Approfondimento

Detrazione spese funzioni religiose 2026

in
Fisco Investimenti - fisco
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 4 Aprile 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Detrazione spese funzioni religiose 2026

Le erogazioni liberali a enti religiosi godono di un regime fiscale specifico: deduzione dal reddito complessivo fino a 1.032,91 euro per i versamenti a favore della Chiesa cattolica e di altre confessioni convenzionate. La norma di riferimento è l’art. 10 e l’art. 15 del TUIR, integrata dall’art. 8 c. 2 della L. 222/1985. Questa guida chiarisce importi, condizioni, modalità di pagamento e come indicare la spesa nel 730/2026.

  • Deduzione vs detrazione: quale regime si applica alle erogazioni religiose
  • Limite di 1.032,91 euro e istituzioni ammesse
  • Modalità di pagamento tracciate richieste
  • Come riportare l’importo nel modello 730/2026

1. Quadro normativo: deduzione o detrazione?

Il trattamento fiscale delle erogazioni a enti religiosi si articola su due meccanismi distinti, che occorre non confondere. Per la Chiesa cattolica e le istituzioni religiose gestite dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), l’art. 10, comma 1, lett. l), del TUIR prevede la deduzione dal reddito complessivo delle somme versate, fino al limite annuo di 1.032,91 euro. La deduzione riduce la base imponibile IRPEF, con un beneficio fiscale che dipende dall’aliquota marginale del contribuente.

Diverso è il caso delle erogazioni a favore di altre istituzioni religiose ammesse alle intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8 c. 2 della L. 222/1985: anche per queste l’importo deducibile è fissato al medesimo tetto di 1.032,91 euro annui. Non si tratta quindi di una detrazione al 19% come per le spese sanitarie, ma di una deduzione che scala direttamente il reddito tassabile.

Distinzione fondamentale. La deduzione abbatte il reddito imponibile: su 1.032,91 euro dedotti, il risparmio effettivo varia da circa 230 euro (aliquota 23%) a circa 430 euro (aliquota 43%). Chi ha redditi più elevati ottiene un beneficio proporzionalmente maggiore rispetto a chi si trova nello scaglione base.

Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite strumenti di pagamento tracciati: bonifico bancario o postale, carte di credito/debito, assegni non trasferibili. Il versamento in contanti non è ammesso ai fini della deduzione, indipendentemente dall’importo. Questo requisito è in vigore dal 2020 e si applica anche alle offerte a enti religiosi.

2. Enti ammessi e limiti di importo

La normativa individua con precisione le categorie di enti verso cui le erogazioni risultano deducibili. Non qualsiasi organizzazione religiosa è ammessa: occorre che l’istituzione rientri in specifiche categorie previste dal TUIR e dai relativi accordi con lo Stato.

Le principali categorie ammesse per la deduzione fino a 1.032,91 euro includono:

  • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero della Chiesa cattolica italiana (il principale destinatario dell’8 per mille CEI)
  • Istituti diocesani per il sostentamento del clero
  • Altre istituzioni religiose cattoliche riconosciute dalla CEI
  • Enti delle confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8 c. 2 L. 222/1985 (Chiese valdese, avventista, assemblee di Dio, battista, luterana, ebraica, ecc.)

Il limite di 1.032,91 euro è annuale e si applica per ciascun contribuente. Se il contribuente effettua erogazioni a più enti ammessi nello stesso anno, il tetto si intende cumulativo: la deduzione complessiva non può superare tale importo, indipendentemente dal numero di destinatari. Le erogazioni eccedenti il limite non sono né deducibili né detraibili.

Attenzione all’8 per mille. La scelta dell’8 per mille in dichiarazione dei redditi è cosa distinta dalle erogazioni liberali. L’8 per mille è una destinazione di quota IRPEF già dovuta e non genera alcuna deduzione aggiuntiva. Le erogazioni liberali dedotte ex art. 10 TUIR sono versamenti volontari aggiuntivi.

Per le erogazioni a ONLUS, enti del Terzo Settore e associazioni di promozione sociale il regime è differente e prevede la detrazione al 30% (o 35% per cooperative sociali) con limiti propri. Non devono essere confuse con le erogazioni a enti religiosi di cui si tratta in questa guida.

3. Esempi pratici di calcolo del beneficio

Il valore effettivo della deduzione dipende dall’aliquota marginale IRPEF applicabile al contribuente nel 2026. Vediamo due scenari concreti per comprendere l’entità del risparmio fiscale.

Esempio 1 — Lavoratore dipendente con reddito medio

Marco ha un reddito complessivo di 28.000 euro nel 2026. La sua aliquota marginale è del 25% (scaglione 15.001-28.000 euro, in base agli scaglioni IRPEF 2026). Effettua un versamento tramite bonifico di 800 euro all’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. La deduzione abbatte il suo reddito imponibile di 800 euro: il risparmio fiscale è 800 × 25% = 200 euro. Se avesse versato l’intero tetto di 1.032,91 euro, il risparmio sarebbe stato 1.032,91 × 25% = circa 258 euro.

Esempio 2 — Professionista con reddito elevato

Sara è una libera professionista con reddito complessivo di 65.000 euro nel 2026. La sua aliquota marginale è del 43% (scaglione oltre 50.000 euro). Versa il massimo deducibile: 1.032,91 euro con carta di credito a un istituto religioso ammesso. Il risparmio fiscale è 1.032,91 × 43% = circa 444 euro. Sara recupera quindi quasi la metà della somma donata sotto forma di minore imposta dovuta, rendendo il costo netto dell’erogazione pari a circa 589 euro. Rispetto a Marco, il beneficio marginale è quasi doppio a parità di somma versata.

Questi esempi evidenziano come la deduzione sia strutturalmente più favorevole per chi ha redditi più elevati, a differenza delle detrazioni fisse al 19% che offrono un beneficio uniforme indipendente dall’aliquota marginale. Chi si trova nello scaglione base del 23% ottiene comunque un risparmio di circa 237 euro sul tetto massimo.

4. Come indicare le erogazioni nel 730/2026

Le erogazioni liberali deducibili a enti religiosi vanno indicate nel Quadro E del modello 730/2026, nella sezione dedicata agli oneri deducibili. La riga specifica è la E26 (o equivalente nel modulo aggiornato), riservata alle “Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose”.

Il contribuente che presenta il 730 precompilato troverà la voce già valorizzata se l’ente destinatario ha inviato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non tutti gli istituti lo fanno: è consigliabile verificare la correttezza dell’importo e, in caso di discrepanza o assenza, integrare manualmente con la documentazione in proprio possesso.

Documentazione da conservare

Ai fini di un eventuale controllo fiscale, occorre conservare:

  • Ricevuta del bonifico bancario/postale o estratto conto con l’addebito tracciato
  • Eventuale ricevuta rilasciata dall’ente religioso beneficiario con indicazione della causale
  • Il codice fiscale dell’ente destinatario (necessario per la compilazione del quadro)

In caso di dichiarazione tramite CAF o professionista abilitato, questi soggetti verificano la documentazione e attestano la conformità. Non è necessario allegare le ricevute alla dichiarazione, ma vanno esibite in caso di controllo entro i termini di decadenza dell’accertamento.

Precompilata 2026. Se la voce non appare nella dichiarazione precompilata, integrare manualmente non pregiudica l’accettazione senza modifiche: si tratta di aggiunta di dati a favore del contribuente, che rientra nella normale integrazione ammessa. Per ulteriori dettagli sulle novità del 730/2026 si veda la guida Detrazione 730/2026: novità della precompilata.

Parla con un commercialista esperto

Deduzioni e detrazioni fiscali si intrecciano in modo complesso con il profilo reddituale di ciascun contribuente. Un commercialista verifica che tutte le erogazioni siano correttamente imputate e massimizza il risparmio fiscale legittimo.

Trova commercialista

Domande frequenti

Le erogazioni a enti religiosi sono detraibili al 19% come le spese mediche?

No. Le erogazioni liberali a istituzioni religiose rientrano tra gli oneri deducibili ex art. 10 TUIR, non tra le spese detraibili al 19%. La deduzione abbatte il reddito imponibile, con un beneficio che dipende dall’aliquota marginale del contribuente. Il meccanismo è quindi diverso rispetto alle spese sanitarie o agli interessi passivi del mutuo.

Posso dedurre le erogazioni a una parrocchia locale?

Dipende. Se la parrocchia è un’istituzione ecclesiastica riconosciuta riconducibile alla CEI o a un’altra confessione con intesa, le erogazioni sono deducibili fino a 1.032,91 euro con pagamento tracciato. Erogazioni in contante alla cassetta delle offerte non sono deducibili. È opportuno verificare il codice fiscale dell’ente e ottenere una ricevuta formale.

La scelta dell’8 per mille aumenta il limite deducibile?

No. L’8 per mille è una quota dell’IRPEF dovuta che il contribuente destina a una delle istituzioni ammesse (Stato o confessioni religiose) e non costituisce un’uscita aggiuntiva di denaro. La deduzione ex art. 10 TUIR riguarda invece versamenti volontari ulteriori: i due istituti sono del tutto indipendenti e i rispettivi tetti non si sommano né si influenzano.

Cosa succede se supero il limite di 1.032,91 euro?

L’eccedenza non è né deducibile né detraibile con alcun altro codice. Se si versano, ad esempio, 1.500 euro, solo 1.032,91 euro potranno essere portati in deduzione. Il residuo di 467,09 euro non genera alcun beneficio fiscale. Il limite è annuale e non è riportabile all’anno successivo.

Le erogazioni a enti religiosi esteri sono deducibili?

In linea generale no, salvo specifiche convenzioni. La norma italiana (art. 10 TUIR e L. 222/1985) si riferisce a istituzioni operanti in Italia e riconosciute dallo Stato italiano attraverso accordi o intese. Le donazioni a congregazioni o chiese con sede esclusivamente all’estero, prive di riconoscimento formale in Italia, non sono deducibili ai sensi di queste disposizioni.

Approfondisci

Guide e analisi correlate per inquadrare meglio il tema.

Hai bisogno di un esperto
Trova commercialista ›

Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


AM
Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

Scopri di più → · LinkedIn

Avvertenza: i contenuti di Fisco Investimenti hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa. L’autore è un praticante commercialista in formazione, non iscritto all’albo: i contenuti non costituiscono consulenza professionale. Per decisioni operative su casi specifici rivolgersi a un professionista abilitato.