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Quadro RW 2026: monitoraggio fiscale, soglia 15.000

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

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📅 Pubblicato il 11 Febbraio 2026🔄 Aggiornato il 27 Maggio 2026

Quadro RW 2026: monitoraggio fiscale e soglia 15.000 euro

Il Quadro RW del Modello Redditi PF è lo strumento con cui i residenti italiani dichiarano le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Obbligatorio per chiunque superi la soglia di 15.000 euro di giacenza, anche cumulata, il quadro assolve tre funzioni: monitoraggio fiscale, liquidazione IVAFE e liquidazione IVIE. Sanzioni fino al 30% per i Paesi black list.

  • Obbligo fondato sull’art. 4 D.L. 167/1990
  • Soglia rilevante: 15.000 euro (anche giacenza media)
  • Sanzioni 3-15% per Paesi ordinari, 6-30% per black list
  • IVAFE e IVIE si liquidano direttamente nel Quadro RW

1. Fondamento normativo e soggetti obbligati

Il monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività estere è regolato dall’art. 4 del D.L. 167/1990, convertito nella L. 227/1990, come modificato dal D.L. 78/2009 e poi dal D.Lgs. 90/2017. La ratio della norma è duplice: contrastare l’evasione fiscale internazionale e rispettare gli obblighi UE in materia di trasparenza fiscale.

Sono obbligati alla compilazione del Quadro RW le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. L’obbligo si estende anche a:

  • enti non commerciali e società semplici residenti in Italia;
  • soggetti che, pur non essendo titolari formali, sono titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, art. 1, c. 2 lett. pp);
  • soggetti che hanno la delega a operare su conti esteri altrui, in alcuni casi specifici.

Sono esclusi i soggetti non residenti e le società di capitali italiane (che hanno obblighi distinti in materia di monitoraggio valutario).

Titolare effettivo. Anche chi non è intestatario formale dell’attività estera ma ne detiene il controllo economico (ad esempio tramite una società di capitali estera con partecipazione superiore al 25%) ha l’obbligo di dichiarazione nel Quadro RW come titolare effettivo.

La norma si applica alle attività detenute direttamente o per il tramite di soggetti interposti (fiduciarie, trust, holding estere). L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (Circ. 38/E/2013 e successive) che il Quadro RW ha valenza di dichiarazione patrimoniale a fini di controllo, distinta dalla tassazione del reddito che avviene negli ordinari quadri reddituali.

2. Attività da dichiarare, soglie e codici

L’obbligo dichiarativo riguarda qualunque attività detenuta all’estero. La norma non opera distinzioni tra asset liquidi e illiquidi: vanno dichiarati conti correnti, depositi titoli, partecipazioni in società estere, immobili, crypto-attività, polizze vita estere, quote di fondi esteri, metalli preziosi detenuti fisicamente fuori dall’Italia.

Soglia di esonero

Per i soli conti correnti e libretti di risparmio esteri è prevista una soglia di esonero se la giacenza media annua non supera i 15.000 euro. Si tratta di un’esenzione dall’obbligo di compilazione del RW, non da IVAFE: se la giacenza è inferiore a 15.000 euro ma superiore a 5.000 euro, il conto non va dichiarato nel RW ma si paga comunque l’IVAFE al tasso forfettario (34,20 euro). Per immobili, partecipazioni e crypto non esiste una soglia: l’obbligo è assoluto.

Tipologia attività Codice natura Soglia esonero RW Base imponibile IVAFE/IVIE
Conto corrente estero 1 15.000 € giacenza media Giacenza media annua
Conto deposito titoli estero 2 Nessuna Valore di mercato al 31/12
Partecipazioni in società estere 3 Nessuna Costo o valore ISEE
Immobili esteri 4 Nessuna Valore catastale o costo storico
Crypto-attività 14 Nessuna Valore di mercato al 31/12
Polizze vita estere 6 Nessuna Valore di riscatto al 31/12
Novità D.Lgs. 192/2024. Il decreto di riforma della tassazione delle cripto-attività ha introdotto il codice natura 14 per i wallet e le crypto. Dal 2026, la dichiarazione delle criptoattività nel Quadro RW segue regole specifiche anche per i wallet self-custody (Ledger, Trezor, ecc.).

Valore da indicare

Il valore da riportare in colonna 7 (valore finale) corrisponde al valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Per i conti correnti si usa il saldo al 31/12; per i titoli il valore di mercato a quella data; per gli immobili il valore catastale estero o il costo storico.

3. Compilazione pratica e casi numerici

Esempio 1 — Conto corrente in Germania, giacenza 8.000 euro

Carlo ha un conto corrente presso una banca tedesca con giacenza media 2025 di 8.000 euro e saldo al 31/12/2025 di 9.200 euro.

Obbligo RW: La giacenza media (8.000 euro) è inferiore a 15.000 euro, quindi Carlo è esonerato dalla compilazione del Quadro RW per questo conto.
IVAFE: Tuttavia, poiché la giacenza supera 5.000 euro (fascia 5.001-15.000), Carlo deve versare l’IVAFE forfettaria di 34,20 euro (importo fisso previsto dalla norma per i conti in Paesi UE/SEE).
Versamento: F24, codice tributo 4043, importo 34,20 euro.

Esempio 2 — Deposito titoli in Svizzera, valore 85.000 euro

Alessia detiene un conto titoli presso una banca svizzera. Al 31/12/2025 il portafoglio vale 85.000 euro (cambio CHF/EUR medio 2025).

Obbligo RW: Nessuna soglia per i depositi titoli — obbligo assoluto di dichiarazione.
IVAFE: 85.000 × 0,20% = 170 euro. La Svizzera non è in black list, quindi l’aliquota è quella ordinaria 0,20%.
Quadro RW — colonne principali:
– Col. 1: CH (codice Paese Svizzera)
– Col. 3: 2 (deposito titoli)
– Col. 7: 85.000
– Col. 16: 170 (IVAFE lorda)
– Col. 17: 0 (nessun credito estero)
– Col. 18: 170 (IVAFE netta)

Alessia dovrà anche dichiarare nel Quadro RL o RT le eventuali plusvalenze e i dividendi generati dal portafoglio svizzero nel corso del 2025.

Esempio 3 — Partecipazione in holding maltese, valore 200.000 euro

Roberto controlla al 60% una holding a Malta che detiene immobili affittati. Valore della partecipazione stimato: 200.000 euro.

Obbligo RW come titolare: Sì, quota > 25% → obbligo come titolare effettivo (art. 1 D.Lgs. 231/2007).
IVAFE sulla partecipazione: 200.000 × 0,20% = 400 euro.
Attenzione: Se Malta è considerata giurisdizione a fiscalità privilegiata per la tipologia di reddito prodotto, si applicano le disposizioni CFC (art. 167 TUIR) e le sanzioni raddoppiate in caso di omissione.

4. Sanzioni, ravvedimento e scambio automatico CRS

Regime sanzionatorio

Le sanzioni per omessa o infedele compilazione del Quadro RW sono disciplinate dall’art. 5 D.L. 167/1990, modificato dal D.Lgs. 90/2017. Il regime distingue in base alla giurisdizione in cui è detenuta l’attività:

  • Paesi ordinari (white list / con accordo scambio informazioni): sanzione dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata;
  • Paesi black list (o senza accordo scambio informazioni): sanzione dal 6% al 30% del valore non dichiarato. Inoltre scatta la presunzione che le attività costituiscano redditi non dichiarati, con inversione dell’onere della prova.

La sanzione minima è di 258 euro per ciascuna violazione. Non è prevista la decadenza quinquennale ordinaria per i Paesi black list: i termini di accertamento raddoppiano.

Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di regolarizzare l’omessa dichiarazione RW con sanzioni ridotte, purché avvenga prima di un formale accertamento o di ispezione avviata. La riduzione varia da 1/10 (entro 30 giorni dalla scadenza) a 1/5 (entro un anno). Per le violazioni RW la riduzione si applica alla sanzione base del 3-15% o 6-30%.

Common Reporting Standard (CRS) e scambio automatico

Dal 2017 l’Italia partecipa allo scambio automatico di informazioni finanziarie tramite il Common Reporting Standard (CRS/OCSE, recepito con D.Lgs. 141/2015 e successivi). Le banche e gli intermediari finanziari di oltre 100 giurisdizioni aderenti trasmettono automaticamente alle rispettive autorità fiscali i dati dei conti intestati a non residenti. L’Agenzia delle Entrate riceve questi dati e li incrocia con le dichiarazioni RW presentate dai contribuenti italiani.

Questo significa che l’omissione del Quadro RW è sempre più facilmente rilevabile: la presenza di un conto estero non dichiarato emerge dal confronto tra i dati CRS ricevuti dall’Italia e la dichiarazione del contribuente. Per approfondire gli obblighi IVAFE collegati, si veda la guida IVAFE 2026: aliquote e calcolo. Per la dichiarazione specifica dei wallet crypto nel Quadro RW, si rimanda a Quadro RW criptoattività 2026.

Voluntary Disclosure. In passato l’Italia ha offerto procedure di collaborazione volontaria (voluntary disclosure 2015 e 2016) per regolarizzare attività estere non dichiarate con sanzioni agevolate. Non risultano procedure analoghe attive nel 2026, ma il ravvedimento operoso ordinario rimane sempre percorribile.

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La corretta compilazione del Quadro RW richiede conoscenza delle normative italiane e internazionali sullo scambio di informazioni. Un professionista specializzato può evitare sanzioni e ottimizzare la struttura degli investimenti esteri.

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Domande frequenti

Devo compilare il Quadro RW se ho solo un conto PayPal con saldo 200 euro?

No. PayPal Europe è un istituto di moneta elettronica con sede in Lussemburgo, ma i conti con giacenza inferiore a 15.000 euro e saldo medio sotto tale soglia sono esonerati dalla compilazione del RW. Con un saldo di 200 euro l’obbligo non scatta. Tuttavia, se il conto PayPal è utilizzato per attività commerciali con introiti rilevanti, il reddito va comunque dichiarato nei quadri reddituali ordinari.

Se il conto estero è cointestato, chi deve dichiararlo nel Quadro RW?

Entrambi i cointestatari devono compilare il Quadro RW, ciascuno per la propria quota. Se la quota non è determinabile, si presume al 50%. Il valore da indicare è quello proporzionale alla quota posseduta. La soglia dei 15.000 euro si applica alla giacenza media di ciascun cointestatario (calcolata sulla propria quota).

Quali sono i termini di accertamento per le violazioni RW?

Per le attività detenute in Paesi che garantiscono scambio di informazioni (white list), i termini di accertamento sono ordinari: 5 anni dalla scadenza della dichiarazione (7 anni in caso di omessa dichiarazione). Per le attività in Paesi black list o senza accordo, i termini raddoppiano: 10 anni dalla scadenza (14 anni in caso di omessa dichiarazione). Questa differenza rende particolarmente rischioso detenere attività in giurisdizioni non cooperative.

Le criptovalute vanno dichiarate nel Quadro RW anche se sono su exchange italiano?

No. Se le criptoattività sono detenute presso un exchange italiano autorizzato (che agisce da sostituto d’imposta), non sussiste l’obbligo di compilazione del Quadro RW, poiché l’attività non è tecnicamente “detenuta all’estero”. L’obbligo RW scatta invece per wallet self-custody (Ledger, Trezor) o per exchange esteri senza stabile organizzazione in Italia.

Una polizza vita sottoscritta tramite una banca italiana con assicuratore estero va nel Quadro RW?

Dipende dal soggetto che gestisce la polizza. Se l’assicuratore estero opera in Italia tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con designazione di un rappresentante fiscale, gli obblighi di monitoraggio e ritenuta ricadono sull’intermediario italiano. In assenza di tali condizioni, il contribuente deve compilare il Quadro RW per il valore di riscatto della polizza al 31 dicembre.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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