Cos’è una holding di famiglia
Una holding (dall’inglese to hold, detenere) è una società il cui scopo principale è la detenzione di partecipazioni in altre società, dette società operative o subsidiary. La holding di famiglia è quella in cui i soci sono i componenti di un nucleo familiare — coniugi, figli, genitori — e l’obiettivo è la gestione, la protezione e la trasmissione del patrimonio imprenditoriale attraverso le generazioni.
Nel sistema italiano, non esiste una definizione giuridica specifica di «holding di famiglia»: si tratta di un istituto di fatto, la cui struttura è costruita facendo leva sulle norme del codice civile in materia di società di capitali e sulle disposizioni fiscali del TUIR. La forma giuridica più frequente è la SRL, per la flessibilità statutaria e i costi di gestione contenuti rispetto alla SpA, sebbene quest’ultima sia preferita per strutture con più rami familiari o con prospettive di apertura a investitori terzi.
La struttura tipica di una holding familiare
La struttura base di una holding familiare prevede:
- una società capogruppo (holding) detenuta direttamente dai componenti della famiglia (i soci persone fisiche);
- una o più società operative al 100% o con altri soci, detenute dalla holding;
- eventualmente, una sub-holding che raccoglie partecipazioni in settori specifici (immobiliare, finanziario, industriale).
I soci persone fisiche conferiscono le proprie partecipazioni nelle società operative alla holding (tramite conferimento o cessione), in modo che sia la holding — soggetto IRES — a detenere le partecipazioni e a beneficiare dei regimi agevolati PEX e dividendi esenti. Il reddito complessivo del gruppo familiare è così centralizzato nella holding, che decide se e quanto distribuire ai soci persone fisiche.
I vantaggi fiscali della holding nel 2026
I principali benefici fiscali di una struttura holding derivano dall’interazione tra l’art. 87 TUIR (PEX) e l’art. 89 TUIR (esenzione dividendi). Entrambi prevedono che, a determinate condizioni, il 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni e il 95% dei dividendi ricevuti dalle partecipate siano esclusi dalla base imponibile IRES. Con l’aliquota IRES del 24%, l’imposta effettiva è:
- su plusvalenze: 5% × 24% = 1,2% (art. 87 TUIR);
- su dividendi: 5% × 24% = 1,2% (art. 89 TUIR).
Confrontando questo carico con quello di una persona fisica che cede partecipazioni o percepisce dividendi (imposta sostitutiva del 26%), il vantaggio della struttura holding è evidente: il differenziale è di 24,8 punti percentuali su ogni euro di plusvalenza o dividendo.
Un ulteriore vantaggio è la possibilità di reinvestire gli utili delle società operative nella holding o in nuove attività senza scontare la tassazione al 26% tipica della distribuzione ai soci persone fisiche. La holding funge da «cassaforte» fiscale: gli utili transitano alla holding con un’imposizione dell’1,2% e possono essere reimpiegati immediatamente per acquisizioni, investimenti finanziari o immobiliari.
| Scenario | Soggetto che percepisce | Tipo di reddito | Imposta effettiva 2026 |
|---|---|---|---|
| Dividendi da SRL operativa | Persona fisica | Dividendi | 26% ritenuta definitiva |
| Dividendi da SRL operativa | Holding SRL | Dividendi (art. 89 TUIR) | 1,2% (5% × IRES 24%) |
| Cessione partecipazione SRL | Persona fisica | Plusvalenza finanziaria | 26% imposta sostitutiva |
| Cessione partecipazione SRL | Holding SRL (con PEX) | Plusvalenza PEX (art. 87) | 1,2% (5% × IRES 24%) |
| Distribuzione utili da holding a persona fisica | Persona fisica (socio holding) | Dividendi | 26% ritenuta definitiva |
| Utili reinvestiti nella holding | Holding SRL | Reddito accumulato | Solo IRES 24% se non distribuiti |
La protezione del patrimonio attraverso la holding
La holding offre strumenti di protezione patrimoniale che la detenzione diretta di partecipazioni da parte dei soci persone fisiche non garantisce. Le principali tecniche sono:
- Separazione del patrimonio produttivo: le attività operative (immobili strumentali, brevetti, macchinari) vengono concentrate nelle società operative, separate dal patrimonio personale dei familiari e dal patrimonio della holding. In caso di insolvenza di una società operativa, il contagio si ferma alla holding senza raggiungere il patrimonio personale dei soci;
- Trust e patti di famiglia: la holding può essere combinata con un trust o con un patto di famiglia ai sensi della L. 55/2006 per regolare il passaggio generazionale, riducendo l’imposta sulle donazioni e successioni (agevolazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990 per i trasferimenti d’azienda);
- Clausole di lock-up statutarie: lo statuto della holding può prevedere limitazioni alla circolazione delle quote (diritto di prelazione, clausole di gradimento, drag-along, tag-along) che garantiscono la coesione del nucleo familiare e impediscono l’ingresso di estranei indesiderati.
Costituzione della holding: aspetti pratici nel 2026
La holding di famiglia si costituisce come SRL o SpA con le procedure ordinarie (atto notarile, iscrizione al Registro delle Imprese). L’oggetto sociale deve includere espressamente la «detenzione e gestione di partecipazioni societarie» per evitare contestazioni sulla natura dell’attività svolta. Una holding che non svolge alcuna attività commerciale diretta ma si limita a detenere partecipazioni (holding pura) deve verificare con cura il rispetto del requisito 4 dell’art. 87 TUIR per le partecipate.
Un aspetto spesso trascurato è l’IRAP. Le holding pure che non hanno dipendenti e non svolgono attività commerciale diretta possono non essere soggette all’IRAP se la base imponibile IRAP è negativa o nulla (dato che non hanno costi del lavoro né attività produttiva propria). Il quadro va verificato caso per caso con il professionista.
Per i dettagli sulla PEX e i suoi quattro requisiti, si rimanda all’articolo PEX 2026: requisiti art. 87 TUIR. Per la struttura comparativa tra PIVA e SRL, si veda Partita IVA o SRL 2026.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra holding pura e holding mista?
La holding pura (o passiva) si limita a detenere e gestire partecipazioni senza svolgere direttamente alcuna attività commerciale o industriale. La holding mista (o operativa) detiene partecipazioni ed esercita anche un’attività produttiva propria, come la prestazione di servizi alle società partecipate (amministrazione, marketing, IT). La distinzione è rilevante ai fini IRAP e del requisito commerciale per la PEX (art. 87, comma 1, lett. d, TUIR).
La holding familiare è accessibile a tutte le famiglie imprenditoriali?
In linea di principio, sì: non esistono requisiti dimensionali minimi. Tuttavia, la convenienza economica di una struttura holding emerge tipicamente quando il patrimonio aziendale complessivo supera 500.000-1.000.000 euro o quando gli utili annui delle società operative superano i 100.000-200.000 euro. Per patrimoni e redditi inferiori, i costi di struttura (costituzione, gestione contabile, aggiornamenti statutari) possono erodere il vantaggio fiscale.
Come si tassano i dividendi distribuiti dalla holding ai soci persone fisiche?
I dividendi distribuiti dalla holding ai soci persone fisiche sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (art. 27 DPR 600/1973), esattamente come i dividendi di qualsiasi SRL. La holding non offre vantaggi sulla tassazione finale in capo ai soci persone fisiche, ma consente di differire la distribuzione (e quindi il 26%) accumulando utili nella cassaforte societaria con il solo carico dell’1,2% sulla parte transitante.
Il passaggio generazionale con holding è agevolato?
Sì. L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990 prevede l’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni per i trasferimenti di aziende o partecipazioni di controllo a favore dei discendenti, a condizione che i donatari/eredi continuino l’attività d’impresa per almeno cinque anni. La holding è uno strumento complementare che, combinato con il patto di famiglia (L. 55/2006) o con strumenti di intestazione fiduciaria, consente una pianificazione ordinata del passaggio generazionale.
La holding può detenere anche immobili?
Sì, ma con attenzione. Una holding che detiene immobili non strumentali (cioè non utilizzati direttamente nell’attività d’impresa) è soggetta alle norme sulle società di comodo (art. 30 L. 724/1994), che prevedono test di operatività e la determinazione di un reddito minimo presunto. In caso di non superamento del test, la società è considerata «di comodo» e soggetta a un’aliquota IRES maggiorata (34,5% invece del 24%). Per le holding immobiliari, è spesso preferibile la costituzione di una SRL separata dal veicolo holding delle partecipazioni.
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