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Affrancamento crypto 2026: chiusura 14% conviene?

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A cura di Fisco Investimenti

Questa guida serve a orientare la lettura e preparare domande migliori. Non sostituisce la valutazione del caso concreto: norme, documenti e scadenze possono cambiare in base alla situazione personale o aziendale.

Come aggiorniamo i contenuti
📅 Pubblicato il 18 Maggio 2026🔄 Aggiornato il 31 Maggio 2026

Aggiornamento 2026 — cambia l’aliquota

Dal 1° gennaio 2026 l’aliquota sulle plusvalenze da cripto-attività sale dal 26% al 33% (Legge di Bilancio 2026). È inoltre abrogata la soglia di esenzione di 2.000 € (già dal 2025): tutte le plusvalenze sono imponibili.

Resta un’eccezione al 26% per i token di moneta elettronica (e-money token in euro conformi al Reg. UE 2023/1114).

I riferimenti al 26% nel testo che segue valgono per il regime previgente o per altri redditi finanziari: verifica sempre la regola dell’anno d’imposta che ti interessa.

Affrancamento crypto 2026: l’opzione al 14% conviene ancora?

L’affrancamento delle cripto-attività è una misura che consente di rideterminare il costo fiscale delle posizioni detenute, versando un’imposta sostitutiva agevolata del 14%. Introdotto per la prima volta dalla L. 197/2022 con scadenza 2023, il meccanismo è stato più volte discusso come possibile riedizione. Questa guida analizza il funzionamento, la convenienza rispetto all’aliquota ordinaria del 26% e lo stato attuale per il 2026.

  • Affrancamento originario L. 197/2022: aliquota 14%, scaduto nel 2023
  • Confronto con regime ordinario 26% sulle plusvalenze
  • Analisi di convenienza con esempi numerici 2026
  • Alternative: compensazione perdite e pianificazione fiscale

1. Cos’era l’affrancamento e come funzionava

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1 commi 133-135), il legislatore ha introdotto per la prima volta in Italia una norma di rideterminazione del costo fiscale delle cripto-attività. Il meccanismo, denominato comunemente “affrancamento”, consentiva ai contribuenti di periziare (rideterminare) il valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle proprie criptoattività alla data del 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva agevolata del 14% sul maggior valore rivalutato.

In concreto: un investitore con 1 Bitcoin acquistato nel 2019 a 8.000 euro avrebbe potuto “aggiornare” il proprio costo fiscale al valore di mercato del 1° gennaio 2023 (intorno a 15.600 euro), pagando il 14% sulla differenza (7.600 euro × 14% = 1.064 euro). Alla successiva vendita del BTC, avrebbe calcolato la plusvalenza partendo da 15.600 euro anziché da 8.000, risparmiando il 26% sulla differenza di 7.600 euro (risparmio potenziale: 7.600 × 26% = 1.976 euro vs 1.064 euro pagati).

La scadenza originaria per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 14% era il 30 giugno 2023, prorogata poi al 15 novembre 2023 dal D.L. 51/2023. Era possibile rateizzare in tre rate annuali uguali.

Logica dell’affrancamento. Il meccanismo è simile alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate (art. 5 L. 448/2001): si paga oggi un’imposta sostitutiva ridotta per azzerare o ridurre la plusvalenza latente che altrimenti sarebbe tassata all’aliquota piena al momento del realizzo.

L’affrancamento del 2023 riguardava esclusivamente le cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023. Non era necessario vendere le cripto: l’opzione produceva effetti solo sul costo fiscale, modificando la base di calcolo per le future plusvalenze. L’esercizio dell’opzione era volontario e andava indicato nella dichiarazione dei redditi 2023 (anno d’imposta 2022, Modello Redditi 2023).

2. Affrancamento 2026: stato normativo attuale

Al momento della redazione di questa guida (2026), la misura dell’affrancamento al 14% introdotta dalla L. 197/2022 è scaduta e non risulta prorogata o reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) né da provvedimenti successivi. Il D.Lgs. 192/2024 (riforma della tassazione delle cripto-attività) ha completato il quadro normativo senza reintrodurre meccanismi di rideterminazione agevolata del costo.

Tuttavia, la misura viene periodicamente discussa in sede parlamentare come possibile strumento di gettito a breve termine: i legislatori italiani hanno utilizzato strumenti analoghi (rivalutazione terreni e partecipazioni, affrancamento fondi comuni) con una certa frequenza negli ultimi anni. Per il 2026, non vi è al momento una norma che consenta l’affrancamento delle cripto-attività a un’aliquota inferiore al 26%.

Misura Aliquota Scadenza Stato 2026
Affrancamento crypto L. 197/2022 14% 15/11/2023 Scaduto
Affrancamento fondi comuni (L. 213/2023) 14% 30/06/2024 Scaduto
Rivalutazione partecipazioni non quotate 16% 30/06/2026 Attiva (non per crypto)
Regime ordinario plusvalenze crypto 26% Permanente In vigore
Monitorare eventuali nuove norme. Se nel corso del 2026 venisse introdotta una nuova finestra di affrancamento cripto (ad esempio con la Legge di Bilancio 2027 o un decreto collegato), la convenienza dipenderà dal differenziale tra aliquota agevolata e aliquota ordinaria 26%, dalla plusvalenza latente e dall’orizzonte temporale previsto per il realizzo.

3. Analisi di convenienza: esempi numerici

Anche se l’affrancamento al 14% non è attualmente disponibile, l’analisi di convenienza rimane utile per comprendere il meccanismo e valutare eventuali future finestre normative.

Esempio 1 — Affrancamento conveniente: plusvalenza latente elevata

Situazione ipotetica: nuova finestra di affrancamento al 14% con data di riferimento 1° gennaio 2026.

Luca ha 0,5 BTC acquistato nel 2020 a 9.000 euro (costo fiscale totale: 4.500 euro). Valore al 1° gennaio 2026: 42.000 euro per BTC → valore posizione: 21.000 euro.
Plusvalenza latente: 21.000 − 4.500 = 16.500 euro.

Scenario A — Affrancamento al 14%:
Imposta affrancamento: 16.500 × 14% = 2.310 euro.
Costo fiscale aggiornato: 21.000 euro.
Se Luca venderà a 30.000 euro, la futura plusvalenza sarà: 30.000 − 21.000 = 9.000 euro → imposta 26%: 2.340 euro.
Totale imposte pagate: 2.310 + 2.340 = 4.650 euro.

Scenario B — Senza affrancamento:
Vendita a 30.000 euro con costo 4.500: plusvalenza 25.500 euro → imposta 26%: 6.630 euro.

Risparmio affrancamento: 6.630 − 4.650 = 1.980 euro. L’affrancamento conveniva.

Esempio 2 — Affrancamento non conveniente: posizione in perdita

Anna ha acquistato 1 ETH a 3.500 euro nel 2021. Valore ipotetico al 1° gennaio 2026: 2.200 euro (posizione in perdita).

Plusvalenza latente: 2.200 − 3.500 = −1.300 euro (minusvalenza latente).
L’affrancamento si calcola sul maggior valore rispetto al costo: se il valore corrente è inferiore al costo, non vi è base per l’affrancamento. Non si versa alcuna imposta, ma il costo fiscale non viene rideterminato.
Convenienza: Nessuna. Anna mantiene il costo di 3.500 euro; se venderà a 2.200 euro realizzerà una minusvalenza di 1.300 euro compensabile con future plusvalenze nei 4 anni successivi. L’affrancamento non serve quando la posizione è in perdita.

Esempio 3 — Break-even dell’affrancamento

Il break-even tra affrancamento (aliquota ipotetica X%) e regime ordinario 26% dipende dall’orizzonte temporale e dal rendimento atteso. Se la futura vendita avverrà a un prezzo pari al valore di affrancamento, l’intera imposta è stata pagata anticipatamente e non vi è ulteriore plusvalenza. Se invece il prezzo di vendita sale ulteriormente, l’affrancamento risulta sempre più conveniente rispetto al 26% applicato sull’intera plusvalenza originaria.

Formula del break-even (aliquota affrancamento A vs aliquota ordinaria T su plusvalenza futura):
L’affrancamento conviene se: plusvalenza latente × A < (plusvalenza latente + plusvalenza futura) × T.
Con A=14% e T=26%: l’affrancamento conviene se la plusvalenza futura aggiuntiva è positiva (qualsiasi ulteriore apprezzamento rende conveniente l’affrancamento).

4. Alternative all’affrancamento disponibili nel 2026

Compensazione di minusvalenze

In assenza di una finestra di affrancamento, la strategia più efficace per ridurre l’imposta sulle plusvalenze crypto nel 2026 è la compensazione con minusvalenze pregresse o da realizzare nello stesso anno. Le minusvalenze da cripto-attività riportate dagli anni 2022-2025 possono essere compensate con le plusvalenze 2026, riducendo la base imponibile. Le minusvalenze 2026 si riportano fino al 2030.

Frazionamento del realizzo su più anni

Poiché la soglia no tax è fissata a 2.000 euro per anno, un investitore con plusvalenze potenziali moderate può pianificare le vendite in modo da non superare la soglia in ciascun periodo d’imposta. Questa strategia richiede però di accettare il rischio di mercato che il prezzo scenda nel frattempo.

Rivalutazione partecipazioni (non applicabile alle cripto)

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (aliquota 16%, scadenza 30 giugno 2026) riguarda le partecipazioni societarie, non le cripto-attività in senso stretto. Non è uno strumento applicabile ai wallet o agli exchange.

Per il quadro completo della tassazione ordinaria, si rimanda a Tassazione crypto 2026: 26%, plusvalenze e dichiarazione. Per gli obblighi nel Quadro RW, si veda Quadro RW criptoattività 2026.

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Domande frequenti

L’affrancamento crypto al 14% è ancora disponibile nel 2026?

No. L’affrancamento introdotto dalla L. 197/2022 è scaduto il 15 novembre 2023. Non risultano proroghe né reintroduzioni nelle leggi di bilancio successive (L. 213/2023, L. 207/2024). Nel 2026 il regime applicabile è quello ordinario del 26% sulle plusvalenze nette superiori a 2.000 euro. È possibile che una futura legge di bilancio reintroduca la misura, come avvenuto con altri strumenti di rivalutazione.

Chi aveva aderito all’affrancamento 2023 e pagato in rate deve ancora versare qualcosa?

Sì, se è stata scelta la rateizzazione in tre rate annuali. La prima rata era dovuta entro il 15 novembre 2023, la seconda entro il 15 novembre 2024 (con interessi al 3% annuo) e la terza entro il 15 novembre 2025. Chi ha optato per le rate nel 2023 ha terminato i versamenti nel novembre 2025. Nel 2026 non vi sono ulteriori scadenze legate all’affrancamento del 2023.

Se ho aderito all’affrancamento nel 2023 e ora vendo le cripto sotto il valore affrancato, posso recuperare l’imposta pagata?

No. L’imposta del 14% versata per l’affrancamento non è rimborsabile. Tuttavia, la minusvalenza realizzata dalla vendita sotto il costo affrancato (non il costo originario) è compensabile con future plusvalenze da cripto nei quattro anni successivi. Il riferimento per il calcolo della minusvalenza è il valore rideterminato con l’affrancamento, non il costo storico originario.

È possibile afrancare solo una parte delle cripto detenute?

Nell’affrancamento originario del 2023, la rideterminazione riguardava le singole cripto-attività detenute al 1° gennaio 2023. Era possibile scegliere selettivamente quali posizioni afrancare, purché il versamento del 14% fosse effettuato sul maggior valore rivalutato della singola posizione. Non era obbligatorio afrancare l’intero portafoglio.

Con un’eventuale nuova finestra di affrancamento, come si determina il valore di riferimento?

In base al precedente del 2023, il valore di riferimento è il valore di mercato delle criptoattività alla data stabilita dalla legge (es. 1° gennaio dell’anno in corso), documentato attraverso la quotazione media pubblicata dagli exchange riconosciuti o da fonti ufficiali. Per le cripto senza mercato liquido si utilizza il metodo del costo comparabile o il valore contabile.

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Disclaimer. Le informazioni hanno scopo divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Riferimenti normativi aggiornati al 2026.


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Autore

Andrea Marton

Praticante commercialista in formazione · Milano · Autore e responsabile editoriale

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