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Separazione e divorzio 2026: regime beni, mantenimento, fisco

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 22 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Separazione e divorzio 2026: beni, mantenimento e fisco

Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e le novità sulla negoziazione assistita, separarsi o divorziare nel 2026 è più rapido e meno costoso. Conoscere regime patrimoniale, calcolo del mantenimento, assegno divorzile e impatti fiscali (IRPEF, prima casa, IMU) è essenziale per evitare errori costosi.

  • Procedura unica separazione + divorzio (rito Cartabia)
  • Assegno mantenimento: parametri 2022 Cass. SU 18287
  • Casa familiare: diritto di abitazione al genitore collocatario
  • Esenzione totale imposte trasferimenti coniugali

1. Le procedure di separazione e divorzio nel 2026

La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), pienamente operativa dal 28 febbraio 2023, ha unificato le procedure di separazione e divorzio in un rito unico davanti al tribunale civile, accelerando significativamente i tempi. Nel 2026 le opzioni disponibili sono tre:

  • Negoziazione assistita (artt. 6 ss. D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014): i coniugi, ciascuno con il proprio avvocato, raggiungono un accordo che viene trasmesso al Procuratore della Repubblica per il nulla osta. Tempi: 30-60 giorni. Costo: 1.500-3.000 € a coppia.
  • Accordo davanti all’ufficiale di stato civile (art. 12 D.L. 132/2014): senza figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave, senza trasferimenti patrimoniali significativi. Tempi: 30 giorni. Costo: 300-600 € a coppia.
  • Procedimento giudiziale davanti al tribunale: per separazioni/divorzi contenziosi o con questioni complesse. Con il rito Cartabia, il giudice può pronunciare separazione e divorzio nello stesso procedimento (“cumulo”) risparmiando il passaggio intermedio. Tempi: 6-18 mesi. Costo: 4.000-15.000 € a coppia per causa.

La separazione può essere consensuale (con accordo dei coniugi) o giudiziale (con contestazione). Il divorzio interviene dopo 6 mesi dalla separazione consensuale o 12 mesi da quella giudiziale (art. 3 L. 898/1970 mod. L. 55/2015). Con il cumulo Cartabia, separazione e divorzio possono essere chiesti contemporaneamente.

2. Regime patrimoniale e scioglimento della comunione

Al matrimonio i coniugi possono scegliere tra:

  • Comunione legale dei beni (default ex art. 159 cc): tutti gli acquisti effettuati durante il matrimonio sono comuni, salvo eccezioni (beni personali, donazioni, eredità);
  • Separazione dei beni (su scelta espressa): ogni coniuge mantiene esclusiva proprietà dei propri beni, anche quelli acquistati durante il matrimonio;
  • Fondo patrimoniale (regime accessorio possibile);
  • Comunione convenzionale (variante meno comune).

Alla separazione personale dei coniugi si scioglie automaticamente la comunione legale (art. 191 cc). I beni comuni vengono divisi al 50% tra i due coniugi, salvo accordo diverso o pretese specifiche. La divisione richiede atto pubblico notarile per gli immobili.

Beni esclusi dalla comunione anche durante il matrimonio (art. 179 cc):

  • Beni acquistati prima del matrimonio;
  • Beni acquistati per donazione o successione;
  • Beni strettamente personali;
  • Indennità di lavoro, di disoccupazione, infortunio;
  • Beni di uso strettamente personale e accessori.

Esempio 1 — Scioglimento comunione legale

Marco e Anna sposati in comunione legale. Patrimonio comune: appartamento Milano valore di mercato 350.000 € (acquistato nel 2018 in comunione); auto Marco 25.000 €; libretto Anna 40.000 €. Beni personali: appartamento ereditato da Anna 200.000 €; quote SRL di Marco preesistenti al matrimonio 150.000 €. Allo scioglimento: i beni personali restano in capo a ciascuno; i beni comuni (415.000 €) si dividono al 50% = 207.500 € per ciascuno. Marco rinuncia a metà appartamento Milano in cambio di altri beni; Anna rinuncia all’auto e al saldo. Costo notarile divisione 1.500-2.500 € + imposte fisse (atto neutro tra coniugi).

3. La casa familiare e il diritto di abitazione

La casa familiare ha una disciplina specifica e fortemente tutelata (artt. 337-ter, 337-quater cc). In presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la casa familiare è assegnata al genitore collocatario, ossia a quello con cui i figli vivono prevalentemente.

Caratteristiche del diritto di abitazione:

  • È un diritto opponibile a terzi se trascritto nei registri immobiliari (Cass. SU 11096/2002);
  • Non incide sulla proprietà del bene: il proprietario resta tale, ma non può abitarvi né locarlo;
  • Dura fino alla maggior età dei figli o alla loro indipendenza economica;
  • Si estingue per nuove nozze del coniuge assegnatario (art. 337-sexies cc, dopo la sentenza C. Cost. 308/2008), per convivenza more uxorio nella casa, o per cessazione dell’esigenza abitativa.

L’assegnazione della casa familiare incide sul calcolo dell’assegno di mantenimento: chi gode della casa ha un beneficio economico (canone equo equivalente) che riduce l’assegno spettante.

Se non ci sono figli o tutti sono economicamente indipendenti, la casa familiare segue il regime patrimoniale ordinario: se è in comunione, va divisa o liquidata; se è di proprietà esclusiva di un coniuge, resta a lui senza obbligo di assegnazione.

Attenzione. La nuova convivenza more uxorio nella casa familiare del coniuge assegnatario fa decadere il diritto di abitazione (Cass. 5547/2017). Per evitare contestazioni, alcuni accordi di separazione prevedono espressamente regole sull’utilizzo (es. divieto di portarci nuovi partner per pernottamenti).

4. Assegno di mantenimento al coniuge separato

L’assegno di mantenimento al coniuge separato è dovuto al coniuge “a cui non sia addebitabile la separazione” e che non ha redditi sufficienti per mantenere il tenore di vita matrimoniale (art. 156 cc). Si distingue dall’assegno divorzile, che ha caratteristiche e parametri diversi.

Parametri di calcolo (Cass. SU 18287/2022 per il divorzile, ma utili anche per il mantenimento separato):

  • Reddito e patrimonio di entrambi i coniugi;
  • Capacità lavorativa effettiva e potenziale del coniuge richiedente;
  • Durata del matrimonio;
  • Età e stato di salute dei coniugi;
  • Contributo dato alla formazione del patrimonio comune e familiare (anche non economico);
  • Esistenza di figli a carico e relativi oneri;
  • Tenore di vita matrimoniale.

L’assegno di mantenimento è tipicamente compreso tra il 25% e il 40% della differenza tra i redditi netti dei coniugi, ma è una stima grossolana: i tribunali decidono caso per caso.

L’assegno è soggetto a rivalutazione ISTAT (su istanza), può essere modificato per sopravvenute variazioni economiche (art. 9 L. 898/1970), si estingue alla morte del beneficiario o per nuove nozze.

Esempio 2 — Calcolo orientativo mantenimento separazione

Marco (manager, reddito netto 4.000 €/mese) e Anna (insegnante, reddito netto 1.800 €/mese), sposati da 15 anni, due figli minori che vivono con Anna. Casa familiare assegnata ad Anna. Mantenimento orientativo: 30% della differenza = (4.000 − 1.800) × 30% = 660 €/mese ad Anna. Più mantenimento figli (vedi sezione successiva) 800 €/mese (400 € per figlio). Totale Marco verserà ad Anna circa 1.460 €/mese. Reddito netto residuo Marco: 2.540 €. Reddito netto totale Anna: 1.800 + 660 + 800 = 3.260 € (oltre alla casa familiare gratuita).

5. Mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni

Il mantenimento dei figli è un obbligo inderogabile di entrambi i genitori (art. 337-ter c. 4 cc), proporzionato al loro tenore di vita e ai bisogni del minore. Si compone di:

  • Assegno mensile: somma fissa versata dal genitore non collocatario;
  • Spese straordinarie: ripartite tipicamente 50%-50% o pro-quota redditi (es. spese mediche specialistiche, attività sportive, viaggi, libri scolastici);
  • Spese ordinarie ricomprese nell’assegno: vitto, vestiario, scuola dell’obbligo, attività ricreative ordinarie.

Parametri di calcolo (Tribunale di Milano – tabelle indicative):

Fascia reddito non collocatarioAssegno per 1 figlioPer 2 figli
1.500-2.500 €/mese250-400 €450-700 €
2.500-4.000 €/mese400-600 €700-1.100 €
4.000-6.000 €/mese600-900 €1.100-1.700 €
Oltre 6.000 €/mese800-1.500 €1.500-2.800 €

Per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il mantenimento prosegue fino al raggiungimento dell’indipendenza economica (art. 337-septies cc), tipicamente entro il 25°-30° anno di età (limite giurisprudenziale). Si applica il criterio della “colpa”: il figlio che non si impegna nello studio o nella ricerca di lavoro perde il diritto al mantenimento.

L’assegno per i figli è rivalutabile annualmente ISTAT, è impignorabile entro determinate soglie, va versato anche se il genitore collocatario lavora.

6. Assegno divorzile dopo Cass. SU 18287/2022

L’assegno divorzile (art. 5 L. 898/1970) ha natura diversa dal mantenimento separato. Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 18287/2018 (poi confermata e sviluppata nel 2022) hanno affermato la natura “composita” dell’assegno divorzile: assistenziale, compensativa e perequativa.

L’assegno non garantisce più il “tenore di vita matrimoniale” come un tempo, ma si fonda sulla capacità del richiedente di trarre dal proprio patrimonio mezzi sufficienti di sostentamento, e sulle ragioni della disparità economica derivante dal matrimonio.

Parametri principali (Cass. SU 18287/2022):

  • Durata del matrimonio (più lungo, maggiore peso al criterio compensativo);
  • Età e stato di salute del richiedente;
  • Sacrifici di carriera fatti per la famiglia (es. rinuncia al lavoro per crescere i figli);
  • Capacità lavorativa attuale e potenziale;
  • Reddito e patrimonio di entrambi gli ex-coniugi;
  • Apporto fornito alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune;
  • Esistenza di figli e carichi familiari.

L’assegno divorzile può essere corrisposto in forma di assegno periodico (mensile) o capitalizzato una tantum (art. 5 c. 8 L. 898/1970). Quest’ultima soluzione è definitiva e libera l’obbligato da ulteriori richieste future. La capitalizzazione è spesso valutata pari a 8-15 annualità dell’assegno periodico, ridotte secondo coefficienti attuariali tenendo conto dell’aspettativa di vita del beneficiario, e va corrisposta tipicamente in unica soluzione contestualmente al divorzio (o entro tempi pattuiti con eventuali garanzie reali a tutela del beneficiario).

L’assegno divorzile è soggetto a possibili modifiche per sopravvenute variazioni delle condizioni economiche (art. 9 L. 898/1970), come nuove nozze, convivenza more uxorio stabile (Cass. SU 32198/2021 ha consolidato la perdita dell’assegno per convivenza), grave deterioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, miglioramento significativo della posizione del beneficiario. L’assegno si estingue alla morte del beneficiario o per nuove nozze dello stesso.

Attenzione. Dopo Cass. SU 18287/2018 la possibilità di ottenere un assegno divorzile elevato si è ridotta: è frequente che il giudice neghi l’assegno se il richiedente ha capacità lavorativa adeguata, anche se inferiore al tenore di vita matrimoniale. La forma capitalizzata una tantum è spesso preferibile per chi è obbligato.

7. Aspetti fiscali: IRPEF, prima casa, IMU

Separazione e divorzio hanno impatti fiscali rilevanti.

Assegno di mantenimento al coniuge:

  • Per chi versa: deducibile dal reddito complessivo IRPEF (art. 10 c. 1 lett. c TUIR) per la parte periodica; non deducibile se una tantum;
  • Per chi riceve: tassabile come reddito assimilato a lavoro dipendente (art. 50 c. 1 lett. i TUIR), con applicazione IRPEF;
  • Le rivalutazioni ISTAT seguono lo stesso trattamento.

Mantenimento dei figli:

  • Per chi versa: non deducibile dal reddito IRPEF (art. 3 c. 3 lett. b TUIR);
  • Per chi riceve: non tassabile in capo al genitore collocatario né ai figli;
  • Le detrazioni per figli a carico spettano in proporzione al carico fiscale di ciascun genitore (default 50%-50%, modificabile in convenzione).

Trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione/divorzio:

  • Esenzione totale da imposte di registro, ipotecarie, catastali, bollo per gli atti di trasferimento patrimoniale tra coniugi conseguenti alla separazione/divorzio (art. 19 L. 74/1987);
  • Esenzione totale anche da plusvalenza IRPEF per cessioni di immobili tra coniugi (art. 67 c. 4 TUIR);
  • Si applicano solo imposte fisse (200 € + 200 € + 200 € = 600 €) e i diritti minori (voltura, bollo).

Prima casa e IMU:

  • Il coniuge non assegnatario della casa familiare può applicare la prima casa su un nuovo immobile, anche se proprietario di una quota della casa familiare assegnata all’altro coniuge (Risol. AdE 13/E/2017);
  • L’IMU sull’immobile assegnato è dovuta dal coniuge assegnatario, che lo possiede come abitazione principale (esenzione IMU salvo categorie A1, A8, A9);
  • L’altro coniuge non paga IMU sulla quota di sua proprietà finché il bene è destinato a casa familiare.

Detrazioni e benefici fiscali per figli a carico:

  • La detrazione IRPEF per figli a carico (sostituita dal 2022 dall’assegno unico universale per i figli minori di 21 anni) spetta in proporzione al carico, di default 50%-50% tra i genitori, modificabile in convenzione di separazione o divorzio;
  • Le spese mediche, scolastiche, sportive e altre detrazioni ex art. 15 TUIR sostenute per i figli sono detraibili al 19% in capo al genitore che effettivamente le sostiene, con onere di prova (bonifico, ricevuta a proprio nome);
  • L’assegno unico universale per i figli (L. 230/2021) viene erogato dall’INPS in misura proporzionale all’ISEE familiare, e di default si suddivide al 50% tra i due genitori non conviventi (modificabile su accordo).

Trasferimento prima casa coniugali e quinquennio: se uno dei coniugi cede all’altro la propria quota della casa familiare nell’ambito della separazione/divorzio, non rileva il vincolo del quinquennio per la rivendita prima casa (Risol. AdE 14/E/2017): il trasferimento conseguente alla separazione/divorzio è considerato evento non rilevante ai fini della decadenza.

8. Costi e tempi delle procedure 2026

Riepilogo dei costi e tempi delle diverse procedure:

ProceduraTempiCosto coppia
Ufficiale stato civile (no figli)30 giorni300-600 €
Negoziazione assistita30-90 giorni1.500-3.500 €
Tribunale consensuale3-6 mesi2.500-5.000 €
Tribunale giudiziale6-24 mesi4.000-15.000 €
Cumulo Cartabia (sep+div)6-18 mesi4.000-12.000 €

Esempio 3 — Coppia tipo con due figli

Anna e Marco, sposati da 12 anni, due figli (8 e 11 anni), patrimonio: appartamento Roma in comunione 380.000 €, due auto, conti correnti. Accordo amichevole: Anna mantiene la casa con i figli, Marco esce di casa. Procedura scelta: negoziazione assistita. Pacchetto economico: Marco versa 700 €/mese mantenimento figli + 300 €/mese assegno separazione ad Anna + 50% spese straordinarie figli. Anna mantiene casa familiare fino a maggiore età figlio minore. Trasferimento futuro della quota di Anna a Marco esente da imposte (art. 19 L. 74/1987). Costi totali procedura: 2 avvocati × 1.500 € = 3.000 € + diritti 200 € = circa 3.200 € totali. Tempi: 60 giorni dalla firma all’omologazione.

La scelta della procedura dipende dall’esistenza di accordo tra le parti, dalla complessità patrimoniale e familiare, e dalla presenza di figli minori. Per coppie senza figli e con patrimonio limitato, l’ufficiale di stato civile è la soluzione più rapida ed economica. Per coppie con figli ed accordo, la negoziazione assistita è oggi lo standard di mercato. Solo in caso di contestazione effettiva si arriva al tribunale.

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Disclaimer. Articolo a finalità informative e divulgative. Non costituisce raccomandazione personalizzata o consulenza professionale. Aliquote, soglie e procedure possono cambiare per normativa; verifica sempre la situazione vigente al momento dell’operazione con un professionista qualificato del nostro network.
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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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