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Donazione immobili in famiglia: imposte e rischi 2026

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Fisco Investimenti - legale
A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 4 Gennaio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Donazione immobili in famiglia: imposte e rischi 2026

Donare un immobile a un figlio o al coniuge può essere una scelta efficiente per il passaggio generazionale, ma comporta imposte specifiche, l’obbligo del notaio e rischi legali spesso sottovalutati: dall’azione di riduzione dei legittimari alla revocatoria fallimentare. Questa guida analizza costi, aliquote 2026 e cautele da adottare.

  • Imposte sulla donazione di immobili: aliquote e franchigie
  • Obbligo dell’atto notarile e costi complessivi
  • Rischi per il donatario: ipoteca legale e azione di riduzione
  • Esempi numerici con valori catastali reali

1. La donazione di immobili: quadro giuridico

La donazione è definita dall’art. 769 c.c. come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l’altra (donatario) disponendo a suo favore di un diritto o assumendo verso di essa un’obbligazione. Per gli immobili, l’atto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico davanti a un notaio alla presenza di due testimoni (art. 782 c.c.), a pena di nullità. Non è possibile donare un immobile con scrittura privata, anche autenticata.

Il trasferimento si perfeziona con la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari. La trascrizione è obbligatoria per rendere la donazione opponibile ai terzi (art. 2643 c.c.) ed è necessaria affinché il donatario possa a sua volta rivendere o ipotecare l’immobile senza rischi per l’acquirente.

Donazione con riserva di usufrutto

Una formula molto diffusa è la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto in capo al donante. In questo modo il genitore conserva il diritto di abitare o percepire i canoni dall’immobile per tutta la vita, mentre il figlio acquisisce la proprietà piena alla morte del donante senza necessità di ulteriori atti. Ai fini dell’imposta di donazione, la base imponibile si calcola sul solo valore della nuda proprietà, che è inferiore al valore pieno, con una riduzione dipendente dall’età del donante.

In sintesi. La donazione di immobili richiede obbligatoriamente l’atto pubblico notarile. Qualsiasi accordo informale tra parenti non produce effetti traslativi e non è opponibile ai terzi.

2. Imposte e costi notarili 2026

Il regime fiscale delle donazioni di immobili ricalca quello delle successioni: si applicano le stesse aliquote e le stesse franchigie previste dall’art. 2, commi 47-49, L. 286/2006 e dal D.Lgs. 346/1990. La base imponibile per gli immobili si determina sul valore catastale rivalutato (rendita catastale moltiplicata per i coefficienti di rivalutazione e per i moltiplicatori per categoria catastale).

Beneficiario Aliquota Franchigia Imposte aggiuntive immobili
Coniuge / unito civile 4% 1.000.000 € Ipotecaria 2% + Catastale 1%
Figli e discendenti 4% 1.000.000 € Ipotecaria 2% + Catastale 1%
Fratelli e sorelle 6% 100.000 € Ipotecaria 2% + Catastale 1%
Altri parenti fino al 4° grado 6% nessuna Ipotecaria 2% + Catastale 1%
Estranei 8% nessuna Ipotecaria 2% + Catastale 1%
Prima casa (agevolazione) ordinaria come sopra Ipotecaria 200 € + Catastale 200 €

Costi notarili

Oltre alle imposte erariali, la donazione comporta il compenso notarile. Per un immobile del valore di 250.000 euro, l’onorario notarile oscilla tipicamente tra 1.500 e 3.500 euro al netto di IVA, a seconda della complessità dell’atto, della regione e del notaio scelto. A queste somme si aggiungono le tasse ipotecarie fisse (35 euro), i diritti di trascrizione e voltura catastale (90 euro) e le spese per i testimoni.

Costo totale orientativo. Per una donazione di prima casa a un figlio (valore catastale 200.000 euro, nessuna imposta di donazione sotto franchigia): imposte fisse 400 euro + notaio 2.000 euro circa = totale 2.400 euro, notevolmente inferiore alle imposte di un rogito di compravendita.

3. Esempi pratici di calcolo

Esempio 1 — Donazione appartamento a un figlio (valore 350.000 euro)

Valore di mercato: 350.000 euro. Il figlio non ha ricevuto donazioni precedenti dal genitore.
Franchigia residua: 1.000.000 euro (non ancora utilizzata).
Imposta di donazione: 0 euro (il valore è inferiore alla franchigia).
Imposta ipotecaria (prima casa): 200 euro.
Imposta catastale (prima casa): 200 euro.
Onorario notarile stimato: 2.200 euro + IVA.
Costo complessivo stimato: circa 2.700-3.000 euro. La donazione consuma 350.000 euro di franchigia: residuano 650.000 euro per eventuali donazioni future o per la successione.

Esempio 2 — Donazione immobile di lusso (valore 1.400.000 euro) a un figlio

Valore catastale rivalutato: 1.400.000 euro.
Franchigia: 1.000.000 euro.
Base imponibile eccedente: 400.000 euro.
Imposta di donazione (4%): 16.000 euro.
Imposta ipotecaria (2% su 1.400.000): 28.000 euro.
Imposta catastale (1% su 1.400.000): 14.000 euro.
Totale imposte: 58.000 euro.
Onorario notarile stimato: 5.000-7.000 euro + IVA.
La franchigia viene interamente consumata: eventuali donazioni future o la successione futura non godranno di alcuna franchigia residua per questo figlio.

4. Rischi e cautele nella donazione di immobili

La donazione di un immobile presenta rischi specifici che spesso i donanti e i donatari sottovalutano. Prima di procedere è indispensabile valutarli con attenzione.

Azione di riduzione dei legittimari

Gli eredi legittimari (coniuge, figli, ascendenti in assenza di figli) hanno diritto per legge a una quota del patrimonio del defunto, la cosiddetta quota di legittima. Se le donazioni compiute in vita hanno leso questa quota, i legittimari pretermessi possono esercitare l’azione di riduzione entro dieci anni dall’apertura della successione (art. 563 c.c.), con la conseguenza che il donatario deve restituire il bene o il suo equivalente in denaro. Questo rischio si trasferisce anche all’eventuale terzo acquirente dell’immobile, rendendo la donazione un titolo di provenienza debole sul mercato immobiliare.

Difficoltà di rivendita dell’immobile donato

Le banche sono riluttanti a concedere mutui su immobili di provenienza donativa, proprio per il rischio dell’azione di riduzione. L’acquirente di un immobile precedentemente donato potrebbe trovarsi esposto ad azioni dei legittimari del donante per vent’anni dalla trascrizione della donazione. Alcune soluzioni parziali includono la stipula di una polizza assicurativa a tutela del rischio evizione o l’attesa dei termini di prescrizione.

Revocatoria fallimentare e ordinaria

Se il donante si trova in difficoltà finanziarie, i creditori possono agire con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) entro cinque anni dalla donazione per far dichiarare inefficace l’atto nei loro confronti. In caso di fallimento del donante, la revocatoria fallimentare (art. 64 L.F.) colpisce le donazioni effettuate nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, senza che i creditori debbano provare la malafede.

Alternativa. Per evitare i rischi della donazione diretta, alcune famiglie ricorrono alla vendita con pagamento del prezzo tramite bonifico documentato (anche se proveniente da un prestito fruttifero del genitore al figlio), o alla costituzione di un fondo patrimoniale. Ogni soluzione ha implicazioni diverse. Si veda anche la guida Imposta successione 2026: aliquote e franchigie.

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La donazione di un immobile è un atto irreversibile con effetti patrimoniali di lungo periodo. Un avvocato tributarista può analizzare la situazione familiare e patrimoniale prima di procedere.

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Domande frequenti

Si può donare un immobile senza notaio?

No. L’art. 782 c.c. prescrive che la donazione di beni immobili sia stipulata per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità assoluta. Qualsiasi accordo informale, anche scritto e firmato da entrambe le parti, non produce effetti traslativi della proprietà e non è trascrivibile nei registri immobiliari.

La donazione di casa ai figli è conveniente rispetto alla successione?

Dipende dal patrimonio complessivo. Per valori sotto la franchigia di 1.000.000 euro, la donazione e la successione hanno lo stesso carico fiscale (zero), ma la donazione anticipa il trasferimento e consuma la franchigia. Per patrimoni elevati, donare in anticipo può essere vantaggioso se si prevede una rivalutazione significativa del bene: la base imponibile si cristallizza al momento della donazione.

Cosa si intende per donazione con riserva di usufrutto?

Il donante trasferisce la nuda proprietà dell’immobile al donatario, conservando il diritto di usufrutto vitalizio. Il donatario acquista la piena proprietà automaticamente alla morte del donante, senza ulteriori atti. Le imposte si calcolano sul valore della sola nuda proprietà, determinato sottraendo il valore dell’usufrutto (che dipende dall’età del donante) dal valore pieno dell’immobile.

Un immobile donato può essere venduto subito?

Formalmente sì, ma nella pratica è difficile. Le banche rifiutano quasi sempre mutui su immobili di provenienza donativa recente. Il rischio è che i legittimari del donante esercitino l’azione di riduzione entro venti anni dalla trascrizione della donazione, rendendo il titolo di provenienza opponibile a terzi acquirenti solo dopo tale termine.

Le donazioni passate riducono la franchigia disponibile in caso di successione?

Sì. Le donazioni effettuate in vita dal defunto ai propri eredi vengono imputate alle rispettive quote ereditarie e si sommano ai valori ricevuti per successione al fine di calcolare l’imposta. La franchigia di 1.000.000 euro è unica per coniuge e figli e viene consumata progressivamente da ciascuna donazione ricevuta.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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