Donazione casa al figlio: procedura notarile 2026
Donare la casa al figlio è un atto di grande rilevanza patrimoniale e familiare, che richiede la forma dell’atto pubblico notarile, il pagamento di imposte specifiche e una valutazione attenta dei rischi legati alla lesione della quota di legittima degli altri eredi. Nel 2026 rimangono aperte le questioni sulla donazione come atto “rischioso” in sede successoria.
- Forma dell’atto: atto pubblico notarile obbligatorio (art. 769 c.c.)
- Imposte sulla donazione di immobili nel 2026
- Rischi legittima: azione di riduzione (artt. 553-564 c.c.)
- Alternative alla donazione diretta: patto di famiglia, usufrutto
1. La donazione di immobili: disciplina codicistica
La donazione è disciplinata dagli artt. 769-809 c.c. L’art. 769 c.c. la definisce come il contratto con cui, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un proprio diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione di beni immobili richiede, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni (art. 782 c.c.).
Per la donazione di un immobile al figlio sono quindi necessari:
- documenti di identità e codici fiscali del donante (genitore) e donatario (figlio);
- documenti catastali e planimetrici dell’immobile (con dichiarazione di conformità);
- APE (attestato di prestazione energetica) aggiornato;
- due testimoni alla stipula;
- eventuale consenso del coniuge del donante se l’immobile è in comunione legale.
L’oggetto della donazione può essere la piena proprietà dell’immobile, oppure solo la nuda proprietà (con riserva di usufrutto a favore del donante), oppure l’usufrutto stesso. Le implicazioni fiscali e successorie differiscono significativamente nelle varie opzioni.
2. Imposte e costi notarili nel 2026
La donazione di immobili tra genitori e figli è soggetta all’imposta sulle donazioni e successioni (D.Lgs. 346/1990, come modificato dalla L. 286/2006). Per i trasferimenti a favore di figli (parenti in linea retta), la franchigia è di 1.000.000 di euro per donatario e l’aliquota sull’eccedenza è del 4%.
Oltre all’imposta sulle donazioni, si pagano:
- Imposta ipotecaria: 2% sul valore catastale (o 50 euro se prima casa);
- Imposta catastale: 1% sul valore catastale (o 50 euro se prima casa);
- Imposta di bollo e spese di registrazione accessorie.
| Immobile | Valore mercato | Valore catastale | Imposta donazione | Imp. ipotecaria + catastale |
|---|---|---|---|---|
| Prima casa figlio (franchigia) | 280.000 € | 80.000 € | 0 € (sotto franchigia) | 100 € (50+50) |
| Prima casa figlio (sopra franchigia) | 1.200.000 € | 350.000 € | 8.000 € (4% × 200.000) | 100 € (50+50) |
| Seconda casa figlio | 350.000 € | 100.000 € | 0 € (sotto franchigia) | 3.000 € (2%+1% su 100k) |
| Immobile commerciale | 500.000 € | 180.000 € | 0 € (sotto franchigia) | 5.400 € (2%+1% su 180k) |
3. Rischio legittima e azione di riduzione: casi pratici
Il problema principale della donazione immobiliare ai figli è il rischio di lesione della quota di legittima degli altri eredi (art. 553 c.c. e ss.). La quota di legittima è la porzione di eredità riservata per legge ai legittimari (coniuge, figli, ascendenti) che non può essere soppressa né limitata dal testatore o dal donante.
L’art. 564 c.c. prevede l’azione di riduzione: se le donazioni fatte in vita dal de cuius ledono la quota di legittima degli altri eredi, questi possono agire per ridurle proporzionalmente fino al reintegro della propria quota. L’azione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.
Esempio 1 — Donazione con due figli, un solo donatario
Antonio, vedovo, ha due figli: Marco e Luca. Dona a Marco la casa di valore 400.000 euro. Al momento della morte, il patrimonio residuo (liquidità e altri beni) ammonta a 100.000 euro. Massa ereditaria ai fini della legittima: 400.000 (donazione) + 100.000 (residuo) = 500.000 euro. Quota di legittima di Luca: 1/4 del patrimonio complessivo = 125.000 euro (con due figli, la legittima è 2/3 divisa per 2). Luca ha ricevuto 50.000 euro dall’eredità residua. Lesione: 125.000 – 50.000 = 75.000 euro. Luca può agire in riduzione contro Marco per 75.000 euro.
Esempio 2 — Problema per l’acquirente dell’immobile donato
Marco vende l’appartamento ricevuto in donazione a Giulia per 390.000 euro nel 2026. Due anni dopo la morte di Antonio, Luca esercita l’azione di riduzione e ottiene sentenza che lede la donazione. Giulia, acquirente di buona fede, subisce l’azione di restituzione da parte di Luca (art. 563 c.c.) se non sono trascorsi 20 anni dalla donazione. Giulia può agire per garanzia contro Marco, ma rischia di perdere l’immobile se il termine ventennale non è decorso. Questo è il motivo per cui molte banche rifiutano il mutuo su immobili provenienti da donazione recente.
4. Alternative e cautele: usufrutto, patto di famiglia, trust
Per ridurre i rischi della donazione diretta, il notaio può suggerire strutture alternative:
Donazione con riserva di usufrutto
Il genitore dona la nuda proprietà al figlio mantenendo l’usufrutto vitalizio. Il genitore continua ad abitare l’immobile o a percepirne i canoni di locazione. L’imposta di donazione si calcola solo sul valore della nuda proprietà (calcolato in base all’età del donante con le tavole del DPR 131/1986). Al decesso del donante, l’usufrutto si consolida automaticamente con la nuda proprietà senza imposte.
Patto di famiglia
L’art. 768-bis c.c. (L. 55/2006) consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, con liquidazione degli altri legittimari in denaro contestualmente all’atto. Il patto di famiglia è escluso dall’azione di riduzione futura. Non si applica però ai semplici immobili non aziendali.
Trust familiare
Il trust consente di vincolare uno o più immobili a un fine determinato (es. abitazione del figlio) con beneficiario finale designato, senza trasferimento immediato della proprietà. Per un’analisi approfondita vedi la guida su trust in Italia 2026.
Polizza assicurativa
Le somme pagate agli eredi designati come beneficiari di polizze vita non entrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’azione di riduzione. Per importi rilevanti, è uno strumento complementare alla pianificazione patrimoniale.
Confronta con un notaio del marketplace
La donazione di un immobile al figlio richiede un’analisi delle quote di legittima, delle imposte e delle alternative disponibili. Un notaio può strutturare il trasferimento in modo da tutelare tutte le parti coinvolte.
Domande frequenti
Si può donare la casa al figlio anche se ci sono altri figli?
Sì, ma gli altri figli hanno diritto alla quota di legittima e possono esercitare l’azione di riduzione dopo la morte del donante, entro 10 anni dall’apertura della successione. Se la donazione lede la loro quota, possono chiedere al giudice di ridurla proporzionalmente fino al reintegro della propria spettanza.
La donazione della casa al figlio è soggetta a IRPEF?
No, in capo al donante la donazione non è un atto imponibile ai fini IRPEF (non è una plusvalenza, salvo casi speciali come l’immobile acquistato da meno di 5 anni usato per finalità speculative). Il donatario non paga IRPEF al momento della donazione, ma se vende l’immobile entro 5 anni dall’acquisto del donante (non dalla donazione), la plusvalenza può essere tassata.
La banca concede il mutuo su un immobile ricevuto in donazione?
Molte banche sono riluttanti a concedere mutui su immobili provenienti da donazione recente (meno di 20 anni), perché l’ipoteca bancaria può essere pregiudicata dall’eventuale azione di restituzione degli eredi del donante. Alcune banche richiedono la stipula di una polizza fideiussoria (assicurazione donazione) a copertura del rischio.
Dopo quanti anni la donazione non è più “rischiosa” per chi acquista l’immobile?
Dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione, l’azione di restituzione verso i terzi acquirenti di buona fede si prescrive (art. 563, comma 3, c.c.). Passati 20 anni, l’immobile può essere venduto o ipotecato senza rischi per l’acquirente, anche se l’azione di riduzione tra eredi è ancora possibile per altri 10 anni dalla successione.
È possibile revocare la donazione della casa al figlio?
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario (art. 801 c.c.) o per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.). La revoca per ingratitudine richiede che il donatario abbia commesso atti gravi contro il donante (ingiurie gravi, danni, etc.) e va chiesta in giudizio entro 1 anno dalla conoscenza del fatto. La revoca non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti in buona fede.
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