Il sistema contributivo nel regime forfettario
Chi opera in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89 della legge 190/2014 non è esonerato dagli obblighi previdenziali. La disciplina contributiva varia in base alla categoria professionale di appartenenza: i professionisti senza cassa di categoria versano alla Gestione Separata INPS, mentre artigiani e commercianti si iscrivono alle rispettive gestioni speciali dell’INPS.
Il regime forfettario introduce però una significativa agevolazione: la possibilità di ridurre del 35% i contributi dovuti alle gestioni artigiani e commercianti. Questa riduzione è facoltativa — va richiesta espressamente — e produce effetti diretti sul reddito disponibile netto, già compresso dall’assenza di deducibilità analitica dei costi.
La base imponibile contributiva coincide con il reddito forfettario determinato applicando il coefficiente di redditività al totale dei ricavi incassati nell’anno, senza alcuna deduzione per spese effettive. Su tale imponibile si applicano le aliquote INPS, ridotte del 35% se si esercita l’opzione.
La riduzione del 35% per artigiani e commercianti
L’agevolazione è prevista dall’art. 1, comma 77 della legge 190/2014, che consente agli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti di ridurre del 35% tutti i contributi dovuti. La riduzione si applica sia sulla quota fissa (sul minimale di reddito) sia sulla quota variabile (sull’eccedenza del minimale).
Per accedere alla riduzione è necessario presentare domanda all’INPS entro il 28 febbraio di ogni anno tramite il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti sul portale INPS. La scelta è vincolante per l’intero anno e non può essere revocata in corso d’anno. Chi non presenta la domanda entro il termine non può beneficiare della riduzione per quell’anno.
Attenzione: la riduzione del 35% riduce anche il montante contributivo accumulato ai fini pensionistici. La scelta va dunque ponderata anche in ottica previdenziale di lungo periodo, non solo come ottimizzazione del flusso di cassa corrente.
Aliquote e minimale 2026: tabella riepilogativa
Le aliquote contributive 2026 per artigiani e commercianti iscritti al regime forfettario sono le seguenti:
| Gestione | Aliquota ordinaria | Aliquota ridotta 35% | Minimale reddito 2026 | Contributo fisso annuo ridotto |
|---|---|---|---|---|
| Artigiani (titolari) | 24,00% | 15,60% | 18.415 € | circa 2.873 € |
| Commercianti (titolari) | 24,48% | 15,91% | 18.415 € | circa 2.930 € |
| Coadiuvanti/coadiutori artigiani | 24,00% | 15,60% | 18.415 € | circa 2.873 € |
| Coadiuvanti/coadiutori commercianti | 24,48% | 15,91% | 18.415 € | circa 2.930 € |
I valori del minimale di reddito e i contributi fissi vengono rivalutati ogni anno dall’INPS in base all’indice ISTAT. Il contributo fisso sul minimale va versato in quattro rate trimestrali (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio dell’anno successivo), anche se nel corso dell’anno i ricavi risultano inferiori al minimale stesso.
Gestione Separata: aliquote per professionisti senza cassa
I professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS — come informatici, consulenti, formatori e altre categorie prive di cassa previdenziale di categoria — non beneficiano della riduzione del 35%. Per questa gestione non esiste un minimale contributivo: i contributi si versano esclusivamente sul reddito forfettario effettivamente prodotto.
L’aliquota Gestione Separata 2026 è pari al 26,07% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria. Per i pensionati o per chi ha altra copertura previdenziale obbligatoria l’aliquota scende al 24%. I versamenti avvengono in sede di dichiarazione dei redditi: acconto e saldo secondo il calendario ordinario IRPEF (anche se per i forfettari l’IRPEF non è dovuta, il meccanismo di acconto/saldo INPS rimane invariato).
Esempi numerici 2026
Il tetto massimo contributivo e la contribuzione eccedente
Oltre al minimale di reddito, il sistema contributivo delle gestioni artigiani e commercianti prevede anche un massimale annuo oltre il quale i contributi non sono dovuti. Per il 2026, il massimale di reddito annuo ai fini contributivi è fissato in 90.607 euro (per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) oppure in 119.650 euro per i soggetti con anzianità contributiva a quella data. Chi supera questi redditi non versa contributi sulla parte eccedente.
Per la stragrande maggioranza dei forfettari, che hanno ricavi ben al di sotto di queste soglie, il massimale non ha rilievo pratico. Diventa però rilevante per chi si avvicina al limite di 85.000 euro di ricavi forfettari con coefficienti di redditività elevati: un professionista con ricavi di 80.000 euro e coefficiente del 78% ha un reddito imponibile di 62.400 euro, ancora lontano dal massimale contributivo.
La contribuzione eccedente il minimale (la cosiddetta “quota variabile”) viene calcolata, versata e conguagliata in sede di dichiarazione annuale, contestualmente al versamento dell’imposta sostitutiva. Anche sulla quota variabile si applica la riduzione del 35%, se l’opzione è stata esercitata.
Per approfondire la struttura complessiva del regime, incluse le regole di accesso e le cause ostative, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026 e all’articolo su contributi INPS forfettario.
Domande frequenti
Posso richiedere la riduzione del 35% anche a partita IVA aperta da pochi mesi?
Sì, la riduzione del 35% spetta anche a chi ha aperto la partita IVA nel corso dell’anno e si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti. La domanda va presentata tramite il Cassetto Previdenziale INPS entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di apertura. Per il primo anno di attività la riduzione si applica pro-quota sui mesi di iscrizione effettiva.
La riduzione 35% si applica anche alla quota variabile sui ricavi eccedenti il minimale?
Sì, la riduzione del 35% si applica sia alla quota fissa calcolata sul minimale di reddito sia alla quota variabile calcolata sull’eccedenza. L’intera contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti viene quindi ridotta del 35%, senza distinzione tra le due componenti. Questo rende la misura particolarmente vantaggiosa per i forfettari con redditi elevati.
Quali sono i termini di versamento dei contributi INPS 2026?
Per artigiani e commercianti i contributi sul minimale si versano in quattro rate trimestrali: 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027. I contributi sulla quota eccedente il minimale seguono invece il calendario del saldo/acconto IRPEF (anche se l’IRPEF sostitutiva ha scadenze diverse, la logica procedurale è analoga). Le scadenze sono identiche sia con che senza riduzione del 35%.
La riduzione contributiva incide sulla futura pensione?
Sì, ridurre i contributi del 35% comporta un accumulo pensionistico inferiore nel sistema contributivo, dove la pensione dipende direttamente dai versamenti effettuati. Nel lungo periodo la differenza può essere significativa. Prima di esercitare l’opzione è consigliabile effettuare una simulazione previdenziale tramite il portale INPS o con l’ausilio di un consulente del lavoro per valutare l’impatto sul trattamento futuro.
Se supero il limite di 85.000 € e esco dal forfettario, la riduzione INPS decade?
Sì. La riduzione del 35% è riservata ai soli soggetti in regime forfettario. Nel momento in cui si transita al regime ordinario — per superamento del limite ricavi, cause ostative sopravvenute o scelta volontaria — i contributi INPS tornano a essere calcolati con le aliquote intere. Il cambio di regime non ha effetti retroattivi sui versamenti già effettuati nell’anno in cui si era ancora forfettari.
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