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Regime impatriati 2026: esenzione 50%, requisiti e calcolo del risparmio

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Regime impatriati 2026: esenzione 50%, requisiti e calcolo del risparmio
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Luglio 2026🔄 Aggiornato il 5 Luglio 2026
Fiscalità internazionale

Regime impatriati 2026: esenzione 50%, requisiti e calcolo del risparmio

Chi rientra in Italia per lavorare può tassare solo la metà del proprio reddito — il 40% se ha un figlio minore — fino a 600.000 € l’anno, per cinque periodi d’imposta. Il nuovo regime dell’art. 5 D.Lgs. 209/2023 è più selettivo del precedente: ecco requisiti, durata, cause di decadenza e un calcolo concreto del risparmio.

Come funziona il regime impatriati nel 2026?

I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono all’IRPEF solo per il 50% (per il 40% con un figlio minore), entro il limite di 600.000 € l’anno. Serve: non essere stati residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti (6 o 7 se si lavora per lo stesso datore/gruppo), impegno a restare almeno 4 anni, attività svolta prevalentemente in Italia e requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Dura 5 periodi d’imposta (anno del trasferimento + 4).

1. Il nuovo regime in sintesi

Dal periodo d’imposta 2024 il regime dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (attuazione della riforma della fiscalità internazionale), che ha sostituito il precedente e più generoso art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (esenzioni fino al 70-90%, ormai riservato a chi vi era già dentro). Il nuovo regime è più selettivo, ma resta uno degli strumenti di pianificazione più potenti per chi rientra: dimezza l’imponibile IRPEF dei redditi di lavoro per cinque anni.

2. Requisiti di accesso

RequisitoDettaglio
Residenza estera pregressa3 periodi d’imposta prima del trasferimento. Salgono a 6 se in Italia si lavora per lo stesso soggetto (o gruppo) per cui si lavorava all’estero, e a 7 se per quel soggetto/gruppo si era già lavorato in Italia prima dell’espatrio
Permanenza minimaImpegno a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni
Luogo di lavoroAttività prestata prevalentemente in Italia nel periodo d’imposta
QualificazioneRequisiti di elevata qualificazione o specializzazione (D.Lgs. 108/2012 e D.Lgs. 206/2007: laurea + qualifica professionale superiore o esperienza equiparata)

3. Redditi agevolati e tetto di 600.000 €

Sono agevolati i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati (es. amministratori) e i redditi di lavoro autonomo da arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 €. Restano fuori i redditi d’impresa, i dividendi e i redditi finanziari, che seguono le regole ordinarie (per questi ultimi vedi la guida alla fiscalità degli investimenti).

4. Quanto si risparmia: calcolo concreto

Dirigente che rientra dall’estero nel 2026 con RAL di 150.000 €. Con il regime impatriati l’imponibile IRPEF scende a 75.000 €. Applicando i tre scaglioni IRPEF (23% fino a 28.000 €, 33% fino a 50.000 €, 43% oltre), al lordo di addizionali e detrazioni:

Senza regimeCon impatriati (50%)
Imponibile IRPEF150.000 €75.000 €
IRPEF lorda56.700 €24.450 €
Risparmio annuo≈ 32.250 € (oltre 160.000 € nei 5 anni)

Con un figlio minore l’imponibile scende al 40% (60.000 €): IRPEF lorda ≈ 18.440 €, risparmio annuo ≈ 38.700 €.

5. Durata e decadenza

  • Il regime si applica per 5 periodi d’imposta: quello del trasferimento e i quattro successivi;
  • una proroga transitoria di 3 anni riguarda solo chi aveva acquistato l’abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 (caso ormai residuale);
  • decadenza: se la residenza fiscale in Italia non viene mantenuta per almeno 4 anni, si perdono i benefici retroattivamente, con recupero delle imposte e interessi.

6. Smart working e datore estero

L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 2 del 12 gennaio 2026) ha confermato che il lavoro agile non preclude l’accesso: anche chi resta alle dipendenze di un datore con sede all’estero può fruire del regime, purché l’attività sia svolta prevalentemente dal territorio italiano.

7. Impatriati o flat tax neo-residenti?

I due regimi rispondono a profili diversi e — per ora — possono coesistere:

Impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023)Neo-residenti (art. 24-bis TUIR)
Su cosa agisceRedditi di lavoro italianiRedditi esteri di ogni tipo
BeneficioImponibile al 50% (40% con figlio minore), tetto 600.000 €Imposta fissa 300.000 €/anno (trasferimenti dal 2026)
Profilo tipicoDirigenti, professionisti, quadri che rientranoGrandi patrimoni con redditi esteri elevati
Durata5 anniFino a 15 anni

L’Agenzia ha ammesso il cumulo dei due regimi su categorie reddituali distinte (risposta n. 16/E/2025), ma il D.L. 38/2026 lo ha vietato per i trasferimenti successivi al 31 dicembre 2026. Approfondisci nella guida alla flat tax neo-residenti.

Fonti normative

Stai pianificando il rientro in Italia?
Il momento del trasferimento, il datore di lavoro e la struttura del pacchetto retributivo cambiano radicalmente il beneficio: la pianificazione va fatta prima del rientro.

Parla con un esperto di fiscalità internazionale →

Domande frequenti

Rientro per lavorare con la stessa azienda: quanti anni di estero servono?

6 periodi d’imposta se all’estero lavoravi già per lo stesso datore o gruppo e in Italia prosegui con loro; 7 se per quel gruppo avevi già lavorato in Italia prima di espatriare. Negli altri casi bastano 3.

Cosa succede se lascio l’Italia dopo due anni?

Si decade dal regime con effetto retroattivo: le imposte risparmiate vengono recuperate con i relativi interessi. L’impegno minimo di residenza è di 4 anni.

Il bonus vale anche per i redditi da investimenti?

No: dividendi, interessi e plusvalenze seguono la tassazione ordinaria (26%, con le regole di capital gain e compensazione). Il regime copre solo lavoro dipendente, assimilati e lavoro autonomo professionale.

Chi si è trasferito nel 2023 col vecchio regime cosa applica?

Continua col vecchio art. 16 D.Lgs. 147/2015 (esenzione 70%, o 90% al Sud) fino a naturale scadenza, incluse le eventuali proroghe già maturate. Il nuovo regime vale per i trasferimenti dal 2024.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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