La causa ostativa legata al costo del lavoro
L’art. 1, comma 57, lettera b) della legge 190/2014 prevede che non possano applicare il regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per il personale dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, di importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi.
Questa causa ostativa riflette la filosofia di fondo del regime forfettario, concepito per imprese individuali di piccola dimensione che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio del titolare. Superare il limite di spesa per il personale segnala che l’impresa ha raggiunto una dimensione organizzativa incompatibile con il regime semplificato.
Cosa rientra nel computo dei 20.000 euro
Il limite di 20.000 euro comprende la totalità dei costi sostenuti per i lavoratori che svolgono l’attività alle dipendenze o in collaborazione con il titolare. In concreto rientrano nel conteggio:
| Tipologia di costo | Rientra nel limite | Note |
|---|---|---|
| Retribuzione lorda dipendenti a tempo indeterminato | Sì | Inclusi contributi a carico datore |
| Retribuzione lorda dipendenti a tempo determinato | Sì | Pro-quota se part-time o part-year |
| Compensi co.co.co. (collaboratori coordinati) | Sì | Al lordo delle ritenute |
| Compensi a lavoratori occasionali | Sì | Se superiori a 5.000 euro annui |
| Compensi ad associati in partecipazione con apporto di lavoro | Sì | Quota lavoro dell’associato |
| Spese per lavoro interinale/somministrazione | Sì | Quota riferibile al costo del lavoratore |
| Rimborsi spese dipendenti non tassabili | No | Esclusi dal computo |
| Premi di produttività tassati separatamente | Sì | Se inclusi nel costo lavoro |
Verifica annuale e decorrenza
Il controllo va effettuato con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime. Per il 2026, si verificano le spese per il personale sostenute nel 2025. Se nel 2025 il titolare ha complessivamente pagato più di 20.000 euro lordi per il personale (dipendenti + collaboratori), non può applicare il forfettario nel 2026.
Come per le altre cause ostative, il superamento del limite nell’anno in corso (2026) non comporta la perdita immediata del regime: il forfettario cessa dall’anno successivo (2027). Viceversa, se nel 2026 il costo del personale scende sotto 20.000 euro, il forfettario potrà essere applicato nel 2027 (a condizione che non vi siano altre cause ostative).
Esempi numerici 2026
Conseguenze del superamento e strategie organizzative
Il superamento del limite di 20.000 euro di costo del personale è una causa ostativa che impone il passaggio al regime ordinario. A differenza del limite di ricavi, che riguarda l’andamento economico del mercato, questo limite è in parte governabile dal titolare attraverso scelte organizzative.
Le opzioni per chi si avvicina al limite includono: l’utilizzo di prestatori di servizi con partita IVA (anziché dipendenti o co.co.co.), la cessione di attività a collaboratori autonomi strutturati come imprese, l’accesso a tirocini formativi che in alcuni casi non generano costi del lavoro computabili. Va tuttavia valutato con attenzione che queste scelte abbiano una giustificazione economica reale e non si risolvano in meccanismi elusivi.
Per ulteriori approfondimenti sul regime, si rimanda all’articolo su forfettario e seconde attività e alla guida completa sul regime forfettario 2026.
Domande frequenti
I compensi pagati a un professionista con partita IVA rientrano nel limite dei 20.000 euro?
No. Il limite dei 20.000 euro riguarda i costi per dipendenti e collaboratori con rapporto parasubordinato (co.co.co., lavoratori a progetto, associati in partecipazione). I compensi pagati a fornitori e professionisti autonomi con partita IVA, che emettono regolare fattura, non rientrano nel computo. Il confine rilevante è la natura del rapporto di lavoro, non la modalità di pagamento.
Un familiare che collabora gratuitamente fa scattare il limite dei 20.000 euro?
No. Se il familiare collabora gratuitamente, senza percepire alcun compenso, non vi è spesa per il personale da computare nel limite. Attenzione però alla posizione INPS: se il familiare risulta iscritto come collaboratore familiare (coadiuvante/coadiutore), la gestione previdenziale potrebbe generare obblighi contributivi a carico del titolare, che a quel punto andrebbero inclusi nel computo del costo del lavoro.
Come si conteggia il costo di un dipendente assunto a metà anno?
Il costo va computato pro-quota, cioè per i soli mesi di rapporto effettivo nell’anno. Se un dipendente è stato assunto il 1° luglio 2025 con un costo mensile (retribuzione + contributi datore) di 2.000 euro, il costo annuo da computare è 2.000 × 6 = 12.000 euro. Analogamente per i dipendenti part-time: il costo effettivo sostenuto è quello che rileva, non quello di un rapporto a tempo pieno.
Il superamento del limite 20.000 euro dipendenti è cumulabile con il superamento del limite ricavi 85.000?
Le due cause ostative operano in modo autonomo: è sufficiente il verificarsi di una sola di esse per perdere il regime forfettario. Un soggetto che supera sia il limite ricavi che il limite spese personale perde il regime per entrambe le ragioni, ma la conseguenza pratica è la stessa: transito al regime ordinario. Non vi è un effetto cumulativo in termini di sanzioni o di decorrenza.
I contributi INPS versati per il dipendente a carico del datore rientrano nel limite?
Sì. Il limite dei 20.000 euro va verificato sul costo totale del lavoro a carico del datore, che include sia la retribuzione lorda del lavoratore sia i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro (circa il 30% della retribuzione lorda per un dipendente medio). Non rientrano invece i contributi a carico del lavoratore stesso, che sono trattenuti dalla retribuzione.
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