ACE 2026: agevolazione per la capitalizzazione delle imprese
L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica), introdotta dall’art. 1 del D.L. 201/2011 e regolamentata dal DM 3 agosto 2017, riconosce una deduzione dal reddito d’impresa commisurata all’incremento del patrimonio netto rispetto alla base di riferimento. Nel 2026 l’aliquota di rendimento nozionale è fissata all’1,3%. L’ACE incentiva le imprese a finanziarsi con capitale proprio piuttosto che con debito, contribuendo alla solidità patrimoniale.
- Aliquota 2026: 1,3% sull’incremento del patrimonio netto
- Applicabile a SRL, SPA, cooperative, imprese individuali e società di persone
- Base ACE: conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva
- ACE innovativa 2021: bonus una-tantum ora esaurito
1. Cos’è l’ACE e base normativa
L’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è un’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 1 del D.L. 201/2011 (convertito con L. 214/2011) con l’obiettivo di ridurre lo squilibrio fiscale tra finanziamento con debito e finanziamento con capitale proprio. Storicamente, gli interessi passivi sui debiti erano deducibili dal reddito d’impresa, mentre i dividendi distribuiti ai soci non lo erano: l’ACE introduce una deduzione figurativa (rendimento nozionale) sul capitale proprio, avvicinando il trattamento fiscale delle due forme di finanziamento.
La normativa di dettaglio è contenuta nel DM 3 agosto 2017 (“regolamento ACE”), che definisce le modalità di calcolo della variazione in aumento del capitale proprio, i casi di esclusione, le disposizioni anti-elusione e le regole per i gruppi societari. L’aliquota di rendimento nozionale viene aggiornata annualmente con decreto ministeriale; per il periodo d’imposta 2026 è fissata all’1,3%.
Possono fruire dell’ACE: le società di capitali (SRL, SPA, SAPA) residenti in Italia; le cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti commerciali; le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti; nonché, in forma semplificata, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (con alcune differenze nel calcolo della base). Per i soggetti IRPEF (imprese individuali e società di persone), la deduzione riduce il reddito d’impresa e quindi l’IRPEF progressiva dovuta.
2. Calcolo della base ACE e aliquota 2026
La base di calcolo dell’ACE è la variazione in aumento del capitale proprio rispetto alla situazione esistente al 31 dicembre 2010 (per i soggetti già esistenti) o rispetto alla situazione iniziale per i soggetti costituiti successivamente. La variazione in aumento si determina sommando algebricamente gli incrementi e i decrementi di capitale proprio rilevanti:
Incrementi rilevanti (aumentano la base ACE)
- Conferimenti in denaro da parte dei soci (versamenti in conto capitale, aumenti di capitale a pagamento)
- Utili accantonati a riserva (destinati a riserva da delibera assembleare, non distribuiti)
- Versamenti soci a fondo perduto in denaro
Decrementi rilevanti (riducono la base ACE)
- Distribuzioni di utili o riserve ai soci
- Acquisto di partecipazioni in società controllate
- Acquisto di aziende o rami d’azienda
- Incrementi di crediti da finanziamenti nei confronti di soci o parti correlate (misura anti-elusione)
La variazione in aumento è calcolata a partire dai movimenti dell’anno e di tutti gli anni precedenti dal 2011. La base ACE può quindi crescere nel tempo se l’impresa continua ad accantonare utili senza distribuirli. L’aliquota di rendimento nozionale applicabile nel 2026 è l’1,3%:
| Anno | Aliquota ACE | Note |
|---|---|---|
| 2021 (ACE innovativa) | 15% una-tantum | Misura straordinaria Covid, esaurita |
| 2022 | 1,3% | Regime ordinario |
| 2023 | 1,3% | Confermata |
| 2024 | 1,3% | Confermata |
| 2025 | 1,3% | Confermata |
| 2026 | 1,3% | Legge di Bilancio 2026 confermata |
3. Esempi pratici di calcolo
Esempio 1 — SRL con base ACE cumulata di 2 milioni di euro
La Software Solutions Srl ha accumulato dal 2011 al 2025 una variazione in aumento del capitale proprio di 2.000.000 euro (per effetto di conferimenti soci 800.000 euro + utili accantonati 1.200.000 euro). Nel 2026, la deduzione ACE è: 2.000.000 × 1,3% = 26.000 euro. Questa somma riduce la base imponibile IRES. Su un reddito imponibile di 300.000 euro, l’IRES senza ACE sarebbe 300.000 × 24% = 72.000 euro; con ACE è (300.000 – 26.000) × 24% = 65.760 euro. Risparmio IRES: 6.240 euro nell’anno.
Esempio 2 — SRL con aumento di capitale di 500.000 euro nel 2026
La Rossi Costruzioni Srl delibera nel 2026 un aumento di capitale con versamento di 500.000 euro da parte dei soci. La base ACE preesistente era 1.500.000 euro. La nuova base ACE è: 1.500.000 + 500.000 = 2.000.000 euro. Per il 2026 la deduzione è: 2.000.000 × 1,3% = 26.000 euro (a regime annuale pieno). Se l’aumento è stato deliberato e versato a metà anno, occorre verificare le regole di ragguaglio temporale previste dal DM 3/8/2017: in tal caso la deduzione potrebbe essere proporzionalmente ridotta. Risparmio IRES annuale: 26.000 × 24% = 6.240 euro.
Esempio 3 — Società di persone (SNC) in contabilità ordinaria
La SNC Fratelli Verdi, in contabilità ordinaria, ha una base ACE di 800.000 euro. Deduzione ACE 2026: 800.000 × 1,3% = 10.400 euro. Questa somma riduce il reddito attribuito ai soci per trasparenza. Se i due soci hanno quote paritetiche (50% ciascuno), ciascuno vede ridotto il proprio reddito da partecipazione di 5.200 euro. Ipotizzando un’aliquota marginale IRPEF del 43%, il risparmio IRPEF per ciascun socio è: 5.200 × 43% = 2.236 euro, per un totale familiare di 4.472 euro.
4. Adempimenti, limiti e interazione con IRES/IRPEF
Eccedenza ACE e utilizzo
Se la deduzione ACE supera il reddito imponibile dell’anno (la società è in perdita o ha un reddito molto basso), l’eccedenza non viene persa. Può essere: (a) riportata agli esercizi successivi senza limite di tempo, continuando a generare benefici fiscali; (b) trasformata in credito d’imposta IRAP (ai sensi dell’art. 1, c. 4, D.L. 201/2011), nella misura del 27,5% dell’eccedenza (aliquota storica). Il credito IRAP è utilizzabile in compensazione tramite F24 in cinque quote annuali di pari importo.
Disposizioni anti-elusione
Il DM 3/8/2017 prevede una serie di misure anti-elusive per evitare che la base ACE venga artificialmente gonfiata. Le principali riguardano: (a) i finanziamenti soci — se un socio conferisce denaro alla società e contemporaneamente riceve un finanziamento dalla stessa (o da una società collegata), l’incremento è neutralizzato per un pari importo; (b) i trasferimenti infragruppo — i conferimenti ricevuti da entità del gruppo con risorse provenienti da soggetti esteri non rilevano per la base ACE; (c) l’incremento dei crediti commerciali verso parti correlate estere oltre determinate soglie può ridurre la base ACE.
Per pianificare correttamente l’ACE, specialmente in vista di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, aumenti di capitale), è essenziale il supporto di un commercialista esperto. Le regole anti-elusive e le norme sui gruppi societari richiedono un’analisi caso per caso. Si rimanda alla guida sulla scelta della forma societaria per valutare come la struttura dell’impresa influisce sull’entità del beneficio ACE.
Confronta il tuo regime con un commercialista
L’ACE è un’agevolazione strutturale che richiede pianificazione pluriennale. Un commercialista specializzato può ottimizzare la base ACE, gestire l’eccedenza e coordinarla con le altre variabili fiscali dell’impresa.
Domande frequenti
L’ACE si applica anche alle imprese individuali?
Sì, le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria possono fruire dell’ACE in forma semplificata. La base di calcolo è la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (o alla data di inizio attività, se successiva) e il patrimonio netto all’inizio del periodo d’imposta. Il beneficio riduce il reddito d’impresa e quindi l’IRPEF progressiva dovuta.
La distribuzione di utili riduce la base ACE?
Sì. Le distribuzioni di utili o riserve ai soci costituiscono un decremento della base ACE. Se un’impresa ha accumulato una base ACE di 1.000.000 euro e nell’anno distribuisce dividendi per 200.000 euro, la base ACE si riduce a 800.000 euro. Questo è uno degli elementi da considerare nella pianificazione della politica dei dividendi.
Cosa è successo all’ACE innovativa del 2021?
L’ACE innovativa era una misura straordinaria introdotta per il solo periodo d’imposta 2021 (Legge di Bilancio 2021), che applicava un’aliquota del 15% (invece dell’ordinario 1,3%) sulla variazione in aumento del capitale proprio 2021. Questa misura è esaurita e non si applica ai periodi successivi. Dal 2022 in poi vige l’aliquota ordinaria dell’1,3%.
Un conferimento in natura (es. immobile) rileva per la base ACE?
No. Il DM 3/8/2017 prevede che rilevano per la base ACE solo i conferimenti in denaro. I conferimenti in natura (beni, crediti, aziende) non incrementano la base ACE. Questa distinzione è rilevante in caso di operazioni straordinarie come i conferimenti d’azienda o i conferimenti di immobili a titolo di aumento di capitale.
L’ACE è cumulabile con altri incentivi fiscali?
Sì. L’ACE è una deduzione dal reddito e non è in conflitto diretto con altri incentivi fiscali (come il credito d’imposta 4.0 o le detrazioni IRPEF). Tuttavia, poiché sia l’ACE sia alcune agevolazioni agiscono sulla base imponibile IRES/IRPEF, occorre coordinare la pianificazione per massimizzare il beneficio complessivo senza sprecare la capienza fiscale disponibile.
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