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IRPEF 2026: scaglioni, calcolo e detrazioni con esempi

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Dicembre 2025🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

IRPEF 2026: scaglioni, calcolo dell’imposta e detrazioni con esempi pratici

Con la Legge di Bilancio 2026 la struttura IRPEF resta articolata su tre scaglioni (23%, 35%, 43%), ma cambiano alcune detrazioni da lavoro e i bonus collegati. Vediamo come calcolare l’imposta lorda, applicare le detrazioni e arrivare al netto, con tre esempi numerici.

  • Scaglioni 2026: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000, 43% oltre
  • Detrazione lavoro dipendente massima 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito
  • No-tax area dipendenti fino a 8.500 euro (pensionati 8.500, autonomi 5.500)
  • Bonus 100 euro mensili in busta paga riservato ai redditi sotto 28.000 euro

1. Cos’è l’IRPEF e chi la paga

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è il tributo personale, progressivo e diretto disciplinato dal D.P.R. 917/1986 (TUIR). Si applica a tutti i soggetti residenti in Italia sui redditi ovunque prodotti (worldwide taxation) e ai non residenti sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 3 TUIR. La progressività attua il principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.): chi ha redditi più alti paga un’aliquota marginale crescente.

Le sei categorie di reddito tassate ai fini IRPEF (art. 6 TUIR) sono: redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d’impresa e diversi. La somma di queste voci, al netto di oneri deducibili e della deduzione per abitazione principale, costituisce il reddito complessivo su cui si applicano gli scaglioni.

Restano fuori dal campo IRPEF i redditi soggetti a regimi sostitutivi (es. cedolare secca al 21% o 10%, regime forfettario al 5% o 15%, capital gain al 26%, BTP al 12,5%) che pagano un’imposta a parte e non si cumulano con gli scaglioni.

2. Scaglioni e aliquote 2026

La Legge di Bilancio 2026 conferma la struttura a tre scaglioni introdotta nel 2024 e stabilizzata negli anni successivi. Le aliquote applicabili al reddito complessivo netto sono indicate nella tabella seguente.

Scaglione di redditoAliquota 2026Imposta cumulata a fine scaglione
Fino a 28.000 euro23%6.440 euro
Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro35%14.140 euro
Oltre 50.000 euro43%progressiva

A queste aliquote si aggiungono le addizionali regionale e comunale, che variano da Comune a Comune e da Regione a Regione (range tipico 1,23% – 3,33% regionale e 0% – 0,9% comunale).

Attenzione. L’aliquota è marginale: si applica solo allo scaglione di reddito eccedente la soglia, non all’intero reddito. Un contribuente con 30.000 euro paga 23% sui primi 28.000 e 35% solo sui 2.000 eccedenti.

3. Calcolo imposta lorda: il metodo passo passo

Il procedimento di calcolo IRPEF, previsto dall’art. 11 TUIR, si articola in cinque fasi:

Fase 1 – Reddito complessivo. Si sommano i redditi delle sei categorie. Per i lavoratori dipendenti coincide con il CU rilasciato dal datore (al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente).

Fase 2 – Oneri deducibili (art. 10 TUIR). Si sottraggono contributi previdenziali volontari, assegno coniuge separato, contributi a fondi pensione fino a 5.164,57 euro/anno, contributi assistenza sanitaria fino a 3.615,20 euro, deduzione abitazione principale e altre voci. Si ottiene il reddito imponibile.

Fase 3 – Imposta lorda. Si applicano le aliquote per scaglioni al reddito imponibile.

IRPEF lorda = 23% x (reddito fino a 28.000) + 35% x (quota tra 28.000 e 50.000) + 43% x (quota oltre 50.000)

Fase 4 – Detrazioni d’imposta. Si sottraggono le detrazioni per tipo di reddito (lavoro, pensione, autonomo), per familiari a carico e per oneri (19%, 26%, 30%, 50%, 65%, 75%). Si ottiene l’imposta netta.

Fase 5 – Scomputo crediti e ritenute. Si sottraggono le ritenute IRPEF già subite in corso d’anno (es. 1.000 euro al mese dal datore) e i crediti d’imposta (es. credito per redditi esteri art. 165 TUIR). Si ottiene il saldo a debito o a credito da liquidare in dichiarazione.

4. Detrazioni per tipologia di reddito

L’art. 13 TUIR riconosce detrazioni decrescenti al crescere del reddito, riferite alle tre macro-categorie: lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo/altri redditi.

CategoriaReddito di riferimentoDetrazione 2026
Lavoro dipendenteFino a 15.000 euro1.955 euro
Lavoro dipendente15.001 – 28.000 eurodecrescente
Lavoro dipendente28.001 – 50.000 eurodecrescente fino a 0
PensioneFino a 8.500 euro1.955 euro (no-tax area)
Lavoro autonomoFino a 5.500 euro1.265 euro (no-tax)

La detrazione per lavoro dipendente di 1.955 euro fino a 15.000 euro di reddito determina la no-tax area dipendenti a circa 8.500 euro (l’imposta lorda al 23% su 8.500 euro è 1.955 euro, integralmente azzerata dalla detrazione).

Per il 2026 è confermata anche l’integrazione speciale (cosiddetto bonus 100 euro): un’ulteriore somma forfettaria mensile di 100 euro (1.200 euro/anno) erogata in busta paga ai dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro, decrescente fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

5. Detrazioni per familiari a carico

L’art. 12 TUIR disciplina le detrazioni per carichi di famiglia. Dal 1 marzo 2022, con l’introduzione dell’Assegno Unico Universale, la detrazione per figli fiscalmente a carico è stata soppressa per i figli di età inferiore a 21 anni. Resta in vigore solo per figli over 21 a carico, per il coniuge non separato e per gli altri familiari conviventi.

Il limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico è di 2.840,51 euro annui (4.000 euro se figlio fino a 24 anni). Importi 2026:

  • Coniuge a carico: detrazione base 800 euro, decrescente in base al reddito del contribuente, fino ad azzerarsi a 80.000 euro.
  • Figlio over 21 a carico: detrazione 950 euro per figlio, decrescente; maggiorata a 1.220 euro se figlio di età inferiore a 3 anni (rilevante solo per casi residui pre-AUU).
  • Altri familiari conviventi: 750 euro per ogni familiare.
Attenzione. L’Assegno Unico Universale (D.Lgs. 230/2021), erogato direttamente dall’INPS, ha sostituito ANF, premio nascita, bonus bebè e le detrazioni IRPEF per figli minori di 21 anni. L’importo varia in base a ISEE 2026.

6. Detrazioni per oneri (19%, 26%, 30%)

L’art. 15 TUIR elenca le spese che danno diritto a una detrazione del 19% (alcune al 26%, 30%, 35%) dal totale dell’imposta lorda. Le principali per il 2026 sono:

  • Spese mediche: 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro/anno. Le spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro si possono ripartire in 4 quote annuali.
  • Interessi mutuo prima casa: 19% sugli interessi passivi e oneri accessori, limite massimo 4.000 euro/anno (detrazione max 760 euro).
  • Spese veterinarie: 19% sulla parte eccedente 129,11 euro, fino a un massimo di 550 euro.
  • Spese scolastiche secondarie: 19% fino a 1.000 euro per ciascun figlio.
  • Spese universitarie: 19% entro i limiti stabiliti annualmente dal MUR.
  • Erogazioni liberali ONLUS: 30% o 35% in alternativa alla deducibilità (D.Lgs. 117/2017).
  • Bonus edilizi: 50% ristrutturazioni (art. 16-bis TUIR), 65% ecobonus, 75% sismabonus.

Importante novità 2026: dal 2025 è confermato il tetto generale alle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro (D.Lgs. 216/2023, art. 1 c. 10): l’importo massimo detraibile per oneri viene rimodulato in funzione del reddito e del numero di familiari, fino ad azzerarsi per redditi oltre 100.000 euro per alcune voci.

7. Tre esempi numerici completi 2026

Esempio 1 – Dipendente con 25.000 euro lordi annui

Marco è impiegato amministrativo, reddito complessivo 25.000 euro, nessun familiare a carico, spese mediche 800 euro nell’anno.

  • IRPEF lorda: 23% x 25.000 = 5.750 euro
  • Detrazione lavoro dipendente: 1.910 x [(28.000-25.000)/(28.000-15.000)] + 1.955 ≈ 1.910 euro (calcolo decrescente art. 13 c. 1 lett. b TUIR)
  • Detrazione spese mediche: 19% x (800 – 129,11) = 127,46 euro
  • Imposta netta: 5.750 – 1.910 – 127,46 = 3.712,54 euro
  • Bonus 100 euro mensili = 1.200 euro/anno (reddito sotto 28.000)

Esempio 2 – Pensionato con 35.000 euro annui e coniuge a carico

Anna è pensionata, reddito complessivo 35.000 euro, coniuge a carico (reddito sotto 2.840 euro), nessun figlio.

  • IRPEF lorda: 23% x 28.000 + 35% x 7.000 = 6.440 + 2.450 = 8.890 euro
  • Detrazione pensione decrescente: stimata circa 700 euro
  • Detrazione coniuge a carico (decrescente sul reddito 35.000): circa 690 euro
  • Imposta netta stimata: 8.890 – 700 – 690 = 7.500 euro

Esempio 3 – Lavoratore con 65.000 euro e mutuo prima casa

Luigi, dirigente, reddito 65.000 euro, mutuo prima casa con interessi annui 3.500 euro, spese mediche 500 euro, figlio universitario over 21 a carico.

  • IRPEF lorda: 23% x 28.000 + 35% x 22.000 + 43% x 15.000 = 6.440 + 7.700 + 6.450 = 20.590 euro
  • Detrazione lavoro dipendente: 0 (reddito sopra 50.000)
  • Detrazione figlio over 21: circa 450 euro (decrescente)
  • Detrazione interessi mutuo: 19% x 3.500 = 665 euro
  • Detrazione spese mediche: 19% x (500 – 129,11) = 70,47 euro
  • Imposta netta: 20.590 – 450 – 665 – 70,47 = 19.404,53 euro

8. Errori frequenti e ravvedimento

Gli errori più comuni nella liquidazione IRPEF a saldo (modello 730 o Redditi PF) sono:

  1. Confondere reddito complessivo e reddito imponibile. Le aliquote si applicano al reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili e della deduzione abitazione principale), non al reddito complessivo lordo.
  2. Dimenticare di sommare i redditi da regimi sostitutivi al reddito complessivo per le detrazioni. Per verificare il diritto e l’importo delle detrazioni (art. 13 c. 6-bis TUIR), il reddito di riferimento include anche cedolare secca, forfettario e altri regimi sostitutivi.
  3. Errore sulla franchigia spese mediche (129,11 euro): va sottratta UNA volta sul totale, non sulla singola spesa.
  4. Mancata indicazione del coniuge a carico se il suo reddito è sotto 2.840,51 euro.
  5. Omessa dichiarazione di interessi attivi e dividendi nel quadro RM/RT se non già tassati alla fonte.

In caso di errore o omissione il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta con sanzione ridotta: 0,1% per ogni giorno entro 14 giorni, 1,5% entro 30 giorni, 1/8 del minimo (3,75%) entro 90 giorni, 1/7 del minimo (4,29%) entro un anno. Gli interessi legali 2026 (decreto MEF di fine 2025) sono pubblicati ogni anno in Gazzetta Ufficiale.

Attenzione. La dichiarazione integrativa a favore (a credito) si presenta entro il termine di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo). Quella a sfavore (a debito) è utile per chiudere posizioni con sanzioni ridotte prima di un’eventuale verifica AdE.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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