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Visite mediche lavoro 2026: obblighi datore

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 26 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Visite mediche lavoro 2026: obblighi datore

La sorveglianza sanitaria è un obbligo del datore di lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) per tutti i lavoratori esposti a rischi specifici. Nel 2026 il medico competente esegue visite preventive, periodiche, al rientro da lunga assenza e alla cessazione del rapporto. Il giudizio di idoneità incide direttamente sulla prosecuzione del rapporto di lavoro.

  • Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria
  • Tipologie di visita e cadenza periodica
  • Giudizi di idoneità: idoneo, idoneo con prescrizioni, non idoneo
  • Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria

1. Sorveglianza sanitaria: quando è obbligatoria

L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a organizzare la sorveglianza sanitaria «per i lavoratori esposti ai rischi previsti dall’allegato 3B o comunque ogniqualvolta il medico competente, a seguito della valutazione dei rischi, la ritenga necessaria». Non si tratta quindi di un obbligo universale per tutti i lavoratori, ma specificamente legato alla presenza di rischi valutati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

I principali rischi che determinano l’obbligo di sorveglianza sanitaria includono:

  • Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni)
  • Lavoro notturno (art. 41 co. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008)
  • Uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali (art. 176 D.Lgs. 81/2008)
  • Lavori in quota, ambienti confinati, atmosfere esplosive
  • Movimentazione manuale dei carichi superiore ai limiti NIOSH
  • Esposizione ad amianto, piombo, cancerogeni e mutageni
DVR e sorveglianza sanitaria. Il DVR deve indicare espressamente i rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria e la periodicità delle visite. Un DVR che omette tale indicazione può costituire autonomo inadempimento sanzionabile, indipendentemente dall’effettiva esposizione al rischio dei lavoratori.

2. Tipologie di visita e il ruolo del medico competente

Il medico competente è un medico con specializzazione in medicina del lavoro o titolo equivalente, nominato dal datore di lavoro con contratto scritto. Non può essere il medico di base del lavoratore, né un medico del pronto soccorso o dell’ASL di riferimento (salvo in specifici contesti). Il medico competente redige il protocollo sanitario, articolato per tipologia di rischio, e lo aggiorna annualmente in relazione all’evoluzione del DVR.

Le tipologie di visita previste dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008 sono:

Tipologia di visita Momento Obbligo
Visita preventiva Prima dell’assunzione (o del cambio mansione) Si
Visita periodica Secondo la cadenza del protocollo sanitario (di norma annuale o biennale) Si
Visita al rientro da assenza Dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi Si (su richiesta lavoratore o datore)
Visita per cambio mansione Prima dell’adibizione a mansione con rischio diverso Si
Visita alla cessazione del rapporto Per esposizioni a determinate sostanze (amianto, piombo) Si per categorie specifiche
Visita su richiesta del lavoratore Quando il lavoratore ritiene sia correlata ai rischi professionali Si, se il medico valuta la correlazione

Costi delle visite

I costi della sorveglianza sanitaria sono integralmente a carico del datore di lavoro (art. 18 co. 1 lett. g D.Lgs. 81/2008). Non possono essere posti a carico del lavoratore, neppure parzialmente. Il tempo impiegato per le visite è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti, con diritto alla retribuzione ordinaria.

3. Giudizi di idoneità e conseguenze operative

Al termine di ogni visita, il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica (non all’attività lavorativa in generale). I possibili giudizi, ai sensi dell’art. 41 co. 6 D.Lgs. 81/2008, sono:

  • Idoneo: il lavoratore è idoneo alla mansione specifica senza limitazioni;
  • Idoneo con prescrizioni: il lavoratore è idoneo ma con limitazioni specifiche (es. non può sollevare pesi oltre una certa soglia, deve utilizzare specifici DPI);
  • Idoneo con limitazioni: variante del precedente, con limitazioni più ampie;
  • Non idoneo temporaneamente: il lavoratore non è idoneo per un periodo definito (es. per la durata di una terapia);
  • Non idoneo permanentemente: il lavoratore non è idoneo alla mansione in modo definitivo.

Esempio 1 — Idoneità con prescrizioni: gestione pratica

Un magazziniere di 45 anni riceve dal medico competente un giudizio di «idoneo con prescrizioni» per problemi alla schiena: non può sollevare carichi superiori a 10 kg e deve utilizzare una cintura lombare. Il datore deve adeguare le mansioni del lavoratore (es. assegnarlo al controllo qualità o alla gestione documentale del magazzino) e fornire i DPI prescritti. Il CCNL applicato (es. commercio) potrebbe prevedere che le mansioni dequalificanti rispetto alla qualifica originaria non comportino una riduzione della retribuzione se la causa è medica.

Esempio 2 — Non idoneità permanente: opzioni del datore

Un operaio addetto alla verniciatura riceve un giudizio di non idoneità permanente per la mansione a causa di sviluppo di sensibilizzazione chimica. Il datore deve valutare se esistono altre mansioni compatibili con le condizioni di salute del lavoratore (obbligo di repechage). Se non esistono mansioni alternative, il datore può procedere al licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 3 L. 604/1966), previo espletamento del tentativo di soluzione alternativa. Il licenziamento senza preventiva verifica del repechage è illegittimo.

4. Sanzioni e responsabilità del datore

Le violazioni degli obblighi di sorveglianza sanitaria sono sanzionate penalmente e amministrativamente dal D.Lgs. 81/2008. Le principali fattispecie sanzionatorie sono:

Violazione Sanzione Riferimento
Omessa nomina medico competente (se obbligatoria) Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.315-5.699 euro Art. 55 co. 5 lett. a D.Lgs. 81/2008
Omessa sorveglianza sanitaria Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.315-5.699 euro Art. 55 co. 5 lett. b
Adibizione lavoratore non idoneo alla mansione Arresto 2-4 mesi o ammenda 1.315-5.699 euro Art. 55 co. 5 lett. c
Mancata comunicazione giudizio al lavoratore Sanzione amministrativa 1.096-4.384 euro Art. 55 co. 6 D.Lgs. 81/2008

Le sanzioni sono raddoppiate in caso di violazione che abbia determinato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale. In sede penale, se l’omessa sorveglianza è causalmente collegata a un evento lesivo, il datore risponde dei reati di lesioni personali colpose o omicidio colposo (artt. 589-590 c.p.), che non ammettono la sostituzione con l’ammenda. Per la pianificazione complessiva degli adempimenti in materia di lavoro, si rimanda alla guida sulla gestione del lavoro agile 2026.

Hai dubbi sugli obblighi di sorveglianza sanitaria?

Un consulente del lavoro verifica la conformità del DVR agli obblighi di sorveglianza, supporta la nomina del medico competente e gestisce le procedure in caso di giudizio di non idoneità.

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Domande frequenti

La visita medica preventiva è obbligatoria per tutti i nuovi assunti?

No, la visita preventiva è obbligatoria solo se il lavoratore è esposto a rischi specifici previsti dal DVR e dal protocollo sanitario del medico competente. Un impiegato amministrativo che non usa videoterminali per più di 20 ore settimanali e non è esposto ad agenti chimici o fisici non è soggetto a sorveglianza sanitaria obbligatoria. Tuttavia, il medico competente può valutarne la necessità sulla base di rischi specifici dell’attività.

Chi sostiene il costo delle visite mediche obbligatorie?

Il costo è integralmente a carico del datore di lavoro, senza possibilità di rivalsa sul lavoratore. Sono a carico del datore anche le spese di eventuali accertamenti specialistici richiesti dal medico competente nell’ambito del protocollo sanitario (es. audiometrie, spirometrie, esami del sangue). Il lavoratore non può essere tenuto a sostenere neppure una quota simbolica.

Un lavoratore può rifiutare la visita medica?

No. La sorveglianza sanitaria è un obbligo cui il lavoratore deve sottoporsi quando disposta dal datore e prevista dal protocollo sanitario (art. 20 co. 2 lett. i D.Lgs. 81/2008). Il rifiuto ingiustificato costituisce inadempimento degli obblighi del lavoratore e può determinare provvedimenti disciplinari. Se l’esposizione al rischio lo impone, il datore non può adibire alla mansione un lavoratore che si rifiuta di sottoporsi alla visita.

Il giudizio di non idoneità permanente implica il licenziamento?

Non automaticamente. Il datore deve prima verificare se esistono altre mansioni compatibili con le condizioni di salute del lavoratore (obbligo di repechage, ricavato dall’art. 2103 c.c. e dall’art. 3 L. 604/1966). Solo se il repechage non è possibile il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (impossibilità sopravvenuta) è legittimo. La giurisprudenza richiede che il datore dimostri l’impossibilità concreta, non solo teorica, di adibire il lavoratore ad altre attività.

Quante volte all’anno deve essere effettuata la visita medica periodica?

La frequenza è stabilita dal medico competente nel protocollo sanitario, in funzione del tipo e del livello di rischio. La cadenza minima di norma è annuale per rischi elevati (es. esposizione a cancerogeni, rumore sopra i valori limite) e biennale per rischi minori (es. lavori su videoterminali). Il medico può stabilire frequenze più ravvicinate se le condizioni di salute del lavoratore lo richiedono.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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