come reddito di lavoro dipendente o autonomo, al valore di mercato in euro alla data di incasso. Il valore di mercato così determinato diventa il costo fiscalmente riconosciuto per eventuali future plusvalenze da cessione delle medesime cripto.

Come si documenta il costo di acquisto di Bitcoin acquistati in più tranche?

Occorre conservare ogni ricevuta o estratto conto dell’exchange con data, quantità, prezzo unitario e commissioni per ciascun acquisto. In caso di metodo LIFO, la corrispondenza tra l’acquisto più recente e la cessione va mantenuta in un registro extracontabile. In mancanza di documentazione, il costo è presunto zero e l’intera plusvalenza è imponibile.

È possibile compensare minusvalenze da crypto con plusvalenze da azioni o ETF?

No. Le minusvalenze da cripto-attività (redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. c-sexies TUIR) non sono compensabili con plusvalenze da strumenti finanziari ordinari (azioni, ETF) e viceversa. Le perdite da cripto si compensano solo con future plusvalenze da cripto nello stesso anno e nei quattro successivi. Analogamente, le minusvalenze da azioni non riducono le plusvalenze da cripto.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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