Le cause ostative legate alle società
L’art. 1, comma 57 della legge 190/2014 elenca le cause ostative al regime forfettario relative alla partecipazione in società. Il testo distingue tra diverse forme societarie:
Società di persone e associazioni: la partecipazione — in qualsiasi quota — in società di persone (SNC, SAS come socio accomandatario) o in associazioni tra professionisti è causa ostativa assoluta, indipendentemente dal tipo di attività svolta dalla società.
Società a responsabilità limitata: la causa ostativa non è automatica per il mero fatto di detenere quote di SRL. Il blocco scatta solo se concorrono due condizioni: (a) il soggetto esercita un controllo diretto o indiretto sulla SRL ai sensi dell’art. 2359 c.c., oppure (b) la SRL esercita attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal titolare della partita IVA individuale.
Il concetto di attività inerente
La nozione di “attività inerente” è il cuore della causa ostativa per le SRL. Il legislatore vuole evitare che attraverso la coesistenza di una partita IVA individuale forfettaria e di una SRL controllata si realizzi una frammentazione artificiale dei ricavi. Se la SRL svolge lo stesso tipo di attività del titolare (o un’attività strettamente collegata), l’imprenditore potrebbe teoricamente far “filtrare” una parte dei ricavi alla SRL e tenere nel forfettario solo quelli sotto 85.000 euro.
La valutazione dell’inerenza deve essere effettuata caso per caso. Non è sufficiente che la SRL operi nel medesimo settore economico in senso lato: è necessario che vi sia una sostanziale identità o complementarità tra l’attività della persona fisica e quella della società. Un avvocato forfettario che detiene quote in una SRL che produce software non incorrerà nella causa ostativa; lo stesso avvocato che detiene quote in una SRL che eroga servizi legali sì.
Il controllo diretto o indiretto: la soglia del 2359 c.c.
L’art. 2359 c.c. definisce le fattispecie di controllo societario. Per i forfettari, le più rilevanti sono:
- Controllo di diritto: il soggetto detiene più del 50% del capitale sociale della SRL, direttamente o tramite intermediari;
- Controllo di fatto: il soggetto, pur non raggiungendo il 50%, dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- Controllo contrattuale: il soggetto si trova in una posizione di dipendenza contrattuale tale da subire l’influenza dominante di un altro soggetto — ma questa fattispecie non rileva direttamente ai fini della causa ostativa del forfettario.
Una partecipazione minoritaria (es. 20% del capitale) in una SRL che non conferisce alcun controllo non rientra nella causa ostativa per il profilo del controllo. Potrebbe però rientrarci se la SRL svolge attività inerente, indipendentemente dalla quota detenuta.
Ex socio SRL: gli effetti nel tempo
Chi cede le proprie quote in una SRL e vuole applicare il regime forfettario deve tenere presente che la causa ostativa opera con riferimento all’anno precedente. Se nel 2025 si detenevano quote in una SRL con attività inerente, non è possibile applicare il forfettario nel 2026, anche se le quote sono state cedute il 31 dicembre 2025.
Occorre quindi attendere che trascorra un intero anno senza detenere la partecipazione problematica. Se le quote vengono cedute nel corso del 2025, la causa ostativa cessa di operare a partire dal 2027 (verifica: nel 2026 non si detenevano quote problematiche nell’anno precedente, cioè nel 2025 si detenevano — quindi il 2026 è ancora bloccato; dal 2027, verificando il 2026 in cui non vi erano quote, si potrà applicare il regime).
Strategie di uscita dalla compagine societaria e tempistiche
Chi si trova in una situazione di incompatibilità per via di una partecipazione in SRL con attività inerente e intende regolarizzare la propria posizione per accedere al regime forfettario deve pianificare attentamente le tempistiche. La cessione delle quote deve avvenire nell’anno precedente a quello di applicazione del regime, tenendo conto della regola del “rilievo nell’anno precedente” della causa ostativa.
La cessione delle quote va effettuata tramite atto notarile (per le quote nominative di SRL) e registrata presso il Registro delle Imprese. I costi di questa operazione includono l’onorario notarile, l’imposta di registro proporzionale (o fissa) e le spese di iscrizione al Registro delle Imprese. È necessario anche valutare le conseguenze fiscali della plusvalenza eventualmente realizzata sulla cessione delle quote: questa è soggetta a tassazione come reddito diverso di natura finanziaria (art. 67 TUIR), con aliquota del 26% sull’eventuale guadagno realizzato.
In alternativa alla cessione, è possibile ricorrere alla trasformazione della partecipazione in una forma non ostativa: ad esempio, la trasformazione della SRL in un’altra forma giuridica non ricompresa nelle cause ostative, oppure la modifica dell’oggetto sociale della SRL in modo da eliminare l’inerenza con l’attività individuale del forfettario. Quest’ultima opzione richiede una delibera assembleare di modifica dello statuto e può essere soggetta a contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate se appare strumentale.
Per approfondire il tema delle cause ostative legate alle società, si rimanda anche all’articolo su forfettario e seconde attività e alla guida completa sul regime forfettario 2026.
Partecipazione in SRL e attività come amministratore
Una questione correlata riguarda l’amministratore di SRL che percepisce compensi dalla società. Se il compenso da amministratore è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lettera c-bis TUIR), rileva ai fini del limite dei 30.000 euro di reddito da lavoro dipendente. Se invece il forfettario è amministratore di una SRL non inerente e non percepisce compensi, non vi è causa ostativa per questo profilo.
La combinazione di socio + amministratore retribuito in SRL con attività inerente è la situazione più critica: genera sia la causa ostativa da partecipazione (art. 1, c. 57 L. 190/2014) sia potenzialmente il superamento della soglia dei 30.000 euro da lavoro dipendente assimilato.
Domande frequenti
Posso avere quote in una SRL immobiliare e restare in regime forfettario?
In linea di principio sì, se la SRL immobiliare svolge un’attività non inerente rispetto alla propria attività individuale. Un consulente informatico forfettario che detiene quote in una SRL immobiliare (che gestisce immobili o li cede) non incorre di regola nella causa ostativa, poiché l’attività immobiliare non è inerente a quella informatica. La valutazione va comunque effettuata caso per caso, tenendo conto della struttura concreta dell’operazione.
Cosa succede se sono socio al 10% di una SRL che svolge la mia stessa attività?
Anche una partecipazione minoritaria in una SRL con attività inerente può essere causa ostativa, indipendentemente dall’entità della quota. Il criterio dell’inerenza opera autonomamente rispetto al criterio del controllo: è sufficiente che la SRL svolga attività inerente a quella del forfettario per far scattare il blocco. La quota del 10% non conferisce controllo (art. 2359 c.c.), ma l’inerenza dell’attività è comunque rilevante.
Ho ceduto le quote della SRL nel 2025: dal 2026 posso applicare il forfettario?
No. La causa ostativa si verifica con riferimento all’anno precedente. Se nel 2025 (anno precedente al 2026) detenevi quote in una SRL con attività inerente, la causa ostativa opera ancora nel 2026. Solo dal 2027 — verificando che nel 2026 non vi fossero partecipazioni problematiche — potrai applicare il regime forfettario, a condizione che non vi siano altre cause ostative.
Una SRL in liquidazione blocca ancora il regime forfettario?
La SRL in liquidazione continua ad esistere come soggetto giuridico fino alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Finché la cancellazione non è avvenuta, la partecipazione in essa detiene rilevanza formale. In pratica, se la SRL in liquidazione non svolge più attività commerciale e non genera ricavi, il profilo dell’inerenza dell’attività non è attivabile. Ma è consigliabile attendere la cancellazione formale prima di assumere che la causa ostativa sia definitivamente superata.
Il coniuge socio di SRL inerente blocca il forfettario dell’altro coniuge?
No. La causa ostativa riguarda esclusivamente il titolare della partita IVA individuale. Le partecipazioni societarie del coniuge, di figli o di altri familiari non rientrano nel computo, salvo che non vi sia una situazione di controllo indiretto esercitato attraverso questi soggetti (es. coniuge intestatario formale di quote ma nell’interesse del forfettario). In assenza di fittizie intestazioni, le partecipazioni dei familiari non impattano sul regime del titolare.
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