Approfondimento

Ritenuta d’acconto professionisti 2026: calcolo e recupero

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 9 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Cos’è la ritenuta d’acconto e il suo fondamento normativo

La ritenuta d’acconto sui compensi professionali è un meccanismo di riscossione anticipata dell’IRPEF disciplinato dall’art. 25 del DPR 600/1973 (decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600). Il meccanismo si inserisce nel più ampio sistema delle ritenute alla fonte degli artt. 23–30 dello stesso DPR 600/1973, che regola l’obbligo del sostituto d’imposta di trattenere e versare imposte per conto del sostituito.

Il funzionamento è il seguente: quando un committente-sostituto d’imposta corrisponde un compenso a un lavoratore autonomo o professionista, è obbligato per legge a trattenere il 20% del compenso imponibile e versarlo direttamente all’Erario entro le scadenze previste. Il professionista riceve il netto del compenso, ma la ritenuta subita non è un’imposta definitiva: è un acconto sull’IRPEF che il professionista liquida in sede di dichiarazione dei redditi.

Dal punto di vista del professionista, la ritenuta d’acconto è un credito verso l’Erario: in fase di dichiarazione si scomputa dall’IRPEF lorda calcolata sui redditi dell’anno. Se le ritenute subite eccedono l’IRPEF dovuta, si genera un credito IRPEF rimborsabile o compensabile tramite modello F24 per altri tributi (art. 17 D.Lgs. 241/1997). La ratio del meccanismo è assicurare allo Stato un flusso costante di entrate senza attendere la dichiarazione dei redditi del professionista, che per i redditi 2026 verrebbe presentata nel 2027.

Per una comprensione completa delle aliquote IRPEF in cui si innesta la ritenuta d’acconto, è utile consultare la nostra guida su IRPEF 2026: aliquote, scaglioni e calcolo passo per passo.

Chi è obbligato ad applicare la ritenuta: il sostituto d’imposta

L’obbligo di applicare e versare la ritenuta grava sul committente-sostituto d’imposta, non sul professionista che emette la fattura. L’art. 25 DPR 600/1973 individua i soggetti che rivestono questa qualifica.

Sono obbligati ad applicare la ritenuta:

  • Società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A.) e società di persone (S.n.c., S.a.s.)
  • Enti pubblici e privati: comuni, regioni, enti previdenziali, associazioni, fondazioni, condomini
  • Imprenditori individuali con partita IVA in regime ordinario o semplificato
  • Professionisti con partita IVA in regime ordinario che si avvalgono a loro volta di altri professionisti
  • Condomini per i compensi corrisposti all’amministratore e ad altri professionisti
  • Studi associati, associazioni professionali e società tra professionisti (STP)

Non sono sostituti d’imposta e non devono applicare la ritenuta:

  • Le persone fisiche private che non esercitano né attività d’impresa né attività professionale autonoma (un privato che commissiona un sito web a un freelance, o incarica un avvocato per una lite personale)
  • I professionisti in regime forfettario: non sono sostituti d’imposta per le prestazioni che ricevono (art. 1, c. 69, L. 190/2014)
  • I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, per i compensi corrisposti a professionisti italiani, salvo diversa previsione convenzionale

Un errore frequente riguarda i condomini: un condomino-privato che commissiona una perizia tecnica in proprio non è sostituto d’imposta. Il condominio come ente che paga l’amministratore o un geometra per lavori condominiali è invece sostituto d’imposta e deve applicare la ritenuta. La distinzione è confermata dalla Circolare AdE n. 56/E del 2009.

Su quali compensi si applica la ritenuta e la base imponibile

La ritenuta del 20% si applica ai compensi per lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (DPR 917/86), ossia i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Rientrano in questa categoria:

  • Compensi a professionisti con partita IVA in regime ordinario: avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, consulenti, grafici, informatici
  • Compensi per lavoro autonomo occasionale, anche al di sotto del limite di 5.000 euro (art. 67, c. 1, lett. l, TUIR): la ritenuta del 20% è comunque dovuta; sotto 5.000 euro manca solo l’obbligo previdenziale INPS
  • Agenti e rappresentanti di commercio: aliquota del 23% ma applicata al 50% della provvigione per i monomandatari, o al 20% per i plurimandatari (art. 25-bis DPR 600/1973)
  • Collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.): aliquota 20%, codice tributo diverso (1001)

La base imponibile: compenso e contributo previdenziale, mai l’IVA

La ritenuta va calcolata sul compenso imponibile al netto dell’IVA. L’IVA non entra mai nella base di calcolo. Entrano invece nella base:

  • Il compenso professionale lordo
  • I contributi previdenziali in rivalsa addebitati al committente (es. il 4% della Cassa Forense per gli avvocati, il 4% della Cassa di Previdenza per i dottori commercialisti)

I rimborsi spese analitici documentati a piè di lista, se chiaramente identificati in fattura con allegazione dei giustificativi, sono esclusi dalla base imponibile della ritenuta, come chiarito dalla Risoluzione AdE n. 70/E del 2007. I rimborsi forfettari non documentati ne fanno invece parte.

Tre esempi numerici completi con calcoli passo per passo

Esempio 1 – Fattura di un avvocato in regime ordinario

Una S.r.l. riceve una fattura da un avvocato iscritto all’Ordine, in regime ordinario:

  • Compenso professionale: 2.000,00 €
  • Contributo integrativo Cassa Forense 4%: 80,00 €
  • Imponibile IVA: 2.080,00 €
  • IVA 22%: 457,60 €
  • Totale fattura: 2.537,60 €

Calcolo della ritenuta:

  • Base imponibile ritenuta: 2.000,00 € + 80,00 € = 2.080,00 € (compenso + contributo Cassa)
  • Ritenuta 20%: 2.080,00 × 0,20 = 416,00 €

La S.r.l. paga all’avvocato: 2.537,60 € − 416,00 € = 2.121,60 € e versa entro il 16 del mese successivo al pagamento 416,00 € all’Erario tramite F24, codice tributo 1040.

Esempio 2 – Consulente con rimborso spese documentate

Un ente pubblico paga un consulente informatico in regime ordinario con rimborso spese analitiche documentate:

  • Compenso professionale: 1.500,00 €
  • Rimborso spese documentate (biglietti treno, hotel): 300,00 €
  • Imponibile IVA: 1.800,00 €
  • IVA 22%: 396,00 €
  • Totale fattura: 2.196,00 €

Le spese rimborsate a piè di lista con ricevute allegate sono escluse dalla base imponibile della ritenuta:

  • Base imponibile ritenuta: 1.500,00 € (solo compenso)
  • Ritenuta 20%: 1.500,00 × 0,20 = 300,00 €
  • Il consulente incassa: 2.196,00 € − 300,00 € = 1.896,00 €

Se le stesse spese fossero state incluse in un compenso forfettario senza documentazione separata, sarebbero rientrate nella base imponibile, portando la ritenuta a 360,00 €.

Esempio 3 – Agente di commercio monomandatario

Un’azienda corrisponde provvigioni a un agente di commercio monomandatario:

  • Provvigione lorda: 3.000,00 €
  • IVA 22%: 660,00 €
  • Totale fattura: 3.660,00 €

Per gli agenti monomandatari si applica l’art. 25-bis DPR 600/1973:

  • Base imponibile ritenuta: 50% × 3.000,00 € = 1.500,00 €
  • Aliquota ritenuta: 23%
  • Ritenuta: 1.500,00 € × 0,23 = 345,00 € (equivalente all’11,5% della provvigione lorda)
  • L’agente incassa: 3.660,00 € − 345,00 € = 3.315,00 €

Per un agente plurimandatario la base è il 20% della provvigione: 3.000 × 20% = 600 €; ritenuta 23% × 600 = 138 €, pari al 4,6% della provvigione lorda. La differenza di trattamento riflette la presunzione normativa che il monomandatario abbia costi inferiori rispetto al plurimandatario.

I professionisti esenti: il regime forfettario

I professionisti che applicano il regime forfettario (art. 1, commi 54–89, Legge n. 190/2014) sono esenti dalla ritenuta d’acconto. L’esenzione è sancita dall’art. 1, comma 67, Legge 190/2014: i contribuenti forfettari non subiscono ritenute alla fonte sui compensi percepiti nell’esercizio dell’attività agevolata.

Quando un professionista forfettario emette fattura, deve indicare la seguente dicitura obbligatoria:

«Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54–89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 190/2014.»

Il committente che riceve questa dicitura è legittimato — e tenuto — a non applicare la ritenuta. Non è necessario richiedere ulteriori attestazioni: la dicitura in fattura costituisce autocertificazione sufficiente ai sensi della Circolare AdE n. 7/E del 2018. Alcuni committenti strutturati chiedono comunque una dichiarazione scritta di conferma dello status forfettario, il che è lecito ma non obbligatorio.

Se per errore la ritenuta viene applicata a un forfettario, questi non può recuperarla in dichiarazione: il regime forfettario prevede un’imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi 5 anni) che assorbe tutte le imposte sul reddito, e il modello Redditi non prevede la sezione per le ritenute d’acconto in questo regime. La ritenuta subita per errore va recuperata tramite istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 38 DPR 602/1973: procedura lunga e macchinosa, che si vuole evitare. Per approfondire le regole e i limiti del regime agevolato consulta la nostra guida al Regime Forfettario 2026: Guida Completa.

Quando e come il committente versa la ritenuta

Il sostituto d’imposta è obbligato a versare le ritenute operate entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso (art. 8 D.Lgs. 175/2014; art. 3 D.Lgs. 241/1997). Il momento rilevante è il pagamento effettivo del compenso, non l’emissione della fattura. Se il committente paga la fattura il 10 aprile 2026, la ritenuta va versata entro il 18 maggio 2026 (il 16 è sabato, proroga al lunedì).

Il versamento avviene esclusivamente tramite modello F24, indicando il periodo di riferimento (mese e anno del pagamento) e il codice tributo specifico per categoria.

Tipo di compenso Aliquota ritenuta Codice tributo F24 Note
Lavoro autonomo abituale (professionisti ordinari) 20% 1040 Art. 25 DPR 600/1973
Lavoro autonomo occasionale 20% 1040 Art. 67, c. 1, lett. l, TUIR
Agenti monomandatari 23% su 50% provvigione 1038 Art. 25-bis DPR 600/1973
Agenti plurimandatari 23% su 20% provvigione 1038 Art. 25-bis DPR 600/1973
Collaboratori coordinati e continuativi 20% 1001 Con addizionale regionale e comunale
Professionisti non residenti (senza convenzione) 30% 1040 Ritenuta a titolo d’imposta (definitiva)

Il sostituto cumula tutte le ritenute operate nel mese solare e versa in un unico F24. Se in un mese non viene corrisposto alcun compenso soggetto a ritenuta, non è dovuto alcun versamento: non esiste un F24 a zero obbligatorio per le ritenute professionali. La compensazione con crediti di altri tributi è consentita, purché non vi siano debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro (art. 31, c. 1, D.L. 78/2010).

La Certificazione Unica (CU): obbligo del sostituto e diritti del professionista

Ogni anno il sostituto d’imposta è tenuto a emettere la Certificazione Unica (CU), il documento che attesta i compensi corrisposti e le ritenute operate nell’anno precedente. La disciplina è contenuta nell’art. 4 DPR 322/1998, integrato dalle semplificazioni del D.Lgs. 175/2014.

Le scadenze per la CU 2026 (relativa ai compensi dell’anno 2025) sono:

  • Consegna al professionista: entro il 17 marzo 2026 (il 16 marzo è domenica)
  • Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate: entro il 17 marzo 2026 per le CU con dati utilizzabili nel 730 precompilato; entro il 31 ottobre 2026 per le CU relative a redditi non utilizzabili nel 730

La CU contiene i dati anagrafici del sostituto e del sostituito, l’ammontare lordo dei compensi corrisposti, le ritenute a titolo di acconto operate e i contributi previdenziali eventualmente trattenuti. È il documento che il professionista usa per compilare la propria dichiarazione dei redditi.

Sanzioni per il sostituto: la mancata o tardiva trasmissione telematica della CU è punita con 100 euro per ogni certificazione, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto (art. 4, c. 6-quinquies, DPR 322/1998). La sanzione si riduce a 33 euro se la trasmissione avviene entro 60 giorni dalla scadenza. Se il sostituto non rilascia la CU, il professionista può ricostruire le ritenute dalle proprie fatture, ma deve verificare che le ritenute risultino effettivamente versate consultando il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Come il professionista recupera le ritenute in dichiarazione

Il professionista in regime ordinario che ha subito ritenute nel corso del 2026 le recupera nella dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF 2027) con il seguente meccanismo:

  • Calcolo del reddito di lavoro autonomo nel Quadro RE: differenza tra compensi percepiti in cassa e spese deducibili inerenti (art. 54 TUIR)
  • Il reddito del Quadro RE confluisce nel reddito complessivo del Quadro RN
  • Sul reddito complessivo si calcola l’IRPEF lorda per scaglioni 2026: 23% fino a 28.000 €, 35% da 28.001 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 €
  • Si detraggono le detrazioni spettanti (oneri, carichi familiari, detrazione per lavoro autonomo ex art. 13 TUIR)
  • Si ottiene l’IRPEF netta dovuta
  • Dalle imposte dovute si scomputano le ritenute subite nell’anno, indicate nella sezione ritenute del Quadro RN
  • Se IRPEF dovuta > ritenute subite: il professionista paga il saldo a giugno 2027
  • Se IRPEF dovuta < ritenute subite: si genera un credito IRPEF, rimborsabile o compensabile in F24

Esempio di recupero ritenute: un praticante commercialista in regime ordinario ha nel 2026 compensi percepiti di 60.000 € e spese deducibili di 12.000 €. Reddito di lavoro autonomo: 48.000 €. Ritenute subite nell’anno: 8.400 € (20% di 42.000 € effettivamente soggetti a ritenuta, con parte di committenti privati non sostituti). IRPEF lorda: (23% × 28.000 €) + (35% × 20.000 €) = 6.440 € + 7.000 € = 13.440 €. Dopo detrazione lavoro autonomo residua (circa 750 €): IRPEF netta 12.690 €. Saldo da versare a giugno 2027: 12.690 € − 8.400 € = 4.290 €. Le ritenute hanno anticipato il 66% dell’imposta dovuta, alleggerendo il flusso di cassa del professionista in sede di dichiarazione.

Casi particolari ed eccezioni

1. Professionista non residente in Italia

Se il committente italiano paga un compenso a un professionista non residente privo di stabile organizzazione in Italia, la ritenuta è a titolo d’imposta (definitiva, non di acconto) con aliquota del 30% ai sensi dell’art. 25, c. 2, DPR 600/1973. Se esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e il Paese di residenza del professionista, l’aliquota può essere ridotta o azzerata previa presentazione del certificato di residenza fiscale estera. La Circolare AdE n. 47/E del 2003 dettaglia i requisiti documentali.

2. Compensi corrisposti a società di capitali

Se il committente paga un compenso a una società di capitali (es. una S.r.l. di consulenza), la ritenuta del 20% non si applica: l’art. 25 DPR 600/1973 riguarda solo i compensi a persone fisiche per redditi di lavoro autonomo. Il compenso a una S.r.l. è un costo deducibile per il committente senza ritenuta. Diverso è il caso dei compensi agli amministratori persone fisiche di S.r.l., che soggiacciono a ritenuta (codice 1040 se configurabile come lavoro autonomo, 1001 se assimilato a lavoro dipendente).

3. Omessa applicazione della ritenuta da parte del committente

Se il committente omette di applicare la ritenuta, la responsabilità primaria è la sua: deve versare la ritenuta omessa più le sanzioni dal 20% al 30% dell’importo non ritenuto (art. 14 D.Lgs. 471/1997). Tuttavia, se il professionista ha già dichiarato e versato l’IRPEF corrispondente al compenso ricevuto, il Fisco non può pretendere la stessa imposta due volte. In quel caso il committente deve la sanzione ma non l’imposta già assolta. Questa posizione è confermata dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione.

4. Regime transitorio: dal forfettario all’ordinario nel corso dell’anno

Un professionista che nel corso del 2026 esce dal regime forfettario (per superamento del limite di 85.000 euro o per perdita di un requisito) deve informare i propri committenti del cambio di regime affinché inizino ad applicare la ritenuta sulle fatture successive. Le fatture emesse nei mesi in regime forfettario restano senza ritenuta; le fatture emesse in regime ordinario la includono. In caso di versamenti omessi o tardivi in questa fase di transizione, è opportuno valutare il ravvedimento operoso 2026, che consente di regolarizzare con sanzioni significativamente ridotte rispetto all’accertamento.

5. Ritenuta su acconti e anticipi

La ritenuta si applica nel momento del pagamento, indipendentemente dall’emissione della fattura. Se un committente corrisponde un acconto su una prestazione non ancora completata, la ritenuta deve essere operata sull’acconto al momento del pagamento. Quando viene emessa la fattura finale, la ritenuta si calcola solo sul saldo residuo già corrisposto. Questo principio di cassa è coerente con l’art. 54 TUIR che regola i redditi di lavoro autonomo.

6. Piattaforme digitali e intermediari

Quando i compensi professionali transitano attraverso piattaforme digitali o marketplace, occorre stabilire chi è il sostituto d’imposta. La regola generale è che il sostituto è il soggetto che eroga materialmente il pagamento. Con la Direttiva DAC7, recepita con D.Lgs. 32/2023, le piattaforme digitali hanno nuovi obblighi di comunicazione dei dati sui prestatori di servizi all’Agenzia delle Entrate. Per i compensi su piattaforme internazionali, la ritenuta si applica solo se il pagamento transita da un sostituto d’imposta residente in Italia.

Errori comuni e come evitarli

  • Calcolare la ritenuta sull’importo IVA inclusa: errore che genera ritenute eccessive. La base è sempre il compenso + eventuale contributo previdenziale, mai l’IVA.
  • Non verificare lo status del professionista: applicare la ritenuta a un forfettario crea un danno economico al professionista e un’irregolarità fiscale difficile da sanare.
  • Versamento con codice tributo errato: usare 1001 invece di 1040 genera incongruenze rilevabili in fase di controllo automatico ex art. 36-bis DPR 600/1973.
  • Non emettere la CU entro i termini: la sanzione di 100 euro per CU è cumulativa; per committenti con molti professionisti può raggiungere importi significativi.
  • Professionista che omette le ritenute in dichiarazione: le ritenute subite non dichiarate sono un credito fiscale perso. Vanno sempre indicate nel modello Redditi PF, anche quando si ritiene di non avere IRPEF da versare.

Domande frequenti (FAQ)

Devo applicare la ritenuta se pago un libero professionista tramite PayPal o Satispay?

Sì. Il mezzo di pagamento non rileva ai fini dell’obbligo di ritenuta. Ciò che conta è la qualifica del soggetto che paga (sostituto d’imposta) e del soggetto che riceve (professionista in regime ordinario). Che il pagamento avvenga tramite bonifico SEPA, PayPal, Satispay o assegno, l’obbligo di ritenuta rimane invariato. Il momento rilevante è il pagamento effettivo, non l’emissione della fattura. Attenzione: per compensi superiori a 1.000 euro il pagamento in contanti è comunque vietato per legge (art. 49 D.Lgs. 231/2007, modificato dalla Legge di Bilancio 2023).

Un condominio che paga un idraulico deve applicare la ritenuta?

Dipende dalla natura della prestazione e dal regime fiscale del prestatore. Se l’idraulico opera come artigiano-imprenditore (ditta individuale con reddito d’impresa), la ritenuta del 20% non si applica: l’art. 25 DPR 600/1973 riguarda esclusivamente i redditi di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR. Se invece l’idraulico opera come professionista autonomo (raro in questa categoria), la ritenuta è dovuta. Il condominio deve verificare la natura del reddito del prestatore, desumibile dalla tipologia di soggetto e dal codice ATECO indicato nella partita IVA.

Cosa succede se dimentico di versare la ritenuta entro il 16 del mese?

Il versamento tardivo comporta sanzioni per omesso versamento: 30% dell’importo non versato (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) è possibile regolarizzare con sanzione ridotta: 0,1% per giorno fino a 14 giorni di ritardo (max 1,4%); 1,5% dal 15° al 30° giorno; 1,67% dal 31° al 90° giorno; 3,75% oltre 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione. A questi valori vanno aggiunti gli interessi legali maturati (tasso 2026 da verificare con decreto MEF di fine 2025).

Il forfettario può chiedere al committente di applicare comunque la ritenuta?

No. L’esenzione dalla ritenuta per i contribuenti in regime forfettario non è facoltativa: è un regime obbligatorio collegato allo status fiscale del professionista. Il forfettario non può rinunciare all’esenzione, né il committente può applicare la ritenuta su richiesta del professionista senza incorrere in irregolarità. Se per qualsiasi motivo la ritenuta viene erroneamente applicata e versata all’Erario, la strada per recuperarla è esclusivamente l’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973, con tempi mediamente superiori ai 12 mesi.

Come verifico se il committente ha versato le ritenute all’Erario?

Il professionista può verificare le ritenute versate per suo conto accedendo al cassetto fiscale sul portale dell’Agenzia delle Entrate (sezione Dichiarazioni – Ritenute). Dal 2020 i dati delle CU trasmesse dai sostituti d’imposta sono disponibili nel cassetto fiscale entro la data di scadenza della trasmissione telematica. Se emerge una discrepanza tra le ritenute risultanti dal cassetto fiscale e quelle indicate in dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può avviare un controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Il professionista deve dichiarare solo le ritenute effettivamente versate.

Ho ricevuto compensi da un committente estero: devo subire la ritenuta?

Un committente estero non residente in Italia e privo di stabile organizzazione non è sostituto d’imposta ai sensi della normativa italiana e quindi non opera ritenute. Il professionista italiano che riceve compensi dall’estero dovrà dichiarare il reddito nel Quadro RE senza ritenute a credito, e versare l’IRPEF per intero. Se il committente estero ha operato ritenute nel proprio Paese, il professionista italiano può detrarre le imposte pagate all’estero ai sensi dell’art. 165 TUIR (credito per imposte estere), presentando la documentazione attestante l’effettivo pagamento all’estero.

Cosa cambia nel 2026 rispetto agli anni precedenti?

Non ci sono modifiche strutturali all’aliquota del 20%: la disciplina base dell’art. 25 DPR 600/1973 rimane invariata. La Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) non ha modificato le aliquote di ritenuta sui compensi professionali. Il limite di 85.000 euro per il regime forfettario, che esclude i contribuenti forfettari dall’obbligo di ritenuta, è confermato per il 2026. La revisione complessiva del sistema delle ritenute resta nel perimetro della delega fiscale (L. 111/2023), il cui iter attuativo è ancora in corso.

Un’associazione no profit deve applicare la ritenuta ai professionisti che incarica?

Sì. Gli enti non commerciali — associazioni culturali, sportive, di volontariato, OdV, APS, fondazioni — sono sostituti d’imposta ai sensi degli artt. 23 e 25 DPR 600/1973 quando erogano compensi a lavoratori autonomi. L’obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che l’associazione abbia o meno scopo di lucro. Fanno eccezione le associazioni di dimensioni minime che non hanno mai erogato compensi a professionisti e non dispongono di codice fiscale strutturato, ma si tratta di casi marginali da verificare con un consulente case by case.

Conclusioni operative

La ritenuta d’acconto del 20% sui compensi professionali è un meccanismo normativo ben definito ma spesso mal gestito nella pratica. I punti chiave per il 2026 sono:

  • Verificare sempre se il committente è sostituto d’imposta prima di assumere che la ritenuta sia o non sia dovuta
  • Calcolare la ritenuta su compenso e contributo previdenziale, mai sull’IVA
  • Verificare la presenza della dicitura di esenzione per i forfettari prima di non applicare la ritenuta
  • Versare tramite F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento, con il corretto codice tributo (1040 per i professionisti ordinari)
  • Rilasciare la CU entro il 17 marzo 2026 per i compensi 2025 e trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate
  • Dichiarare tutte le ritenute subite nel modello Redditi PF per recuperarle integralmente in sede di liquidazione IRPEF

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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