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Caparra confirmatoria vs penitenziale: differenze

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 27 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Caparra confirmatoria vs penitenziale: differenze, esempi e tasse 2026

La caparra è una somma versata alla stipula di un contratto preliminare, ma può avere due nature giuridiche radicalmente diverse: confirmatoria (art. 1385 c.c.) o penitenziale (art. 1386 c.c.). La distinzione vale moltissimo: nel primo caso si può ottenere il doppio o l’esecuzione forzata, nel secondo si può solo recedere perdendo la caparra.

  • Caparra confirmatoria: in caso di inadempimento, doppio della caparra o esecuzione forzata
  • Caparra penitenziale: corrispettivo del diritto di recesso, non risarcisce
  • In assenza di qualifica espressa, si presume confirmatoria
  • Imposta di registro 2026: 0,5% sulla caparra in sede di registrazione

1. Caparra confirmatoria: come funziona

La caparra confirmatoria è disciplinata dall’art. 1385 c.c. ed è la forma più diffusa nei contratti preliminari di compravendita immobiliare. È una somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte versa all’altra al momento della stipula, con funzione di conferma del contratto e di liquidazione preventiva del danno in caso di inadempimento.

Se il contratto viene regolarmente eseguito, la caparra viene imputata al prezzo dovuto (in pratica, scomputata dal saldo finale). Se invece interviene un inadempimento imputabile a una delle parti:

  • Se inadempiente è chi ha dato la caparra (es. acquirente), l’altra parte può recedere e trattenere la caparra (art. 1385 c. 2 c.c.)
  • Se inadempiente è chi ha ricevuto la caparra (es. venditore), il dante deve restituire il doppio della caparra ricevuta
  • In alternativa, la parte fedele può sempre chiedere l’esecuzione del contratto (art. 2932 c.c.) o la risoluzione con risarcimento del danno effettivamente subito

In dottrina e giurisprudenza (Cass. SS.UU. 553/2009) si è chiarito che la caparra confirmatoria ha funzione di garanzia e di sanzione, ma non preclude la prova di danni ulteriori se si sceglie la via del risarcimento ordinario invece del recesso.

2. Caparra penitenziale: quando si applica

La caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) ha natura completamente diversa: è il corrispettivo del diritto di recesso che le parti si attribuiscono reciprocamente. Non ha funzione risarcitoria, ma rappresenta il “prezzo” che ciascuna parte paga per liberarsi unilateralmente dal contratto.

Effetti della caparra penitenziale:

  • Chi ha versato la caparra può recedere liberamente perdendola
  • Chi l’ha ricevuta può recedere restituendone il doppio
  • NON si può chiedere risarcimento del danno ulteriore
  • NON si può chiedere l’esecuzione forzata ex art. 2932 c.c.
Attenzione. La caparra penitenziale si presume soltanto se espressamente qualificata come tale nel contratto. In mancanza di qualifica espressa, la giurisprudenza consolidata (Cass. 18653/2018, Cass. 8126/2021) la considera confirmatoria. Scegliere la formula sbagliata può cambiare radicalmente le tutele in caso di disputa.

La caparra penitenziale è più rara in pratica e viene utilizzata quando entrambe le parti vogliono mantenere la libertà di ripensamento, ad esempio in operazioni speculative o ad alto rischio. È compatibile sia con il preliminare immobiliare sia con altre tipologie contrattuali.

3. Differenze pratiche tra i due istituti

AspettoConfirmatoria (art. 1385)Penitenziale (art. 1386)
FunzioneGaranzia + liquidazione dannoCorrispettivo del recesso
Recesso unilateraleNO (serve inadempimento)SI, in qualsiasi momento
Risarcimento del danno ulterioreSI se si rinuncia al recessoNO
Esecuzione forzata ex art. 2932SINO
Presunzione legaleSi presume in dubbioServe qualifica espressa
Effetto in caso di rinuncia di chi l’ha versataPerde la caparra solo se inadempientePerde sempre la caparra

Sotto il profilo strategico, l’acquirente prudente preferisce la caparra confirmatoria perché conserva il diritto all’esecuzione del contratto se il venditore tenta di sottrarsi. Il venditore, viceversa, in alcuni casi preferisce la penitenziale perché limita la propria esposizione al solo doppio della somma ricevuta, escludendo richieste di risarcimento ulteriore.

4. Esempio numerico: cosa succede in caso di rinuncia

Esempio 1 — Acquirente che rinuncia dopo aver versato 30.000 euro

Marco firma nel febbraio 2026 un preliminare per un appartamento a 300.000 euro, versando una caparra di 30.000 euro. Nel maggio 2026 cambia idea e decide di non procedere al rogito. Il venditore aveva nel frattempo rifiutato altre offerte e ora rivende a 280.000 euro.

VoceConfirmatoriaPenitenziale
Marco perde30.00030.000
Venditore può chiedere danno aggiuntivo (-20.000)SI (via risarcitoria)NO
Esposizione massima Marco50.000+30.000

Se invece fosse il venditore a recedere (caso opposto): in caparra confirmatoria deve restituire il doppio (60.000 euro) all’acquirente; in caparra penitenziale stessa cosa (60.000), ma l’acquirente non potrebbe richiedere ulteriori danni come spese sostenute (perizia, mutuo non più conveniente, ecc.).

5. Trattamento fiscale della caparra

Dal punto di vista fiscale, la caparra (di entrambe le tipologie) versata in sede di preliminare immobiliare sconta in fase di registrazione del contratto l’imposta di registro proporzionale dello 0,5% (art. 6 Tariffa Parte I D.P.R. 131/86). Si tratta di un’imposta che il versante anticipa e che viene scomputata dall’imposta dovuta sul rogito definitivo se quest’ultimo si conclude.

Esempio: caparra di 30.000 euro → 0,5% = 150 euro di imposta di registro proporzionale, da pagare entro 30 giorni dalla firma del preliminare, in aggiunta ai 200 euro fissi e all’imposta di bollo.

Se il venditore è un’impresa che vende soggetta a IVA (es. costruttore entro 5 anni dall’ultimazione lavori, art. 10 c. 1 n. 8-bis D.P.R. 633/72), la caparra confirmatoria NON sconta lo 0,5% di registro ma si considera fuori campo IVA al momento del versamento. Diventa imponibile IVA solo quando viene imputata al prezzo, al momento del rogito.

Attenzione. Se il contratto non si perfeziona e una parte trattiene la caparra (perché controparte inadempiente), la somma trattenuta non è considerata corrispettivo ma risarcimento del danno: fuori campo IVA, ma soggetta a tassazione come reddito diverso per chi la riceve, secondo l’art. 67 lett. l) TUIR (Risoluzione AdE 379/E/2008).

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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