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Bonus ristrutturazione 2026: detrazione 50%, ecobonus e sismabonus

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 1 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Bonus ristrutturazione 2026: detrazione 50%, ecobonus e sismabonus

Il bonus ristrutturazione al 50% rimane la detrazione fiscale piu’ utilizzata in Italia per i lavori edilizi sull’abitazione. Nel 2026, il limite di spesa detraibile e’ fissato a 96.000 euro per unita’ immobiliare, con recupero in 10 anni. Accanto alla detrazione ordinaria, operano l’ecobonus (interventi di efficienza energetica) e il sismabonus (riduzione del rischio sismico), con aliquote e massimali diversi. Questa guida illustra i requisiti, le procedure e i calcoli per ciascuna agevolazione.

  • Bonus ristrutturazione 50%: spesa massima 96.000 euro, detrazione in 10 anni
  • Ecobonus 65%: cappotti, infissi, caldaie e impianti solari
  • Sismabonus: dall’50% all’85% per interventi antisismici
  • Come gestire CILA, SAL e bonifici parlanti

1. Detrazione ristrutturazione 50%: quadro normativo 2026

La detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio e’ disciplinata dall’art. 16-bis del TUIR (DPR 917/1986), introdotto dall’art. 4, D.L. 201/2011. La Legge di Bilancio 2026 (L. 207/2024) ha prorogato l’aliquota del 50% per il 2026, con limite di spesa di 96.000 euro per unita’ immobiliare.

Gli interventi ammissibili al 50% comprendono:

  • Manutenzione straordinaria su singole unita’ abitative (sostituzione infissi, rifacimento bagni, nuovi impianti)
  • Manutenzione ordinaria solo se su parti comuni condominiali
  • Restauro e risanamento conservativo
  • Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione, ampliamenti se conformi)
  • Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
  • Eliminazione delle barriere architettoniche
  • Bonifica dall’amianto
  • Interventi antifurto e videosorveglianza

La detrazione spetta al proprietario, al nudo proprietario, all’usufruttuario, al locatario e al comodatario dell’immobile, purche’ sostenga effettivamente la spesa. Non e’ necessario che l’immobile sia l’abitazione principale.

Limite per unita’ immobiliare. Il massimale di 96.000 euro si riferisce a ciascuna unita’ immobiliare, non al contribuente. Un proprietario con piu’ appartamenti puo’ detrarre fino a 96.000 euro per ciascuno. Il limite si azzera ogni anno: lavori per 96.000 euro nel 2025 non precludono altri 96.000 euro nel 2026 per lo stesso immobile.

2. Ecobonus 65%: interventi ammissibili e limiti di spesa

L’ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici e’ disciplinato dall’art. 14, D.L. 63/2013. Per il 2026, la Legge di Bilancio ha mantenuto le aliquote del 65% per gli interventi piu’ efficaci, con massimali specifici per tipologia di intervento.

Intervento Aliquota Spesa max (euro) Detrazione max
Cappotto termico (pareti e tetto) 65% 100.000 65.000
Sostituzione infissi e finestre 65% 92.307 60.000
Caldaia a condensazione classe A+ 65% 30.000 19.500
Pannelli solari termici (acqua calda) 65% 92.307 60.000
Sostituzione climatizzatori con pompe di calore 65% 46.153 30.000
Schermi e chiusure oscuranti 50% 60.000 30.000

Per accedere all’ecobonus e’ necessaria l’asseverazione tecnica da parte di un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra) che certifichi il rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica previsti dal D.M. Requisiti Minimi (DM 26 giugno 2015). L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) post-intervento e’ obbligatorio per molti interventi.

Ecobonus vs. bonus ristrutturazione. Per la sostituzione degli infissi, il contribuente puo’ scegliere tra ecobonus (65%, massimale piu’ alto ma con asseverazione energetica) e bonus ristrutturazione (50%, senza asseverazione energetica). La scelta dipende dall’entita’ della spesa e dai miglioramenti energetici conseguiti.

3. Sismabonus: aliquote e zone sismiche

Il sismabonus, disciplinato dall’art. 16, D.L. 63/2013, prevede detrazioni IRPEF/IRES per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3. Le aliquote variano in base alla zona sismica e al miglioramento della classe di rischio ottenuto:

Zona sismica Riduzione di 1 classe Riduzione di 2+ classi Spesa max
Zone 1 e 2 70% 80% 96.000 euro
Zona 3 70% 80% 96.000 euro
Condomini zona 1-2 (-1 classe) 75% 85% 96.000 euro/unita’
Acquisto da impresa (demolizione/ricostruzione) 75% 85% 96.000 euro

La zona sismica dell’immobile e’ classificata dalla Protezione Civile e verificabile sul sito della Regione o del Comune. Per accedere al sismabonus e’ necessario un progetto strutturale redatto da un professionista abilitato (ingegnere strutturale) con asseverazione della riduzione di classe sismica attesa.

4. Adempimenti formali: CILA, bonifico parlante, asseverazioni

Per accedere alle detrazioni edilize del 2026, e’ necessario rispettare specifici adempimenti formali. L’omissione di uno di questi passaggi puo’ comportare la decadenza dal beneficio:

  • CILA o SCIA: per i lavori che richiedono titolo abilitativo (manutenzione straordinaria, ristrutturazione), occorre la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) o la SCIA, da depositare al Comune prima dell’inizio dei lavori
  • Bonifico parlante: i pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale “parlante”, con indicazione obbligatoria di: codice fiscale del beneficiario, numero di partita IVA dell’impresa esecutrice, causale con riferimento alla norma agevolativa (es. “art. 16-bis DPR 917/1986”). Il bonifico ordinario non e’ ammesso.
  • Asseverazione tecnica: obbligatoria per ecobonus e sismabonus; facoltativa ma raccomandata per il bonus ristrutturazione ordinario
  • Comunicazione ENEA: per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus), la trasmissione all’ENEA via portale dedicato entro 90 giorni dalla fine dei lavori e’ obbligatoria per mantenere l’agevolazione
Il bonifico parlante e’ essenziale. La banca effettua una ritenuta d’acconto dell’8% sull’importo del bonifico parlante. Questa ritenuta viene poi conguagliata in sede di dichiarazione dei redditi. Non utilizzare il bonifico ordinario: l’Agenzia delle Entrate non consente deroghe su questo adempimento.

5. Casi pratici con calcolo della detrazione

Caso 1 — Ristrutturazione bagno e cucina, spesa 30.000 euro

Giulia ristruttura bagno e cucina del proprio appartamento per 30.000 euro totali (IVA inclusa). Utilizza il bonus ristrutturazione ordinario al 50%.

  • Spesa detraibile: 30.000 euro (entro il massimale di 96.000)
  • Detrazione totale: 30.000 × 50% = 15.000 euro
  • Detrazione annua (10 rate uguali): 1.500 euro/anno per 10 anni
  • Condizione: Giulia deve avere IRPEF lorda annua di almeno 1.500 euro per assorbire la detrazione ogni anno

Caso 2 — Cappotto termico + infissi, spesa 45.000 euro (ecobonus 65%)

Luca fa installare un cappotto termico e sostituisce tutti gli infissi per una spesa complessiva di 45.000 euro. Sceglie l’ecobonus al 65%.

  • Spesa detraibile: 45.000 euro
  • Detrazione totale: 45.000 × 65% = 29.250 euro
  • Detrazione annua (10 rate): 2.925 euro/anno
  • Risparmio vs. bonus ordinario (50%): 22.500 vs. 29.250 = 6.750 euro in piu’

Caso 3 — Lavori su abitazione principale fino al massimale, spesa 96.000 euro

Roberto effettua una ristrutturazione completa della propria abitazione principale per la spesa massima agevolabile di 96.000 euro (bonus 50%).

  • Detrazione totale: 96.000 × 50% = 48.000 euro
  • Detrazione annua: 4.800 euro/anno per 10 anni
  • IRPEF lorda minima necessaria: almeno 4.800 euro/anno (reddito lordo indicativo ~ 30.000 euro)
  • Se l’IRPEF e’ insufficiente in un anno, la quota eccedente e’ persa (non rimborsabile, non riportabile)

Per il superbonus 2026 e le specifiche dei condomini, si veda Superbonus 2026: stato aggiornato e cessione del credito. Per il dettaglio degli interventi energetici, Ecobonus 2026: cappotti, infissi e caldaie.

Parla con un commercialista esperto

Scegliere tra bonus ristrutturazione, ecobonus e sismabonus in base alla propria situazione fiscale e al tipo di intervento richiede una valutazione personalizzata. Un commercialista esperto in detrazioni edilizie ti aiuta a massimizzare il recupero fiscale.

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Domande frequenti

Se vendo la casa dopo aver fatto lavori con il bonus, perdo la detrazione?

In caso di vendita, le rate residue della detrazione si trasferiscono all’acquirente, salvo accordo diverso tra le parti. L’acquirente le potra’ portare in detrazione nelle annualita’ restanti. E’ possibile pero’ che venditore e acquirente concordino contrattualmente che le rate residue rimangano al venditore: in tal caso e’ necessario un apposito accordo nel rogito.

Posso detrarre il 50% su un immobile in affitto?

Si’, a condizione che il locatario (inquilino) sostenga effettivamente la spesa. L’inquilino puo’ detrarre il 50% delle spese di ristrutturazione sostenute, purchd’ vi sia il consenso del proprietario e la spesa risulti dalla documentazione fiscale (fatture, bonifici). Se invece e’ il proprietario a sostenere la spesa su un immobile affittato, la detrazione spetta comunque al proprietario.

Il bonus ristrutturazione si cumula con l’ecobonus?

Non per lo stesso intervento. Se un intervento (es. sostituzione infissi) rientra sia nel bonus ristrutturazione (50%) che nell’ecobonus (65%), il contribuente deve scegliere una sola agevolazione. E’ invece possibile avere contemporaneamente piu’ tipi di detrazione per interventi diversi sullo stesso immobile: ad esempio, ecobonus per il cappotto e bonus ordinario per il rifacimento del bagno.

Il limite di 96.000 euro e’ per contribuente o per immobile?

Per unita’ immobiliare. Un contribuente che possiede tre appartamenti puo’ detrarre fino a 96.000 euro di spese per ciascuno, per un totale teorico di 288.000 euro di spese agevolabili. Ogni unita’ immobiliare ha il proprio plafond indipendente. In caso di comproprietà, il massimale di 96.000 euro si suddivide tra i comproprietari in proporzione alle quote.

Cosa succede se non riesco ad assorbire la detrazione per insufficienza di IRPEF?

Le detrazioni edilizie non assorbite per insufficienza di IRPEF nell’anno vanno perse: non sono rimborsabili ne’ riportabili all’anno successivo. Per questo e’ fondamentale verificare prima dei lavori che la propria IRPEF lorda annua sia sufficiente ad assorbire le rate di detrazione nel corso dei 10 anni. In caso di redditi bassi, potrebbe essere piu’ conveniente scegliere un importo di spesa proporzionato alla propria capacita’ di assorbimento fiscale.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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