Forfettario e fattura elettronica nel 2026: obblighi e operatività
Dal 1 gennaio 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario, senza soglie di esonero, sono obbligati a emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Nel 2026 l’obbligo è consolidato e si applica integralmente. La fattura forfettaria non riporta IVA nè ritenuta d’acconto, ma deve contenere la dicitura precisa di legge e codice destinatario o PEC del cliente.
- Obbligo: tutti i forfettari dal 2024 senza soglie
- Tipo documento: TD01 fattura ordinaria
- Termine emissione: 12 giorni dall’effettuazione
- Dicitura obbligatoria “Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario”
1. Da quando l’obbligo per i forfettari
L’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti in regime forfettario è stato introdotto in modo graduale dal D.L. 36/2022 (decreto PNRR-2):
- Dal 1 luglio 2022: obbligo per forfettari con ricavi/compensi 2021 superiori a 25.000 euro;
- Dal 1 gennaio 2024: obbligo per tutti i forfettari, senza più soglia di esonero.
Nel 2026 l’obbligo si applica integralmente a chiunque sia in regime forfettario, anche a quelli con ricavi minimi (es. nuova attività con 5.000 euro di compensi). Resta esonerata solo l’operazione effettuata da “professionisti sanitari” (medici, dentisti, fisioterapisti) verso persone fisiche consumatori finali, ai sensi del D.L. 119/2018: per queste operazioni vige il divieto di fattura elettronica per tutela della privacy sanitaria (decreto Mef 2 maggio 2022).
L’obbligo si applica indipendentemente dal cliente: B2B (verso altri partita IVA), B2G (verso PA, già obbligatorio dal 2015), B2C (verso consumatori finali). Per i B2C, la fattura va emessa solo se richiesta dal cliente o se l’operazione è soggetta a obbligo (es. importi sopra 77,47 euro, art. 22 D.P.R. 633/72).
2. Contenuto della fattura elettronica forfettaria
La fattura elettronica del forfettario segue lo schema XML standard del SdI (versione FatturaPA), con alcune specificità:
| Campo | Valore tipico |
|---|---|
| Tipo documento | TD01 (fattura) |
| Regime fiscale | RF19 (regime forfettario) |
| Aliquota IVA | 0% con natura N2.2 |
| Ritenuta acconto | Nessuna |
| Causale | Descrizione prestazione |
La dicitura obbligatoria, da inserire nel blocco “Causale” o nelle note, è:
“Operazione effettuata da soggetto in regime forfettario ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, della Legge 190/2014. Non soggetto a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 190/2014.”
L’imponibile va indicato senza scorporo IVA, l’aliquota è 0% con natura N2.2 (“non soggette – altri casi”). Il totale documento coincide con l’imponibile. La marca da bollo di 2 euro (vedi sezione 4) si indica come dato accessorio.
3. Termini di emissione e trasmissione
La fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72). La data di effettuazione coincide con:
- per i beni: la consegna o spedizione;
- per i servizi: il pagamento del corrispettivo (regime di cassa per i forfettari);
- se il corrispettivo è pagato prima, la data di pagamento.
Se la fattura è emessa al momento del pagamento (caso più comune per il forfettario), data emissione e data effettuazione coincidono e i 12 giorni decorrono dalla stessa data. Il superamento del termine espone a sanzione dal 90% al 180% dell’imposta non versata (art. 6 D.Lgs. 471/97), in pratica ridotta perchè il forfettario non ha IVA: si applica la sanzione fissa da 250 a 2.000 euro per fattura tardiva, ravvedibile.
Esempio – Consulente forfettario
Sara consulente in forfettario incassa 1.500 euro da un cliente B2B il 10 aprile 2026. Deve emettere fattura elettronica entro il 22 aprile (10 + 12 giorni). Indica data documento 10 aprile, data effettuazione 10 aprile, importo 1.500 euro, aliquota 0%, natura N2.2, codice destinatario del cliente (recuperabile da visura camerale). Trasmette tramite software o portale AdE. Il SdI consegna la fattura al cliente.
4. Marca da bollo da 2 euro: quando si applica
Le fatture forfettarie (senza IVA) di importo superiore a 77,47 euro sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/72. La marca da bollo si applica alla singola fattura (non al totale annuale).
Modalità operative:
- la fattura indica nelle note “Imposta di bollo assolta sull’originale” o “Imposta di bollo ai sensi del DM 17 giugno 2014”;
- il valore 2 euro va indicato nel campo “DatiBollo” della fattura XML;
- il versamento è trimestrale: l’AdE comunica l’importo dovuto entro il 15 del mese successivo al trimestre e il pagamento è dovuto entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (per il primo trimestre, entro il 31 maggio);
- il versamento si fa con F24 codice tributo 2521;
- se il bollo dovuto è inferiore a 5.000 euro/anno, si può optare per il pagamento annuale unico.
5. Software e canali per adempiere
I forfettari hanno diverse opzioni operative per emettere fattura elettronica nel 2026:
- Portale Fatture e Corrispettivi dell’AdE: gratuito, accessibile via SPID o CIE. Permette di compilare e trasmettere fatture al SdI senza software esterni. Adatto a chi emette pochi documenti l’anno;
- Software gestionali commerciali (Fatture in Cloud, Aruba, Fattura24, ecc.): canone annuale 30-150 euro, automazione completa, gestione PEC, archivio decennale incluso;
- Servizio del proprio consulente: chi si affida a uno studio paga la gestione fatture nel canone annuale dello studio.
Il forfettario deve indicare il codice destinatario o la PEC del cliente. Per i B2B, il codice destinatario è obbligatorio: si trova sulla visura camerale o sul portale AdE “Cassetto Fiscale” del cliente. Per i B2C senza codice destinatario, si usa il codice convenzionale “0000000” (7 zeri) e la fattura sarà consegnata tramite Cassetto Fiscale del cliente.
L’archiviazione delle fatture elettroniche è obbligatoria per 10 anni ai sensi del D.M. 17 giugno 2014. Si può aderire al servizio gratuito di conservazione AdE attivabile sul portale Fatture e Corrispettivi, oppure usare un conservatore commerciale.
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