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Detrazione affitto studenti fuori sede 2026: guida IRPEF

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 6 Marzo 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

La detrazione per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede è una delle agevolazioni IRPEF più utilizzate dalle famiglie italiane con figli iscritti a un ateneo lontano dalla residenza. Introdotta dall’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), consente di recuperare il 19% delle spese sostenute per l’affitto, entro un limite massimo di 2.633 euro annui, per un risparmio fiscale potenziale fino a 500,27 euro all’anno. Questa guida aggiornata al 2026 analizza nel dettaglio requisiti, condizioni, esempi di calcolo e casi particolari per non perdere nemmeno un euro di detrazione spettante.

La norma di riferimento: articolo 15, comma 1, lettera i-sexies TUIR

Il fondamento normativo è l’art. 15, comma 1, lettera i-sexies del TUIR (DPR n. 917/1986), che riconosce una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e in una provincia diversa. L’immobile locato deve trovarsi nello stesso comune sede dell’università o in comuni limitrofi.

La norma è stata successivamente integrata per estendere l’agevolazione anche ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Con un’ulteriore modifica, la detrazione è stata estesa agli studenti iscritti a università straniere ubicate nell’Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Chi può usufruire della detrazione nel 2026

La detrazione può essere fruita da due categorie di soggetti:

  • Lo studente stesso, se presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF) e dispone di un’imposta lorda IRPEF dalla quale scomputare la detrazione.
  • I genitori, se lo studente è fiscalmente a loro carico. In questo caso la detrazione viene inserita nella dichiarazione del genitore che sostiene la spesa, indipendentemente dall’intestazione del contratto.

Il concetto di fiscale a carico è determinante: lo studente si considera a carico del genitore se il proprio reddito complessivo non supera 2.840,51 euro annui (ovvero 4.000 euro per i figli di età inferiore a 24 anni). Superata questa soglia, lo studente deve detrarre autonomamente le spese nella propria dichiarazione. Per un quadro sistematico dell’imposta su cui agisce la detrazione, consulta la nostra guida completa all’IRPEF 2026 con aliquote e scaglioni aggiornati.

I tre requisiti oggettivi da rispettare simultaneamente

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare 16 febbraio 2007, n. 11 che tutte le condizioni previste dalla norma devono essere soddisfatte contemporaneamente. La mancanza anche di un solo requisito fa decadere il diritto alla detrazione. I tre requisiti sono:

  • Comune diverso dalla residenza anagrafica: l’università deve essere ubicata in un comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica.
  • Distanza di almeno 100 chilometri: la distanza chilometrica tra il comune di residenza e il comune sede dell’università deve essere di almeno 100 km, calcolata tramite qualsiasi via di comunicazione.
  • Provincia diversa: l’università deve trovarsi in una provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

Come calcolare correttamente i 100 chilometri

Il calcolo della distanza minima di 100 km è uno degli aspetti più pratici e spesso sottovalutati. La Circolare Agenzia delle Entrate 4 aprile 2008, n. 34 ha chiarito che è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve calcolata su qualsiasi via di comunicazione esistente: stradale, autostradale, ferroviaria. La detrazione spetta se almeno uno dei percorsi disponibili risulti pari o superiore a 100 km. In pratica: se il percorso stradale diretto è di 95 km ma quello ferroviario è di 107 km, il requisito è soddisfatto. Si consiglia di conservare una stampa del percorso calcolato (via Google Maps o ViaMichelin) al momento della dichiarazione per documentare il rispetto del requisito in caso di controllo fiscale.

Il limite di spesa e la detrazione massima 2026

Il limite massimo di spesa detraibile è fissato dalla norma in 2.633,00 euro annui. La detrazione è pari al 19% di tale importo o del canone effettivamente pagato se inferiore al limite. La tabella seguente riassume i valori chiave dell’agevolazione:

ParametroValore 2026
Limite massimo di spesa detraibile€ 2.633,00
Aliquota di detrazione19%
Detrazione massima teorica€ 500,27
Distanza minima richiesta100 km (via qualsiasi mezzo di comunicazione)
Requisito provincialeProvincia diversa dalla residenza anagrafica
Normativa contrattualeL. 9 dicembre 1998, n. 431 (o contratti assimilati)
Sublocazione ammessa?No (Circ. AdE n. 21/E del 23 aprile 2010)
Soglia reddito per riduzione detrazione€ 120.000 (riduzione proporzionale)
Soglia reddito per azzeramento detrazione€ 240.000 (detrazione azzerata)

Tre esempi pratici con calcoli passo per passo

Esempio 1 – Canone superiore al limite massimo

Situazione: Marco, residente a Napoli, si iscrive alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Affitta un monolocale a Milano a 700 euro mensili (8.400 euro annui), con contratto a canone concordato regolarmente registrato ai sensi della L. 431/1998. Reddito complessivo dello studente: 20.000 euro.

Verifica requisiti: comune diverso (Napoli ≠ Milano) ✓ — distanza stradale oltre 700 km ✓ — province diverse (NA ≠ MI) ✓ — contratto registrato ✓.

Calcolo della detrazione:

  • Canone annuo pagato: 8.400 euro
  • Limite massimo detraibile: 2.633 euro
  • Base di calcolo (si usa il minore tra i due): 2.633 euro
  • Detrazione IRPEF: 19% × 2.633 = 500,27 euro

Marco recupererà 500,27 euro dall’imposta IRPEF. Il fatto che paghi 8.400 euro di affitto non cambia nulla: la detrazione è sempre calcolata sul tetto normativo di 2.633 euro quando il canone effettivo lo supera.

Esempio 2 – Canone inferiore al limite massimo

Situazione: Giulia, residente a Palermo, frequenta l’Università di Bologna. Condivide un appartamento con altre studentesse e paga 200 euro mensili (2.400 euro annui) con contratto per studenti regolarmente registrato. Giulia non ha redditi propri e risulta fiscalmente a carico dei genitori.

Calcolo della detrazione per i genitori:

  • Canone annuo pagato: 2.400 euro
  • Limite massimo detraibile: 2.633 euro
  • Base di calcolo (si usa il canone effettivo, essendo inferiore al limite): 2.400 euro
  • Detrazione IRPEF: 19% × 2.400 = 456,00 euro

I genitori di Giulia recuperano 456 euro dall’imposta IRPEF nella propria dichiarazione. Quando il canone annuo è inferiore al tetto di 2.633 euro, la detrazione si calcola sull’importo effettivamente pagato, non sul massimale.

Esempio 3 – Reddito elevato del genitore con riduzione della detrazione

Situazione: Paolo è un dirigente d’azienda con reddito complessivo di 180.000 euro. Suo figlio Leonardo, 21 anni, frequenta Medicina all’Università di Bologna mentre la famiglia risiede a Verona. Il canone mensile è di 550 euro (6.600 euro annui), contratto regolarmente registrato. Leonardo è fiscalmente a carico del padre.

Calcolo base della detrazione:

  • Canone annuo: 6.600 euro → si usa il limite: 2.633 euro
  • Detrazione teorica: 19% × 2.633 = 500,27 euro

Applicazione della riduzione per reddito elevato (art. 15, c. 3-bis TUIR, introdotto dalla L. 160/2019 — Legge di Bilancio 2020):

  • Reddito complessivo di Paolo: 180.000 euro
  • Coefficiente di riduzione: (240.000 − 180.000) / 120.000 = 60.000 / 120.000 = 0,500
  • Detrazione effettivamente spettante: 500,27 × 0,500 = 250,14 euro

Paolo non perde l’intera detrazione ma la vede dimezzata a causa del reddito elevato. Per redditi superiori a 240.000 euro, il coefficiente diventa zero e la detrazione è completamente azzerata.

Tipologie di contratto ammesse

La scelta del tipo di contratto è determinante per accedere all’agevolazione. La norma fa espresso riferimento ai contratti stipulati ai sensi della Legge 431/1998 e alle figure contrattuali assimilate. Per una panoramica completa delle tipologie di contratto di locazione, delle clausole critiche e del confronto fiscale tra le diverse soluzioni, consulta la nostra guida al contratto di affitto residenziale 2026.

Sono ammesse alla detrazione le spese relative a:

  • Contratti di locazione ordinari stipulati ai sensi della L. 431/1998: contratti a canone libero (4+4), a canone concordato (3+2), contratti transitori, contratti per studenti universitari.
  • Contratti di ospitalità: espressamente inclusi dalla norma.
  • Atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Non sono ammessi i contratti di sublocazione, in quanto non riconducibili ai modelli contrattuali previsti dalla L. 431/1998 (Agenzia delle Entrate, Circolare 23 aprile 2010, n. 21/E). Lo studente che affitta una stanza in sublocazione da un altro privato non può detrarre il canone pagato.

La detrazione per studenti iscritti a università estere (UE e SEE)

L’art. 15, c. 1, lett. i-sexies TUIR estende l’agevolazione anche agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università straniera, a condizione che questa sia ubicata in uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Per questi studenti si applicano i medesimi requisiti di distanza e differenza provinciale rispetto al comune di residenza anagrafica in Italia. La distanza di 100 km viene calcolata dalla residenza italiana alla sede dell’università estera. La detrazione non spetta per università ubicate in Paesi terzi non SEE: uno studente che frequenta un ateneo negli USA, in Canada, in Australia o nel Regno Unito post-Brexit non può detrarre il canone di locazione pagato all’estero. La Svizzera, pur confinante con l’Italia, non aderisce né all’UE né allo SEE e pertanto è esclusa dall’agevolazione.

Casi particolari ed eccezioni

1. Sublocazione: esclusa dalla detrazione

È la situazione più frequente e più rischiosa. Molti studenti affittano una stanza da un conduttore principale che a sua volta ha in locazione l’appartamento dal proprietario, stipulando di fatto un contratto di sublocazione. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 che questi contratti non danno diritto alla detrazione poiché non rientrano tra i modelli previsti dalla L. 431/1998. È fondamentale verificare la natura giuridica del contratto prima di presentare la dichiarazione: un errore su questo punto può portare al recupero della detrazione indebita con sanzioni e interessi.

2. Trasferimento della residenza nella città universitaria

Alcuni studenti trasferiscono la propria residenza anagrafica nel comune sede dell’università per ragioni amministrative o pratiche. Questa scelta elimina automaticamente il diritto alla detrazione, poiché viene meno il requisito della diversità di comune tra residenza e sede universitaria. Prima di procedere al cambio di residenza, è opportuno valutare attentamente questo impatto fiscale: il risparmio annuo di 500,27 euro può rappresentare una variabile rilevante nella decisione.

3. Contratto non registrato o registrato tardivamente

La registrazione del contratto è condizione imprescindibile per accedere alla detrazione. I contratti di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla sottoscrizione tramite il modello RLI telematico. Un contratto non registrato — o registrato oltre il termine — può essere contestato in sede di controllo, con conseguente perdita della detrazione e applicazione delle sanzioni previste per dichiarazione infedele (dal 90% al 180% dell’imposta non versata, ridotte con ravvedimento operoso).

4. Distanza inferiore a 100 km nonostante la provincia diversa

Entrambi i requisiti (distanza ≥ 100 km e provincia diversa) devono coesistere. Se il comune di residenza e quello sede dell’università si trovano in province diverse ma sono collegati da percorsi tutti inferiori a 100 km, la detrazione non spetta. Uno studente residente a Brescia che studia a Trento (province diverse ma circa 85 km stradali) deve verificare se esiste un percorso ferroviario o alternativo di almeno 100 km. In caso contrario, tutti e tre i requisiti non sono soddisfatti contemporaneamente e la detrazione decade.

5. Disciplina transitoria per zone montane o disagiate (solo 2017-2018)

Per i soli periodi d’imposta 2017 e 2018, la lettera i-sexies.01 dell’art. 15, c. 1 TUIR aveva introdotto condizioni più favorevoli per gli studenti residenti in zone montane o disagiate: distanza minima ridotta a 50 km (anziché 100) e ammissibilità dell’università anche nella stessa provincia di residenza. L’Agenzia delle Entrate (Risposta Interpello n. 19 del 2 ottobre 2018) ha chiarito che per l’individuazione dei comuni montani occorre fare riferimento all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del Ministero delle Finanze. Questa disciplina transitoria è scaduta e non si applica alle dichiarazioni relative al 2026.

6. Quota di canone sostenuta da terzi o rimborsata

La detrazione spetta esclusivamente per le spese effettivamente sostenute dal dichiarante. Se una parte del canone viene rimborsata da un terzo soggetto (datore di lavoro, borsa di studio, ente erogante un contributo vincolato all’affitto), quella quota non è detraibile. Il dichiarante può detrarre solo l’importo che ha realmente corrisposto di tasca propria. In caso di borse di studio che coprono parzialmente l’affitto, è necessario ricostruire l’importo netto effettivamente a carico dello studente o della famiglia.

7. Anno accademico e anno solare: quale spesa detrarre

La detrazione segue il principio di cassa: si applica alle spese effettivamente pagate nell’anno solare di riferimento, non all’anno accademico. Se il contratto decorre da ottobre 2025 e lo studente paga 3 mensilità nel 2025 (ottobre, novembre, dicembre) e 9 nel 2026, la detrazione del periodo d’imposta 2025 riguarderà le 3 mensilità pagate in quell’anno e quella del 2026 le restanti 9. Anche nel caso di laurea a metà anno, i canoni effettivamente pagati fino al conseguimento del titolo sono pienamente detraibili.

Documenti necessari e come indicare in dichiarazione

Per presentare correttamente la detrazione e difenderla in caso di controllo, è necessario conservare:

  • Contratto di locazione registrato con ricevuta di registrazione dell’Agenzia delle Entrate (modello RLI).
  • Ricevute di pagamento del canone: bonifici bancari, ricevute postali o quietanze firmate dal locatore.
  • Certificato di iscrizione universitaria per l’anno accademico di riferimento.
  • Documentazione della residenza anagrafica nel comune distante almeno 100 km dall’università e in provincia diversa.
  • Se la detrazione è in capo ai genitori: documentazione del reddito dello studente al di sotto della soglia di dipendenza fiscale (2.840,51 euro, o 4.000 euro per under 24).

Nel Modello 730, la detrazione va indicata nel Quadro E, nella sezione dedicata alle detrazioni per canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede. Nel Modello Redditi PF, la sezione corrispondente è il Quadro RP. L’importo da dichiarare è il canone effettivamente pagato nell’anno d’imposta (criterio di cassa), non quello contrattualmente previsto. Il sistema di assistenza fiscale applica automaticamente il 19% nei limiti di legge.

Per evitare contestazioni sui pagamenti, è fortemente consigliato utilizzare strumenti tracciabili (bonifico bancario, vaglia postale) anche quando la norma non lo impone esplicitamente. In caso di verifica fiscale, la documentazione bancaria è la prova più solida dell’effettivo sostenimento della spesa. Per approfondire le altre detrazioni fiscali disponibili per la famiglia e come gestirle in dichiarazione, ti suggeriamo la lettura della guida alla detrazione per le spese di istruzione dei figli, utile per una pianificazione fiscale familiare completa.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso detrarre il canone se mio figlio studia all’università della stessa città in cui risiede?

No. Il requisito della diversità di comune tra la residenza anagrafica dello studente e il comune sede dell’università è uno dei tre requisiti fondamentali previsti dall’art. 15, c. 1, lett. i-sexies TUIR. Se lo studente risiede nello stesso comune in cui ha sede l’ateneo, la detrazione non spetta in alcun caso, anche se affitta un appartamento diverso dalla propria abitazione di residenza. Il riferimento è sempre alla residenza anagrafica, non al domicilio effettivo o alla dimora abituale. Le tre condizioni devono coesistere, come ribadito dalla Circolare AdE n. 11 del 16 febbraio 2007, che ha escluso qualsiasi valutazione per singolo requisito isolato.

2. Il contratto può essere intestato a uno dei genitori? La detrazione spetta ugualmente?

Sì. La detrazione spetta sia quando il contratto è intestato allo studente sia quando è intestato al genitore, purché lo studente sia fiscalmente a loro carico. L’importante è che le spese siano effettivamente sostenute dal soggetto che le detrae: se il contratto è intestato al figlio ma il canone viene corrisposto dal padre tramite bonifico, quest’ultimo può detrarre le spese nella propria dichiarazione poiché il figlio è a suo carico. L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione con la Circolare n. 11 del 16 febbraio 2007, applicando il principio generale dell’art. 15 TUIR secondo cui la detrazione compete a chi sostiene effettivamente la spesa per il familiare a carico.

3. Cosa succede se il contratto non è ancora registrato al momento della dichiarazione?

La mancata registrazione del contratto comporta la perdita del diritto alla detrazione. La registrazione è un requisito formale imprescindibile: l’Agenzia delle Entrate, in sede di controllo documentale (art. 36-ter DPR 600/1973) o di verifica, riscontra la regolarità del contratto consultando il sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Se il contratto viene registrato tardivamente rispetto alla scadenza dei 30 giorni dalla stipula, è possibile sanare la violazione tramite ravvedimento operoso (versando la sanzione ridotta), ma occorre valutare caso per caso se la registrazione tardiva sia avvenuta prima della presentazione della dichiarazione in cui si chiede la detrazione.

4. Mio figlio si è laureato a luglio 2025. Posso detrarre i canoni pagati fino a luglio nel 730/2026?

Sì. La detrazione spetta per i canoni effettivamente pagati nell’anno d’imposta, indipendentemente dal fatto che lo studente si sia laureato nel corso dell’anno. I canoni corrisposti da gennaio a luglio 2025 sono pienamente detraibili nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 (presentata nel 2026), a condizione che tutti gli altri requisiti fossero rispettati durante quei mesi (contratto registrato, distanza, diversa provincia, iscrizione universitaria). Non è necessario che lo studente sia iscritto per l’intero anno solare: è sufficiente che fosse regolarmente iscritto nel periodo a cui si riferiscono i canoni detratti.

5. Mio figlio studia in Svizzera. Posso detrarre il canone di locazione?

No. La Svizzera non è membro dell’Unione Europea né aderisce all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che comprende — oltre agli Stati UE — solo Islanda, Liechtenstein e Norvegia. L’art. 15, c. 1, lett. i-sexies TUIR estende la detrazione unicamente agli studenti iscritti a università dell’UE o dello SEE. Per università situate in Paesi terzi (USA, Canada, Australia, UK post-Brexit, Svizzera, ecc.) la detrazione non è prevista dalla normativa nazionale. Non esistono attualmente misure agevolative equivalenti a livello statale per gli studi extra-europei, salvo eventuali specifiche previsioni regionali o borse di studio erogate dagli enti per il diritto allo studio.

6. La detrazione per l’affitto universitario è cumulabile con altre agevolazioni fiscali?

Sì. La detrazione per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede è cumulabile con le altre detrazioni previste dall’art. 15 TUIR (spese mediche, spese per istruzione, interessi passivi sul mutuo, ecc.) e con altri benefici fiscali presenti nel Modello 730 o nel Modello Redditi PF. Non esistono norme di incompatibilità specifiche tra questa detrazione e le altre. Va però ricordato che l’importo complessivo delle detrazioni non può mai superare l’imposta lorda IRPEF dovuta: eventuali eccedenze non sono rimborsabili né riportabili agli anni successivi, a differenza di alcune detrazioni strutturalmente rimborsabili come il bonus IRPEF (ex bonus Renzi).

7. Posso detrarre anche le spese dell’agenzia immobiliare o solo il canone di locazione?

La detrazione prevista dall’art. 15, c. 1, lett. i-sexies TUIR riguarda esclusivamente i canoni di locazione, ossia l’importo del corrispettivo mensile pattuito nel contratto e corrisposto al locatore. Non sono detraibili le spese accessorie: provvigioni dell’agenzia immobiliare, spese di registrazione del contratto, utenze (luce, gas, internet), spese condominiali, né il deposito cauzionale (che non costituisce un canone ma una somma rimborsabile a fine contratto). Se il contratto prevede un canone all-inclusive, è opportuno specificare contrattualmente la ripartizione tra canone di locazione puro e spese accessorie, per evitare contestazioni in sede di controllo.

8. Come mi comporto se il comune dell’università confina con il mio comune di residenza?

Se il comune in cui ha sede l’università confina o è molto prossimo al comune di residenza dello studente, la detrazione quasi certamente non spetta. La norma richiede che l’università sia in un comune diverso (condizione necessaria ma non sufficiente), che la distanza sia di almeno 100 km tramite qualsiasi via di comunicazione e che la provincia sia diversa. La mera contiguità geografica esclude il rispetto della soglia dei 100 km. L’unica verifica utile è calcolare tutti i percorsi stradali, autostradali e ferroviari disponibili tra i due comuni: se nessuno raggiunge o supera i 100 km, la detrazione non spetta e non è possibile forzare l’interpretazione.

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Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Milano · Autore e responsabile editoriale

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