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Regime forfettario 2026: guida completa aggiornata

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Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 15 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 29 Maggio 2026

Percorso regime forfettario 2026

Questa pagina resta utile come approfondimento. Per il percorso principale, con requisiti, calcolo, INPS, fatturazione, cause ostative e uscita dal regime, parti dalla guida completa sul regime forfettario 2026.

In sintesi. Il regime forfettario 2026 consente alle partite IVA con ricavi fino a 85.000 euro di applicare un’imposta sostitutiva del 15% (5% nei primi cinque anni di nuova attività). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività previsto per il proprio codice ATECO, senza deduzione analitica dei costi. È il regime di default per chi apre una nuova partita IVA con i requisiti richiesti.

Che cos’è il regime forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. È stato introdotto dalla Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) e ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, fino alla configurazione attuale che lo rende — per chi ne ha i requisiti — il regime fiscale più vantaggioso disponibile in Italia per le piccole partite IVA.

Il meccanismo di funzionamento è semplice: invece di determinare il reddito imponibile in modo analitico (ricavi meno costi effettivi), il contribuente applica ai propri ricavi o compensi un coefficiente di redditività predeterminato per categoria di attività (allegato alla L. 190/2014). Sul reddito così determinato si applica un’imposta sostitutiva unica che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e — per le imprese — l’imposta sul reddito d’impresa.

Requisiti di accesso 2026

Per accedere al regime forfettario nel 2026 è necessario rispettare i seguenti requisiti (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificati nel tempo):

  • Limite di ricavi/compensi: non aver superato 85.000 euro nell’anno precedente.
  • Spese per lavoro dipendente: non aver sostenuto spese per personale dipendente o collaboratori superiori a 20.000 euro lordi nell’anno precedente.
  • Redditi da lavoro dipendente: i redditi da lavoro dipendente (o assimilati) percepiti nell’anno precedente non devono superare 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.
  • Partecipazione in società: non detenere partecipazioni di controllo diretto o indiretto in SRL/SRLS che esercitano attività riconducibile a quella della partita IVA forfettaria (per evitare lo sdoppiamento artificioso dell’attività).
  • Attività prevalente verso ex datori di lavoro: non svolgere l’attività prevalentemente nei confronti di ex datori di lavoro degli ultimi due anni.

Le aliquote: 15% ordinaria e 5% per le nuove attività

L’imposta sostitutiva ordinaria è del 15% sul reddito imponibile forfettariamente determinato. Per chi inizia una nuova attività e rispetta i seguenti requisiti aggiuntivi, l’aliquota ridotta è del 5% per i primi cinque anni:

  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa anche in forma associata o familiare.
  • L’attività da esercitare non deve essere una mera prosecuzione di una precedente attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo (salvo il tirocinio obbligatorio).
  • Qualora si rilevi una precedente attività d’impresa, i relativi ricavi non devono superare il limite di 85.000 euro.
Tipologia contribuente Aliquota imposta sostitutiva Durata
Nuova attività (startup) 5% Primi 5 anni di attività
Regime ordinario forfettario 15% Dal 6° anno in poi (o sempre se non è nuova attività)
Superamento soglia 85.000 € Regime ordinario IRPEF Dal 1° gennaio dell’anno successivo
Superamento di 100.000 € in corso d’anno Fuoriuscita immediata IVA in corso d’anno Dall’operazione che supera 100.000 €

I coefficienti di redditività per categoria ATECO

Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i ricavi o i compensi per il coefficiente di redditività associato alla propria categoria di attività. I principali coefficienti sono:

Categoria attività Coefficiente redditività Esempio ATECO
Industrie alimentari e bevande 40% 10, 11
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 40% 45, 46, 47
Commercio ambulante di alimentari 40% 47.81
Commercio ambulante non alimentare 54% 47.82, 47.89
Costruzioni e attività immobiliari 86% 41, 42, 43, 68
Intermediari del commercio 62% 46.1
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 40% 55, 56
Attività professionali, scientifiche, tecniche 78% 69-75
Altre attività economiche 67% Tutti gli altri codici ATECO

Contributi INPS nel regime forfettario

I contributi previdenziali INPS non fanno parte dell’imposta sostitutiva e vanno versati separatamente. Il regime varia in funzione della categoria previdenziale:

  • Artigiani e commercianti (gestione INPS artigiani/commercianti): contributi calcolati sul reddito effettivo con minimale fisso. Possibilità di riduzione del 35% dei contributi richiedendo l’agevolazione (la riduzione si chiede con apposita comunicazione all’INPS all’apertura o in sede di variazione). Approfondimento nell’articolo Contributi INPS forfettario 2026.
  • Professionisti senza Cassa (gestione separata INPS): aliquota 26,07% sul reddito imponibile netto (reddito forfettario al netto dei contributi previdenziali stessi). Nessuna possibilità di riduzione del 35%.
  • Professionisti con Cassa di previdenza (avvocati, medici, ingegneri ecc.): versano i contributi alla propria Cassa professionale; non sono iscritti alla gestione separata INPS.

Calcolo pratico: dalla partita IVA al netto in tasca

Esempio 1 — Consulente informatico (ATECO 62.01, coefficiente 78%). Ricavi annui: 50.000 euro. Reddito imponibile: 50.000 × 78% = 39.000 euro. Contributi gestione separata INPS (26,07% su reddito forfettario): 39.000 × 26,07% / (1 + 26,07%) = approssimativamente 8.050 euro. Reddito netto ai fini imposta sostitutiva: 39.000 – 8.050 = 30.950 euro. Imposta sostitutiva 15%: 30.950 × 15% = 4.642 euro. Netto residuo: circa 37.308 euro.
Esempio 2 — Artigiano idraulico (ATECO 43.22, coefficiente 67%), nuova attività. Ricavi annui: 40.000 euro. Reddito imponibile: 40.000 × 67% = 26.800 euro. Contributi INPS artigiani (con riduzione 35%): indicativamente 2.400 euro. Reddito netto ai fini imposta sostitutiva: 26.800 – 2.400 = 24.400 euro. Imposta sostitutiva 5% (nuova attività): 24.400 × 5% = 1.220 euro. Netto residuo: circa 36.380 euro.

Domande frequenti

Chi ha già una partita IVA ordinaria può passare al forfettario nel 2026?

Sì, purché nell’anno precedente i ricavi non abbiano superato 85.000 euro e siano rispettati tutti gli altri requisiti di accesso. Il passaggio al forfettario decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si verificano le condizioni. Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva: è sufficiente adottare il regime in sede di dichiarazione dei redditi. È però necessario comunicare la variazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello AA9/12.

Nel forfettario si può detrarre il mutuo per la prima casa?

No. L’imposta sostitutiva sostituisce integralmente l’IRPEF, pertanto nel regime forfettario non è possibile beneficiare delle detrazioni IRPEF ordinarie: interessi passivi sul mutuo prima casa, spese mediche, spese per figli a carico, bonus ristrutturazioni. Le detrazioni rimangono fruibili solo se il contribuente ha altri redditi soggetti a IRPEF (es. redditi da lavoro dipendente o da locazione in regime ordinario).

Cosa succede se supero 85.000 euro nel corso del 2026?

Se i ricavi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il forfettario decade dal 1° gennaio dell’anno successivo. Se invece si supera la soglia di 100.000 euro in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime è immediata dall’operazione che determina il superamento: il contribuente deve assoggettare immediatamente a IVA le operazioni successive e adottare il regime ordinario per la parte rimanente dell’anno.

Il forfettario è compatibile con la pensione di vecchiaia?

Sì. Un pensionato che apre una partita IVA può accedere al regime forfettario se rispetta i requisiti di reddito. I pensionati iscritti alla gestione separata INPS versano i contributi previdenziali con un’aliquota ridotta (generalmente il 24% anziché il 26,07%) poiché la pensione è già liquidata. Non vi sono incompatibilità legali tra la percezione della pensione e l’esercizio di attività autonoma in regime forfettario.

Nel forfettario si emette fattura con IVA?

No. Il contribuente forfettario non è soggetto passivo IVA: le fatture emesse non riportano IVA e riportano invece la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 — Regime forfettario. Imposta non dovuta”. Non si versano liquidazioni IVA periodiche e non si presenta la dichiarazione IVA annuale (salvo particolari situazioni). Si applica però l’obbligo di fatturazione elettronica tramite SDI, in vigore per tutti i forfettari dal 1° gennaio 2024.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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