La causa ostativa relativa al lavoro dipendente
L’art. 1, comma 57, lettera d-bis), della legge 190/2014 — introdotto dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 9, legge 145/2018) — prevede che non possano applicare il regime forfettario le persone fisiche che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Questa soglia non è stata modificata dalle successive leggi di bilancio e rimane in vigore invariata nel 2026.
Il legislatore ha introdotto questa causa ostativa per evitare che il regime forfettario diventasse uno strumento di pianificazione fiscale aggressiva nei confronti dei lavoratori subordinati con redditi medio-alti che aprono una partita IVA per attività collaterali al rapporto di lavoro principale.
La verifica del limite va effettuata con riferimento all’anno precedente a quello di applicazione del regime: per il 2026, si verificano i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025. Se nel 2025 i redditi da lavoro subordinato e assimilati hanno superato 30.000 euro lordi, non è possibile applicare il forfettario nel 2026.
Quali redditi rientrano nel limite
Il riferimento normativo comprende sia i redditi di lavoro dipendente in senso stretto (art. 49 TUIR) sia i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 TUIR). Nel computo rientrano quindi:
- Retribuzione da rapporto di lavoro subordinato (stipendio, salario, compensi in natura);
- Compensi a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), se non in regime di attività d’impresa;
- Redditi da contratti di lavoro a progetto;
- Indennità e somme percepite a titolo di mobilità, cassa integrazione, assegni di disoccupazione NASPI;
- Compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro;
- Redditi da rapporti di agenzia, mediazione o rappresentanza commerciale qualificati come assimilati.
Non rientrano invece nel limite i redditi di pensione (che pure sono tecnicamente assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2 TUIR): la circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2019 ha chiarito che i trattamenti pensionistici non rilevano ai fini della causa ostativa in esame.
L’eccezione per rapporto cessato
La legge prevede un’eccezione importante: la causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro dipendente che ha generato i redditi superiori a 30.000 euro è cessato nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, a condizione che nell’anno di applicazione non sia in corso un altro rapporto di lavoro dipendente.
In termini pratici: se nel 2025 un lavoratore ha percepito 45.000 euro da lavoro subordinato ma il contratto si è concluso il 31 dicembre 2025, nel 2026 può aprire la partita IVA in regime forfettario, purché non instauri un nuovo rapporto di lavoro dipendente in parallelo. La ratio è quella di non penalizzare chi ha abbandonato il lavoro subordinato per intraprendere l’attività autonoma.
Attenzione però alla coesistenza contemporanea: se nel 2026 il soggetto mantiene un rapporto di lavoro dipendente attivo (anche part-time), la causa ostativa dei 30.000 euro va verificata nuovamente con riferimento al 2025.
Esempi numerici 2026
Dichiarazione annuale e verifica della causa ostativa
La verifica del rispetto del limite dei 30.000 euro non richiede comunicazioni preventive all’Agenzia delle Entrate. Il contribuente è tenuto a controllare autonomamente, prima dell’inizio di ogni anno fiscale, se le condizioni per l’applicazione del regime forfettario sono soddisfatte. La fonte informativa principale è la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro entro il 31 marzo dell’anno successivo, che riporta in modo dettagliato l’importo dei redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente.
In sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o 730), il forfettario deve compilare il quadro LM indicando il regime adottato. Se nel corso dell’anno si è verificata la causa ostativa — ad esempio perché si è scoperto a marzo che nel precedente anno i redditi da lavoro dipendente avevano superato i 30.000 euro — il regime forfettario non è applicabile per quell’anno. Occorre rettificare le fatture già emesse, aggiungendo l’IVA, e adottare il regime ordinario per l’intero anno, con le relative conseguenze sulla contabilità e sugli obblighi dichiarativi.
L’Agenzia delle Entrate dispone degli elementi informativi necessari per effettuare controlli automatizzati: i dati della CU sono trasmessi dal datore di lavoro e incrociati con la dichiarazione del contribuente. Un forfettario che abbia erroneamente applicato il regime pur superando il limite dei 30.000 euro è esposto a contestazioni e accertamenti, con conseguente obbligo di versare l’IRPEF ordinaria (in luogo dell’imposta sostitutiva), l’IVA non applicata e le relative sanzioni.
Interazione con il limite di 85.000 euro sui ricavi
La soglia dei 30.000 euro sul lavoro dipendente è una causa ostativa autonoma rispetto al limite di ricavi di 85.000 euro. I due vincoli operano in modo indipendente: è possibile avere ricavi forfettari di 20.000 euro ma essere esclusi dal regime per via del reddito da lavoro dipendente; viceversa, è possibile avere 80.000 euro di ricavi forfettari senza cause ostative se non si ha lavoro dipendente che supera la soglia.
Per approfondire i meccanismi di uscita dal regime e le cause ostative in generale, si rimanda all’articolo dedicato su limiti e cause di uscita dal forfettario e alla guida completa sul regime forfettario 2026.
Domande frequenti
Il limite di 30.000 euro si calcola sul lordo o sul netto in busta paga?
Il limite di 30.000 euro va verificato sul reddito lordo da lavoro dipendente, cioè sull’imponibile fiscale prima della detrazione IRPEF, non sull’importo netto accreditato in busta paga. In pratica si fa riferimento all’importo indicato nella Certificazione Unica (CU) alla casella del reddito di lavoro dipendente. Non si considerano i contributi previdenziali a carico del lavoratore.
Cosa succede se supero i 30.000 euro di lavoro dipendente a metà anno?
Il superamento della soglia durante l’anno in corso non comporta l’uscita immediata dal regime forfettario per quell’anno. La verifica si effettua sempre con riferimento all’anno precedente. Se nel 2026 i redditi da lavoro dipendente superano 30.000 euro, la conseguenza si produrrà nel 2027: non si potrà applicare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2027, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2026.
I redditi da pensione bloccano l’accesso al forfettario?
No. La circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 10 aprile 2019 ha chiarito espressamente che i trattamenti pensionistici non rientrano nel computo della soglia di 30.000 euro, pur essendo tecnicamente redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Un pensionato che apre partita IVA può quindi accedere al regime forfettario senza che la pensione percepita influenzi il superamento del limite.
Posso avere sia forfettario che lavoro dipendente part-time senza problemi?
Sì, a condizione che i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente non abbiano superato 30.000 euro lordi. La mera coesistenza dei due rapporti non è vietata. Molti professionisti mantengono un impiego subordinato part-time affiancando una partita IVA forfettaria. L’importante è monitorare ogni anno i redditi da lavoro dipendente dell’anno precedente per verificare il mantenimento della condizione di accesso.
Il compenso da amministratore di SRL rientra nel limite dei 30.000 euro?
Dipende dalla qualificazione fiscale del compenso. Se il compenso da amministratore è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis TUIR), rientra nel computo della soglia di 30.000 euro. Se invece l’amministratore percepisce il compenso nell’ambito di un rapporto professionale autonomo, tassato come reddito d’impresa o di lavoro autonomo, il limite non è applicabile. La qualificazione va verificata caso per caso.
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