
Altre detrazioni per oneri
Detrazione per i canoni di locazione degli studenti universitari fuori
sede
a cura di Francesco Veroi – Dottore commercialista in Roma
Un’ importante voce detraibile ai fini Irpef è quella riguardante le spese sostenute per i canoni di
locazione dagli studenti universitari fuori sede o dai loro genitori (quando i figli sono fiscalmente a
loro carico).
L’agevolazione consiste in una detrazione d’ imposta del 19% su una spesa massima di 2.633,00 euro
l’anno, a fronte di un contratto regolarmente registrato
L’agevolazione nel dettaglio
L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR prevede una detrazione Irpef pari al 19% ed entro un limite
massimo di euro 2.633,00 per le spese relative a contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi
della L. 9 dicembre 1998 n. 431, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università
ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede
l’università o in comuni limitrofi.
Stesso importo e limite della detrazione valgono, per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché
agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, Università,
collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
La stessa lettera i-sexies ha disposto inoltre la detraibilità dei canoni di locazione derivanti da
contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’Università estera,
se ubicata nell’Unione Europea o in uno degli stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo.
La detrazione è riconosciuta anche per i canoni relativi:
ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione;
stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti,
enti senza fine di lucro e cooperative.
Ubicazione dell’università rispetto al Comune di residenza
La detrazione compete a condizione che l’università sia ubicata in un Comune:
diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
distante da quest’ultimo almeno cento chilometri;
sito in un’altra Provincia rispetto a quello di residenza.
Attenzione
La detrazione non spetta in relazione ai canoni derivanti da contratti di sublocazione, in quanto non
possono essere ricondotti tra i modelli contrattuali previsti dalla suddetta Legge n. 431/1998 (Agenzia
delle Entrate, circolare 23.4.2010, n. 21).
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Le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente (Agenzia delle Entrate, circolare
16.2.2007, n. 11).
Al fine di verificare il rispetto del requisito di cento chilometri di distanza:
è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e
quello in cui ha sede l’università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di
comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale;
il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore
a cento chilometri (Agenzia delle Entrate, circolare 4.4.2008 n. 34).
Disciplina temporanea per particolari fattispecie
Con la lett.) i-sexies.01 del comma 1 dell’ art. 15 del Tuir è stata previsto – limitatamente ai periodi
d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, – che:
il requisito della distanza di cui alla lettera i-sexies) si intende rispettato anche all’ interno della
stessa provincia
ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Studenti residenti in “zone montane o disagiate”
La citata lett.) i-sexies.01 ha innovato la disciplina agevolativa consentendo agli studenti che sono
residenti in “zone montane o disagiate” di poter frequentare sedi universitarie che si trovino ad
almeno 50 (e non 100) chilometri di distanza dal Comune di residenza. Non viene precisata la lista dei
Comuni interessati e ubicati nelle zone montane o disagiate e sarà onere dell’Agenzia delle Entrate
definire l’elenco, né viene fornito alcun tipo di riferimento in merito. ha ridotto le distanze in
riferimento alla tipologia del Comune di residenze prorogato il beneficio ai periodi d’ imposta 2017 e
2018.
La riportata disposizione ha consentito, dunque, di fruire dell’agevolazione a condizioni più favorevoli
nel caso in cui il comune di residenza dello studente sia sito in una zona montana o disagiata.
In assenza della specifica qualificazione, l’Agenzia delle Entrate (Risposta Interpello 2 ottobre 2018 n.
19) chiarisce che:
zona montana: in assenza di una esplicita definizione contenuta nella normativa fiscale e in
assenza di un rinvio espresso a specifiche disposizioni che ne consentano l’ individuazione, per
l’ individuazione dei comuni montani occorre far riferimento all’elenco allegato alla Circolare n. 9
del 14 giugno 1993, concernente “Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all’art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984”,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie
generale, n. 53;
zona disagiata: in quanto risultano percorribili diverse vie di comunicazione, tra le quali quelle
ferroviarie e stradali che collegano il Comune di residenza dello studente ad altri Comuni. La
riportata disposizione non fa, infatti, riferimento per la valutazione del disagio al comune in cui è
sita la sede universitaria ma al comune di residenza dello studente e la situazione di disagio deve
essere valutata sulla base di criteri oggettivi riferibili, come detto, al comune di residenza.
Periodi d’imposta di vigenza
Come già precisato il beneficio è stato limitato ai soli periodi imposta in corso al 31 dicembre 2017 e 31
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dicembre 2018.
Ubicazione dell’unità immobiliare locata rispetto all’università
La detrazione compete a condizione che l’unità immobiliare locata dallo studente sia ubicata:
nel Comune in cui ha sede l’università;
ovvero
in Comuni limitrofi a quello in cui ha sede l’università.
Spese sostenute per i familiari
Le spese in esame sono detraibili anche se sono state sostenute nell’ interesse delle persone indicate
nell’art. 12 del TUIR (es. figli), purché siano fiscalmente a carico.
In tal caso il contratto di locazione può anche essere intestato ad un genitore.
Limiti di importo
I canoni di locazione pagati rilevano fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro. La
detrazione massima ottenibile è quindi pari a 500,27 euro.
Il suddetto importo di 2.633,00 euro costituisce il limite complessivo di spesa di cui può usufruire
ciascun contribuente, anche nell’ ipotesi del genitore che sostenga la spesa per più contratti con
riferimento a più figli fiscalmente a carico (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 4.4.2008 n. 34).
Nel caso di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i
genitori, ognuno di questi ultimi potrà beneficiare della detrazione del 19% sull’ importo massimo di
2.633,00 euro (Agenzia delle Entrate, circolare 13.5.2011 n. 20):
quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il
contratto di locazione;
in caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, si presume che la spesa venga
ripartita tra gli stessi in parti uguali; ciascuno di essi potrà quindi calcolare la detrazione su un
massimo di 1.316,50 euro.
Se, invece, il contratto è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con
riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la
percentuale di ripartizione, se quest’ultima è diversa dal 50%.
Contratti cointestati
In caso di contratti di locazione cointestati, deve ritenersi che la detrazione spetti a ciascun
coinquilino, su un importo massimo di 2.633,00 euro (che costituisce il limite di spesa detraibile da
Attenzione
La nozione di “familiare a carico” prescinde dalla fruizione delle relative detrazioni d’ imposta che
sono, invece, attribuite interamente ad un altro soggetto (ove possibile, specie in caso di figli), a
condizione che nell’apposito prospetto della dichiarazione sia indicato il codice fiscale del familiare a
carico.
Attenzione
Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare, ai fini del
calcolo della detrazione, l’intera spesa sostenuta (entro il previsto limite massimo).
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parte di ciascun contribuente).
Estensione agli studenti universitari all’estero
Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta anche in relazione:
agli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo, con i quali sia possibile lo scambio di informazioni;
ai canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, ovvero da atti di assegnazione in
godimento, stipulati dai suddetti studenti ai sensi della normativa vigente nello Stato estero in
cui è situato l’immobile.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
La detrazione per le spese di canoni di locazione di studenti fuori sede può essere fruita in sede di
dichiarazione dei redditi.
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Questo contenuto ha finalita informativa e serve a preparare una richiesta piu precisa. Per applicare regole fiscali, societarie o patrimoniali serve sempre verificare documenti, periodo e caso concreto.
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