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Forfettario flat tax incrementale 2026: aggiornamento

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 21 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026
In sintesi. La flat tax incrementale è un’imposta sostitutiva del 15% applicabile sull’incremento di reddito rispetto alla media del triennio precedente, introdotta dalla legge di bilancio 2023 in via sperimentale. Dal 2026 la misura è applicabile ai soli soggetti in regime ordinario; i forfettari che già applicano il 15% non possono cumularne i benefici.

Cos’è la flat tax incrementale e chi la può applicare

La flat tax incrementale è stata introdotta dall’art. 1, commi 55-57 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) come misura sperimentale applicabile per il periodo d’imposta 2023. Successivamente, la legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ne ha esteso l’applicazione al 2024, e le disposizioni in materia di riforma fiscale (D.Lgs. 216/2023) hanno disciplinato il regime a regime nell’ambito della delega fiscale.

La flat tax incrementale consiste nell’applicazione di un’aliquota del 15% — in luogo delle aliquote IRPEF progressive ordinarie — sull’incremento di reddito rispetto alla media dei redditi dei tre anni precedenti. L’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa, arti e professioni che applicano il regime ordinario o semplificato: in altri termini, si tratta di uno strumento pensato per i soggetti in regime contabile ordinario che abbiano avuto un aumento di reddito rispetto al passato.

Forfettario e flat tax incrementale: incompatibilità

Chi è già in regime forfettario non può applicare la flat tax incrementale. La ragione è strutturale: il forfettario paga già un’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per i primi cinque anni di attività) su tutto il reddito imponibile. Applicare un’ulteriore flat tax incrementale al 15% sarebbe una duplicazione priva di senso logico e giuridico — e la normativa lo esclude espressamente.

Il punto rilevante per chi è in regime forfettario è diverso: la flat tax incrementale diventa un tema al momento dell’uscita dal regime, quando si transita al regime ordinario. In quel contesto, il confronto con i redditi degli anni precedenti (determinati in regime forfettario) va effettuato con cautela, poiché le basi imponibili sono calcolate con metodologie diverse.

Come funziona il calcolo: la formula

Per i soggetti che possono applicarla (regime ordinario/semplificato), il meccanismo è il seguente:

  1. Si calcola il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dell’anno in corso;
  2. Si calcola la media dei redditi degli stessi tre anni precedenti (o dei minori anni disponibili se l’attività è più recente);
  3. Si determina l’incremento: reddito anno corrente meno media triennale;
  4. Sull’incremento — fino a un massimo di 40.000 euro — si applica l’aliquota sostitutiva del 15%;
  5. Sul reddito residuo (quello non incrementale) si applicano le aliquote IRPEF ordinarie.

È prevista una franchigia del 5% del reddito medio triennale: l’incremento rilevante ai fini della flat tax si calcola al netto di tale franchigia. Se l’incremento è inferiore alla franchigia, non si applica l’agevolazione.

Tabella comparativa: forfettario vs flat tax incrementale vs IRPEF ordinaria

Scenario Base imponibile Aliquota Note
Forfettario sotto 5 anni Ricavi × coeff. − contributi INPS 5% Indipendente dall’incremento
Forfettario oltre 5 anni Ricavi × coeff. − contributi INPS 15% Indipendente dall’incremento
Ordinario con flat tax incrementale Solo sulla quota incrementale (max 40k€) 15% sulla quota + IRPEF sul resto Franchigia 5% media triennale
IRPEF ordinaria senza flat tax incr. Reddito netto totale 23-43% progressiva Con detrazioni e deduzioni TUIR

Scenari pratici 2026: quando conviene uscire dal forfettario

Esempio 1 — Professionista in regime ordinario con flat tax incrementale. Roberto, consulente gestionale, in regime ordinario. Reddito 2023: 38.000 €. Reddito 2024: 42.000 €. Reddito 2025: 40.000 €. Media triennale: 40.000 €. Reddito 2026: 58.000 €. Franchigia (5% di 40.000 €): 2.000 €. Incremento netto: 58.000 − 40.000 − 2.000 = 16.000 €. Flat tax incrementale: 16.000 × 15% = 2.400 €. IRPEF sul residuo (42.000 €): circa 11.480 €. Imposta totale: circa 13.880 €. Senza flat tax incrementale, l’IRPEF su 58.000 € sarebbe circa 16.280 €. Risparmio: circa 2.400 €.
Esempio 2 — Confronto tra forfettario e flat tax incrementale per chi è vicino al limite. Paola, grafica freelance, ricavi 2026: 72.000 €. Coefficiente 78%. Reddito forfettario: 56.160 €. Imposta sostitutiva 15% (oltre i 5 anni): 8.424 €. Se fosse in regime ordinario (ipotesi): reddito netto 55.000 € (dopo costi analitici effettivi). Media triennale ordinaria pregressa: 48.000 €. Incremento netto: 5.000 €. Flat tax incrementale: 750 €. IRPEF sul residuo (50.000 €): circa 13.650 €. Imposta totale: 14.400 €. Il forfettario è nettamente più conveniente per Paola, con un vantaggio di circa 6.000 €.

Interazione con la riforma IRPEF e il sistema delle aliquote 2026

Nel quadro della riforma dell’IRPEF avviata con il decreto legislativo 216/2023, la struttura delle aliquote progressive è stata oggetto di revisione. Dal 2024 le aliquote IRPEF sono state ridotte da quattro a tre scaglioni: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.001 a 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Questo cambiamento ha ridotto parzialmente il vantaggio fiscale della flat tax incrementale rispetto alle aliquote ordinarie, in quanto l’aliquota marginale sul primo scaglione (23%) si è ulteriormente avvicinata al 15% della flat tax incrementale.

Nel 2026 la struttura a tre scaglioni rimane in vigore. Per un contribuente con reddito ordinario di 60.000 euro, la flat tax incrementale al 15% sull’incremento (supponiamo 10.000 euro) genera un risparmio di circa 2.000 euro rispetto all’IRPEF al 35% che si sarebbe applicata su quella quota. Il risparmio è più significativo per incrementi di reddito che cadono nello scaglione al 35% o al 43%.

Per il forfettario, questa analisi è rilevante nella fase di valutazione se uscire volontariamente dal regime per accedere al regime ordinario con flat tax incrementale. La comparazione deve tenere conto non solo dell’aliquota sul reddito incrementale, ma anche della possibilità — in regime ordinario — di dedurre i costi analiticamente e di fruire delle detrazioni IRPEF (mutuo, figli, spese sanitarie). Il beneficio della flat tax incrementale raramente compensa l’insieme dei vantaggi del regime forfettario per chi ha ricavi contenuti.

Prospettive per il 2026 e la riforma fiscale

Nel quadro della delega fiscale (legge 111/2023) e dei relativi decreti attuativi, la flat tax incrementale è stata oggetto di discussione per una stabilizzazione strutturale. Al momento della redazione di questo articolo, nel 2026, la misura risulta prorogata per i soggetti in regime ordinario, ma non vi sono modifiche strutturali che impattino i titolari di partita IVA forfettari. Per questi ultimi il regime del 15% (o 5% per i primi anni) rimane invariato.

Per approfondire il funzionamento complessivo del regime, si rimanda alla guida completa sul regime forfettario 2026 e all’articolo sui contributi INPS in regime forfettario.

Domande frequenti

Un ex forfettario transitato al regime ordinario nel 2026 può applicare la flat tax incrementale?

Sì, se nel 2026 il soggetto è in regime ordinario (avendo superato il limite di 85.000 euro nel 2025 o avendo optato volontariamente per il regime ordinario), può applicare la flat tax incrementale sull’incremento di reddito rispetto alla media del triennio precedente (2023-2025). Bisogna tuttavia verificare che i redditi del triennio siano comparabili, tenendo conto che negli anni in forfettario la base imponibile era determinata con metodo forfettario.

Qual è il limite massimo di incremento agevolabile con la flat tax incrementale?

Il limite massimo di reddito incrementale agevolabile con la flat tax incrementale è pari a 40.000 euro. L’incremento che supera questa soglia è tassato con le ordinarie aliquote IRPEF progressive. La franchigia del 5% della media triennale si applica a monte: prima si detrae la franchigia dall’incremento lordo, poi si verifica se il risultato supera 40.000 euro.

Il forfettario può passare al regime ordinario solo per sfruttare la flat tax incrementale?

Tecnicamente è possibile optare per il regime ordinario pur non avendo superato il limite di 85.000 euro, rinunciando al forfettario. Tuttavia, questa scelta comporta l’adozione della contabilità, l’applicazione dell’IVA e la perdita dell’imposta sostitutiva del 15%. Nel complesso, la flat tax incrementale al 15% sulla sola quota di incremento raramente compensa i costi e la complessità del regime ordinario rispetto al forfettario.

La flat tax incrementale è cumulabile con altre agevolazioni fiscali?

No, la flat tax incrementale è incompatibile con altre misure agevolative che incidono sulla stessa base imponibile. Non è cumulabile con le agevolazioni per nuovi residenti (regime impatriati), né con altre forme di tassazione sostitutiva. È invece compatibile con il regime ordinario standard, di cui sostituisce parzialmente le aliquote IRPEF progressive sulla sola componente incrementale del reddito.

Come si compila la dichiarazione dei redditi con la flat tax incrementale?

I soggetti in regime ordinario che applicano la flat tax incrementale devono indicare l’opzione nel modello Redditi Persone Fisiche, nel quadro dedicato ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo. Occorre indicare il reddito totale, la media del triennio precedente, la franchigia del 5% e l’incremento su cui si applica l’aliquota del 15%. Il versamento dell’imposta sostitutiva segue le scadenze ordinarie di acconto e saldo IRPEF.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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