Approfondimento

Forfettario e Lavoro Dipendente: Limite 30.000 Euro 2026

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 27 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 19 Maggio 2026

Chi ha già un contratto di lavoro dipendente può aprire una partita IVA in regime forfettario? La risposta è sì, ma con una condizione precisa: il reddito da lavoro dipendente dell’anno precedente non deve superare 30.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’accesso al forfettario è precluso per quell’anno fiscale — salvo l’eccezione per rapporto cessato, che ribalta completamente il quadro.

Questa guida analizza nel dettaglio la normativa applicabile nel 2026, le casistiche più frequenti, le eccezioni previste dalla legge e i calcoli concreti per chi gestisce entrambi i tipi di reddito.

Il quadro normativo: comma 57, lettera d-bis) della Legge 190/2014

La disciplina del regime forfettario è contenuta nella Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificata in modo rilevante dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il comma 57, nella formulazione attuale, prevede una serie di cause ostative che impediscono l’accesso o la permanenza nel regime.

La causa ostativa specifica per il lavoro dipendente è quella di cui alla lettera d-bis), introdotta dalla Legge 145/2018 e applicabile dal periodo d’imposta 2019: sono esclusi dal forfettario i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), eccedenti l’importo di 30.000 euro. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo di questa causa ostativa con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, confermando il perimetro dei redditi da computare e la portata dell’eccezione per rapporto cessato.

Il limite dei 30.000 euro: come si verifica anno per anno

Il meccanismo di controllo funziona su base annua e retrospettiva: ciò che conta ai fini del 2026 è il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2025. La verifica si applica secondo lo schema seguente:

Reddito da dipendente 2025 (lordo)Forfettario 2026Effetto
≤ 30.000 €Ammissibile ✓Nessuna causa ostativa
> 30.000 €, rapporto attivo nel 2025 e 2026Non ammissibile ✗Causa ostativa operativa
> 30.000 €, rapporto cessato nel 2025 o nel 2026Ammissibile ✓Eccezione per rapporto cessato
Reddito da pensione, qualsiasi importoNon influiscePensione esclusa dal computo

La soglia si applica sul reddito lordo, non sul netto percepito in busta paga. Se il RAL (reddito annuo lordo) è 32.000 euro, la causa ostativa scatta anche se il netto effettivo è 24.000 euro. Non esistono arrotondamenti o tolleranze: il superamento anche di un solo euro attiva l’esclusione.

La causa ostativa non è permanente. Un contribuente che supera 30.000 euro nel 2025 può rientrare nel forfettario nel 2027, se nel 2026 il reddito da dipendente scende sotto la soglia e il rapporto è ancora in essere.

Cosa rientra nel computo dei 30.000 euro

Ai sensi dell’art. 49 del TUIR (DPR 917/86), sono redditi da lavoro dipendente quelli derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Rientrano nel computo:

  • Stipendi, salari e retribuzioni ordinarie da qualsiasi datore di lavoro privato o pubblico
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) e premi di produzione tassati in via ordinaria
  • Indennità di trasferta nella parte imponibile (eccedente le franchigie ex art. 51 TUIR)
  • Fringe benefit nella parte che supera le soglie di esenzione vigenti
  • Indennità di preavviso, tassata come reddito ordinario del periodo
  • Trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG), ordinaria o straordinaria, se erogati tramite il datore di lavoro o direttamente dall’INPS come integrazione salariale

Ai sensi dell’art. 50 del TUIR, sono redditi assimilati al lavoro dipendente e rientrano nel computo:

  • Compensi da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)
  • Compensi degli amministratori di società e enti, se tassati come assimilati (art. 50, comma 1, lett. c-bis)
  • Borse di studio e assegni di ricerca imponibili come assimilati
  • Indennità percepite da soci lavoratori di cooperative

Cosa NON rientra nel computo dei 30.000 euro

La Circolare AdE 9/E/2019 e la prassi consolidata escludono dal computo i seguenti redditi, che quindi non influenzano la causa ostativa:

  • Redditi da pensione (INPS, casse professionali private, pensioni estere): classificati all’art. 49, comma 2, lett. a) del TUIR come categoria autonoma, non rientrano nella causa ostativa
  • Redditi da partecipazione in SRL o altri enti (dividendi, utili distribuiti)
  • Indennità di disoccupazione NASpI, indennità di maternità e malattia pagate direttamente dall’INPS: non derivano da un rapporto di lavoro attivo
  • TFR (trattamento di fine rapporto): tassato con tassazione separata, non confluisce nel reddito imponibile ordinario
  • Redditi fondiari, da capitale o diversi: appartengono a categorie reddituali distinte
  • Redditi da libera professione o da impresa già tassati in regime forfettario

L’eccezione fondamentale: rapporto di lavoro cessato

Il comma 57, lett. d-bis) prevede espressamente che la causa ostativa non opera se il rapporto di lavoro è cessato. Questa eccezione ha una portata molto rilevante nella pratica: consente di accedere al forfettario anche a chi, nell’anno precedente, ha percepito redditi da dipendente superiori a 30.000 euro — a condizione che il rapporto sia terminato.

La cessazione può avvenire per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni volontarie, scadenza di contratto a termine, risoluzione consensuale, pensionamento. Ciò che conta è che alla data di avvio dell’attività forfettaria il rapporto non sia più in essere, e che non venga rinnovato o sostituito da altro rapporto con lo stesso datore.

L’eccezione vale anche se la cessazione è avvenuta nell’anno in corso (2026), non solo nell’anno precedente (2025). Concretamente:

  • Rapporto dipendente cessato nel 2025 → forfettario 2026 ammissibile, a prescindere dal reddito 2025
  • Rapporto dipendente cessato a gennaio 2026 → forfettario 2026 ammissibile dalla data di cessazione
  • Rapporto dipendente ancora attivo nel 2026 con reddito 2025 > 30.000 € → forfettario 2026 non ammissibile

Questa distinzione è fondamentale per chi pianifica il passaggio dalla dipendenza all’autonomia: la data di cessazione del contratto determina la finestra di accesso al regime agevolato.

Dipendente part-time e forfettario: il caso più comune

Lo scenario più frequente è quello del lavoratore part-time che affianca il contratto dipendente con una partita IVA forfettaria. Questa combinazione è generalmente priva di problemi fiscali, poiché la RAL di un part-time raramente supera la soglia critica. Esempi tipici: dipendente 20 ore/settimana con RAL di 14.000-18.000 euro che svolge consulenza in proprio; insegnante a orario ridotto con attività libero-professionale; impiegato part-time nel commercio con attività di design freelance.

In questi casi, i due redditi coesistono e si dichiarano nel medesimo Modello Redditi PF, ma vengono tassati separatamente: il reddito da dipendente sconta l’IRPEF ordinaria con aliquote progressive e detrazioni; il reddito forfettario paga l’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per i primi cinque anni dall’avvio di una nuova attività, se il contribuente non ha esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti).

Per una guida completa al calcolo dell’imposta sostitutiva, consulta la sezione dedicata al calcolo tasse regime forfettario 2026 con formula, coefficienti ed esempi.

Esempio 1 — Part-time RAL 15.000 € + forfettario ricavi 20.000 €

Dati: dipendente part-time, RAL 2025 = 15.000 €; partita IVA forfettaria nel settore consulenza (coefficiente redditività 78%); attività avviata da meno di 5 anni → imposta sostitutiva 5%; iscrizione alla Gestione Separata INPS con aliquota ridotta 17% (già assicurato INPS da dipendente).

Step 1 — Verifica causa ostativa: RAL 2025 = 15.000 € ≤ 30.000 € → nessuna causa ostativa, forfettario 2026 ammissibile.

Step 2 — Reddito imponibile forfettario:
Ricavi 2026 = 20.000 €
Coefficiente redditività = 78%
Reddito imponibile lordo = 20.000 × 78% = 15.600 €

Step 3 — Contributi Gestione Separata (aliquota ridotta 17%):
15.600 × 17% = 2.652 €

Step 4 — Base imponibile netta forfettaria:
15.600 − 2.652 = 12.948 €

Step 5 — Imposta sostitutiva 5%:
12.948 × 5% = 647 €

Step 6 — IRPEF sul reddito da dipendente:
RAL 15.000 €; contributi INPS lavoratore (9,19%) = 1.379 €; reddito imponibile IRPEF = 13.621 €
IRPEF lorda (23% su 13.621 €) = 3.133 €
Detrazione lavoro dipendente (art. 13 TUIR) per reddito ~13.621 € = circa 1.880 €
IRPEF netta = 3.133 − 1.880 = 1.253 € (ritenute già operate mensilmente dal datore)

Riepilogo carichi annui sull’attività forfettaria: 647 € (sostitutiva) + 2.652 € (contributi GS) = 3.299 € su 20.000 € di ricavi — un’incidenza complessiva del 16,5%.

Dipendente a tempo pieno e forfettario: quando è possibile

Un lavoratore a tempo pieno può accedere al regime forfettario se la propria RAL è inferiore o pari a 30.000 euro lordi. Non esistono preclusioni automatiche legate al tipo di contratto (full-time vs part-time): la legge guarda esclusivamente al reddito, non all’orario di lavoro. Tuttavia esistono altri fattori critici da verificare prima di aprire la partita IVA:

  • Clausola di esclusività contrattuale: molti CCNL e contratti individuali contengono divieti o limitazioni allo svolgimento di attività autonoma parallela. La violazione può configurare inadempimento contrattuale e legittimare il licenziamento per giusta causa. Verificare sempre il proprio contratto prima di procedere
  • Causa ostativa ex-datore di lavoro (comma 57, lett. d): se la partita IVA viene aperta per svolgere la stessa tipologia di attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di chi lo è stato negli ultimi due anni, e queste operazioni superano il 50% dei ricavi forfettari, scatta un’ulteriore causa ostativa distinta e aggiuntiva rispetto al limite dei 30.000 €
  • Doppio carico contributivo: da dipendente si versano già i contributi INPS del lavoratore (9,19%). Con la partita IVA si aggiunge un secondo carico previdenziale (Gestione Separata al 17% se già assicurato, o cassa professionale), che riduce la convenienza economica effettiva

Per una valutazione completa di tutte le cause ostative, consulta la guida ai requisiti di accesso e cause ostative del regime forfettario 2026.

Il calcolo delle tasse con doppio reddito: schema generale

Quando il contribuente percepisce sia reddito da lavoro dipendente sia reddito forfettario, i due flussi seguono percorsi fiscali distinti ma vengono dichiarati nel medesimo modello:

Tipo di redditoTassazioneDetrazioni applicabiliModalità di versamento
Lavoro dipendenteIRPEF ordinaria 23%/35%/43%Detrazione lavoro dipendente (art. 13 TUIR), oneri detraibili (spese mediche, mutuo, ecc.)Ritenute mensili del sostituto d’imposta; conguaglio in dichiarazione
Reddito forfettarioImposta sostitutiva 15% (o 5%)Nessuna: il sistema forfettario è chiusoAcconti e saldo con F24 (giugno/novembre)

Un aspetto spesso sottovalutato: le detrazioni per oneri (spese mediche, interessi sul mutuo, premi assicurativi, spese di istruzione, ecc.) si detraggono soltanto dall’IRPEF sul reddito da lavoro dipendente. Non abbattono l’imposta sostitutiva forfettaria, che è sostitutiva in quanto sostituisce integralmente IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP.

Esempio 2 — Full-time RAL 28.000 € + forfettario ricavi 35.000 €

Dati: dipendente full-time, RAL 2025 = 28.000 €; partita IVA forfettaria per prestazioni professionali (coefficiente 78%); regime in essere da oltre 5 anni → aliquota 15%; attività svolta verso clienti diversi dal datore di lavoro; contributi INPS lavoratore dipendente 9,19%; Gestione Separata con aliquota ridotta 17%.

Step 1 — Verifica causa ostativa: RAL 2025 = 28.000 € ≤ 30.000 € → forfettario 2026 ammissibile. Ricavi 35.000 € ≤ 85.000 € → limite ricavi rispettato.

Step 2 — Reddito imponibile forfettario:
35.000 × 78% = 27.300 €

Step 3 — Contributi Gestione Separata (aliquota ridotta 17%):
27.300 × 17% = 4.641 €

Step 4 — Base imponibile netta forfettaria:
27.300 − 4.641 = 22.659 €

Step 5 — Imposta sostitutiva 15%:
22.659 × 15% = 3.399 €

Step 6 — IRPEF sul reddito da dipendente:
RAL 28.000 €; contributi INPS lavoratore: 28.000 × 9,19% = 2.573 €; reddito imponibile IRPEF: 28.000 − 2.573 = 25.427 €
IRPEF lorda per scaglioni:
— Primo scaglione, su 15.000 €: 15.000 × 23% = 3.450 €
— Secondo scaglione, su 10.427 € (da 15.001 a 25.427): 10.427 × 35% = 3.649 €
IRPEF lorda totale = 3.450 + 3.649 = 7.099 €
Detrazione lavoro dipendente (art. 13 TUIR) per reddito ~25.427 €: circa 960 €
IRPEF netta = 7.099 − 960 = 6.139 €

Riepilogo carichi annui complessivi 2026:

  • IRPEF netta su reddito dipendente: 6.139 €
  • Contributi INPS lavoratore (già trattenuti in busta): 2.573 €
  • Imposta sostitutiva forfettaria: 3.399 €
  • Contributi Gestione Separata: 4.641 €
  • Totale carico fiscale e contributivo: 16.752 € su redditi lordi complessivi 63.000 € (incidenza 26,6%)

Il regime previdenziale per la partita IVA

La scelta della cassa previdenziale per l’attività forfettaria dipende dalla natura dell’attività:

  • Liberi professionisti con cassa professionale (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici, ecc.): versano i contributi alla propria cassa secondo le regole specifiche dell’ente. L’iscrizione alla Gestione Separata non è richiesta
  • Attività senza cassa di riferimento: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Aliquota 2026: 26,23% per chi non è iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria; 17% per chi è già coperto da altra previdenza (come i dipendenti INPS). Chi è già dipendente con contributi INPS versa il 17% sulla quota di reddito forfettario
  • Attività commerciale o artigianale: obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti o Artigiani INPS, con contributo fisso annuo (circa 4.300 € nel 2026) più quota percentuale sul reddito eccedente il minimale

Per approfondire il funzionamento della previdenza forfettaria e la riduzione del 35% per artigiani e commercianti, consulta la guida ai contributi INPS in regime forfettario 2026 con calcolo e riduzione del 35%.

Casi particolari ed eccezioni

1. Più rapporti di lavoro dipendente contemporanei

Se il contribuente ha più contratti di lavoro dipendente nello stesso anno (ad esempio due part-time), i redditi si sommano ai fini della soglia. Reddito da datore A: 18.000 € + reddito da datore B: 14.000 € = 32.000 € totali → causa ostativa attivata per l’anno successivo, se entrambi i rapporti restano attivi. Non esistono franchigie per il numero di datori di lavoro.

2. Pensionato con partita IVA forfettaria

I redditi da pensione non rientrano nel computo dei 30.000 euro. Un pensionato con assegno INPS da 30.000 euro annui può aprire la partita IVA forfettaria senza che la pensione costituisca causa ostativa. Attenzione però: se il pensionato percepisce anche compensi da co.co.co. o da amministratore di società (art. 50 TUIR), questi ultimi rientrano nel computo come redditi assimilati al lavoro dipendente.

3. Lavoratore con contratto a termine scaduto

La scadenza naturale del contratto a termine equivale a cessazione del rapporto. Se il termine è scaduto nell’anno precedente (2025) o nell’anno in corso (2026), si applica l’eccezione per rapporto cessato, anche se il reddito da dipendente dell’anno precedente supera 30.000 euro. Non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva: è sufficiente che il contratto non sia stato rinnovato.

4. Cassa integrazione guadagni (CIG)

I trattamenti di CIG ordinaria o straordinaria rientrano nel computo dei 30.000 euro in quanto costituiscono reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49 TUIR (il rapporto è sospeso, non cessato). La NASpI (indennità di disoccupazione), invece, non rientra nel computo perché deriva da rapporto già cessato. Attenzione pratica: il lavoratore in CIG non può svolgere attività lavorativa autonoma durante le ore di integrazione, pena la decadenza dall’indennità.

5. Socio-amministratore di SRL e doppia qualificazione

Il compenso da amministratore è tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 TUIR) quando è deliberato dall’assemblea soci e non viene fatturato come prestazione professionale. In quel caso rientra nel computo dei 30.000 euro. Se invece il socio-amministratore è titolare di partita IVA forfettaria e fattura il compenso come prestazione professionale, il trattamento è diverso — ma questa struttura è soggetta a scrutinio dell’Amministrazione Finanziaria.

Esempio 3 — Cessazione del rapporto e rientro nel forfettario

Dati: consulente dipendente con RAL 42.000 €; dimissioni volontarie a settembre 2025; reddito da dipendente percepito nel 2025 (9 mesi) = 31.500 €; apertura partita IVA forfettaria a ottobre 2025; ricavi forfettari 2026 = 30.000 €; coefficiente 78%; primo quinquennio → sostitutiva 5%; Gestione Separata aliquota piena 26,23% (unica previdenza obbligatoria).

Analisi causa ostativa:
RAL effettiva percepita 2025 = 31.500 € → supera 30.000 €
Rapporto di lavoro cessato nel 2025: sì (dimissioni settembre 2025)
Causa ostativa operativa? → No. Il comma 57, lett. d-bis) non si applica quando il rapporto è cessato. Il contribuente accede legittimamente al forfettario già dall’avvio dell’attività a ottobre 2025.

Calcolo imposte forfettarie 2026:
Reddito imponibile lordo = 30.000 × 78% = 23.400 €
Contributi Gestione Separata (26,23%) = 23.400 × 26,23% = 6.138 €
Reddito imponibile netto = 23.400 − 6.138 = 17.262 €
Imposta sostitutiva 5% = 17.262 × 5% = 863 €
Totale carico anno 1: 6.999 € su 30.000 € di ricavi (incidenza 23,3%, comprensiva di previdenza)

Adempimenti pratici: cosa fare concretamente

Chi vuole operare in regime forfettario affiancando il lavoro dipendente deve curare i seguenti passaggi:

  • Apertura della partita IVA: presentare il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate con la scelta del regime forfettario. L’apertura è gratuita e disponibile telematicamente tramite i servizi online AdE
  • Verifica contrattuale: controllare CCNL e contratto individuale per eventuali clausole di esclusività o limitazioni. Non è richiesta comunicazione al datore di lavoro per legge fiscale, ma può esserlo contrattualmente
  • Fatturazione senza IVA: le fatture emesse in regime forfettario non addebitano IVA. Devono riportare la dicitura: «Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 — Regime forfettario». La ritenuta d’acconto non è applicabile se il committente non è sostituto d’imposta
  • Dichiarazione dei redditi: il reddito forfettario si dichiara nel quadro LM del Modello Redditi PF; il reddito da dipendente è già espresso nel quadro RC mediante la Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro
  • Versamento acconti: il primo anno di forfettario non è dovuto l’acconto di novembre; dal secondo anno gli acconti si versano in giugno (40%) e novembre (60%) con modello F24

FAQ — Domande frequenti

1. Se nel 2025 ho guadagnato 29.800 € come dipendente, posso aprire il forfettario nel 2026?

Sì, la soglia di 30.000 euro non è superata e la causa ostativa di cui al comma 57, lett. d-bis) della Legge 190/2014 non opera. Puoi aprire la partita IVA in regime forfettario per il 2026. La verifica va effettuata sul lordo (RAL), non sul netto in busta paga. Se il tuo RAL 2025 era 29.800 €, anche se il netto percepito è inferiore, la soglia è rispettata. Prima di procedere verifica anche le altre cause ostative: partecipazioni societarie, prevalenza di ricavi verso l’ex-datore di lavoro, e la compatibilità con il tuo contratto individuale o collettivo.

2. Il compenso da amministratore di SRL rientra nel calcolo dei 30.000 euro?

Dipende dalla qualificazione fiscale. Se il compenso è tassato come reddito assimilato al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR (DPR 917/86) — come avviene nella generalità dei casi quando l’amministratore non è titolare di partita IVA — rientra nel computo dei 30.000 euro. Se invece il compenso è fatturato come prestazione professionale tramite partita IVA forfettaria, il trattamento è diverso. È essenziale verificare la struttura contrattuale del mandato e la qualificazione fiscale effettiva del compenso, preferibilmente con il supporto di un commercialista.

3. Posso avere partita IVA forfettaria e lavorare per lo stesso datore di lavoro?

In linea generale no, per effetto della causa ostativa specifica di cui alla lettera d) del comma 57, Legge 190/2014. Se più del 50% dei ricavi forfettari proviene dal datore di lavoro attuale o da chi lo è stato negli ultimi due anni, scatta questa causa ostativa — distinta e aggiuntiva rispetto al limite dei 30.000 €. Anche se il reddito da dipendente è sotto la soglia, non è possibile aprire la partita IVA forfettaria per fatturare prevalentemente allo stesso soggetto. Fanno eccezione alcune categorie specifiche, come i medici convenzionati SSN, ma nella generalità dei casi la doppia prestazione verso lo stesso soggetto è preclusa.

4. La tredicesima conta ai fini del limite dei 30.000 euro?

Sì. La tredicesima mensilità è parte integrante della retribuzione da lavoro dipendente e rientra nel reddito imponibile ai sensi dell’art. 49 del TUIR (DPR 917/86). Viene quindi computata nel calcolo della soglia. Lo stesso vale per la quattordicesima, i premi di produzione tassati in via ordinaria e qualsiasi altro compenso accessorio di natura retributiva. Se la tredicesima fa sì che il RAL annuo lordo complessivo superi 30.000 €, la causa ostativa si attiva per l’anno successivo — salvo che il rapporto di lavoro sia cessato entro quell’anno.

5. Se mi dimetto a dicembre 2025 con RAL 45.000 €, posso aprire il forfettario nel 2026?

Sì. Questa è esattamente la situazione in cui opera l’eccezione per rapporto cessato, confermata dalla Circolare AdE n. 9/E del 10 aprile 2019. Il fatto che il reddito da dipendente del 2025 superi 30.000 € non rileva, perché il rapporto è terminato. La causa ostativa di cui al comma 57, lett. d-bis) della Legge 190/2014 non si applica quando il rapporto è cessato. Puoi aprire regolarmente la partita IVA forfettaria per il 2026 (o già prima della fine del 2025, dopo le dimissioni effettive). Verifica comunque le altre cause ostative prima di procedere.

6. Se supero 30.000 € di reddito dipendente nel corso del 2026, perdo il forfettario subito?

No. Il superamento della soglia nel corso dell’anno corrente non produce effetti immediati sull’anno in corso. La causa ostativa si valuta sull’anno precedente: se nel 2026 superi 30.000 € di reddito dipendente con rapporto ancora attivo, la conseguenza è che nel 2027 non potrai applicare il regime forfettario. Per il 2026 resti in forfettario fino al 31 dicembre. È però necessario pianificare l’uscita dal regime per l’anno successivo e gestire i relativi adempimenti di passaggio al regime ordinario (rettifica IVA, ripristino delle scritture contabili, ecc.).

7. Le spese mediche detraibili abbattono anche l’imposta sostitutiva forfettaria?

No. Le detrazioni per oneri — spese mediche (art. 15 TUIR), interessi sul mutuo, premi assicurativi, spese di istruzione, ecc. — si detraggono esclusivamente dall’IRPEF e non dall’imposta sostitutiva. Il regime forfettario prevede una tassazione chiusa con imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP: non è possibile applicarvi detrazioni esterne. Le spese detraibili si utilizzano quindi soltanto a riduzione dell’IRPEF dovuta sul reddito da lavoro dipendente, nel limite della relativa imposta lorda.

8. Un lavoratore in cassa integrazione può aprire la partita IVA forfettaria?

Il lavoratore in CIG è formalmente ancora un dipendente con rapporto attivo (sospeso, non cessato): i trattamenti CIG rientrano nel computo dei 30.000 euro come reddito da lavoro dipendente ex art. 49 TUIR. Sul piano lavoristico, durante le ore di integrazione salariale il lavoratore non può svolgere attività lavorativa autonoma: aprire la partita IVA e fatturare in quel periodo può configurare decadenza dall’indennità CIG e responsabilità verso l’INPS. È indispensabile verificare le ore non integrate e i limiti specifici del trattamento autorizzato prima di qualsiasi apertura di partita IVA.

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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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